Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2505

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato promuove politiche per il contrasto degli abusi fisici e psicologici negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili fisici e psichici e minori in situazione di disagio.

2. Gli interventi previsti e disciplinati dalla presente legge sono attuati secondo le modalità previste dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.