Legislatura 17ª - Dossier n. 198
Azioni disponibili
Sezione I
Articolo 1
Comma 3, lett. a) n. 2
(Detrazione fiscale per caldaie a condensazione ed impianti di climatizzazione invernale)
La modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, riscrivendo al comma 3, il numero 2, lett. a), precisa che la detrazione fiscale ridotta al 50% alle spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, per l'installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione è attribuita solo se la caldaia abbia efficienza almeno pari alla classe A di prodotto(1) . La detrazione è elevata al 65% nei casi in cui all'installazione la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale abbia luogo: - con la installazione di caldaia a condensazione con efficienza pari ad almeno alla classe A e la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; - con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; - con acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
La RT non è stata resa disponibile. Si rappresenta tuttavia che alla modifica approvata sono stati associati oneri nella misura di 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 e di 5,7 milioni di euro per l'anno 2029.
Al riguardo, si osserva che la disposizione nella parte in cui eleva al 65% la detrazione riconosciuta è suscettibile di determinare oneri per il periodo dal 2018 al 2028 a titolo di IRPEF/IRES in conseguenza della prevista rateizzazione decennale. In relazione all'indicazione di effetti finanziari negativi per il primo anno, andrebbero fornite maggiori informazioni che diano conto dell'impatto finanziario per ciascun tributo interessato, con specifico riguardo agli eventuali incassi a titolo di IVA(2) qualora gli stessi siano stati associati all'agevolazione in commento in considerazione dell'effetto incentivante indotto dall'elevazione della detrazione al 65%. Andrebbe inoltre chiarita l'indicazione dell'onere anche per l'anno 2029 in quanto l'andamento tipico di misure analoghe a quella in commento fanno registrare nell'ultimo anno effetti finanziari positivi dovuti al recupero di entrate imputabile al meccanismo tipico del saldo/acconto). In considerazione di quanto precede e per una verifica puntuale degli importi indicati, appare necessario poter disporre di una relazione tecnica che consideri, nell'arco temporale interessato ed in forma disaggregata, gli effetti finanziari per tipologia di imposta applicabile.
1) Prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Si precisa inoltre che la detrazione non spetta nei casi in cui la sostituzione dell'impianto di climatizzazione abbia luogo con impianti dotati di caldaia a condensazione di classe inferiore alla A
2) Incassi che determinano per il primo anno effetti finanziari nel complesso positivi.
Comma 3, lett. a), n. 6-bis)
(Detrazione fiscale per spese su parti comuni condominiali finalizzati alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica)
La modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, inserendo un nuovo comma, il 2-quater.1, all'articolo 14 del DL 63/2013, prevede il riconoscimento di una detrazione fiscale maggiorata in relazione a spese per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che siano congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. La detrazione è attribuita nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. L'agevolazione spetta in alternativa alle detrazioni previste dal comma 2--quater dell'art. 14 del DL 63/2013 e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16 del predetto decreto-legge.
La RT non è al momento resa disponibile. Si rappresenta tuttavia che alla modifica approvata sono stati associati oneri in misura pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 13,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 6,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2031. Di contro sono state associate entrate in misura pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,3 milioni di euro per l'anno 2032.
Al riguardo, non disponendosi di RT, è possibile soltanto riscontrare positivamente l'andamento finanziario nell'arco temporale considerato (dal 2018 al 2032). Tuttavia per una verifica puntuale degli importi associati, appare necessario poter disporre della relazione tecnica.
Commi da 3-bis a 3-octies
(Tempi di prescrizione per le bollette delle utenze)
Il comma 3-bis prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni. Tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, che in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Si prevede altresì che, nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui sopra, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva in due anni.
L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, definisce le misure necessarie all’implementazione delle previsioni di cui sopra, in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera.
In caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni e qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo - relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato - si introduce il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. È previsto altresì l'obbligo del venditore di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. È inoltre garantito il diritto dell'utente, in ogni caso, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, di ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Il comma 3-ter specifica che le disposizioni contenute nel comma 3-bis non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo sia ascrivibile a responsabilità accertata dell'utente.
Il comma 3-quater demanda all'AEEGSI la definizione di misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
Il comma 3-quinquies demanda alla medesima Autorità la definizione delle misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.
Il comma 3-sexies prevede che, entro il termine del 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. All'AEEGSI è demandata l'adozione di disposizioni per l'attuazione di tale norma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Il comma 3-septies prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
Il comma 3-octies individua l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, limitandolo alle fatture la cui scadenza:
- per il settore elettrico, è successiva alla data del 1° marzo 2018;
- per il settore del gas, è successiva al 1°gennaio 2019;
- per il settore idrico, è successiva al 1° gennaio 2020.
La RT non analizza le disposizioni.
Al riguardo, si ricorda che l'attuale termine prescrizionale per i contratti di fornitura in esame è pari a cinque anni (articolo 2948, num. 4, codice civile), anche con riferimento alle relative accise, e che già a legislazione vigente le forniture devono essere basate principalmente sui consumi effettivi (per es.: per l’elettricità, v. delibera AEEGSI n. 65/2012), restando i conguagli quale ipotesi residuale, in caso di consumi stimati. Ciò premesso, con riferimento alla fornitura di energia elettrica e di gas andrebbero verificati gli effetti di gettito sia in termini di accise, sia in termini di IVA, tenuto conto che tale imposta segue il debito principale, per il quale è appunto prevista la prescrizione in due anni. Andrebbe inoltre acquista la valutazione del Governo in ordine alla significatività di eventuali effetti di carattere indiretto, inerenti il gettito da imposte dirette, connessi alla redditività delle imprese fornitrici. Con riferimento alla fornitura idrica analoghe valutazioni andrebbero effettuate in rapporto ai possibili effetti in termini di gettito IVA.
Andrebbero inoltre acquisiti elementi di valutazione riguardo alle conseguenze sulle entrate degli enti di governo dell’ambito territoriale per il servizio idrico (soggetti gestori del servizio, a cui partecipano obbligatoriamente gli enti territoriali), al fine di garantirne l’equilibrio economico-finanziario.
Infine appare necessario acquisire conferma circa la sostenibilità per l’AEEGSI degli interventi necessari per garantire ai clienti finali l’accesso, senza oneri a carico di questi ultimi, ai dati riguardanti i propri consumi.
Per quanto riguarda gli interventi sul Sistema informatico integrato, si ricorda che la norma istitutiva della piattaforma informatica (art. 1-bis, co.4 D.L. 105/2010) prevede che tale sistema è istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, la stessa norma prevede un corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A., a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori. Pertanto, la necessità di ulteriori interventi per consentire agli utenti di accedere ai propri dati potrebbe determinare maggiori corrispettivi a carico degli operatori con possibili riflessi in termini di aumento dei costi e riduzione dei profitti sottoposti a tassazione.
Commi 8-bis e 8-ter
(Credito di imposta per riqualificazione stabilimenti termali)
Con i nuovi commi 8-bis e 8-ter, si estende il credito di imposta per interventi di riqualificazione degli alberghi anche alle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali(3) .
L'accesso al credito di imposta ha luogo con le modalità previste dal decreto ministeriale in attuazione dell'art. 10, comma 4 del DL 83/2014.
La RT non è disponibile.
Al riguardo poiché il credito di imposta per interventi di riqualificazione di strutture alberghiere opera entro i limiti delle risorse stanziate (tetto di spesa) non si hanno osservazioni per quanto di competenza in ordine alla prefigurata estensione.
3) In particolare la modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento novella l'art. 1, comma 4 della L. 232/2016. La norma novellata dispone che il credito di imposta per interventi di riqualificazione di strutture alberghiere è riconosciuto anche per i periodi di imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento.
Comma 3-novies
(Diffusione della tecnologia vehicle to grid)
Il comma 3-novies demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’individuazione dei criteri e delle modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell’energia.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si richiedono assicurazioni circa l'adozione per le agevolazioni prefigurate dalle disposizioni in esame del meccanismo ordinariamente applicato che prevede che gli oneri correlati siano posti a carico degli utenti del sistema elettrico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Commi 12-bis e 12-ter
(Detrazione canoni alloggi universitari)
Le disposizioni in commento, approvate dalla Camera dei deputati, intervengono sui requisiti che consentono il riconoscimento della detrazione IRPEF riferita ai canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”. Nello specifico: si ripristina la formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR antecedente alle modifiche apportate con l’articolo 20, comma 8-bis del decreto-legge n. 148 del 2017. In tal modo la detrazione torna a spettare, a regime (e non soltanto per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018) agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa(4) , per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.
Si aggiunge quindi all’articolo 15, comma 1 TUIR la lettera i-sexies.01), con la quale si ripropongono le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 148 del 2017, precisandone l’ambito applicativo. In particolare, si chiarisce che, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza necessario per fruire dell'agevolazione di cui al citato comma i-sexies si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. In altri termini si precisa la temporaneità dell’estensione dell’agevolazione per le zone montane e disagiate; è invece chiarito che la detrazione per canoni di locazione di alloggi universitari rimane una misura strutturale. È conseguentemente abrogato l'art. 20, comma 8-bis, del decreto-legge 148/2017.
La RT non è al momento disponibile.
Al riguardo, la disposizione parrebbe correggere la portata applicativa della novella operata alla lettera i-sexies dell'art. 15 del TUIR dall'articolo 20 comma 8-bis del DL 148/2017 che, stante il tenore letterale del secondo periodo espunto dalla modifica approvata dalla Camera, rendeva temporanea l'agevolazione per tutte le fattispecie contemplate dal comma i-sexies e non soltanto per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Poiché la RT associata al DL 148/2017 si limitava a quantificare gli effetti finanziari temporanei ascrivibili alla fattispecie da ultimo indicata(5) , non si hanno osservazioni per quanto di competenza(6) . Per i profili di copertura, poiché il comma 8-ter dell'art. 20 del DL 148/2017 reca la copertura degli oneri associati al comma 8-bis di cui si propone l'abrogazione, si invita a verificare la necessità di introdurre una norma di coordinamento formale al fine di riferire la predetta copertura agli oneri di cui alla disposizione in commento.
4) Il testo vigente di contro per gli studenti residenti in zone montane o disagiate riduce la distanza minima a 50 chilometri.
5) Si evidenzia inoltre il brevissimo periodo di vigenza della disposizione di cui si propone la soppressione (art. 20, comma 6-bis del DL 148/ 2017 ). La disposizione, introdotta con la legge di conversione è entrata in vigore il 6 dicembre 2017.
6) Si evidenzia inoltre che il comma 8-ter che provvede alla copertura degli oneri associati alla novella operata dalla legge di conversione del DL 148/2017, richiama espressamente il comma 8-bis di cui si propone l'abrogazione. Andrebbe confermato che
Comma 12-quater
(Atti stipulati mediante atti pubblici informatici)
Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, si interviene sulla disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 36 del decreto-legge 112/2008, recentemente introdotta dall'art. 11-bis del decreto-legge 148/2017(7) , in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa.
Si ricorda che la norma vigente dispone che tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis (impresa familiare), da 2498 a 2506 (trasformazioni, fusioni e scissioni) e 2556 (cessioni aziendali) del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
A seguito della modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, i predetti atti potranno essere perfezionati con atto pubblico informatico e non più con la mera firma digitale(8) . Sono fatti salvi i requisiti formali per l’iscrizione di tali atti nel registro delle imprese, come prescritti dall'articolo 2436, comma 1(9) e 2556, comma 2 del codice civile(10) .
La RT non è al momento disponibile.
Al riguardo, per quanto di competenza non si hanno osservazioni. Tuttavia, al fine di evitare incertezze applicative, si invita a valutare l'opportunità di chiarire cosa debba intendersi per "atti di natura fiscale", con specifico riguardo alle fattispecie di cui agli articoli da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile in considerazione della qualificazione giuridica che è propria degli atti richiamati.
7) A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione 4 dicembre 2917, n. 172.
8) Per gli atti richiamati Il testo vigente nel prescrivere la "firma digitale" senza specificazioni introduceva un requisito formale meno stringente nel caso in cui si fosse optato per l'utilizzo delle forme digitali rispetto a quanto previsto nel codice civile per gli atti richiamati (per i quali si richiede l'atto pubblico ovvero, per talune fattispecie, l'autentica notarile delle sottoscrizioni). La modifica approvata dalla Camera reintroduce una simmetria tra le forme di perfezionamento ordinarie e digitali.
9) La norma prescrive che il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese. contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste
10) Nel quale si prevede i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante
Commi 12-quinquies–12-sexies
(Istituzione del Fondo per la demolizione di opere abusive e della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio)
La norma istituisce un Fondo, presso lo stato di previsione del MIT, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive.
La norma prevede l’emanazione di un decreto ministeriale per la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo.
L'erogazione del contributo avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
Inoltre, si prevede l'istituzione, entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
La norma prevede, altresì, che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, sono tenuti alla condivisione e alla trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi.
È prevista inoltre l’applicazione di una sanzione pecuniaria sino a 1.000 euro, a carico del dirigente o del funzionario inadempiente, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale, e l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione delle modalità di funzionamento, di accesso e gestione della banca dati.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, pur in presenza di un onere limitato all'entità dello stanziamento, andrebbe assicurato che gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio possano svolgere le attività di condivisione e trasmissione delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Comma 16-bis
(Ampliamento dell'elenco dei beni ai fini dell'iper ammortamento)
La norma in commento approvata dalla Camera, integrando l'allegato B alla legge 232/2016 modifica l’elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. iper-ammortamento per gli investimenti aggiungendovi le seguenti voci: «sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
La RT non è disponibile.
Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.
Comma 17-bis
(Iniziative di promozione integrata all’estero)
La norma prevede che le risorse, pari a 5 milioni di euro, per le iniziative di promozione integrata all’estero per valorizzare l’immagine dell’Italia, anche ai fini dell’incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono versate all’entrata del bilancio dello stato nell’esercizio finanziario 2018.
Conseguentemente, al Ministero degli affari esteri, Missione 1, Programma 1.8 “Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari”, sono apportate le seguenti variazioni: 2018: +5.000.000.
La RT annessa si limita a ribadire il contenuto della norma.
Al riguardo, ivi trattandosi di disposizione di natura contabile, non ci sono osservazioni.
Comma 21
(Deroga al blocco delle aliquote per i comuni istituiti a seguito di fusione)
Il comma 21, lettera a) è stato modificato in seconda lettura prevedendo per il 2018 una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 21-bis
(Modalità di commisurazione della TARI)
La norma proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).
La RT non considera la norma.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto alla originaria disposizione non si ascrivevano effetti finanziari.
Comma 21-ter
(Riscossione delle entrate degli enti locali)
La norma sopprime l'articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017 che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, considerato che alla norma ora soppressa non erano stati attribuiti effetti finanziari, non vi sono osservazioni da formulare.
Commi 24-bis, 24-ter e 24-quater
(Peer to peer lending – crowdfunding)
Con la disciplina in esame, si modifica l’articolo 44, comma 1 del TUIR 917/1986 inserendo la nuova lettera d-bis) in tema di tassazione dei proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di peer to peer lending(11) . Nello specifico si riconducono all’alveo dei redditi di capitale gli interessi ed i capital gain derivanti da investimenti in prestiti erogati tramite piattaforme fintech, con la conseguente applicazione della medesima tassazione oggi riconosciuta ai redditi derivanti dagli strumenti finanziari, cioè con l’applicazione dell’aliquota del 26%(12) in luogo dell’aliquota marginale applicata ai redditi personali. Detto regime viene riconosciuto per i finanziamenti erogati tramite piattaforme gestite da società autorizzate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia(13) (TUB) o da istituti di pagamento di cui all’articolo 114 del citato TUB. Detti soggetti operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche. Al fine poi di agevolare dette forme di finanziamento da parte di soggetti non residenti, si espunge il riferimento agli atti o negozi delle società ed enti conclusi con i clienti per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi clienti, riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo, contenuto nell’articolo 6 del DPR605/1973, per i quali a legislazione vigente viene richiesto il possesso del codice fiscale; la novella consente quindi a detti soggetti di poter operare anche senza codice fiscale, inserendo però una serie di dati anagrafici per le persone fisiche(14) o per i soggetti diversi dalle persone fisiche(15) .
La disposizione è priva di RT. Si rappresenta che alle norme in commento sono stati associati oneri nella misura di 4,6 mln di euro per l’anno 2019 e di 1,7 mln di euro a decorrere dall’anno 2020, coperti attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.
Al riguardo si evidenzia che la norma può produrre diminuzione di gettito in quanto a fronte dell’imposizione ordinaria per le persone fisiche effettuata per scaglioni di reddito, viene prevista la tassazione sostitutiva con aliquota del 26% così come indicata dall’articolo 3 del DL 66/2014. Occorre evidenziare che la diminuzione di gettito potrebbe riguardare anche le addizionali regionali e comunali per le quali appare opportuna una contabilizzazione degli effetti finanziari separata rispetto a quelli di natura erariale. Per una verifica degli effetti onerosi indicati appare necessario poter disporre di una relazione tecnica.
11) Anche conosciute come lending crowdfunding; si tratta di piattaforme che offrono a privati (P2P lending) o a imprese (P2B lending) la possibilità di ottenere finanziamenti in forma di prestiti direttamente dai potenziali prestatori. Questi sono a loro volta investitori privati, imprese o investitori istituzionali che affidano alla piattaforma di lending l’allocazione ottimale dei fondi ai richiedenti al fine di minimizzare il rischio derivante dal finanziamento.
12) Aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1 del DPR600/1973.
13) Di cui al DLgs 385/1993.
14) Ai sensi dell’articolo 4 del citato DPR 605/1973 ci si riferisce per le persone fisiche al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, al sesso e al domicilio fiscale.
15) Ai sensi dell’articolo 4 del citato DPR 605/1973 ci si riferisce alla denominazione, alla ragione sociale o alla ditta, al domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati i dati anagrafici personali per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
Comma 33-ter
(Destinazione risorse al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)
L'integrazione, originata da un emendamento di iniziativa parlamentare approvato il 17 dicembre scorso dalla Camera dei deputati, aggiunge il comma 33-bis che destina l’importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017, sul capitolo 2368, articolo 8, che è destinato nell’esercizio 2017 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ivi trattandosi di norma di finalizzazione a specifiche finalità di spesa, relativamente a risorse che sarebbero già affluite in bilancio nel 2017 in conto maggiori entrate straordinarie "eventuali", non ci sono osservazioni.
Comma 34
(Credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)
La modifica approvata dalla Camera, intervenendo nell'ambito della disciplina del credito di imposta in titolo, e specificamente nella parte in cui fa rinvio ad un emanando decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione delle relative norme applicative precisandone gli ambiti di intervento, espunge dai compiti del decreto quello di individuare le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio.
La RT afferma che la modifica ha carattere procedurale e, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si rappresenta che la modifica all'esame consegue all'approvazione di un emendamento del Governo in relazione al quale è stata fornita anche una relazione illustrativa di cui si riporta di seguito un estratto in quanto chiarisce la natura dell'agevolazione in commento. Si legge nella relazione che la formulazione del periodo espunto "che configura il riconoscimento del beneficio di cui trattasi a seguito dell'espletamento di una procedura valutativa da concludersi con l'emanazione di una concessione, deriva dall'iniziale sussistenza di un tetto massimo di spesa complessiva entro il quale si poteva consentire di fruire del beneficio medesimo. Tuttavia poiché nell'attuale versione della norma il suddetto tetto massimo di spesa è venuto meno l'agevolazione fiscale si intende come automatica e non derivante dalla previa emanazione di un provvedimento concessorio. Conseguentemente trattandosi di un evidente refuso dovuto alle diverse successive stesure del testo della disposizione di cui trattasi si rende necessario eliminare il riferimento alla previsione di individuare con decreto ministeriale le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio." In proposito si fa rinvio alle considerazioni espresse nella nota di lettura del servizio del bilancio(16) nella quale era stata rilevata la necessità di un chiarimento circa la natura del credito di imposta in commento in considerazione di incertezze di qualificazione che derivavano sia dal tenore letterale dell'articolato sia da quanto si leggeva nella RT originaria. Si ricorda che quest'ultima non operava una quantificazione dell'onere - così come dovrebbe avvenire nei casi in cui l'agevolazione fiscale si configuri in termini di diritto soggettivo - ma si limitava a far riferimento all'autorizzazione di spesa di 250 milioni per l'anno 2019 e ad affermare che "Per il rispetto del limite di spesa così determinato è previsto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del beneficio al fine di scongiurare un eventuale pregiudizio per gli obiettivi di finanza pubblica, ponendo in essere, ove necessario, le iniziative di cui all'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196(17) . La relazione illustrativa chiarisce dunque la natura del credito in commento nella parte in cui parla di venir meno del tetto massimo di spesa riferibile all'agevolazione. Nel prendere atto del chiarimento, considerato quanto si legge sia nella relazione tecnica associata alla norma originaria sia in quella riferita alla modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, si rileva la non conformità delle relazioni tecniche a quanto prescritto dalla legge di contabilità in quanto non si rinvengono gli elementi informativi necessari alla quantificazione dell'onere associato alla misura in commento che riconosce diritti soggettivi. Si ravvisa pertanto la necessità che la RT aggiornata all'atto del passaggio presso il Senato della Repubblica rechi le necessarie informazioni.
16) La nota n. 195 del novembre 2017, a pp 32 e ss.
17) Si ricorda che la norma richiamata della legge di contabilità prescrive che allorché il Ministro dell'economia e delle finanze riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
Commi da 35-bis a 35-quinquies
(Credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative)
Le disposizioni in commento istituiscono e regolamentano il credito di imposta in favore delle imprese culturali e creative. L'agevolazione opera entro il limite delle risorse stanziate in misura pari a 500.000 euro, per l'anno 2018, e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Nel contempo delineano la disciplina finalizzata al riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità stabilite con il decreto attuativo (di cui al comma 35-ter).
Il beneficio ha quali destinatari le imprese o i soggetti, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno ad oggetto sociale lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.
Si fa quindi rinvio ad un emanando decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo(18) che dovrà disciplinare la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi nonché per la individuazione di adeguate forme di pubblicità, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le imprese predette possono accedere al credito d'imposta in commento nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis». Si precisa inoltre che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.
Un emanando decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo(19) è chiamato a predisporre la disciplina attuativa, con riferimento, in particolare, al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti, alle tipologie ed ai limiti massimi di spesa ammissibili, alle procedure per l'ammissione al beneficio, ai criteri per la verifica e l'accertamento dell'effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, alle cause di decadenza e revoca del beneficio nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta(20) .
La RT associata alle disposizioni in commento non è stata resa al momento disponibile.
Al riguardo, considerato che l'agevolazione opera entro i limiti delle risorse stanziate (tetto di spesa) non vi sono osservazioni per quanto concerne i profili di quantificazione dell'onere. In ogni caso, si invita a valutare l'opportunità di poter disporre di maggiori informazioni (ad esempio in ordine alla numerosità dei soggetti potenzialmente interessati ed ai volumi dei possibili investimenti in attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi) per la verifica parlamentare della congruità degli stanziamenti (500.000 euro per il 2018 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020) avuto riguardo alle finalità perseguite dall'agevolazione in commento.
18) Da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 4000/1988, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 117/2017.
19) Da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.
20) Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del DL 40/2010.
Commi 35-sexies–35-undecies
(Zone logistiche semplificate)
I commi 35-sexies e 35-septies prevedono l'istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS) per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali (ZES), nel numero massimo di una per ciascuna regione nel caso in cui, nella regione interessata, sia presente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite negli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ovvero vi sia la presenza di un’Autorità di sistema portuale.
Il comma 35-octies demanda ad un apposito DPCM l'istituzione della ZLS, su proposta della regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni.
Il comma 35-novies stabilisce che, all'interno di tale Zona, sia le nuove imprese, sia quelle già esistenti fruiscono di procedure semplificate già previste per le ZES, con particolare riferimento all’accelerazione dei termini procedimentali e agli adempimenti e procedimenti speciali.
Il comma 35-decies equipara la procedura per l’istituzione delle ZLS a quella prevista dal DPCM che definisce tali procedure per le ZES.
Il comma 35-undecies modifica la normativa vigente in relazione ai provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, prevedendo che gli stessi siano adottati dal presidente dell’Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in luogo del Commissario di governo per il Friuli (lett. a)). Inoltre, viene meglio definito il regime internazionale di punto franco aggiungendo il riferimento normativo relativo all’Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (lett. b)).
La RT non considera il comma.
Al riguardo, considerato che le autorità portuali rientrano nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, andrebbe assicurato che la prevista possibilità di estendere l’accelerazione dei procedimenti e degli adempimenti possa essere sostenuta a valere delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.
Comma 38-bis
(Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio)
La norma autorizza, per il 2018, l'attribuzione di un contributo di 75 milioni di euro per l’esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge n. 208 del 2015, relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio.
ENTRATE 40-bis 40-quater
Inoltre, viene ridotto per l'anno 2018 per 2 milioni di euro il fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e modificato il comma 624, rideterminando il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, a copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione.
La RT ENTRATE
La RT inoltre con riferimento agli oneri derivanti dai commi da 40-bis a 40-quater per 7,1 milioni di euro per l'anno 2022 e 26,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 oltre a ribadire la riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200 della Legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal comma 624 del presente provvedimento, fa presente che le maggiori entrate pari a 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, per 37,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinate all'incremento del medesimo fondo per far fronte alle esigenze indifferibili.
Al riguardo, si segnala che le funzioni di assistenza ad alunni disabili sono state attribuiti dall’art. 1, co. 947, della L. 208/2015 alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, esse erano già state attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. Poiché si tratta di un'attribuzione di funzioni permanente sarebbero utili delucidazioni in merito al contributo erogato per un solo esercizio e che replica quello attribuito nell'anno 2016.
Comma 39
(Sperimentazione della mobilità sostenibile)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, estende anche alle imbarcazioni la possibilità del finanziamento nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 866 della legge n. 232 del 2016, ovvero il finanziamento, per un importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, di progetti sperimentali coerenti con i Piani urbani di mobilità sostenibile per l’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternative e delle relative infrastrutture di supporto.
È aggiunto infine un periodo nel quale si prevede in via sperimentale che un terzo delle risorse del fondo di cui al medesimo comma è attribuito alle città metropolitane e ai comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento da PM10 e biossido d’azoto chiamati ad adottare azioni per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.
La RT non prende in considerazione la modifica intervenuta alla Camera dei deputati.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 39-bis
(Sperimentazione smart road e guida automatica)
Il comma autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica, prevedendo l’adozione di una direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti che individui le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
Si autorizza a tal fine la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, pur trattandosi di un onere rimodulabile e limitato entro un tetto di spesa, andrebbero fornite maggiori sugli interventi che si intende finanziare.
Comma 39-bis
(Sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road)
La norma autorizza la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica, prevedendo l’adozione, entro trenta giorni dalla data in vigore della presente disposizione di una direttiva del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell’interno, che individui le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. A tal fine è autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che la norma opera nell'ambito di un limite di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.
Comma 39-ter
(Investimenti degli enti di previdenza e dei fondi pensione)
Il comma, integrando l'articolo 1, comma 89, della legge di bilancio per il 2017, autorizza gli enti di previdenza e i fondi pensione ad investire, nell’ambito dei Piani di investimento a lungo termine (PIR), somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale, nell’acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending), intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell’UE.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, premesso che la norma non introduce un obbligo ma solo una facoltà per gli enti di previdenza e i fondi pensione, e che da un punto di vista strettamente contabile la stessa appare neutrale, configurandosi l'operazione prevista come partita finanziaria, si osserva che andrebbero fornite delucidazioni circa i presumibili rendimenti attesi da tali investimenti, nonché assicurazioni circa il grado di rischio degli stessi e all’appropriatezza rispetto alle finalità istituzionali degli enti preposti a garantire prestazioni previdenziali.
Comma 39-quater, lettera a)
(Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale)
La norma destina una quota pari allo 0,025% dell’ammontare del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alla copertura dei costi di funzionamento dell’Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale (di cui all’articolo 1, comma 300 della legge n. 244 del 2007).
La RT non considera la norma
Al riguardo, andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità delle risorse sul Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale a copertura della norma in esame e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.
Comma 39-quater, lettera b)
(Modifiche alle percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)
La norma introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017. Si prevede in particolare che, a far data dall’esercizio 2018, un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti modifichi le percentuali di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, stabilite, ad oggi, dal DM 11 novembre 2014, in ragione dell’incidenza delle variazioni del canone d’accesso alle infrastrutture ferroviarie introdotte da Rete ferroviaria italiana a far data dall’1 gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri definiti dall’Autorità di regolazione dei trasporti.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, andrebbe solo assicurato che potenziali aumenti delle quote di riparto per i trasporti ferroviari non determinino tensioni sui finanziamenti per le altre destinazioni con conseguente pressione all’aumento dello stanziamento complessivo del Fondo.
Commi 39-quinquies e 39-sexies
(Circolazione e vendita di sigarette elettroniche)
Le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, con le novelle all'articolo 62-quater del D.LGS n. 504/1995 (21) riguardante l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ed all'art. 21, comma 11, del DLGS 6/2016, dispongono:
- che la vendita di sigarette elettroniche è effettuata in esclusiva da rivendite autorizzate anche per i prodotti non contenenti nicotina. Fanno eccezione i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio(22)
- l'estensione a farmacie e parafarmacie, in aggiunta agli esercizi di vicinato(23) , dell'ambito applicativo del decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli(24) che è chiamato a stabilire le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con l'eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. A tal fine, il decreto direttoriale dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Si precisa quindi che nelle more dell'adozione del decreto direttoriale, agli esercizi è consentita la prosecuzione dell'attività(25) ;
Si estende(26) alle sigarette elettroniche, sempre con l'eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, il regime sanzionatorio previsto in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri nonché quello relativo alla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o all'acquisto da persone non autorizzate alla vendita(27) .
Con la modifica operata al comma 11 dell'art. 21 del DLGS 6 /2016 il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato è esteso anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
La RT non è al momento disponibile.
Al riguardo, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.
21) Recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo.
22) Con la novella operata al comma 5 dell'art. 62-quater.
23) Si precisa che gli esercizi di vicinato sono i soli contemplati dalla legislazione vigente che, peraltro, parla di "esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis già attivi" prima della data di entrata in vigore della legge 172/2017. Si osserva che la norma approvata si limita a far riferimento agli esercizi di vicinato, non riproponendo più il riferimento esclusivo agli esercizi già attivi.
24) Da adottare entro il 31 marzo 2018.
25) Attraverso la riscrittura del comma 5--bis dell'art. 62-quater.
26) Attraverso l'inserimento di un nuovo comma, il 7-bis, all'articolo 62-quater.
27) Attraverso il richiamo degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del DPR 43/1973 e dell'articolo 96, commi 5 e 5-bis della legge n. 907/1942 e dell'art. 5 della legge 50/1994.
Commi 39-septies–39-novies
(Primo soccorso nei treni passeggeri)
Il comma 39-septies prevede l'obbligo di assicurare nei treni passeggeri adeguate misure per garantire il primo soccorso dei viaggiatori.
Il comma 39-octies demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle dotazioni minime di primo soccorso nonché le modalità di formazione del personale viaggiante.
Il comma 39-novies incrementa, per il finanziamento dei predetti interventi, il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del servizio pubblico locale di 500.000 euro per l’anno 2018, 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 1 milione di euro per l’anno 2020.
La RT non analizza le disposizioni.
Al riguardo, si osserva che a fronte dell’introduzione di un obbligo si prevede uno stanziamento limitato senza che siano fornite informazioni in relazione alla congruità di quest’ultimo rispetto ai nuovi interventi da realizzare.
Inoltre, sembra che il nuovo obbligo potrebbe riflettersi oltre che nel servizio pubblico locale anche nel contratto di servizio con le ferrovie dello Stato, con oneri quindi ancora non determinati.
Commi da 40-bis a 40-quater
(Affrancamento partecipazioni di controllo)
Con il comma 40-bis, si modifica l'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del DL 185/2008, in materia di riallineamento e rivalutazione opzionale, ai fini fiscali, del valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali(28) . In particolare, per ambedue i commi richiamati, si specifica che le partecipazioni di controllo sono quelle detenute “in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia”.
Il comma 40-ter riferisce l'applicabilità delle citate disposizioni agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 (pertanto il 2017), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo indicato.
Il comma 40-quater rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate(29) per definire le modalità attuative della nuova disciplina, anche al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell’articolo 1, comma 151 della L147/2013(30) .
La RT presentata dal Governo evidenzia che le maggiori entrate derivanti dai commi in esame relativi all’estensione, dell’ambito applicativo della normativa di cui al citato DL 185/2008, articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter, all’avviamento conseguente ad operazioni su partecipate estere sono state poste a parziale copertura degli oneri recati dal comma 38-bis(31) ai quali si fa altresì fronte per 2 mln di euro per l’anno 2018 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Rappresenta quindi che gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione dei commi in commento sono stimati ipotizzando sulla base dei dati forniti, un peso della nuova imposta sostitutiva corrispondente a circa il 35% di quella attualmente riscossa su base annua. Gli effetti finanziari associati sono indicati nella tabella seguente:

Ricorda poi che le maggiori entrate per gli anni dal 2019 al 2021 sono destinate all’incremento del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 della L190/2014.
Al riguardo si rileva che la RT non presenta alcun elemento informativo che consenta di verificare la stima presentata; in particolare non dà contezza della numerosità dei soggetti potenzialmente interessati a fruire delle novità in commento, dell’ammontare delle partecipazioni in aziende estere senza stabile organizzazione in Italia individuabili a titolo di avviamento, marchi di impresa ed altre attività immateriali(32) . Inoltre, in mancanza di informazioni circa la tipologia di soggetti che potrebbero avvalersi delle disposizioni in esame (in ragione dell'ambito applicativo della norma istitutiva della disciplina in parola – il citato DL98/2011 - è verosimile ipotizzare tra le società interessate anche una quota di aziende appartenenti al settore creditizio)(33) si suggerisce un approfondimento al fine di verificare se alle modifiche approvate dalla Camera si possa associare anche un minor gettito a titolo di maggiore credito di imposta sulle DTA – tipologia di posta di natura tributaria che interessa particolarmente le aziende del settore creditizio - per il quale la RT non fornisce indicazioni; in particolare si rappresenta che per il minor gettito a titolo di IRES ed IRAP la RT non indica la causa contabile che lo genera(34) . Inoltre il dato riferito all'incidenza della nuova imposta sostitutiva, corrispondente a circa il 35% dei quella attualmente riscossa su base annua, non è supportato da alcuna informazione ed ipotesi oggettivamente riscontrabile.
La necessità di acquisire tali elementi è volta anche a comprendere meglio la portata innovativa della modifica in esame che è il presupposto necessario per la comprensione ed il riscontro degli effetti finanziari associati. Si ricorda infatti che la novella interessa la disciplina dell’articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del citato DL 185/2008 che, in base al tenore letterale della stessa, individua l'ambito oggettivo dell'affrancamento con riferimento alle “partecipazioni di controllo” tout court, senza specificare se dette partecipazioni siano relative a società nazionali, estere con o senza stabile organizzazione. Sul punto si rappresenta che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2014/77035, ha chiarito che un soggetto che abbia acquisito una partecipazione di controllo in una società estera con stabile organizzazione in Italia possa esercitare l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva a condizione che la voce relativa all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali iscritta nel bilancio consolidato sia riferibile alla medesima stabile organizzazione(35) . La novità della proposta normativa in commento sembrerebbe pertanto riguardare la possibilità di affrancare partecipazioni in società estere non aventi stabile organizzazione in Italia; appare opportuna una conferma sul punto. Al fine di una migliore comprensione dell'impatto finanziario delle disposizioni in commento andrebbero chiariti i riflessi finanziari, distinguendosi in relazione alle diverse componenti fiscali interessate (IRES, IRAP, eventuali DTA); potrebbe inoltre risultare utile chiarire se la novità possa riguardare anche le aziende non aventi stabile organizzazione in Italia in ordine alla possibilità, per le partecipazioni ricevute a seguito di cessioni/fusioni, di riallineamento dei valori, così come invece sembrerebbero poter fare, alla luce della nuova disciplina, le società nazionali con partecipazioni di controllo in società estere non aventi stabile organizzazione.
28) Si rammenta che detto regime opzionale prevede la possibilità di affrancare i maggiori valori delle citate poste di bilancio mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% da versare in unica soluzione.
29) Da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2018.
30) In particolare si riferisce alla revoca degli effetti del riallineamento in caso di atti di realizzo delle attività immateriali in argomento anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva. Inoltre l’esercizio dell’opzione per il riallineamento non è consentivo sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis e 176, comma 2-ter del TUIR 917/1986 e dall’articolo 15, commi 10, 11 e 12 del citato DL185/2008 e viceversa.
31) Si ricorda che le disposizioni in esame sono poste a parziale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal nuovo comma 38-bis in materia di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di servizi di supporto organizzativo a favore dei citati soggetti e per gli alunni in situazione di svantaggio.
32) Al riguardo si rammenta che i commi 10-bis e 10-ter del citato DL185/2008 sono stati inseriti dall’articolo 23, commi da 12 a 15 del DL98/2011. Sinteticamente essi hanno permesso il riallineamento di valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio scorporando da esse la parte che può essere imputata ad avviamento o ad altre attività immateriali. Quindi ai fini dell’applicazione di detta disciplina si deve scomporre il valore della partecipazione di controllo in due elementi: la parte relativa alla partecipazione e la parte relativa ad attività immateriali. La norma si rivolge esclusivamente alle aziende che detengono partecipazioni di controllo e che quindi redigono il bilancio consolidato.”.
33) Sul punto si rammenta che sia la RT annessa al citato provvedimento, sia le risposte del Governo del 12 luglio 2011 (relative alle osservazioni formulate in sede di esame parlamentare del provvedimento) evidenziavano come il settore creditizio fosse tra quelli maggiormente interessati dall'applicazione del regime opzionale. In tal senso la risposta del Governo rappresentava che ”... la fonte e l’impulso dell’interesse nei confronti della normativa in oggetto siano, come peraltro accennato in sede di RT originaria, gli stessi operatori del settore creditizio per il tramite delle loro associazioni".
34) Si possono ipotizzare verosimilmente maggiori deduzioni per quote di ammortamento e minor gettito per mancanza o diminuzione di plusvalenze future.
35) In particolare si veda il citato provvedimento 2014/77035 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, pag. 5.
Comma 49-bis–49-quater
(Disposizioni per il funzionamento delle Agenzie fiscali)
L'integrazione approvata dalla Camera dei Deputati con un emendamento di iniziativa parlamentare, introduce i commi da 49-bis a 49-quater che dettano disposizioni per garantire il funzionamento delle Agenzie fiscali prevedendo l’istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziale e una nuova procedura concorsuale pubblica per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
In particolare, il comma 49-bis attribuisce alla Agenzia delle entrate e alla Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà, mediante i propri regolamenti di organizzazione, di:
- istituire nuove posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di alta responsabilità, professionalità o elevata specializzazione, compresa la responsabilità di uffici di livello non dirigenziale, nei limiti di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali;
- disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno 5 anni di esperienza nella terza area tramite selezione interna;
- attribuire determinati poteri ai titolari delle posizioni, tra cui l’adozione di atti e provvedimenti, inclusi quelli di spesa, purché rientranti nella competenza dei propri uffici non dirigenziali, nonché la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
- graduare i livelli di responsabilità delle posizioni, e i relativi emolumenti (retribuzione di posizione e di risultato).
Inoltre, la disposizione autorizza i regolamenti di organizzazione a disciplinare l’accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante concorso per titoli ed esami. Si prevede a tale riguardo l’esonero dalla prova preselettiva dei candidati che siano:
- dipendenti dell’Agenzia delle entrate o dell’Agenzia delle dogane, che abbiano svolto da almeno due anni dalla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi alle posizioni organizzative di cui sopra, ovvero incarichi relativi alle posizioni organizzative di livello non dirigenziale previste dall’art. 23-quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012;
- personale assunto tramite concorso e in servizio presso le due agenzie con almeno dieci anni anzianità nella terza area, senza demerito.
È in parte dettata la disciplina della procedura concorsuale, in base alla quale:
- le commissioni di valutazione sono composte da magistrati, professori universitari di prima fascia, dirigenti di prima fascia dell’Agenzia che bandisce (anche in quiescenza da non oltre due anni), nonché da persone di comprovata esperienza nella selezione di professionalità;
- è stabilita una riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso in favore del personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso una delle due agenzie, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.
Il comma 49-ter modifica, in primo luogo, l’art. 23-quater del D.L. 95/2012, autorizzando sia l’Agenzia delle entrate che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a istituire da uno fino a un massimo di tre posti da vicedirettore (in luogo dei due posti, previsti dalla vigente normativa). Al contempo la modifica elimina per l’Agenzia delle dogane la destinazione dei vicedirettori ai compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all’area di attività dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato. In secondo luogo, la medesima disposizione sopprime il secondo periodo dell’art. 23-quinquies, co. 1, lett. a), numero 2), D.L. 95/2012, che autorizzava l’istituzione di posizioni organizzative di livello non dirigenziale in conseguenza della riduzione dell’organico dirigenziale previsto nell’ambito della spending review.
Il comma 49-quater proroga dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015).
Tale ultima disposizione ha stabilito che, al fine di coprire le vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali possono annullare le procedure concorsuali per dirigente bandite, ma non ancora concluse, ed indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi pubblici, per soli esami, da concludere un termine più volte prorogato, da ultimo al 30 giugno 2018.
Infine, viene altresì prorogato al 31 dicembre 2018 (superando la precedente data del 30 giugno 2018) il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali attribuibili ai funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza, per garantire la continuità operativa degli uffici nelle more dell'espletamento delle relative procedure concorsuali (articolo 4-bis, comma 2 del D.L. 78/2015).
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, sul comma 49-bis, trattasi di dispositivo che rivede organizzazione e funzionamento inerenti al conferimento di posizioni organizzative destinate al personale delle qualifiche apicali delle Agenzie fiscali. Il riordino andrebbe accompagnato da una RT recante l'illustrazione dei dati e parametri idonei a comprovare che il riordino avvenga senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Parimenti, quanto al comma 49-ter, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati e parametri che siano idonei a comprovare la neutralità della istituzione delle figure dei vice direttori generali nella Agenzia delle entrate ed in quella delle Dogane, in aggiunta ad elementi di riscontro circa l'onerosità della soppressione della norma che vietava dal 2013 l'istituzione delle posizioni organizzative nell'ambito delle agenzie fiscali.
Sul comma 49-quater, andrebbe confermato che la riconosciuta possibilità di concludere e /o indire concorsi per posizioni dirigenziali da parte delle Agenzie fiscali nel 2018 possa avvenire a valere delle sole risorse assicurate dalle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente.
Commi da 49--quinquies a 49--octies
(Credito di imposta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste)
Con i nuovi commi da 49-quinquies a 49-octies si introduce e disciplina il credito di imposta in favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. Il credito è riconosciuto per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il beneficio è attribuito fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario e opera entro il limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019, 2020 e 2021 (commi 49--bis e 49-ter).
L'agevolazione fiscale, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP. È utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLGS 241/1997 e a decorrere dal 1 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti. Si precisa che il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento nella contabilità speciale "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".
Si fa quindi rinvio ad un DM per la definizione dei criteri, modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.
La RT non è al momento disponibile.
Al riguardo, considerato che l'agevolazione opera entro i limiti delle risorse stanziate e che il DM attuativo sarà chiamato, tra l'altro, a dettare modalità di applicazione e di fruizione volte ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, non si hanno osservazioni per quanto di competenza. Si riscontra inoltre la corretta imputazione dell'onere nel triennio 2019-2021 in coerenza con le previste modalità di fruizione (a decorrere dal 1 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti).
Comma 58-bis
(Incentivo assunzioni profughi nelle cooperative sociali)
Il comma 58-bis riconosce un incentivo alle cooperative sociali per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale dal 1° gennaio 2016.
Il suddetto incentivo consiste in un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute, relativamente agli assunti. La definizione dei criteri di assegnazione e ripartizione è demandata ad apposito decreto interministeriale.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, si osserva che, alla luce della copertura prevista dall'emendamento (riduzione del Fondo esigenze indifferibili), relativa al periodo 2018-2020, non sarà possibile garantire lo sgravio per il periodo massimo di 36 mesi, atteso che non si disporrà di risorse a copertura per le mensilità teoricamente ancora agevolabili e ricadenti nel 2021.
Comma 70-bis
(Fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo)
La norma demanda ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, l’istituzione di un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo. Il fondo, collocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, ha una dotazione di 100.000 euro per l'anno 2018.
La norma provvede inoltre ad elencare le seguenti finalità cui devono essere destinate le risorse del fondo citato: realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate; raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti; raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo; messa a punto di proposte, anche legislative o regolamentari, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi; istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo; realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si rileva che a fronte di un finanziamento di 100.000 euro sono previste numerose finalità, per cui andrebbero fornite informazioni supplementari sulla quantificazione degli oneri al fine di valutare la congruità dello stanziamento.
Comma 71-ter
Emendamento 17-ter.97 (Istituzione del Fondo antibracconaggio ittico)
L'integrazione, disposta attraverso l'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare alla Camera dei Deputati, aggiunge il comma 71-bis, integrando, con due nuovi commi, l’art. 40 della legge n. 154 del 2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, istituendo presso il Ministero della difesa il “Fondo antibracconaggio ittico”, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 destinato a potenziare i controlli delle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare. Un successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità di utilizzo del predetto Fondo.
A fini di copertura, si modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
Il dispositivo è sprovvisto di RT.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 72
(Xylella fastidiosa)
Il comma 72 viene integrato prevedendo un ulteriore stanziamento di 1 milione di euro per il 2018 per realizzare un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 74-bis
(Manutenzione delta del Po)
Il comma 74-bis istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole, un Fondo per consentire la manutenzione straordinaria, nonché l’adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza nei territori del Delta del Po e alla difesa dalle acque nei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo. Il Fondo ha una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 74-quater
(Aiuti al settore agrumicolo)
Il comma 74-quater istituisce presso il MIPAAF un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo – nel rispetto delle norme dell’Unione europea sui cosiddetti aiuti de minimis nel settore agricolo - con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 74-ter
(Risorse per il settore zootecnico)
Il comma 74-ter estende al settore zootecnico l'uso delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, istituito dall’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016, nel rispetto delle norme dell’Unione europea sui cosiddetti aiuti de minimis nel settore agricolo. Gli interventi sono destinati alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Conseguentemente incrementa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il predetto Fondo. Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà stabilire le condizioni e i criteri per l’erogazione dei relativi interventi.
La RT non analizza la disposizione.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 76-bis
(Finanziamento istituti di patronato)
Il comma 76-bis, con effetto dall’esercizio finanziario 2019, aumenta a 78 punti percentuali (dal 72% previsto dalla normativa vigente) l'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo degli istituti di patronato e di assistenza sociale (ferma restando la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione al versamento degli enti previdenziali).
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, giova in primis ricordare che i commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 stabiliscono che gli stanziamenti per il finanziamento sono determinati in misura pari ad un’aliquota del 72% delle somme in materia impegnate nell'ultimo rendiconto del bilancio dello dello Stato approvato (e che dà luogo all'iscrizione delle somme nel bilancio statale di previsione e all'erogazione del relativo acconto, rispetto al finanziamento definitivo, entro il primo trimestre dell'anno solare). L'importo definitivo è rideterminato con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente quello di riferimento, in base, quindi, alle somme effettivamente affluite all'entrata al bilancio dello Stato, per effetto dell'applicazione dell'aliquota sul gettito contributivo del suddetto anno precedente.
Si rappresenta poi che la completa erogazione delle somme spettanti presenta spesso significative deviazioni rispetto alla tempistica ordinariamente prevista, con completamento dei flussi nell'anno successivo. Questo fatto potrebbe suggerire l'insorgere di effetti finanziari negativi in termini di cassa a causa della maggiore quota oggetto del primo acconto. Tuttavia, si ritiene tale possibilità scongiurata dal disposto del comma 5 dell'articolo 13, che prevede che, "in ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, [...] una ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello Stato". Essendo la nuova percentuale prevista comunque inferiore a tale ultima percentuale, appare evidente che gli eventuali effetti di cassa sarebbero infra-annuale, e pertanto irrilevanti per quanto di competenza.
Comma 81-bis
(Integrazione salariale straordinaria in aree di crisi industriale complessa)
Il comma 81-bis dispone la concessione della CIGS, nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle imprese alle quali sia stata riconosciuta l’area di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale (di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015) entro il 30 giugno 2018, previo apposito accordo stipulato presso il Ministero del lavoro.
Il comma 81-ter subordina la concessione della CIGS alla presentazione da parte dell'impresa di uno specifico programma di recupero occupazionale.
Il comma 81-quater dispone la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, entro il limite di spesa complessivo di cui al comma 81-quinquies, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale), prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Il comma 81-quinquies stabilisce che all'onere derivante dalle precedenti disposizioni, pari a 34 milioni di euro per il 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il comma 81-sexies prevede che le regioni richiedano al Ministero del lavoro l’assegnazione delle risorse necessarie rispetto alle proprie esigenze. Tali risorse sono proporzionalmente ripartite con specifico decreto. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT evidenzia che l'onere pari a 34 milioni di euro per il 2018 è stato quantificato sulla base delle decretazioni ministeriali, ammontanti a circa 5 milioni di euro, e alle stime rilevate dall'INPS in ordine ai lavoratori licenziati, pari a 29 milioni di euro.
Al riguardo, sulla base degli importi riportati e dei valori che pare ragionevoli attendersi in termini di trattamenti unitari e di durata delle prestazioni, si ritiene che lo stanziamento predisposto potrebbe "coprire" circa 4-5.000 lavoratori.
Sarebbe opportuno acquisire maggiori informazioni sulle platee interessata, anche alla luce del fatto che mentre il comma 81-quater, destinato ai lavoratori che cessino la mobilità, prevede un onere configurato entro un limite di spesa, il comma 81-bis, destinato ai lavoratori di imprese in crisi, non prevede un limite di spesa. Inoltre, il comma 81-quinquies che dispone la copertura, nella sua formulazione letterale non consente di affermare con certezza che le prestazioni di cui comma 81-bis siano limitabili entro un tetto di spesa, a differenza di quelle di cui al comma 81-quater. Tutto ciò considerato la esatta quantificazione della platea diventa decisiva per la valutazione di congruità della copertura.
Comma 81-septies
(Ammortizzatori sociali a carico delle regioni)
Il comma 81-septies prevede la facoltà per le regioni (in seguito a specifici accordi sottoscritti presso l’unità di crisi del MISE e/o delle regioni stesse) di autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità della cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017. Le richiamate autorizzazioni operano al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale, relative a crisi aziendali incardinate presso l’unità di crisi del MISE (e/o delle regioni) nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate in deroga ai criteri di erogazione della cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga (come definiti dal D.M. 83473 del 2014), nonché in eccedenza alla richiamata percentuale, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione (o provincia autonoma) nell'ambito di piani o programmi coerenti con il finanziamento degli ammortizzatori sociali, destinando le risorse preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, nulla da osservare, atteso che gli interventi in questione sono rimessi alla discrezionalità delle regioni, presentano comunque ampi margini di modulabilità e che la copertura viene individuata nelle generali disponibilità di bilancio delle stesse ovvero nelle appostazioni finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali.
Comma 89-bis
(Pensionamento dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici)
Il comma consente ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché successivamente collocati in mobilità, le quali abbiano cessato l’attività anche in costanza di fallimento e per le quali sia stata accertata la crisi aziendale (ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge n. 416 del 1981), l’accesso al pensionamento anticipato con la disciplina antecedente al D.P.R. n. 157 del 2013 (il quale, attuando l’articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha disposto l’armonizzazione alla disciplina generale in materia di requisiti per l’accesso alla pensione anche dei lavoratori dei poligrafici, stabilendo per questi ultimi l’accesso al pensionamento con almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni a regime a decorrere dal 1° gennaio 2018).
Il beneficio non spetta nel caso in cui i lavoratori interessati si siano rioccupati a tempo indeterminato.
Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente articolo, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge n. 416 del 1981.
I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente articolo secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.
Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
La RT, oltre a sintetizzare la norma, afferma che essa interessa 100 lavoratori.
Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e le modalità di concessione del beneficio congegnate in modo da garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa previsto. Comunque, le risorse appostate appaiono congrue, nel presupposto che la platea di beneficiari sia stata correttamente individuata.
Commi da 97 a 97-sexies
(APE sociale e cd. precoci)
Il comma apporta le seguenti modificazioni all'APE volontaria e all'APE sociale:
La lettera a) conferma la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) già approvata dal Senato.
La lettera b) conferma quanto già previsto dal Senato in ordine al requisito dello "stato di disoccupazione", che si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che il lavoratore abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
La lettera b)-bis estende i benefici dell'accesso all'ape sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci anche ai soggetti che assistono un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie
La lettera c) sostituisce per l'accesso all'ape sociale la vigente condizione di aver lavorato per sei anni in via continuativa a fine carriera con quella, più favorevole, di averlo fatto per sette anni negli ultimi dieci ovvero sei negli ultimi sette;
La lettera d) interviene sui requisiti contributivi per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 12 mesi per ogni figlio (erano 6 nella versione approvata dal Senato), nel limite massimo di 2 anni (rimasto invariato).
La lettera e) sostituisce per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci la vigente condizione di aver lavorato per sei anni in via continuativa a fine carriera con quella, più favorevole, di averlo fatto per sette anni negli ultimi dieci ovvero sei negli ultimi sette;
La lettera f) ridefinisce il profilo finanziario degli oneri correlati all'ape sociale, per effetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 97-bis e 97-quater, nonché di quanto emerso dell'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, nei seguenti termini:
Oneri precedenti ex l. 232/16 | Oneri futuri | |
2018 | 609 | 630 |
2019 | 647 | 666,5 |
2020 | 462 | 530,7 |
2021 | 280 | 323,4 |
2022 | 83 | 101,2 |
2023 | 8 | 6,5 |
La lettera g) ridefinisce il profilo finanziario degli oneri correlati al presente comma e ai commi 97-bis e 97-quinquies, anche sulla base di quanto emerso dell'attività di monitoraggio delle domande presentate con riferimento all'anno 2017, nei seguenti termini
Oneri precedenti ex l. 232/16 | Oneri futuri | |
2018 | 550 | 564,4 |
2019 | 570 | 631,7 |
2020 | 590 | 594,3 |
2021 | 590 | 592,7 |
2022 | 590 | 589,1 |
Dal 2023 | 590 | 587,6 |
Il comma 97-bis consente l'accesso agli istituti in questione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, oltre che ai lavoratori impiegati nelle professioni di cui agli allegati C ed E della legge n. 232 del 2016, anche a quelli che svolgono le professioni incluse nell'allegato B della presente legge, come specificate nel relativo decreto ministeriale attuativo, qui di seguito riprodotto:
ALLEGATO B
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Il comma 97-ter, ai fini dell'accesso all'ape sociale o al pensionamento anticipato riconosciuto ai lavoratori precoci, e con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, stabilisce che sia assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 510 del 1996.
Il comma 97-quater esclude per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 179 e 179-bis, della legge n. 232 del 2016 (accesso all'ape sociale), come modificate dalla presente legge, l'applicazione del limite relativo al livello di tariffa INAIL del 17 per mille di cui all'allegato A del DPCM 23 maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018 presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato DPCM n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del DPCM n. 88 del 2017, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Il comma 97-quinquies stabilisce che dal 1° gennaio 2018 per i soggetti che si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016 (accesso alla pensione per i precoci), come modificate dalla presente legge, non si applica il limite relativo al livello di tariffa INAIL di cui all'allegato A del DPCM n. 87 del 2017. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge n. 50 del 2017 (tali disposizioni disciplinavano la durata minima delle attività lavorative gravose ora superate dalle norme in esame)
Il comma 97-sexies, ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del benefìcio "ape sociale" a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, da disciplinare con specifico e successivo intervento legislativo, istituisce nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo Ape Sociale" con dotazione di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel predetto fondo confluiscono le eventuali risorse che emergono, a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti dal beneficio "ape sociale", con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 della legge n. 232 del 2016, come anche integrata ai sensi della presente legge, in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019.
Ai fini del presente comma l'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo del presente comma è effettuato entro il 15 novembre 2018. Nel fondo di cui al presente comma confluisce anche la somma di 44,3 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato ai sensi del comma 97, lettere f) e g), anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.
La RT afferma che le norme mirano ad una estensione soggettiva della prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 179 della legge n. 232 del 2016 (ape sociale) e del beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori ed. "precoci" di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 232 del 2016.
In sintesi, rispetto al testo licenziato in prima lettura dal Senato:
- per quanto concerne ape sociale: viene ampliata da 6 mesi a 1 anno, sempre nel limite massimo di 2 anni, la riduzione dei requisiti contributivi previsti per le donne; vengono ampliate le categorie dei lavoratori gravosi di cui alla lettera d) prevedendo l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B alla presente legge; viene ampliato l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in quanto oltre allo schema 6 anni su 7 viene prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10); viene semplificato l'accesso, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille);
- per quanto riguarda il beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori ed. "precoci": vengono ampliate le categorie dei lavoratori gravosi di cui alla lettera d) prevedendo l'inclusione delle nuove professioni contenute nell'allegato B alla presente legge; viene ampliato l'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in quanto oltre allo schema 6 anni su 7 viene prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10); viene semplificato l'accesso, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille).
L'ampliamento delle condizioni soggettive non comporta tuttavia un maggiore onere per la finanza pubblica rispetto ai limiti di spesa già scontati a legislazione vigente, in quanto sulla base dell'attività di monitoraggio allo stato disponibile per l'anno 2017 (e aggiornamento delle previsioni per gli anni successivi) è stato possibile aggiornare i limiti di spesa a normativa vigente. Per l'ape sociale e per il pensionamento anticipato per lavoratori cd. precoci si stima un accesso relativo al 2017 rispettivamente di circa 22.000 e 16.400 lavoratori.
In sintesi, in sede di Conferenza dei servizi, per l'anno 2017 sono stati accertati alla data del 4 dicembre 2017 i seguenti elementi:
Anno 2017
Ape sociale:
Numero domande accolte al 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 15.559 (durata beneficio medio circa 38 mesi, per un onere medio complessivo per prestazione pari a circa 44.315 euro);
Numero certificazioni ancora da definire alla data del 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 1.926;
Numero domande pervenute (con riferimento alle domande relative al secondo scrutinio concluso il 30 novembre 2017): 8.430 (8.685-255 riferite a proposizione di domande già presentate entro il 15 luglio 2017 e già accolte).
Complessivamente si stima possano essere accolte relativamente al 2017 22.000 domande, a fronte delle circa 25.900 potenziali (15.559 +1.926 + 8430 = 25.915).
Per l'anno 2018 si stima un accoglimento di domande in 16.000.
Beneficio per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori ed. "precoci":
Numero domande accolte al 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 9.099 (durata beneficio medio circa 19 mesi, per un onere medio complessivo per prestazione pari a circa 33.245 euro);
Numero certificazioni ancora da definire alla data del 4/12/2017 (con riferimento alle domande relative al primo scrutinio concluso il 15 luglio 2017): 2.144;
Numero domande pervenute (con riferimento alle domande relative al secondo scrutinio concluso il 30 novembre 2017): 8.077 (8.496-419 riferite a proposizione di domande già presentate entro il 15 luglio 2017 e già accolte).
Complessivamente si stima possano essere accolte relativamente al 2017 in 16.400 domande, a fronte delle circa 19.320 potenziali (9.099 +2.144 + 8.077 = 19.320).
Per l'anno 2018 si stima l'accoglimento di 15.000 domande.
Nella Tabella riportata più oltre è indicato il processo valutativo dei nuovi limiti di spesa per gli istituti in esame e i relativi effetti sulla finanza pubblica.
Per quanto attiene alle estensioni soggettive previste le relative quantificazioni sono coerenti con le basi tecniche già adottate nelle valutazioni contenute nel provvedimento in esame e con quanto emerso in sede di monitoraggio per l'anno 2017 dei benefici in esame. In particolare:
- per quanto riguarda l'estensione del benefìcio della riduzione del requisito contributivo per le donne per la prestazione cd. "ape sociale" con l'ampliamento dell'accesso nell'anno 2018 stabilendo che i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016 siano ridotti per le donne di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età minima) nell'anno 2018 e applicando percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella RT predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) (percentuale di disoccupati con almeno 30 anni di contributi, inizialmente prevista pari al 4,5%) e ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c) (si tratta della percentuale di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, inizialmente prevista pari a circa il 4,2%). Inoltre, sulla base del numero medio dei figli rilevato dall'Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell'APE sociale pari a 1,7 e considerato il limite di 2 anni di anticipo, si è ipotizzata una riduzione media del requisito contributivo pari a circa 20 mesi (e quindi con incremento delle coorti interessate), di cui il 50 per cento già scontato nel testo originario del disegno di legge di bilancio in esame;
- per quanto concerne l'estensione dell'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (7 anni in un periodo di 10 anni oltre al mantenimento della possibilità di 6 anni su 7, secondo le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017) le stime tengono anche conto delle informazioni comunicate dal Ministero del lavoro circa l'incremento percentuale delle platee interessate (circa 14/15% rispettivamente per i lavoratori cd. "precoci" e per i lavoratori interessati dalla prestazione cd. "ape sociale"),
- per quanto attiene alla semplificazione nell'accesso, sempre per le attività gravose, con la previsione che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL indicata nello specifico DPCM (17 per mille), le valutazioni sono state effettuate tenendo conto, applicando anche margini di prudenzialità, dell'esperienza amministrativa degli ultimi mesi connessa alle motivazioni di reiezione di domande per mancata verifica di tale requisito;
- infine per quanto attiene all'ampliamento delle professioni gravose con le nuove professioni incluse nell'allegato C al disegno di legge di bilancio 2018 (operai dell'agricoltura, della zootecnia1 e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne) si è tenuto conto dell'effetto incrementale delle nuove professioni rapportato all'universo specifico di riferimento (per le domande accolte di ape sociale 2017 l'incidenza dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 179 della legge n. 232 del 2016 è pari a circa l'8%; per quanto attiene ai lavoratori cd. precoci, con esclusione dei soggetti addetti ad attività usuranti, l'incidenza risulta pari a circa il 40%).
In relazione al comma 97-sexies, la RT sottolinea che la tempistica delle domande e del loro scrutinio nel 2018 imporrà che la valutazione di eventuali economie prospettiche da effettuarsi entro il 15 novembre 2018 sia caratterizzata da elementi di prudenzialità al fine di evitare la compromissione del riconoscimento dei benefici. Sempre ai fini prudenziali nell'autorizzazione in esame confluisce anche, per l'anno 2018, la somma di 44,3 milioni di euro per far fronte ad eventuali esigenze non previste a seguito di quanto programmato per tale anno per gli istituti in esame, anche per effetto di una eventuale diversa distribuzione temporale dell'accesso ai benefici rispetto a quanto previsto.
Per quanto attiene alla specificazione della maturazione del periodo di lavoro esplicitata dalla presente disposizione per il lavoro agricolo, la RT esclude la sussistenza di maggiori oneri rispetto a quanto previsto, in quanto gli effetti di tale specificità di computo sono inglobati nelle relative quantificazioni attesa la valutazione dei periodi lavorativi già prevista dall'ordinamento vigente.
In relazione alla lettera b-bis del comma 97, anch'essa introdotta dalla Camera dei deputati, la RT afferma che sulla base delle domande pervenute e accolte relative ai lavoratori che assistono persone con handicap e tenuto conto delle percentuali per grado di parentela relative alla disabilità riscontrabili da dati ISTAT, è stato ipotizzato un incremento di platea di circa 150 soggetti per l'Ape e di circa 100 ogni anno per i precoci, il che produrrebbe gli oneri nella misura riportata all'interno della seguente tabella riepilogativa del complesso degli effetti finanziari correlati agli istituti in esame e determinati dal testo iniziale del presente disegno di legge, dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e dall'esito del monitoraggio concluso nel corso del passaggio parlamentare e illustrato dalla RT nei termini più sopra illustrati.

Al riguardo, si prende atto delle risultanze del monitoraggio riportate dalla RT, peraltro corrispondenti alle anticipazioni in merito già circolate e inserite nell'analisi svolta in relazione alla versione iniziale dell'intervento in esame, laddove esse venivano già indicate, unitamente al meccanismo di salvaguardia imperniato sul posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa, quale fattore che induceva ad escludere maggiori oneri privi di idonea copertura in relazione al primo (più limitato) ampliamento della platea di soggetti beneficiari dell'ape sociale recato dalla versione iniziale del disegno di legge di bilancio. In realtà, come si evince dalla tabella riepilogativa consegnata dalla RT, il margine di riduzione degli oneri conseguente al monitoraggio consente anche di garantire idonea copertura all'ulteriore estensione soggettiva introdotta dalla Camera dei deputati. In merito, tuttavia, pur potendosi ritenere certamente ragionevoli e in linea con quelle relative alle modifiche recate già dal testo iniziale del ddl di bilancio le stime indicate nella tabella per le nuove misure proposte, si osserva che la RT non fornisce elementi quantitativi che consentano una puntuale quantificazione dell'onere.
Infatti, le percentuali di incremento delle platee indicate - sulle quali non si dispone comunque di elementi di verifica, trattandosi di dati amministrativi - non vengono analiticamente correlate all'andamento futuro delle domande che si prevede di accogliere.
Sono comunque illustrati due effetti opposti: uno, incrementativo, legato all'estensione delle platee e il secondo riduttivo che portano complessivamente ad una previsione per il 2018 di decremento delle domande da 22.000 a 16.000 per l’Ape sociale e da 16.400 a 15.000 per il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Tuttavia, con riferimento all’effetto riduttivo non vengono illustrate le ragioni di questo decremento, induttivamente da correlare al fatto che l'introduzione della misura nel 2017 ha determinato ex novo la possibilità di accedere al beneficio all’intera platea degli aventi diritto che, negli anni seguenti, viene invece alimentata da una sola classe di lavoratori. Ad ogni modo, non è possibile verificare analiticamente come il combinarsi degli effetti incrementativi e riduttivi porti alla stima finale che peraltro mostra un decremento più accentuato per i lavoratori precoci.
In ordine al dato riportato in tabella sull'impatto dell’esclusione dalla tariffa INAIL del 17 per mille, pari a 1,5 milioni nel primo anno per l’APE sociale e a 3,5 milioni nel primo anno per il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, la RT si limita ad affermare di aver compiuto valutazioni sulla base dell’esperienza amministrativa, senza possibilità di verifica del percorso di calcolo effettuato.
In relazione, poi, all'onere aggiuntivo correlato al beneficio accordato alle donne con figli (che passa da 6 mesi ad 1 anno per figlio, fermo restando il limite massimo di 2 anni), si osserva che la RT sembra scontare un raddoppio dell'onere. Se ciò è vero per le donne con 1 o 2 figli, appare chiaro che l'estensione del beneficio è minore per le donne con 3 figli e si annulla, rispetto alla versione originaria del testo, per quelle con 4 o più figli. Pertanto, il raddoppio dell'onere potrebbe comportare una sovrastima dello stesso. Infine, maggiori chiarimenti sarebbero auspicabili circa la platea individuata in relazione all'estensione dei benefici ai caregiver di soggetti legati ai primi da vincoli di parentela o affinità ulteriore rispetto alla parentela di primo grado (rapporto genitore-figlio) o al rapporto di coniugio.
Comma 99-bis
(Agevolazioni previdenziali turnisti 12 ore)
Il comma prevede che per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016), ai fini dell’accesso alla pensione per lavoratori notturni di cui all’art.1, d.lgs. 67/2011 mediante il sistema delle “quote” i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione viene incrementata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 in misura pari a 300.000 euro per il 2018, 600.000 per il 2019 e 1.000.000 di euro annui a regime.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, si rappresenta che sulla quantificazione degli oneri non vengono forniti elementi di valutazione, anche se l'ordine di grandezza degli stessi sembra prima facie condivisibile, nel presupposto che la norma non abbia carattere retroattivo. In tal caso, infatti, sarebbe evidente una sottostima dell'onere e della copertura, soprattutto in relazione al 2018.
Andrebbe poi confermato - come peraltro sembra logico - che la moltiplicazione dei giorni sia applicata soltanto a quelli nei quali sono svolti i turni notturni e che l'operazione agevolativa in esame sia finalizzata soltanto al conseguimento del limite minimo di 64 giorni annui di lavoro notturno, limite al quale è subordinata l'applicazione di requisiti più favorevoli rispetto a quelli generali per l'accesso al trattamento pensionistico.
Comma 101-bis–101-quinquies
(Soppressione FONDINPS)
Il comma 101-bis sopprime la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, con decorrenza dalla data indicata con apposito decreto ministeriale.
Il comma 101-ter demanda al medesimo decreto ministeriale l'individuazione della forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Il comma 101-quater trasferisce altresì alla forma pensionistica di cui al comma precedente le posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare di cui al comma 101-bis, in essere alla data di soppressione della stessa.
Il comma 101-quinquies destina, in assenza di specifica, differente scelta del lavoratore, le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo n. 252 del 2005 alla forma pensionistica complementare individuata con decreto ministeriale. Viene poi soppresso il Capo II del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 che disciplina le procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, nonché la forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).
La RT fa presente che il patrimonio di FONDINPS costituisce un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello dell'INPS. La forma pensionistica residuale FONDINPS è classificata nel SEC2010 nell'ambito del settore privato. Pertanto, il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare delle posizioni individuali degli aderenti a FONDINPS non determina effetti sulla finanza pubblica. La RT prosegue affermando che le spese amministrative relative a FONDINPS sono sostenute dal fondo stesso, mediante una convenzione con un service amministrativo gestito da una società di diritto privato. Comunque, il trasferimento delle attività di FONDINPS ad altra forma pensionistica complementare è suscettibile di determinare minori oneri di natura amministrativa per l'INPS, di entità non quantificabile, in termini di utilizzo di beni strumentali, nonché in riferimento all'attività del collegio sindacale, attualmente svolta dai sindaci dell'INPS.
La relazione illustrativa aggiunge che a fine 2016 risultavano 37.000 iscritti ma coloro avevano effettuato versamenti nel 2016 erano meno di 6.000 unità e in costante riduzione. Il flusso complessivo dei contributi si presenta parimenti in riduzione, passando da 8 milioni di euro nel 2015 a 6,6 milioni nel 2016. Il patrimonio risulta pari a 75 milioni di euro a fine 2016. La relazione evidenzia un’elevata incidenza delle spese amministrative sul patrimonio del Fondo (circa lo 0,4 per cento nel 2016).
Al riguardo, ricordato che FONDINPS rappresenta un Fondo distinto da quello al quale confluiscono le quote di TFR maturando dei lavoratori che abbiano scelto di mantenere il TFR e che siano dipendenti da imprese con almeno 50 addetti (articolo 1, comma 755, della legge n. 296 del 2006), non vi sono osservazioni da formulare.
Comma 104-bis e 104-ter
(Proroga della copertura assicurativa INAIL per i soggetti che svolgono volontariato e lavori di pubblica utilità)
I commi prorogano per il biennio 2018-2019 l’operatività del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore:
- dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali:
- in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
- degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno ed impegnati in lavori di pubblica utilità (o anche dopo la scadenza del permesso, nel caso in cui sulla domanda di rinnovo la P.A. preposta non si sia espressa nel termine di 60 giorni);
- dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi del codice della strada, del codice penale e della normativa in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Conseguentemente, alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero della giustizia, è ridotto di 3 milioni sia per il 2018 sia per il 2019.
La RT non analizza i commi.
Al riguardo, nulla da osservare, essendo lo stanziamento previsto in linea con il precedente finanziamento della misura in esame.
Comma 104-quater–104- quinquies
(Bail in e spending review nelle casse previdenziali privatizzate)
Il comma 104-quater prevede che i valori e le disponibilità affidati alle Casse previdenziali cd. Privatizzate costituiscano in ogni caso patrimonio separato e autonomo, e non possano essere distratti dal fine al quale sono destinati né formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori (o rappresentanti di essi) dei soggetti gestori (vietando, in pratica, il ricorso al meccanismo del “bail-in”).
Il comma 104-quinquies esclude l'applicazione alle citate Casse delle norme di contenimento delle spese previste a carico dei soggetti inclusi nel conto economico delle PP.AA., ferme restando le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
La RT non considera i commi.
Al riguardo, si rileva che andrebbero forniti elementi informativi in ordine alla quantificazione dell'onere recata dal comma 104-ter, indicata in 12 mln di euro.
Comma 104-sexies e 104-septies
(Pagamenti dei trattamenti previdenziali e movimentazioni fra le gestioni INPS)
Il comma 104-sexies prevede che, a decorrere dal gennaio 2018, le prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL, sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese (o il giorno successivo se festivo o non bancabile).
Il comma 104-septies estende a tutte le gestioni amministrate dall'INPS la disposizione secondo cui le movimentazioni tra le gestioni dell'ex INPDAP non determinano oneri od utili.
La RT non analizza i commi.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 2015 prevede che, a decorrere dal 2018, "al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL" sono erogati "il secondo giorno bancabile di ciascun mese".
Ne deriva che la norma in esame determina oneri correlati all'anticipo a regime di un giorno bancabile del pagamento dei ratei pensionistici, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Si ricorda che la RT alla norma sopra citata, in relazione alla modifica inizialmente prevista, che anticipava l'erogazione dei trattamenti di circa 8 giorni (dal 10° giorno al secondo bancabile nel mese), cifrava l'onere per il 2018 in 18,5 mln di euro e in 26,7 mln di euro a regime. Considerando che la disposizione in esame anticipa i pagamenti di un altro giorno, appare ragionevole ipotizzare un onere aggiuntivo pari a circa 2 mln di euro per il 2018 e a 3 mln a regime. Sarebbero quindi necessari chiarimenti circa la modalità di copertura dell’onere in esame.
Commi 105-106
(Risorse vittime mesotelioma)
I commi in questione sono stati modificati estendendo al 2019 e al 2020 l'erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma o dei loro eredi prevista dall’articolo 1, comma 116, della legge n. 190 del 2014, sempre nei limiti di 5,5 milioni di euro annui, già disposta dal testo licenziato dal Senato con riferimento al 2018 a valere sulle disponibilità residue del decreto del ministero del lavoro del 4 settembre 2015 che ha determinato la somma da erogare in 5.600 euro per ciascun malato;. La copertura degli effetti di cassa resta individuata nella riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.
La RT non considera le disposizioni.
Al riguardo, pur essendo formulata la norma come un limite di spesa, posto che si provvede ad estendere dal solo 2018 ai successivi anni 2019 e 2020 l’erogazione di prestazioni avvalendosi sempre delle stesse risorse residue, andrebbero richieste maggiori informazioni sulla capienza di tali risorse.
Commi 106-bis e 106-ter
(Aiuti alle vittime dell'amianto)
Il comma 106-bis qualifica anche i verbali di conciliazione giudiziale come titoli per accedere al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte dei superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, già liquidati a seguito di sentenze esecutive.
Il comma 106-ter incrementa il Fondo per le vittime dell’amianto di cui al comma 241 della legge finanziaria per il 2008 in misura pari a 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dell’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro. Si prevede inoltre che per il triennio considerato, non si applichi l’addizionale sui premi assicurativi a carico delle imprese relativamente ai settori delle attività lavorative che comportano l’esposizione all’amianto.
La RT non analizza le disposizioni.
Al riguardo, si rileva che l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale sui premi assicurativi citata nell'ultimo periodo del comma 106-ter appare suscettibile di determinare minori entrate.
Inoltre, l'utilizzo a copertura dell'incremento della dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per investimenti e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro potrebbe presentare un duplice profilo problematico. Il primo è attribuibile al fatto che tali risorse sembrano, almeno in parte, di conto capitale, e pertanto la loro destinazione a coprire oneri di natura corrente non sarebbe contabilmente corretta. Il secondo scaturisce dall'esplicito riferimento alla natura di risorse già programmate, il che suggerisce la possibilità che il loro storno potrebbe pregiudicare interventi già avviati o, comunque, ad un avanzato stato procedimentale, con conseguente dispersione delle risorse finora impegnate all'uopo, anche solo nella fase progettuale.
Comma 110-bis e 114-bis
(Reddito d'inclusione)
Il comma 110-bis prevede, nel caso in cui il beneficio economico collegato al reddito d'inclusione (ReI) di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso venga versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti(36) .
La RT non analizza la disposizione.
Al riguardo, atteso che appare ragionevole ipotizzare che il ReI non superiore a 20 euro mensili sia pagato annualmente in modo anticipato, si rileva che ciò potrebbe determinare effetti di cassa negativi nel primo anno di applicazione della norma (successivamente gli effetti tenderanno a compensarsi), sia pur di limitata entità.
Il comma 114-bis, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse necessarie sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, atteso che le assunzioni in parola possono essere effettuate nell'ambito di una quota del plafond di risorse destinate, nell'ambito del Fondo povertà, a rafforzare gli interventi e i servizi sociali che accompagnano il beneficio monetario (ReI), ovvero di risorse caratterizzate da ampi profili di modulabilità e certamente aggiuntive rispetto a quelle su cui sono calibrate le facoltà assunzionali generali degli enti pubblici, non vi sono osservazioni da formulare.
36) Si ricorda sul punto che il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
Comma 113-bis
(Risorse all'INPS per ISEE)
Il comma 113-bis dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisca all’INPS, per l’anno 2018, risorse pari a 20 milioni di euro, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche in relazione all’attuazione del reddito di inclusione disciplinato dal decreto legislativo n. 147/2017.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 118-bis, 118-ter e 118-quater
(Fondo per l’innovazione sociale)
Il comma 118-bis istituisce, al fine di favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l’innovazione sociale con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Il comma 118-ter individua le finalità del Fondo nell’effettuazione di studi di fattibilità e nello sviluppo di capacità delle PP.AA. sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
Il comma 118-quater demanda ad uno o più DPCM la definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo.
La RT non considera le norme.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi da 118-quinquies dalla lettera f) fino alla fine del comma
(Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di beni a fini di solidarietà sociale)
Le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati modificano quindi l’articolo 16 della L. 166/2016; in particolare, la rubrica - che fa ora riferimento a "Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale" - ed i primi tre commi che risultano integralmente riscritti.
Con il nuovo comma 1 si esclude la presunzione di cessione di particolari tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti donatari, così come definiti dall’articolo 2, comma 1 lettera b) della citata L166/2016(37) . I beni a cui si riferisce la disciplina in esame sono le eccedenze alimentari, i medicinali donati, gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, i prodotti destinati all’igiene ed alla cura della persona, i prodotti per l’igiene e pulizia della casa, gli integratori alimentari, i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria, nonché altri prodotti individuati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze(38) non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
Il nuovo comma 2 dispone che i citati beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa(39) .
Il nuovo comma 3 prevede che le disposizioni contenute nei citati commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
- per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto;
- il donatore trasmetta, per via telematica, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, dando conto dei dati indicati nel documento di trasporto; il donatore è esonerato da detto obbligo qualora le cessioni di eccedenze alimentari siano facilmente deperibili e non siano, singolarmente considerate, di valore superiore a 15.000 euro;
- l’ente donatario rilasci al donatore un’apposita dichiarazione trimestrale recante gli estremi dei documenti di trasporto nonché l’impegno ad utilizzare i beni per le proprie finalità istituzionali; qualora sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate agli effetti dell’IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP, nell’esercizio di un’attività commerciale.
Dispone poi l’abrogazione del vigente comma 4 e per motivi di coordinamento modifica il comma 7 del citato articolo 16 della L 166/2016.
Inserisce il comma 1-bis all’articolo 18 della citata L 166/2016 al fine di far salve le disposizioni in materia di riutilizzo di confezioni di medicinali (comprese le sostanze psicotrope e stupefacenti) da parte delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o dalle ASL in caso di dimissione o decesso del paziente(40) ; di donazione di confezioni di medicinali (comprese le sostanze psicotrope e stupefacenti) da parte del detentore ad organizzazioni senza fini di lucro riconosciute(41) ; della presa in carico da parte di un medico della struttura o organizzazione interessata che provvede alla verifica, registrazione e custodia(42) .
Introduce il nuovo articolo 18-bis che reca abrogazioni di norme in vigore. Pertanto abroga il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al DPR441/1997 in tema di disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto a fini IVA; in particolare abroga le modalità con cui si effettuano le cessioni gratuite di beni ad enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, in quanto regolamentate ex novo dalle norme in esame. Inoltre abroga i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 460/1997 in materia di erogazioni liberali effettuate:
- mediante derrate alimentari, prodotti farmaceutici, ed altri prodotti che quindi non vengono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (comma 2);
- attraverso beni non di lusso che presentino imperfezioni, alterazioni danni o vizi qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS (per un importo non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato), che non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; i predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’IVA (comma 3).
L'abrogando comma 4 vigente prevede che le disposizioni sulle cessioni considerate erogazioni liberali si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui apposita dichiarazione trimestrale contenente specifiche indicazioni in merito ai documenti di trasporto e l’impegno a utilizzare i beni in conformità alle finalità istituzionali.
Al riguardo, per i profili riguardanti la materia tributaria, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma appare essenzialmente rivolta al riordino della materia, con particolare attenzione alle formalità e adempimenti da porre in essere dai soggetti interessati. Si possono invero ipotizzare anche effetti virtuosi per la finanza pubblica.
37) Cioè: enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore.
38) Adottato ai sensi del comma 7 dell’articolo 16 della citata L 166/2016.
39) Ai sensi dell’articolo 85, comma 2 del TUIR 917/1986.
40) Articolo 2, comma 350 della L 244/2007.
41) Articolo 2, comma 351 della L 244/2007.
42) Articolo 2, comma 352 della L 244/2007.
Commi da 118-sexies a 118-decies
(Norme di coordinamento Terzo settore)
I commi recano disposizioni di mero coordinamento, resesi necessarie per effetto della recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 117 del 2017 “Codice del Terzo settore”. Si ricorda, a latere, che il Codice ha fra l’altro operato una revisione complessiva della definizione di ente non commerciale connessa alle finalità di interesse generale perseguite dagli enti del Terzo settore.
La RT non considera le disposizioni
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 118-quinquies
(Disposizioni per la donazione e distribuzione di cibi e farmaci)
Il comma 118-quinquies modifica la legge n. 166 del 2016 concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Più in particolare:
- vengono ampliate le finalità (viene specificato che è favorito il recupero e la donazione, oltre che di prodotti farmaceutici, anche di medicinali);
- vengono definiti in maniera puntuale i “medicinali destinati alla donazione” (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), i “Soggetti donatori del farmaco”, gli “articoli di medicazione” e gli “altri prodotti” (da individuarsi con decreto del MEF, comunque prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per difetti, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità di utilizzo);
- viene previsto che il Tavolo permanente di coordinamento, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il compito di promuovere la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro;
- vengono previste campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari da pianificare sentite le associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU);
- vengono specificate più puntualmente le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).
La RT non considera il comma.
Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alle modifiche recate alla disciplina fiscale e se in particolare esse siano suscettibili di modificare quanto stimato in relazione alle norme originarie per le quali la RT escludeva l’assenza di oneri.
Comma 118-undecies
(Contributo all'Ente nazionale microcredito)
Il comma 118-undecies, al fine di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l’accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, assegnato all’Ente nazionale per il microcredito un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 119-bis
(Personale dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza)
Il comma 119-bis autorizza l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (istituita dalla legge n. 112 del 2001) ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando obbligatorio.
La disposizione è motivata con l’esigenza dell’Autorità di far fronte ai nuovi compiti previsti dalla legge n. 47 del 2017, sulle misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, da espletare anche in sede locale.
A fini di copertura, si modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato, per un importo di 260.000 euro per gli anni 2018-2020.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa la quantificazione dell’onere, al fine di valutare la congruità della copertura.
Comma 120-ter
(Benefici per le vittime dell'attentato terroristico di Dacca)
Il comma estende ai familiari delle vittime dell’attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016, le disposizioni in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi di cui all’articolo 5 della legge n. 206 del 2004 e all’articolo 2 della legge n. 407 del 1998.
La RT non considera le disposizioni.
Al riguardo, si ricorda che i benefici economici, fiscali e previdenziali accordati dalle disposizioni citate sono i seguenti:
- speciale elargizione fino a un massimo di 200.000 euro in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte);
- concessione, oltre all'elargizione, di un assegno vitalizio (1.033 euro mensili soggetti a perequazione automatica) a favore dei soggetti portatori di una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa e dei suoi familiari superstiti (art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004, come modificato e esteso nella platea dall’articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007);
- attribuzione di due annualità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso dei soggetti vittime di dovere con invalidità non inferiore al 25 per cento (art. 5, comma 4, legge n. 206 del 2004, come modificato e esteso nella platea dall’articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 2007);
- esclusione del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti e le pensioni privilegiate erogate per causa di servizio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal novero delle prestazioni che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF;
- esenzione dall’IRPEF dell’assegno vitalizio di cui sopra e della pensione maturata a seguito dell’aumento figurativo di 10 anni del versamento dei contributi riconosciuto a coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari.
Si fa presente inoltre che le vittime italiane decedute nell'attentato terroristico sono state 9.
Sul punto, si osserva innanzitutto che la copertura individuata dall'emendamento nella riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di 200.000 euro per il 2018 e di 60.000 euro per il 2019-2020 sembrerebbe insufficiente rispetto alla platea di vittime indicata.
Inoltre, si rileva che l'atto criminale in questione dovrebbe rientrare nella tipologia di atto terroristico, non essendo quindi necessaria la norma in esame.
In sostanza, anche ipotizzando che le risorse appostate sui capitoli di pertinenza non siano capienti per fronteggiare la nuova spesa, i trattamenti dovuti sarebbero comunque corrisposti e la copertura degli stessi sarebbe reperita nel complesso del bilancio dello Stato.
Commi da 122-bis a 122-quater
(Disposizioni in materia di LSU)
Il comma 122-bis proroga al 31 dicembre 2018, nei limiti di spesa già sostenuta e senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, per le finalità indicate nell’articolo 20, comma 14, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che ha consentito assunzioni a tempo indeterminato anche nel triennio 2018-2020 al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell’ottica del superamento definitivo delle situazioni di precarietà di tale tipologia lavorativa.
Il comma 122-ter proroga a tutto il 2018 l’applicazione delle disposizioni concernenti la stabilizzazione degli LSU della Calabria, di cui all’articolo 16-quater del decreto-legge n. 78 del 2015 e dell’articolo 1, comma 163, della legge n. 232 del 2016, recanti l’estensione anche agli LSU della Calabria delle procedure di stabilizzazione degli LSU contenute nell’articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge n. 147 del 2013, nonché destinando 50 milioni di euro per il completamento delle stesse, da concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
Il comma 122-quater demanda ad apposito decreto ministeriale, peraltro già previsto dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 147 del 2013 per individuare le risorse finanziarie disponibili destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in lavori di pubblica utilità, l'attuazione dei citati commi 211 e 212 (che disciplinano la relativa assegnazione delle risorse ai comuni sulla base di specifiche priorità).
La RT non considera i commi.
Al riguardo, nulla da osservare, atteso che gli interventi in questione, finalizzati alla stabilizzazione degli LSU, sono già previsti a legislazione vigente e sono finanziati nei limiti delle risorse disponibili.
Comma 125
(Censimenti)
L'integrazione approvata dalla Camera dei Deputati modifica il comma 125, prevedendo il previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A., sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ai fini della messa a disposizione dei dati per lo svolgimento dei censimenti.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Comma 126-bis
Emendamento 29.9 (Definizione di zone di intervento prioritario per il contrasto della povertà educativa)
L'integrazione approvata dalla Camera dei Deputati aggiunge il comma 126-bis prevedendo, per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà minorile sul territorio nazionale, che l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sia chiamato a definire i parametri e gli indicatori misurabili per perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario.
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni in ordine alla possibilità che l'ISTAT possa provvedere alle attività indicate dalla norma, va da sé aggiuntive di quelle già previste, a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
Comma 139-bis
(Verifiche antimafia)
Il comma modifica il novero dei soggetti per i quali deve essere prodotta la documentazione antimafia qualora si tratti di società di capitali, anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, di società cooperative, di consorzi di cooperative, e dei consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 140-ter
(Estensione benefici previdenziali per l'amianto ai lavoratori di alcune tipologie di ceramiche)
La norma estende i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni), a decorrere dal 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, si osserva che dalla copertura indicata si evince che l'onere viene quantificato in 1 mln di euro annui.
Sul punto, rilevato che sarebbe opportuno chiarire se l'estensione operi solo a condizione che il periodo di attività lavorativa in esame superi anch'esso i 10 anni e che non si dispone di elementi di verifica della quantificazione, si evidenzia che la tipologia di misura in esame induce a ritenere che gli oneri tenderanno ad addensarsi nei primi anni di applicazione della norma, presentando un andamento differente rispetto a quello costante, presupposto dalla clausola di copertura.
Comma 110-bis e 114-bis
(Reddito d'inclusione)
Il comma 110-bis prevede, nel caso in cui il beneficio economico collegato al reddito d'inclusione (ReI) di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso venga versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti(43) .
La RT non analizza la disposizione.
Al riguardo, atteso che appare ragionevole ipotizzare che il ReI non superiore a 20 euro mensili sia pagato annualmente in modo anticipato, si rileva che ciò potrebbe determinare effetti di cassa negativi nel primo anno di applicazione della norma (successivamente gli effetti tenderanno a compensarsi), sia pur di limitata entità.
Il comma 114-bis, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato. Le risorse necessarie sono a valere e nei limiti di un terzo della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Tali assunzioni sono effettuate, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti a legislazione vigente.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, atteso che le assunzioni in parola possono essere effettuate nell'ambito di una quota del plafond di risorse destinate, nell'ambito del Fondo povertà, a rafforzare gli interventi e i servizi sociali che accompagnano il beneficio monetario (ReI), ovvero di risorse caratterizzate da ampi profili di modulabilità e certamente aggiuntive rispetto a quelle su cui sono calibrate le facoltà assunzionali generali degli enti pubblici, non vi sono osservazioni da formulare.
43) Si ricorda sul punto che il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
Comma 120-quater
(Incentivo assunzioni donne vittime di violenza di genere)
Il comma concede alle cooperative sociali, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2018, di donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, per un periodo massimo di 36 mesi, un contributo entro il limite di spesa di 1 milione di euro l’anno a sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici.
La RT non considera la disposizione.
Al riguardo, si osserva che la copertura dell'emendamento che ha introdotto la disposizione è limitata al 2018, mentre l'onere presenta una proiezione temporale che si estende fino al 2021.
Commi 141-142
(Assegno natalità)
Il comma 141 riconosce per la durata di un anno l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 anche per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2018(44) .
Il comma 142 demanda all'INPS di provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dal comma 141. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per il 2018 e di 218 milioni per il 2019, un apposito decreto ministeriale rideterminerà l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014.
La RT stima nuovi beneficiari per il 2018 in misura pari a circa 280.000 su base annua di cui la metà con ISEE non superiore a 7.000 euro (importo annuo di 1.920 euro) e l'altra metà con ISEE compreso tra 7.000 e 25.000 euro (importo annuo di 960 euro).
Gli oneri derivanti sono pari a 185 milioni nel 2018 e 218 milioni nel 2019. Considerando che i presenti commi sostituiscono disposizioni onerose, ne scaturiscono risparmi, rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura, pari a 17 milioni nel 2019 e a 201,5 milioni annui dal 2020.
Al riguardo, si osserva che, mentre appare corretta la quantificazione complessiva degli oneri (circa 403 mln di euro nel biennio), non si individuano i motivi per cui la loro ripartizione temporale sia sbilanciata fra i 2 anni in questione, incidendo per 185 milioni nel 2018 e 218 milioni nel 2019. Ciò non è privo di riflessi finanziari, risolvendosi in risparmi maggiori rispetto a quelli indicati dalla RT per quanto attiene al 2019, ma anche in un peggioramento dei saldi pari a circa 17 milioni di euro per il 2018 rispetto all'impatto scontato in rapporto al testo licenziato dal Senato.
44) Assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare. L’assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui. L’importo dell’assegno è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Commi 144-bis e 144-ter
(Detrazione IRPEF figli a carico)
Con il nuovo comma 144-bis, intervenendo sull'art. 12, comma 2 del TUIR(45) , si eleva da 2.841,51 euro a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico per i soli figli di età non superiore a 24 anni.
Si prevede quindi, nel nuovo comma 144-ter, che la predetta norma acquista efficacia dal 1 gennaio 2019.
La RT rileva che per la stima dell'impatto sul gettito è stato utilizzato il modello di micro-simulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2016, con redditi opportunamente estrapolati. Rappresenta che i soggetti percettori di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, compreso tra 2.840, 51 euro e 4.000 euro e con età fino a 24 anni sono circa 132.300. Ipotizza che l'importo medio della detrazione sia di 900 euro e che questa trovi piena capienza nell'imposta del soggetto dichiarante. Stima quindi una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di circa - 119,1, milioni di euro. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dell'anno 2018, stima i seguenti effetti finanziari in termini di cassa:
2019 | 2020 | 2021 | |
IRPFER | -92,8 | -132,5 | -119,1 |
Al riguardo si osserva che la RT associata all'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento non tiene conto che, sulla base di quanto si legge al comma 144--ter, la disposizione acquista efficacia dal 1 gennaio 2019. Gli effetti finanziari associati pertanto devono essere contabilizzati a partire dal 2020. In merito ai valori indicati, l'utilizzo del modello di micro-simulazione IRPEF costituisce lo strumento più adatto a fornire una stima attendibile della variazione normativa in esame. In considerazione delle differenze riferite alla decorrenza della norma che si registrano tra quanto si legge in RT ed il nuovo comma 144--ter appare in ogni caso necessario un supplemento informativo volto a chiarire se i valori indicati sono da ritenere invariati anche per l'arco temporale a partire dal 2020. Appare opportuno inoltre avere maggiori informazioni in ordine al procedimento di estrapolazione dei dati al 2019, partendo da redditi e numerosità registrati nell'esercizio 2015. Considerato che la detrazione per figlio a carico è pari a 950 euro e che la stessa può essere incrementata ove ricorrano talune circostanze (46) appare opportuno un chiarimento riferito al valore pari a 900 euro indicato come importo medio della detrazione.
45) Il DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
46) Ad esempio per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
Comma 157-bis
(SACE)
Il presente comma integra la disciplina concernente l’attività assicurativa svolta da SACE S.p.A. a supporto delle esportazioni е dell'internazionalizzazione dell'economia italiana, contenuta nell’articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003, introducendo nello stesso articolo i commi da 9-quater a 9-octies.
Il nuovo comma 9-quater dispone che gli impegni assunti da SACE relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato о di ricadute sul sistema produttivo del Paese е per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca», sono garantiti dallo Stato, secondo le modalità di cui ai successivi nuovi commi da 9-quinquies е 9-sexies e nei limiti stabiliti nell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 269.
Il nuovo comma 9-quinquies dispone che le operazioni е le categorie di rischi assicurabili, nonché le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera CIPE, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE relative ad operazioni е categorie di rischi assicurabili da SACE, degli accordi internazionali, nonché della normativa е degli indirizzi dell’UE in materia di privatizzazione dei rischi di mercato е di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
Il nuovo comma 9-sexies stabilisce che la garanzia dello Stato è rilasciata а prima domanda е con rinuncia all'azione di regresso su SACE. La garanzia è onerosa e conforme alla disciplina UE in materia di assicurazione е garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia е delle finanze.
ln virtù della garanzia dello Stato, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni in questione, SACE riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall’Accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La remunerazione è retrocessa allo Stato, secondo le modalità fissate nel successivo comma 9-octies.
Il nuovo comma 9-septies esclude l'applicazione alle operazioni di cui al comma 9-quater, dei commi 9-bis e 9-ter, che facoltizzano la garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana.
Il comma 9-octies istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia е delle finanze, un Fondo а copertura della garanzia statale concessa sulle operazioni assicurative in esame con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l’anno 2018. Il Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione delle operazioni di cui al comma 9-quater, che а tal fine sono versati all'entrata del bilancio statale per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. Al relativo onere si provvede а valere sulle risorse disponibili е non impegnate del Fondo а copertura delle garanzie dello Stato in favore di SACE, già istituito dall'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003. Il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle somme disponibili sul Fondo finalizzato ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, nonché delle somme disponibili in virtù delle variazioni compensative disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge di stabilità 2016 (n. 208 del 2015).
Al relativo onere, pari a 40 mln di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
La RT non si sofferma sulla disposizione.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti i dati e i parametri assunti per la valutazione del rischio di escussione delle operazioni che assumono la garanzia dello Stato.
Per i profili di copertura, si osserva che non si prevede un fondo a carattere rotativo né fuori bilancio (tipologie ordinariamente utilizzate per oneri di questa natura) e che esso è previsto per il solo anno 2018, mentre per gli anni successivi l’unica copertura è costituita dai premi corrisposti dalla SACE spa. Andrebbe quindi valutata l’adeguatezza di tali ultime risorse per gli anni successivi al primo.
Quanto alla copertura sul 2018, si rileva che essa sembra essere prevista due volte: al terzo e all’ultimo periodo del comma 9-octies.
In ogni caso andrebbe assicurato che la prevista riduzione, con finalità di copertura dell'onere recato dal comma, del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 (richiamato anche dal comma 9-bis dell’art.6 DL 269/2003), non pregiudichi interventi di garanzia già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse, atteso che si può ritenere che l'ammontare dello stanziamento in questione sia stato calibrato sulla base degli interventi già in essere.
Comma 157-ter
(Cittadini italiani e società operanti in Venezuela e Libia)
La norma istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con dotazione di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili, ai cittadini italiani ed agli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia. Possono presentare istanza i soggetti sopra individuati che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano crediti che hanno subìto svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dal 2013 e in Libia dal 2011. Con la liquidazione del contributo lo Stato subentra ex lege e pro quota nella titolarità del credito.
I termini e le modalità per la presentazione delle istanze al MAECI, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo, nel rispetto del limite di spesa, saranno individuati con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A fini di copertura, si modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato.
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.
Comma 165
(Disposizioni a favore degli italiani all’estero)
La norma riformulata prevede alcune tipologie d’interventi a favore delle comunità italiane nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all’estero e segnatamente:
- 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero
a-bis) che autorizza una spesa di 200 mila euro annui, a decorrere dal 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiano presso atenei esteri, da conferire in via preferenziale a personale fornito di dottorato di ricerca.
b) 400.000 euro per l’anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero; contestualmente è soppressa la disposizione di cui all’art. 19-bis, lett. e), del decreto-legge 24 aprile 2014, che escludeva dai rimborsi forfetari per la partecipazione alle riunioni del CGIE, i componenti di nomina governativa;
c) la spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all’estero; la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura; la spesa di 400.000 euro, a decorrere dal 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno cinque anni; la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018 ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero; la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e di 2 milioni per il 2020 a favore delle Camere di Commercio italiane all’estero.
h) la spesa di 1 milione di euro, per il 2018, ad integrazione delle misure già in atto, per contenere le condizioni di particolare esigenze che vivono gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale
i) la spesa di 272.000 euro a decorrere dal 2019, per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia.
Di conseguenza, si modifica comma 624, riducendo il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, a copertura degli oneri derivanti dalla sostituzione del comma 165 di cui sopra. Inoltre, alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero degli esteri è ridotto come segue: 2018: -200.000; 2019: -200.000; 2020: -200.000.
La riformulazione approvata alla Camera dei Deputati è al momento priva di una specifica RT.
Al riguardo, per i profili di copertura, non vi sono particolari osservazioni.
Comma 170-bis
(Operazioni di trasporto messa in sicurezza e installazione del relitto del naufragio del 18 aprile 2015)
La norma autorizza la spesa di 600 mila euro per il 2018 per le operazioni di trasporto, messa in sicurezza e installazione presso l’Università di Milano del relitto del peschereccio che è naufragato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia determinando la morte di centinaia di migranti.
La RT non considera la norma
Al riguardo, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero fornite maggiori informazioni sul procedimento di quantificazione dell’onere in modo da poter verificare la congruità dello stanziamento.
Commi 170-ter–170-sexies
(Norme in materia di personale e risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo)
Il comma 170-ter novella la legge 11 agosto 2014, n. 125, che riforma il settore della cooperazione italiana allo sviluppo, introducendo le seguenti previsioni:
- l’assunzione, da parte dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata, nei limiti dell'attuale dotazione organica, fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019.
- la partecipazione del direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cooperazione con crediti concessionali o con finalità di lucro, alle riunioni del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo;
- la conferma della composizione del Comitato - presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Viceministro della cooperazione allo sviluppo. e composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Direttore dell'Agenzia, anche nei casi in cui prendano parte alle riunioni, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza.;
- la disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti, da parte dell’Agenzia, per la realizzazione d’iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organismi iscritti nell'elenco dei soggetti promotori della cooperazione allo sviluppo. Si prevede a tale fine che i finanziamenti siano erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il trenta per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa;
- la previsione per cui una quota del fondo rotativo istituito dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 può essere destinata alla concessione di prestiti, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alla concessione di prestiti ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi.
Il dispositivo sopprime altresì l'articolo 18, comma 2, lett. e) del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, che disciplina il finanziamento ad iniziative di organismi iscritti nell’elenco dei soggetti della cooperazione internazionale per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per l'intero importo anticipato, di idonea garanzia.
Agli oneri derivanti dall’attuazione delle norme, pari ad euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all’articolo 1, comma 375 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
L'integrazione, inserita dalla Camera dei Deputati, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma reca, tra le altre, una specifica autorizzazione di spesa volta al reclutamento di n.10 unità di personale, i cui riflessi di spesa si registrano dal 2019, andrebbero richiesti i dati e parametri adottati nella quantificazione della spesa, non ché le ragioni della mancata evidenziazione degli effetti indotti, elementi tutti espressamente previsti dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità in presenza di norme che dispongono il reclutamento di personale nel pubblico impiego.
Andrebbero inoltre fornite rassicurazioni sulla disponibilità delle somme previste a copertura sull’autorizzazione di spesa per la cooperazione internazionale.
Comma 170-septies
(Assunzione Diplomatici)
Il comma 170-septies proroga al 2019 l’indizione annuale di bandi di concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, da ultimo prorogata per il triennio 2016-2018 dall’art.1, comma 244, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono conseguentemente modificati gli oneri derivanti dall’attuazione di tale disposizione, attraverso una novella dell’art. 4, comma 6 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, da ultimo modificati dall’art. 1, comma 244, lett- b) della citata lette n. 208 del 2015.
Ai fini di copertura, conseguentemente, alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero degli affari esteri è ridotto: 2018: 0; 2019: -282.668; 2020: -1.942.228.
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma dispone la proroga al 2019 del reclutamento di max n. 35 unità nella carriera diplomatica anche per il triennio 2018/2020, andrebbero richiesti tutti i dati ed elementi considerati nella determinazione dell'onere complessivo in ragione annua a decorrere da tale anno. Alla luce della RT presentata alla legge 208/2015 l’onere lordo si dovrebbe attestare sui 10 milioni di euro da cui però andrebbero detratte le risorse disponibili in base alle cessazioni previste.
Commi 171-bis, 171-ter, 171-quater, 174
(Assunzioni Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Il comma 171-bis autorizza l’assunzione di n. 400 unità, a partire dal mese di maggio 2018, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100% delle cessazioni avvenute relativamente all’anno 2017, attingendo dalla graduatoria del concorso pubblico a 814 di posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2008, n. 90.
Potranno essere successivamente effettuate – in ogni caso non prima del 15 dicembre 2018 – le residue facoltà assunzionali per l’anno 2018 con scorrimento della graduatoria.
Inoltre, il comma 171-ter incrementa di 300 unità la dotazione organica della qualifica dei vigili del fuoco del Corpo nazionale. Per la copertura dei posti relativi a tale qualifica, dal 1° ottobre 2018, si applica il comma 174 che dispone che per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.
Con il comma 171-quater si provvede alla relativa copertura finanziaria con riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.
La modifica al comma 174 adegua i richiami interni così da fare riferimento alle assunzioni straordinarie “di cui ai commi da 171, 171-ter, 171-quater e 176”, ai fini della riserva, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, per il personale volontario che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
Al contempo, viene modificato il secondo periodo che attiene al limite di età ed ai requisiti previsti per le medesime assunzioni “di cui ai commi da 171, 171-ter, 171-quater e 176” e delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017, in deroga alla disciplina generale. In particolare vengono previsti specifici requisiti a seconda che il personale volontario abbia un’età fino a 40 anni ovvero tra i 40 anni compiuti e i 45 anni ovvero un’età superiore ai 46 anni. Resta in ogni caso fermo il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco.
Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.
È infine consentito il rilascio, a domanda, dell’attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato per il personale volontario con i requisiti previsti dal comma in esame ai fini dell’assunzione per funzioni di addetto antincendio, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro).
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ritenuto che le norme del dispositivo si iscrivono appieno nell'ambito degli effetti già contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.
Comma 171-quater
(Personale dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)
Il comma 171-quater stabilisce che fino all’adeguamento dell’organico previsto dal Codice antimafia (200 unità) l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può avvalersi di un massimo di 100 unità di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici. Negli stessi limiti, possono essere oggetto di comando presso l’Agenzia un massimo di n. 20 unità di personale, con analoga qualifica, proveniente dalle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.
L’indicato personale, distaccato o comandato anche in deroga alla vigente normativa sulla mobilità, conserva il proprio stato giuridico ed economico. I relativi oneri finanziari sono a carico dell’amministrazione di appartenenza; sull’Agenzia nazionale grava il solo onere di rimborso del trattamento accessorio.
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ritenuto che le norme del dispositivo si iscrivono appieno nell'ambito degli effetti già contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.
Comma 171-quinquies
(Disposizioni sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)
Il comma 171-quinquies prevede che a seguito della soppressione del richiamo alla possibilità di istituire presidi territoriali dell’Agenzia nazionale in alcune aree del Paese, trova conferma l’attribuzione all’Agenzia nazionale per l’amministrazione per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dei compiti previsti dal Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011, art. 110, comma 2).
Inoltre, è stabilito che, fino all’adeguamento della pianta organica dell’Agenzia nazionale, continuino ad operare le sedi secondarie già istituite; tale previsione pare riferirsi attualmente alla sola sede di Reggio Calabria, essendo state soppresse - con la riforma del Codice antimafia introdotta dalla legge n. 161 del 2017 - le sedi di Milano, Napoli e Palermo.
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 174-bis
(Assunzioni Corpo Guardia di finanza)
Il comma 174-bis stabilisce che le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza, autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere effettuate, in deroga all’articolo 2199 del codice dell’ordinamento militare, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l’anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ritenuto il carattere facoltativo della disposizione, non ci sono osservazioni.
Comma 175-bis
(Trattamento economico del personale dell’Autorità nazionale anticorruzione)
I commi 175-bis e 175-ter intervengono sul trattamento economico del personale dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). In primo luogo, si prevede a tal fine che l’autonomia organizzativa dell’ANAC si estende all’ordinamento (non solo giuridico, ma anche) "economico" del medesimo personale. Si stabilisce, quindi, che il limite ai trattamenti economici del personale, attualmente fissato dal Piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione (di cui al DPCM 1° febbraio 2016), ha validità solo in sede di prima applicazione e, comunque, per un periodo di un anno. A partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l’Autorità, tenuto conto delle proprie esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 185-bis
(Sovrintendenza Archeologica di Pompei)
Il comma 185-bis prevede l’avvio, entro il 31 marzo 2018, da parte del Mibact, di una selezione, per titoli e colloquio, finalizzata all’inquadramento nella area III, posizione economica F1, nei profili di archeologo, architetto e ingegnere, dei soggetti che, reclutati a seguito di procedura selettiva pubblica, abbiano prestato servizio, entro la medesima data, per almeno 36 mesi, nell’ambito della Segreteria tecnica di progettazione operante presso il Parco archeologico di Pompei, costituita per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei (art. 2, co. 5, D.L. 83/2014-L. 106/2014).
Le assunzioni avvengono nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact (che per l’area III prevede 5.457 unità).
Ai relativi oneri, nel limite massimo di euro € 500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale (pari, dal 2016, a € 10 mln annui: art. 1, co. 354, L. 208/2015).
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, per i profili di copertura, in considerazione della circostanza che l'autorizzazione è formulata espressamente come limite massimo di spesa, e che le unità destinatarie del reclutamento a t.i. de quo verranno giocoforza modulate, nel loro contingente, necessariamente nel limite massimo consentito dalle risorse stanziate con la norma, non ci sono osservazioni.
Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, posto che la norma definisce espressamente il requisito per cui i candidati dovranno comunque aver maturato, alla data del 31 marzo 2018, 36 mesi di servizio, andrebbe necessariamente richiesta la presumibile entità della platea dei candidati ipotizzabile a quella data alla luce dei requisiti previsti dalla norma, ed i relativi profili di inquadramento prevedibili, nonché, una dettagliata illustrazione dei profili di onerosità unitaria e complessiva corrispondenti, in ragione annua, per il bilancio dello Stato a seguito della loro stabilizzazione, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7 primo periodo della legge di contabilità in presenza di norme interessanti il pubblico impiego.
Quanto ai profili d'impatto sui Saldi, posto che il quadro riepilogativo evidenzia una simmetria degli effetti tra competenza finanziaria e cassa anche relativamente alla prima annualità, nonostante le procedure di reclutamento potranno avvenire solo dopo 31 marzo 2018, andrebbe richieste conferme in merito all'onere che dovrà effettivamente sostenersi per le casse pubbliche nel primo anno del triennio.
Comma 185-ter
(Piano per l’arte contemporanea)
La norma autorizza l'ulteriore spesa di € 2 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l’arte contemporanea previsto dall’art. 3 della legge n. 29 del 2001. La copertura è individuata tramite una riduzione dello stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 21, Programma 10 "Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria".
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 187
(Soggetti attuatori degli interventi nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016-2017)
La novella, introdotta alla Camera dei Deputati in seguito all'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, sopprime la lettera a) del comma 187, che allo stato include le diocesi tra i soggetti attuatori, previsti dall’art. 15, comma 1, del D.L. 189/16, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 188-bis
(Contributi per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata)
Il comma 188-bis dispone che dal 1° gennaio 2019 i contributi del Mibact per interventi conservativi volontari su beni culturali di proprietà privata, di cui all’art. 35 del D.Lgs.. 42/2004, sono concessi nel limite massimo di € 10 mln per il 2019 ed € 20 mln annui dal 2020.
Le modalità per la corresponsione dei citati contributi devono essere stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Di conseguenza, a fini di copertura si provvede a carico della Tabella B, accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportando le seguenti variazioni: 2019: -10 milioni; 2020: -20 milioni.
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa formulata come limite massimo, non ci sono osservazioni.
Commi 192-193
(Fondo per la promozione del libro e della lettura)
Il comma 192 è modificato con l’aumento da € 3 mln a € 4 mln annui della dotazione del Fondo per la promozione del libro e della lettura (istituito nello stato di previsione del Mibact dal 2018). L’incremento di € 1 mln è destinato alle biblioteche scolastiche. Conseguentemente, ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve definire le modalità applicative per la ripartizione delle risorse, prevede il concerto (oltre che del Ministro dell’economia e delle finanze) anche del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact (pari, a decorrere dal 2016, a € 30 mln annui: art. 1, co. 349, L. 208/2015).
La modifica del comma 193 estende la possibilità di usufruire del credito di imposta previsto dal 2018 per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, anche agli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano.
Inoltre, rimette al decreto interministeriale di cui al comma 195 – che deve definire le modalità applicative del credito di imposta –, la possibilità di parametrare lo stesso (oltre che ai già previsti importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché ad eventuali spese di locazione) anche ad altre spese, anche in relazione all’assenza di librerie sul territorio comunale.
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, pur trattandosi della riduzione di 1 milione su 30 milioni complessivamente stanziati, andrebbe confermata la possibilità di ridurre le risorse per il funzionamento degli archivi e biblioteche senza pregiudizio per gli oneri inderogabili che tali istituti devono sostenere.
Comma 196-bis
(Disposizioni in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche)
Il comma196-bis incrementa da € 10 mln a € 15 mln per il 2018 le risorse stanziate per ridurre il debito fiscale delle fondazioni e favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014).
Ai fini della copertura, conseguentemente, riduce di € 2,5 mln per il 2018 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014-L. stabilità 2015) e, a tal fine, introduce il comma 624-bis; riduce poi di € 2,5 mln per il 2018 il Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004-L.307/2004). A tal fine, modifica il comma 625.
Inoltre, proroga (dal 2018) al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario (previsto dall’art. 1, co. 355, della L. 208/2015, come novellato dall’art. 24 del D.L. 113/2016-L. 160/2016) per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, avevano presentato (alla data di entrata in vigore della L. 208/2015) il piano di risanamento (previsto dall’art. 11 del D.L. 91/2013).
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, per i profili di copertura, ivi trattandosi del mero incremento di una autorizzazione di spesa già prevista entro un limite massimo, on ci sono osservazioni.
Ag ogni modo, per i profili di quantificazione, al fine di apprezzare la congruità dell'adeguamento del contributo a fronte del debito fiscale e contributivo residuo che grava sulle gestioni degli enti lirico - sinfonici, andrebbero richiesti i dati in merito alle pendenze complessivamente gravanti sui medesimi a tutto il 2017.
Sulla proroga di un anno del termine per il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, poiché alla precedente proroga non erano stati ascritti effetti in quanto il raggiungimento dell’equilibrio non era scontato nelle previsioni, andrebbe confermata l’assenza di effetti anche per il posticipo di un ulteriore anno.
Comma 197-bis
(Incremento del contributo alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità)
La norma aggiunge il comma 197-bis, che incrementa di 250.000 euro il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, a valere, a decorrere dal 2018, della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come incrementato dal comma 624, art. 1, del ddl di bilancio in esame.
Di conseguenza, a fini di copertura, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa limitata all'entità delle risorse stanziate, non ci sono osservazioni.
Comma 198-bis
(Programma “Magna Grecia” - Matera verso il Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese)
La norma è finalizzata ad incrementare di 150.000 euro per il 2018 e 2019 la dotazione del Fondo per il programma “Magna Grecia” (da 400.000 a 550.000 euro), destinato a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale “Capitale europea della cultura”, estendendo il finanziamento anche all’anno 2020 per un ammontare di 200.000 euro.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 203
(Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL)
La novella modifica il comma 203, prevedendo che il contributo annuo di € 200.000 a favore dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL - previsto nel testo di prima lettura per il 2019 e il 2020 – decorra in modo permanente dal 2018. La finalità del contributo resta quella di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e a promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico.
Ai fini della copertura del relativo onere (per il 2018 e dal 2021), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Commi 203-bis
(Luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione)
La norma aggiunge il comma 203-bis, con il quale si autorizza una spesa di un milione di euro nel 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 destinata alla tutela e alla promozione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, che vengono espressamente elencati
Di conseguenza, a fini di copertura, si modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato.
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Comma 204
(Contributo all’Istituto Luigi Sturzo)
L'integrazione modifica il comma 204 estendendo all’anno 2020, il contributo di € 300.000 già previsto in prima lettura per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore dell’Istituto Luigi Sturzo.
Il contributo è erogato in occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano ed è finalizzato al programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché alla promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.
Di conseguenza, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione 21, Programma 13 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”, apportare le seguenti variazioni: 2020: -300.000.
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Comma 207-bis
(Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica)
Il comma istituisce il Fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica per il triennio 2018-2020 con una dotazione annua pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 5 milioni per il 2020. Al Fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria per il bambino interessato e per la sua famiglia.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 249
(Quote di ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica)
Il comma è stato integrato dalla Camera dei deputati prevedendo che il ripiano relativo al 2016, come definito dall'AIFA, sarà determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente, parteciperanno al ripiano stesso nella misura massima del 10% della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare, introducendo la norma esclusivamente dei criteri di ripartizione fra soggetti privati di oneri posti a loro carico e destinati ad essere riversati alle regioni in un ammontare complessivo che non viene influenzato da tali criteri.
Comma 212-bis
(Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara)
Il comma 212-bis dispone che i costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell’organico tecnico-amministrativo dell’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico amministrativo degli altri ISIA.
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, posto che la norma non si associa ad alcuna compensazione o copertura finanziaria e che la dotazione della posta di bilancio relativa al finanziamento dell'ISIA di Pescara è evidentemente stata calibrata sui soli fattori di spesa contemplati dalla legislazione vigente, andrebbero richieste puntuali rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei oneri indicati dalla norma a valere dello stanziamento previsto in bilancio ai sensi della legislazione vigente.
Diversamente, dovendo nel caso in esame intendersi la copertura di un nuovo e maggiore onere a carico del bilancio, che come noto non è consentita dalla legge di contabilità.
Comma 213-bis
(Contributi per le “Scuole di eccellenza nazionali dell’altissima formazione musicale)
L'integrazione, inserita con un emendamento di iniziativa parlamentare approvato alla Camera dei Deputati, aggiunge il comma 213-bis, che, per il 2018, incrementa di € 1 mln l’autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali prevista dall’art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) (pari a € 7 mln annui dal 2011).
L’incremento è destinato all’erogazione di contributi alle “Scuole di eccellenza nazionale operanti nell’ambito dell’altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale”, al fine di garantire il proseguimento della loro attività.
Al riparto delle risorse, sulla base delle esigenze prospettate (si intenderebbe, dalle medesime Scuole), si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Di conseguenza, al comma 624, si riduce di € 1 mln l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014) previsto per il 2018.
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ivi trattandosi di un'autorizzazione di spesa limitata all'entità delle risorse stanziate, nulla da osservare.
Comma 215-bis
(Possibilità di includere i beni demaniali pertinenziali negli accordi di valorizzazione culturale)
La norma prevede la possibilità che gli accordi di valorizzazione ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale (di cui all’art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) – che hanno ad oggetto i beni culturali che, in quanto tali, sono soggetti alle disposizioni di tutela (c.d. “vincolo”) - includano anche beni demaniali pertinenziali, anche non assoggettati a “vincolo”, e anche appartenenti al demanio marittimo, fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all’art. 34 del Codice della navigazione e all’art. 36 del relativo regolamento di esecuzione, che consente a determinate parti del demanio marittimo la possibilità temporanea di essere destinate ad altri usi pubblici.
In particolare, ciò è consentito nel caso in cui i beni demaniali pertinenziali risultino direttamente e strettamente necessari all’attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 215-ter-215-quater
(Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi)
I commi 215-ter e 215-quater prevedono, rispettivamente, un contributo straordinario di 2,5 milioni per il 2019 alla Federazione nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi finalizzato, ai sensi della legge n. 278/2005, alla realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volto all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime, e un contributo straordinario di 300.000 euro per il 2018 all’istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie al fine di realizzare idonee valutazioni dei dispositivi e dei ritrovati tecnologici destinati a ciechi e ipovedenti, con conseguente rilascio di “bollino di qualità”.
Di conseguenza, si modifica il comma 624, riducendo il Fondo per far fronte alle esigenze urgenti e indifferibili, ivi rifinanziato.
La norma, frutto di un emendamento di origine parlamentare, è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ivi trattandosi di un'autorizzazione di spesa limitata all'entità delle risorse stanziate, nulla da osservare.
Comma 216
(Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)
La norma apporta modifiche alla lett. b), capoverso comma 3, inserendo anche l’audience televisiva certificata tra i parametri per la ripartizione della quota da assegnare sulla base del radicamento sociale delle risorse provenienti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, in subordine al già previsto numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi da 221-bis a 221-quinquies e soppressione del comma 222
(Collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive e criteri preferenziali per l'utilizzo di impianti sportivi. Anticipazione al 2018 della riduzione dell'aliquota IVA per i servizi di carattere sportivo)
Con i nuovi commi da 221-bis a 221-quinquies:
- si precisa che le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.(47) costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 221-bis).
- si qualificano come redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR i compensi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del TUIR (comma 221--ter).
- si dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, siano iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (comma 221 -quater).
- si prevede, con le modifiche operate ai commi 24, 25 e 26 dell’articolo 90 della L. 289/2002 (comma 221-quinquies) che:
- l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali sia aperto a tutti i cittadini e debba essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più come attualmente previsto, a tutte le società e associazioni sportive);
- la gestione degli impianti sportivi (nei casi in cui l’ente territoriale non intenda farlo direttamente) sia affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (come precisato rispetto al testo vigente) e associazioni sportive dilettantistiche;
- le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola (comprese quelle extracurriculari), debbano essere posti a disposizione, in via preferenziale, di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (attualmente si prevede che tali impianti debbano essere a disposizione delle società e associazioni sportive dilettantistiche).
La modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, sopprimendo il comma 222, anticipa dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2018 la decorrenza della norma (introdotta dal comma 221)(48) che assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
La RT non è al momento disponibile. Si ricorda che all'emendamento sono stati associati oneri in misura pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400.000 euro per l'anno 2023.
Al riguardo, appare necessario per un riscontro degli oneri indicati poter disporre di una relazione tecnica. Si ricorda che alla riduzione di aliquota IVA al 10% sono stati associati oneri annui in misura pari a 2,8 milioni di euro. Ne deriva che tale onere è ascrivile al 2018 per effetto dell'anticipazione all'anno 2018 della decorrenza della norma.
47) Di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
48) Si tratta del nuovo numero 123--quater della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.
Comma 221-quater
(Co.co.co. nelle società sportive dilettantistiche)
Il comma 221-quater prevede che dal 1° gennaio 2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L’imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella IVS.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, si rileva che di fatto l'aliquota pensionistica applicata ai lavoratori in esame corrisponde al 25% del compenso erogato, ovvero della somma ordinariamente imponibile ai fini previdenziali. Tale aliquota risulta inferiore a quella generalmente valida per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie ed iscritti alla gestione separata, che è pari al 32%, al netto dell'aliquota aggiuntiva(49) . I conseguenti effetti in termini di minor gettito contributivo andrebbero quantificati e coperti.
Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare, atteso che, in vigenza di sistema contributivo, eventualmente pro rata, non sembra neanche ipotizzabile un dimezzamento dell'imponibile contributivo che sia privo di corrispondenti riflessi sui futuri ratei pensionistici.
49) V. circolare INPS n. 21 del 2017: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2021%20del%2031-01-2017.pdf
Comma 229
(Prestazioni di lavoro occasionale rese da steward per le società sportive)
Il comma 229, sostituito dalla Camera dei deputati, consente alle società sportive professionistiche di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per le mansioni di steward per compensi di importo annuo non superiori a 5.000 euro. In particolare, attraverso la modifica dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (che ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali), si prevede che le società sportive professionistiche possano acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, si rileva che la differenza sostanziale apportata dal comma in esame rispetto all'omologo licenziato dal Senato in prima lettura, è rappresentata dal passaggio dal ricorso al lavoro intermittente a quello occasionale. Tale modifica a livello di istituto appare comunque scevra di conseguenze finanziarie, atteso che, se è vero che il lavoro intermittente si discosta dal rapporto di lavoro ordinario esclusivamente per profili ordinamentali, quello occasionale, a fronte di un compenso minimo orario di 9 euro, richiede una contribuzione oraria a fini previdenziali e assicurativi del tutto sovrapponibile a quella ordinaria.
Comma 230
(Eventi sportivi femminili)
La norma modificata dalla Camera dei deputati, dispone che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” sono destinate anche a sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
La RT non considera la modifica apportata alla Camera dei deputati.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 234-bis
(Previdenza degli sportivi professionisti)
Il comma 234-bis aumenta per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti dall’1,2% all’1,5% il contributo di solidarietà sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore ad un importo massimo (pari a un miliardo di lire, rivalutato annualmente dal 1997), lasciando invariata la ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore (con una quota del 50% ciascuno). Inoltre prevede, per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, ai quali è consentito aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto con la qualifica di professionista sportivo, fino ad un massimo di cinque anni complessivi, che questa aggiunta avviene ai fini del conseguimento del “trattamento pensionistico”, anziché dell’”età pensionabile”.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, andrebbero forniti dati per quantificare l'incremento di gettito correlato all'aumento del 25% del contributo di solidarietà. Chiarimenti andrebbero poi forniti in ordine alla portata innovativa, in termini finanziari, recata dalla seconda parte del comma, laddove si prevede che il riconoscimento di anni aggiuntivi in rapporto all'età anagrafica dei soggetti in esame rilevi ai fini del conseguimento del “trattamento pensionistico”, e non più dell’”età pensionabile”, atteso che la modifica, rapportando direttamente il beneficio alla percezione del trattamento pensionistico (e quindi al complesso dei requisiti richiesti per accedervi), avvantaggia i lavoratori rispetto alla situazione vigente.
In sostanza, accertato il segno delle modifiche apportate, sembra necessaria l'acquisizione di dati circa l'entità dei rispettivi impatti sui saldi di finanza pubblica.
Commi 251-bis e 251-ter
(Pay back per nuove AIC)
Il primo comma prevede che il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente, nonché i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell’anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all’anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10% della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
Il secondo comma dispone che la suddetta disposizione si applica dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La RT afferma che l'obiettivo della disposizione è quello di rendere stabili le disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016, che ha previsto, per gli anni 2013, 2014 e 2015, in relazione alle nuove AIC in patent ma non innovative né orfane il pagamento come ripiano pari al 10% del loro fatturato annuo.
Al riguardo, nulla da osservare, introducendo la norma esclusivamente dei criteri di ripartizione fra soggetti privati di oneri posti a loro carico e destinati ad essere riversati alle regioni in un ammontare complessivo che non viene influenzato da tali criteri.
Commi 251-quater - 251-duodecies
(Pay back nel settore farmaceutico)
I commi da 251-quater a 251-duodecies introducono alcune disposizioni volte a interpretare e a uniformare il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei versamenti (cd. di payback) che le aziende farmaceutiche devono effettuare in caso di sforamento del tetto della spesa dei farmaci dispensati dal SSN previsto dalla normativa vigente, ai fini del contenimento della spesa sanitaria.
Il comma 251-quater chiarisce che la determinazione da parte dell'AIFA delle quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica è al lordo dell’IVA in coerenza con la normativa vigente e pertanto stabilisce che, a tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 (diritto di portare in detrazione l’imposta sul valore aggiunto per variazioni in riduzione di fatture di vendita già emesse) si interpretano come segue:
a) nel caso di versamenti da parte delle aziende farmaceutiche per sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale (articolo 5, comma 3, lett. c) del decreto-legge n. 159 del 2007) e per quella ospedaliera (articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012), le stesse aziende possono portare in detrazione l’IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di payback;
b) nel caso di versamenti di payback effettuati a titolo di importi equivalenti dovuti alla riduzione stabilita dall’AIFA del 5% dei prezzi dei farmaci e di quelli corrisposti in misura pari all’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico in regime di erogazione convenzionale, alle stesse aziende farmaceutiche è consentita la detrazione dell’IVA da applicare su tali versamenti, solo se questi sono integrati da un ulteriore versamento all’erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione con l’eventuale IVA a credito.
Il comma 251-quinquies stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta si matura con l'effettuazione dei versamenti di payback e questi ultimi danno altresì diritto alla deducibilità dei relativi costi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP esclusivamente nel periodo d’imposta in cui sono effettuati.
Il comma 251-sexies stabilisce l’obbligo di emissione di un apposito documento contabile da parte delle aziende farmaceutiche nel caso in cui si avvalgano del diritto alla detrazione IVA maturato con i versamenti di payback. Tale documento, in particolare, dovrà indicare gli estremi dell’atto con cui l’AIFA determina, in via definitiva, gli importi da versare.
Il comma 251-septies detta alcune norme contabili necessarie alla regolarizzazione delle operazioni di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA di cui le aziende farmaceutiche potranno avvalersi anche in relazione ai versamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 (1° gennaio 2018), entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita a tale anno. Per i versamenti di payback ante 2018, relativi alle fattispecie di cui alla lett. a) (sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera) sono fatti salvi i comportamenti adottati, ai fini contabili ed ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dalle aziende farmaceutiche che, nel dubbio interpretativo, abbiano già dedotto il costo relativo all’IVA: in questo caso, contabilmente, le stesse dovranno inscrivere nei propri bilanci una sopravvenienza attiva pari all’imposta detratta nel periodo d’imposta in cui la detrazione è stata operata.
Invece, per versamenti di payback relativi alle fattispecie di cui alla lett. b) (versamenti dovuti alla riduzione dei prezzi fissata dall’AIFA in caso di superamento dei tetti di spesa), se le aziende farmaceutiche hanno detratto l’IVA scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati (cd. versamenti al netto dell’IVA), devono provvedere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, ad annotare un’apposita rettifica a loro debito nel registro delle fatture emesse. Pertanto, se la detrazione IVA è stata operata in un precedente periodo d'imposta, la rettifica comporterà l’iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 251-octies dispone che, a partire dal 1° gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 251-quater, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 251-decies e 251-undecies. La disposizione di cui al comma 251-decies si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 e calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. Il comma 251-undecies si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 251-quater, lettera a).
I commi 251-novies, 251-decies e 251-undecies provvedono a novellare in coerenza con le modifiche in esame la normativa vigente, nei casi di sforamento, rispettivamente, della spesa farmaceutica ospedaliera, di quella per la riduzione del 5% e per la riduzione dell’1,83% dei prezzi dei farmaci dispensati dal SSN. Per queste due ultime tipologie, ai sensi del comma 251-decies lett. c) e d) e comma 251-undecies, lett. a) e b), rispettivamente, si prevede l’obbligo, in capo alle aziende farmaceutiche, al fine di evitare compensazioni contabili tra regioni ed erario, di effettuare il versamento della quota di payback (scomputata dell’IVA) alle regioni (il 90,91%) e della quota dell’imposta (il 9,09%) direttamente all’erario.
Inoltre, ai sensi del comma 251-octies, il payback del 5% deve essere calcolato al lordo dell’IVA a partire dai versamenti dovuti in relazione alla sospensione della riduzione dei prezzi richiesta dalle aziende farmaceutiche per l’anno 2018 e calcolati sulla base dei dati dei consumi del 2017, mentre per il payback dell’1,83% il calcolo al lordo dell’IVA si applica a partire dai versamenti calcolati sulla base dei consumi dell’anno 2018. Per entrambi i casi, pertanto, si potrà utilizzare il meccanismo dello scorporo dell’IVA da portare in detrazione, come previsto dalla lett. a) del comma 251-quater.
Il comma 251-duodecies estende l’applicazione delle predette disposizioni anche alle cessioni di farmaci soggette alla scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
La RT non analizza le presenti disposizioni.
Al riguardo, si osserva che le norme in esame hanno l’intento di uniformare il comportamento fiscale delle aziende farmaceutiche nel momento in cui si vedono coinvolte nel meccanismo del payback; quest’ultimo, per sua natura obbliga le aziende ad effettuare correzioni sia a titolo di IVA sia a titolo di imposte dirette ed IRAP.
Le nuove disposizioni intendono quindi chiarire, in prima battuta, che le quote di ripiano determinate dall’AIFA sono al lordo dell’IVA e che le modalità di recupero di essa, mediante detrazione per variazioni in diminuzione di fatture di vendita già emesse, avviene in maniera differente a seconda che il versamento sia effettuato a causa di sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera oppure a causa di riduzione stabilita dall’AIFA dei prezzi dei farmaci e dei prezzi di vendita al pubblico. Nel primo caso le aziende possono portare in detrazione l’IVA scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati a titolo di payback, mentre nel secondo caso le aziende potranno detrarre l’IVA dai versamenti effettuati a titolo di payback solo se verseranno all’erario l’ammontare corrispondente dell’imposta detratta senza possibilità di effettuare la compensazione dell’IVA a credito.
Solo dopo aver effettuato i versamenti di payback si acquisisce il diritto alla detrazione dell’IVA ed alla deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Con riferimento ai versamenti a titolo di payback relativo allo sforamento del tetto della spesa farmaceutica, precedenti al 2018, vengono fatti salvi i comportamenti delle aziende che hanno già dedotto il costo dell’IVA ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, mentre per il payback dovuto alla riduzione dei prezzi fissata dall’AIFA nel caso in cui le aziende abbiano effettuato il versamento al netto dell’IVA dovranno provvedere entro 15 giorni ad iscrivere una rettifica a debito nel registro delle fatture emesse e qualora la detrazione abbia riguardato periodi precedenti andrà effettuata una rettifica, per le imposte sui redditi, a titolo di sopravvenienza passiva per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
A decorrere dall’anno 2018, per effetto del chiarimento che le quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa farmaceutica sono al lordo dell’IVA sarà possibile utilizzare, in tutti i casi, il meccanismo dello scorporo dell’IVA da portare in detrazione.
Il meccanismo descritto sinteticamente consente di ipotizzare che nella fase transitoria di definizione delle posizioni fiscali ante 2018 potrebbero verificarsi situazioni di correzioni di più anni (ad esempio 2016 e 2017) delle poste relative ai versamenti di payback che potrebbero non garantire la piena neutralità finanziaria a titolo di IVA, di imposte dirette e di IRAP. Così come andrebbe verificata la possibilità di garantire la neutralità finanziaria nei casi in cui alle cessioni dei farmaci si sia applicato il meccanismo della scissione dei pagamenti; infatti in tali casi è lo Stato che versa direttamente all’erario l’IVA sulle fatture ricevute e non è escluso che possano verificarsi scostamenti temporali tra il momento del versamento IVA e quello della richiesta di detrazione dell’IVA da parte delle aziende farmaceutiche.
Commi 251-terdecies–251-sexiesdecies
(Sperimentazione in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN)
Il comma 251-terdecies prevede l’avvio di una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La sperimentazione verrà avviata, nell’ambito del triennio 2018-2020, in nove regioni.
Il comma 251-quaterdecies demanda l'individuazione delle nove regioni (tre nel 2018, altre tre nel 2019 e ulteriori tre nel 2020) ad un apposito decreto del Ministro della salute. Le regioni individuate saranno scelte tra quelle con popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti e in modo da garantire una rappresentatività delle macro-aree geografiche Nord, Centro e Sud.
Il comma 251-quinquiesdecies regolamenta il monitoraggio della sperimentazione, a cura del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo di verifica degli adempimenti. Il monitoraggio ha il compito di verificare le modalità organizzative e gli impatti della sperimentazione, nonché una eventuale estensione sull’intero territorio nazionale, fermo restando quanto già stabilito dal decreto legislativo n. 153 del 2009.
Il comma 251-sexiesdecies reca la copertura finanziaria, in forma di limite di spesa, stanziando l’importo di 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni per il 2019 e 18 milioni per il 2020, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale (articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
La RT non analizza le disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e caratterizzato da sufficienti profili di modulabilità. Per i profili di copertura, si osserva che il rinvio - peraltro non isolato nel presente disegno di legge - alle quote vincolate del FSN potrebbe generare tensioni nella determinazione di tale frazione del FSN. Inoltre, mentre la normativa generale prevede che le finalizzazioni della quota vincolata siano deliberate dal CIPE d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, la norma in esame estromette dal circuito decisionale le regioni, potendosi pertanto ipotizzare contenziosi costituzionali nella materia in esame.
Comma 251-septiesdecies
(Proroghe relative al pay-back)
Il comma, al fine di consentire il completamento delle procedure relative alla determinazione, da parte dell’AIFA, del pay-back 2016 e al successivo versamento alle regioni, da parte delle aziende farmaceutiche, degli importi dovuti, mira a permettere anche il completamento delle procedure relative alle transazioni per il pay-back per il periodo 2013-2015 e alla successiva erogazione degli importi alle regioni come disposto dal provvedimento in esame.
L’intervento legislativo è attuato differendo, per il 2018, dal 31 maggio al 15 luglio e dal 30 aprile al 15 giugno i termini, recati dal comma 174 della legge n. 311 del 2004 ((legge finanziaria 2005), per il rientro dai disavanzi sanitari regionali in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 256-bis
(Partecipazione in start-up dell'INAIL)
Il comma 259-bis dispone che l’INAIL, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione, nell'ambito delle iniziative di investimento in start-up alle quali può partecipare in forma diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge di bilancio per il 2017, valuti prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 259-ter
(Sperimentazione degli acquisti centralizzati)
Il comma 259-bis riduce ad un biennio, dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, il periodo di sperimentazione per le pubbliche amministrazioni riguardante l’approvvigionamento di determinate categorie merceologiche (tra cui energia elettrica, gas, carburanti, telefonia ecc.), indipendentemente da Consip, a corrispettivi comunque inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni tra Consip e le centrali di committenza regionali.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della norma, nulla da osservare.
Commi 259-quater e 259-quinquies
(Banca dati delle dichiarazioni anticipate di trattamento - DAT)
Il primo comma istituisce, presso il Ministero della salute, una banca dati destinata alla registrazione delle DAT. Per l’attuazione della banca dati è autorizzata, per il 2018, la spesa di 2 milioni di euro.
Il secondo comma stabilisce che le modalità di registrazione delle DAT saranno definite da un decreto del Ministro della salute.
La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo, posto che si istituisce una banca dati per la quale si reperiscono risorse soltanto per il primo anno di funzionamento, andrebbe chiarito come la stessa potrà continuare a funzionare negli anni seguenti. Sebbene infatti è da presumere che la maggior parte dei costi sia da connettere alla realizzazione dell’infrastruttura informativa, non sembra si possano escludere oneri di gestione, manutenzione e aggiornamento.
Comma 260
(Adozione delle tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario)
Il comma è stato modificato prevedendo che le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie, di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché quelle delle prestazioni relative all’assistenza protesica si applicano non più solo fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 64 del DPCM 12 gennaio 2017, ma fino all'emanazione anche del decreto ministeriale di cui al comma 3 del medesimo articolo 64.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, si rileva che la norma appare chiaramente suscettibile di prolungare la vigenza delle tariffe massime in questione. Andrebbero forniti chiarimenti in ordine alla portata finanziaria di tale effetto.
Commi 261-bis-261-quaterdecies
(Ricercatori IRCCS e IZS)
I commi da 261-bis a 261-quaterdecies intervengono in materia di ricerca sanitaria, istituendo un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle relative attività di supporto presso gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici) e gli IZS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali), fermi restando i vincoli di spesa del personale previsti dalla legislazione vigente (comma 261-bis).
Il comma 261-ter stabilisce la disciplina del predetto ruolo nell’ambito del CCNL di lavoro del comparto Sanità e il comma 261-quater stabilisce il limite, pari al 20% per l’anno 2018 e al 30% a decorrere dall’anno 2019 delle complessive risorse disponibili per le attività di ricerca, da destinare all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale limite è incrementato con risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute pari a complessivi 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni annui a decorrere dal 2021.
Il comma 261-quinquies demanda ad un DPCM, previo accordo in Conferenza Stato-regioni, la definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni.
Il comma 261-sexies autorizza i predetti Istituti a bandire apposite procedure concorsuali per il reclutamento del personale con contratto a tempo determinato della durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori 5 anni, previa verifica delle disponibilità finanziarie sopra indicate.
Il comma 261-septies stabilisce un sistema di valutazione annuale, anche di idoneità, per l’eventuale rinnovo; si prevede, inoltre, (comma 261-octies) la possibilità di inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del SSN, nell’ambito dei posti della complessiva dotazione organica per le attività di assistenza o di ricerca, ivi inclusi i ruoli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e previa valutazione positiva del personale interessato. Il comma 261-novies prevede uno specifico contratto a tempo determinato per la durata del relativo progetto di ricerca finalizzato a valorizzare i giovani ad alto potenziale per favorirne il rientro dall’estero. Il costo del contratto è a valere sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico, con la possibilità di prorogata per il completamento del primo quinquennio, purché a disponibilità finanziarie capienti. Il comma 261-decies stabilisce la possibilità per gli Istituti di utilizzare fino al 5% delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261 –quater per stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con ricercatori residenti all’estero. Inoltre, per tale personale a tempo determinato individuato ai commi 261-quater e 261- duodecies è ammessa la partecipazione per l’accesso in soprannumero ai corsi delle scuole di specializzazione medica (con le modalità di cui all’articolo 35, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 368/1999).
Il comma 261-duodecies stabilisce un regime di prima applicazione per il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con lavoro di tipo flessibile instaurati con apposita procedura selettiva pubblica e con un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque. A tale personale è infatti consentita l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo le procedure sopra esaminate.
Il comma 261-terdecies, nelle more dell’assunzione del personale di cui al comma 261-duodecies, consente agli Istituti di continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
Il comma 261-quaterdecies precisa che i contratti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi da
261-bis a 261-duodecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che alla norma sono espressamente associati effetti finanziari a decorrere dal 2018, andrebbero richiesti i dati e parametri adottati nel calcolo della relativa spesa per le annualità in gestione e a decorrere dal 2021.
Comma 261-quinquiesdecies
(Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard in favore della dirigenza medica)
Il comma incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 30 milioni di euro nel 2019, 35 milioni nel 2020, 40 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2021, 43 milioni nel 2022, 55 milioni nel 2023, 68 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025 e 86 milioni a decorrere dal 2026.
Tali risorse sono destinate ad incrementare il Fondo per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa. Andrebbero comunque fornite maggiori informazioni sulla platea interessata e gli incrementi medi previsti.
Comma 264-bis
(Centro nazionale sangue)
Il comma 264-bis, novellando l’articolo 12 della legge n. 219 del 2005 recante la “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, attribuisce al Centro nazionale sangue il compito di svolgere, in accordo con le regioni, attività di supporto ai fini della certificazione di conformità alle disposizioni normative nazionali ed europee delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali. Tale certificazione è propedeutica al rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture trasfusionali da parte delle regioni e delle province autonome.
Con apposito decreto del Ministro della salute saranno definite le modalità di funzionamento, in seno al centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il comma, infine, assegna al Centro, per lo svolgimento delle nuove attività, a decorrere da 1° gennaio 2018, la somma di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, andrebbero forniti dati idonei a confermare la congruità delle risorse stanziate rispetto ai nuovi compiti attribuiti all’ente in questione.
Comma 264-ter
(Beneficiari dell'equa riparazione)
Il comma prevede che fra i beneficiari dell’equa riparazione disciplinata dall’articolo 27-bis del decreto legge n. 90 del 2014, prevista per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, siano inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono iure proprio, purché abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda per accedere alle procedure di transazione disciplinate dall’articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007 e dall’articolo 2, comma 363 della legge n. 244 del 2007. Quest’ultimo contempla tra i destinatari delle disposizioni anche i soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia.
La RT non considera la disposizione.
Al riguardo, si osserva che la disposizione nell’estendere la platea degli aventi diritto al risarchimento sembra chiaramente suscettibile di determinare maggiori oneri a carico dell'erario.
Comma 265-bis
(Disposizioni nel settore odontoiatrico)
Il comma 265-bis prevede che le società operanti nel settore odontoiatrico ai sensi della legge n. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza) versino un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo alla “gestione quota B” del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM). Tale contributo dovrà essere versato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello della chiusura d’esercizio.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, ricordato che la “quota B” dell’ENPAM è quella relativa ai contributi versati in proporzione al reddito (mentre la quota A attiene ai contributi versati in misura fissa da tutti gli iscritti), sarebbe opportuno un supplemento di riflessione in merito agli effetti in termini di gettito fiscale che dovrebbero scaturire dalla deducibilità dal reddito imponibile d'impresa del contributo supplementare in oggetto, stante la sua natura obbligatoria.
Comma 265-ter
(Esercizio professione forense in forma societaria)
Il comma modifica la legge forense (legge n. 247 del 2012) per intervenire sulla disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria.
In particolare, la formulazione dell’articolo 4-bis è integrata con due nuovi commi, per prevedere:
- l’inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell’indicazione “società tra avvocati”;
- una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l’obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense.
La RT non considera le disposizioni.
Al riguardo, andrebbero chiarite le implicazioni sul gettito fiscale derivanti dal riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense della maggiorazione percentuale del contributo integrativo, alla luce della sua natura evidentemente obbligatoria.
Comma 271-bis
(Contenimento della spesa del personale sanitario delle regioni)
Il comma, intervenendo sull'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che una regione è considerata adempiente al piano di rientro, in relazione alla spesa di personale sanitario per gli anni dal 2015 al 2019, anche con una variazione dello 0,1 per cento annuo di tale spesa, sempre fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge n. 191 del 2009.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, anche se si rileva che resta confermato l'obiettivo da conseguire nel 2020, appare chiaro che la norma consente uno scostamento, sia pur limitato, dal percorso di graduale riduzione della spesa sanitaria per il personale, con conseguenti impatti nei due esercizi intermedi (2018 e 2019), consentendone l'aumento in misura pari allo 0,1%. La norma potrebbe pertanto consentire minori risparmi negli anni intermedi, per i quali andrebbe chiarito l’impatto sui saldi di finanza pubblica.
Comma 271-ter
(Fondo per la cura dell'autismo)
Il comma 271-ter aumenta lo stanziamento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 270-bis–270-quinquies
(Regime speciale di stipula dei contratti d’opera delle aziende sanitarie della regione Trentino Alto Adige/Sud Tirol)
Le norme prevedono, nel triennio 2018-2020, la possibilità per le Aziende sanitarie della regione Trentino Alto Adige/Sud Tirol, limitatamente all’ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare, in determinati casi, contratti d’opera con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale.
La durata dei contratti è prevista al massimo di un anno, rinnovabili fino ad un massimo di due anni, nelle seguenti condizioni:
a) se sussistono motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle mansioni e per garantire i livelli di assistenza;
b) se i posti in organico relativi all’attività istituzionali delle aziende sanitari risultano non coperti;
c) se il concorso pubblico indetto nell’arco dei 12 mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia dato esito negativo;
d) se non è possibile provvedere alla sostituzione del titolare del posto in base alla normativa vigente;
e) se i posti non possono essere coperti con meccanismi di mobilità del personale previsti dalla normativa vigente.
Si stabilisce l’inserimento dei professionisti sulla base del contratto d’opera stipulato con l’Azienda sanitaria nei moduli organizzativi ed operativi delle singole strutture ospedaliere. I compensi orari del personale assunto con i contratti sopra citati sono stabiliti dalle singole Aziende Sanitarie e comunque il costo orario non può eccedere quello del personale di ruolo. Infine, si chiarisce che i rapporti instaurati a seguito dei contratti sopra citati non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che la norma dispone una facoltà per le Aziende sanitarie in esame di stipulare contratti d'opera e nel presupposto che tale facoltà sia esercitata nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.
Comma 271-quater
(Indennità spettanti agli ex medici condotti)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei Deputati, autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020in ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio n. 640/1994 e del Consiglio di Stato n. 2537/2004 nonché della Nota del Ministero della salute del 16 giugno 2017, riguardanti gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento nei confronti degli ex medici condotti. Con decreto del Ministero della salute sono individuati i criteri per il riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nei limiti della spesa autorizzata ed il relativo monitoraggio.
Di conseguenza, si modifica il comma 624, ridicendo il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, ivi trattandosi di oneri riconducibili a diritti soggettivi perfetti ragion per cui i benefici ad essi connessi non sono evidentemente contenibili entro un meccanismo di "tetto" di spesa, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati e parametri impiegati nella determinazione dell'onere per ciascuna annualità del triennio in argomento.
Comma 272
(Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria)
La modifica approvata dalla Camera dei Deputati integra il comma 272, che istituisce nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo di 20 milioni di euro per il finanziamento degli interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici, aggiungendo a questa destinazione della spesa anche il finanziamento di interventi urgenti sugli istituti penitenziari.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, per i profili di copertura, ivi trattandosi dell'aggiunta di una mera finalizzazione di spesa, peraltro coerente con la destinazione delle risorse al ripristino della funzionalità delle strutture dell'Amministrazione giudiziaria, sempre nell'ambito delle risorse già stanziate con il ddl in esame, non ci sono osservazioni.
Ad ogni modo, anche alla luce dell'integrazione disposta con la modifica approvata dalla Camera dei Deputati, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla congruità delle risorse previste a fronte dei fabbisogni di spesa stimati.
Comma 272-bis
(Competenza dei tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere per l’applicazione delle misure di prevenzione)
Il comma 272-bis modifica la recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice Antimafia (D.Lgs.. n. 159 del 2011), per specificare che i tribunali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere sono competenti per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali proposte in relazione a coloro che dimorino, rispettivamente, nelle province di Trapani e di Caserta
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, considerato il contenuto meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni. Ad ogni buon conto, andrebbe confermato che gli uffici giudiziari richiamati dalla norma potranno provvedere all'applicazione delle misure preventive personali e patrimoniali previste dal Codice della legislazione antimafia nei propri distretti giudiziari di competenza, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.
Comma 272-ter
(Finanziamenti CIPE per sedi di uffici giudiziari con elevato carico di controversie)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei Deputati per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, proroga i termini previsti dall’art. 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (L. 147 del 2013), relativi alla possibile revoca del finanziamento da parte del CIPE finalizzato ad interventi urgenti per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti.
Il comma in esame proroga:
- a 48 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione il termine per la revoca obbligatoria del finanziamento per mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori (il termine attuale è di 36 mesi),
- a 36 mesi il termine per la stessa revoca per mancato affidamento dei lavori dalla data della citata pubblicazione (il termine attuale è di 24 mesi).
L'integrazione è sprovvista di RT.
Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.
Comma 274
(Servizio di notificazioni a mezzo posta)
Il comma è stato modificato nel corso dell’esame in seconda lettura, con la finalità di armonizzare le disposizioni sul procedimento di notificazione di atti giudiziari con la potestà regolamentare dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, è a tal fine soppresso il riferimento all’”unico operatore” nel testo attuale (alinea 97-bis, lett. a) così rimettendo all’AGCOM ogni valutazione e decisione in merito. Le ulteriori modifiche attengono, soprattutto, alla disciplina del rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento smarrito o di altro documento equipollente, rinviando all’Autorità di regolamentazione la determinazione della misura dell’indennizzo. Viene inoltre rivista la disciplina degli obblighi degli operatori postali in relazione alla corrispondenza inesitata.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Commi da 274-bis a 274-quater
(Servizio universale postale e e-commerce)
Le norme prevedono che il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale potrà comprendere, su richiesta di una delle parti, a partire dal 1o gennaio 2019, nell'offerta complessiva dei servizi postali, le attività di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 5 chilogrammi.
Si dispone che i piccoli comuni possano stipulare appositi protocolli aggiuntivi con il fornitore del servizio postale universale per ridurre l'attuale discriminazione relativa ai tempi di consegna effettivi rispetto ai grandi centri abitati e per il conseguimento degli obiettivi recati dalla presente disposizione. Il fornitore del servizio postale universale, nel perseguire obiettivi di efficienza e razionalizzazione della fornitura del servizio, anche tenuto conto degli obiettivi di coesione sociale ed economica, si impegna a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti territoriali che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la presenza capillare degli uffici postali.
Si prevede che con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si rileva che l'ampliamento dei servizi postali universali recati dalla norma appare suscettibile di determinare la corresponsione di un maggiore contributo a carico dello Stato per l'onere del servizio postale universale. A tal proposito si rammenta che nel contratto di programma 2015-2019 il contributo per l’onere del servizio postale universale è fissato in 262,4 milioni all’anno. Pur essendo la norma formulata in termini facoltativi, sarebbe opportuno un chiarimento.
Commi da 274-quater a 274-sexies
(Legittimo impedimento del difensore durante la maternità)
I commi da 274-quater a 274-sexies, a tutela della gravidanza e della maternità delle donne che esercitano la professione forense, introduce e disciplina il legittimo impedimento del difensore nell’ambito dei procedimenti penali, amministrativi e tributari nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto, corrispondenti al periodo di congedo obbligatorio per le lavoratrici subordinate.
La RT non analizza le disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 276-bis
(Cessazione dalla carica di magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei Deputati, modifica le disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (DPR n. 916 del 1958), intervenendo sull’art. 30, relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti del CSM per eliminare ogni restrizione sul collocamento dei membri togati elettivi alla cessazione del mandato. In particolare, la riforma sopprime le disposizioni che:
- prevedono che debba trascorrere un anno prima che il magistrato cessato dall’incarico di componente del Consiglio possa essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello che ricopriva prima della carica o prima che possa essere nuovamente collocato fuori ruolo;
- consentono comunque il collocamento fuori ruolo del magistrato cessato dalla carica, anche prima che sia trascorso un anno dalla cessazione, quando il nuovo collocamento fuori ruolo sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Comma 276-ter
(Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei Deputati, modifica la legge forense (legge n. 247 del 2012) per prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense.
In particolare, intervenendo sull’art. 22 della legge n. 247, che disciplina l’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il provvedimento consente l’iscrizione all’albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 6 anni (in luogo degli attuali 5 anni) dalla riforma stessa e dunque entro il 2 febbraio 2019.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 278-bis
(Procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate)
La norma inserisce l’articolo 238-bis che interviene sul TU spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002), al fine di disciplinare le procedure per la riscossione delle pene pecuniarie attivando la loro conversione, quando il debitore non sia in grado di pagare.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.
Comma 278-ter
(Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei Deputati, modifica l’art. 2751-bis del codice civile in tema di crediti privilegiati. La modifica è volta a specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per IVA.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.
Commi 283-bis-283-quinquies
(Numero dei magistrati amministrativi)
I commi da 283-bis a 283-sexies intervengono sulla pianta organica della magistratura amministrativa, con la finalità di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti. A decorrere dal 2018, l’emendamento aumenta:
- di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato;
- di 7 unità il numero dei consiglieri di Stato;
- di 15 unità il numero dei referendari TAR.
Sono conseguentemente autorizzate a decorrere dal 2018 le procedure di selezione e di assunzione del suddetto personale.
A decorrere dal 2023, invece, la pianta organica così incrementata verrà ridotta nei seguenti termini, e le relative posizioni, se già coperte, saranno considerate in soprannumero:
- di una unità il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato;
- di 2 unità il numero dei Consiglieri di Stato;
- di 5 unità il numero dei referendari TAR.
Per l’attuazione della disposizione sono autorizzate le seguenti spese: 3,5 milioni per il 2018; 3,5 milioni per il 2019; 3,5 milioni per il 2020; 3,9 milioni per il 2021; 4,1 milioni per il 2022; 4,1 milioni per il 2023; 4,2 milioni per il 2024; 4,3 milioni per il 2025; 5,0 milioni per il 2026; 5,0 milioni a decorrere dal 2027. Agli oneri si provvede attraverso l’utilizzo del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato disposto per il processo amministrativo nel 2011 e iscritto nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato.
La RT annessa all'emendamento governativo, dopo aver descritto la norma, per quanto riguarda gli oneri assunzionali, riporta di seguito la proiezione decennale del trattamento economico, come previsto dall'art. 17 della Legge n. 196/2009 (legge di contabilità di stato), al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione, delle unità di magistrati da assumere, secondo dati di sintesi, rinviando, per gli elementi retributivi di dettaglio, a tre prospetti allegati, relativi ciascuno alle tre diverse qualifiche (Presidente di Sezione; Consigliere; Referendario).
Proiezione decennale del trattamento economico del personale di magistratura
Anno | Presidenze di Sezione (1 unità) | Consiglieri di Stato (7 unità) | Referendari TAR (15 unità) | Totale onere |
2018 | € 240.967,61 | € 1.376.043,26 | € 1.885.798,76 | €3.502.809,62 |
2019 | € 243.018,69 | € 1.376.043,26 | € 1.920.523,70 | €3.539.585,64 |
2020 | € 243.018,69 | € 1.402.351,68 | € 1.920.523,70 | €3.565.894,07 |
2021 | € 247.423,46 | € 1.686.773,27 | € 1.989.960,76 | €3.924.157,49 |
2022 | € 247.423,46 | € 1.701.130,84 | €2.180.743,21 | € 4.129.297,51 |
2023 | €251,828,42 | € 1.701.130,84 | €2.200.145,90 | €4.153.105,16 |
2024 | € 251.828,42 | € 1.731.964,25 | € 2.200.145,90 | €4.183.938,58 |
2025 | €256.233,20 | € 1.731.964,25 | € 2.279.283,29 | €4.267.480,74 |
2026 | €256.233,20 | €1.762.798,97 | €2.948.664,12 | €4.967.696,29 |
2027 | € 260.639,45 | € 1.762.798,97 | €2.948.664,12 | €4.972.102,54 |
Ribadisce infine che agli oneri rappresentati nella suesposta tabella si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dal comma 10, secondo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite adeguate rassicurazioni in merito alla determinazione degli effetti di maggiore gettito stimati a legislazione vigente, in relazione ai proventi di cui all'articolo 37, comma 10 del decreto-legge n. 98/2011, che sono espressamente indicati dalla norma in esame come copertura dei maggiori oneri previsti, a regime, dal 2018, per l'Amministrazione della giurisdizione amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore del dispositivo in esame e dei reclutamenti ivi previsti.
Per i profili di copertura, si osserva che si provvede a coprire un nuovo onere attingendo alle risorse presenti nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, modalità non consentita dalla legge di contabilità. Inoltre, andrebbe assicurato che il Consiglio di Stato possa mantenere il proprio bilancio in equilibrio pur dovendo parte delle proprie entrate ai nuovi oneri inderogabili previsti.
Comma 285-bis e 285-ter
(Equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)
Il comma 285-bis interviene sulle norme in materia di prestazioni professionali degli avvocati, recentemente introdotte dall’articolo 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, all’interno della legge n. 247 del 2012 (recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”). In particolare, viene modificato in più punti l’articolo 13-bis, riguardante l’equo compenso e le clausole vessatorie relativamente a tali prestazioni.
Il comma 285-ter esclude l'applicazione delle disposizioni del citato articolo 19-quaterdecies agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.
La RT trasmessa dall'Agenzia delle entrate e Riscossione aveva evidenziato che dal primo comma sarebbero scaturiti maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in circa 150 milioni di euro, se non fosse stata inserito il secondo comma in esame, come poi effettivamente deciso dalla Commissione bilancio della Camera.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 288-bis
(Incremento Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate)
Il comma 288-bis incrementa, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia delle entrate, le risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia stessa. Da tale incremento, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 e ad ulteriori 10 milioni di euro dal 2019, derivano oneri valutati in termini di indebitamento netto in 7,8 milioni per il 2018 e in 15,6 milioni dal 2019, a cui si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. 154/2008).
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, premesso che l'autorizzazione di spesa è chiaramente formulata come limite massimo, occorre tuttavia evidenziare che la riduzione disposta a compensazione del maggiore onere di parte corrente si attua mediante la riduzione dello stanziamento relativo alla autorizzazione legislativa di spesa riconducibile alla attualizzazione degli effetti delle leggi pluriennali di spesa, la cui classificazione è in bilancio tra le spese in conto capitale.
Comma 288-ter
(Assunzione di personale di servizio sociale per l’esecuzione penale esterna)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza l’assunzione di 296 unità di personale, con la qualifica di funzionario area pedagogica e mediatore culturale, da inserire presso il Ministero della giustizia, Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.
La disposizione interviene sul decreto-legge n. 13 del 2017 che, nell’ambito della disciplina dei procedimenti di protezione internazionale (art. 13), già autorizzava il Ministero della giustizia, nel biennio 2017-2018 ad assumere funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, nella misura di 60 unità. Il d.d.l. di bilancio consente di procedere alle assunzioni fino all’esercizio 2019 e contestualmente aumenta da 60 a 296 le unità di personale da assumere.
Per far fronte alle assunzioni aumenta l’autorizzazione di spesa già prevista portandola da 2,4 milioni a 4,0 milioni di euro nel 2018 e da 2,4 milioni a 11,8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Inoltre aggiunge una specifica autorizzazione di spesa per le procedure concorsuali di 500.000 euro nel 2018.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, posto che ivi si prevede il reclutamento di nuovo personale a t.i., andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione degli oneri ivi stimati alla luce della evidenziazione dei dati e parametri adottati per il loro calcolo, nonché una proiezione almeno decennale della spesa, come previsto dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità.
Ad ogni modo, si ricorda che la RT al DL 13/2017 aveva quantificato un onere annuo individuale di 39.822,45 euro per cui la copertura complessiva con 11,8 milioni appare coerente con tale quantificazione.
Comma 288-quater
(Straordinari del personale del personale amministrativo degli uffici giudiziari)
La norma modifica in più punti l’art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie.
In particolare, la disposizione modifica il comma 11 dell’art. 37, che attualmente demanda a un DPCM la ripartizione delle risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato nel processo tributario destinandole all’assunzione di magistrati ordinari nonché, dal 2015, e per un ammontare di 7,5 milioni di euro, all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto particolari obiettivi di performance. La novella:
- limita al 2017 l’efficacia di tale disciplina;
- prevede, a decorrere dal 2018, che tali risorse siano destinate a finanziare gli straordinari del personale amministrativo degli uffici giudiziari. Tale eccedenza oraria, nel limite di 35 ore mensili, dovrà essere autorizzata, in deroga alla normativa generale, con DM Giustizia.
Il provvedimento, inoltre, interviene sul comma 12, con finalità di coordinamento, nonché sul comma 13, relativo al riparto delle risorse tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di performance. La riforma, oltre a coordinare la normativa con la modifica che limita al 2017 l’efficacia della vecchia disciplina, sostituisce all'attuale competenza del Ministro della giustizia, sentiti CSM e organo di autogoverno della magistratura tributaria, la competenza diretta di quest’ultimo.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, ritenuto che le norme in parola si iscrivono appieno nell'ambito degli effetti finanziari già contemplati dai tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente, non si sono osservazioni.
Comma 289
(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, interviene sulla legge notarile (legge n. 89 del 2013), per novellarne l’articolo 93-ter, relativo al promovimento dell’azione disciplinare nei confronti dei notai. L’emendamento riguarda gli atti funzionali a tale azione ai quali andrebbe applicato l’art, 8, comma 2, della legge sulla concorrenza e il mercato (legge n. 287 del 1990). La disposizione richiamata, relativa alle “imprese pubbliche e in monopolio legale”, appare tuttavia irriferibile al procedimento disciplinare notarile.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Commi 289-bis-289-ter
(Requisiti per il concorso notarile)
Il comma 289-bis aumenta da 3 a 5 il numero delle dichiarazioni di non idoneità in precedenti concorsi che precludono l’accesso al concorso da notaio.
Inoltre, con l'aggiunta del comma 289-ter, si interviene sulla legge notarile, consentendo l’accesso al notariato anche a colui che, svolta la pratica per 18 mesi, sia stato successivamente cancellato dal registro dei praticanti in conformità al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (DPR n. 137/2012).
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, considerato il tenore meramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.
Comma 291
(Distretti del cibo)
Il comma 291, capoverso articolo 13, è stato modificato dalla Camera dei deputati prevedendo l'inclusione tra i distretti del cibo anche dei biodistretti e dei distretti biologici e precisando che anche le Province autonome di Trento e di Bolzano - oltre alle regioni - provvedano all’individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 291-bis
(Contributo al Milan Center for food Law and Policy)
La norma autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020 a favore del Milan Center for food Law and Policy al fine di potenziare le attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese si è impegnato a conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per COP 26/2020 ed in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 291-ter
(Finanziamento ICE - made in Italy)
Il comma rifinanzia di 2 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 3 milioni per il 2020 la quota delle risorse stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane da destinare all'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero nell’ambito delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti.
La RT non considera il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 293-294
(Disciplina dell'attività di enoturismo)
I commi 293 e 294, vertenti in materia di enoturismo, sono stati oggetto da parte della Camera dei deputati di limitate modificazioni aventi carattere esclusivamente ordinamentale e di una puntualizzazione volta a chiarire che le disposizioni fiscali di cui alla legge n. 413 del 1991 destinate ad essere applicate al settore enoturistico sono costituite da quelle, relative all'agriturismo, disciplinate dall'articolo 5 della suddetta legge.
La RT non analizza le disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 301-bis–301-ter
(Risorse dei Patti per lo sviluppo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)
La disposizione dispone che le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presìdi di protezione civile (vie di fuga) confluiscano direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Si prevede che i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari straordinari, assicurino l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, che ha disciplinato il subentro dei Presidenti delle regioni - relativamente al territorio di competenza - nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.
Inoltre, si dispone che ai predetti interventi previsti dai Patti per lo sviluppo con gli enti non si applica il secondo periodo dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ai sensi del quale gli interventi (in materia di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse degli accordi di programma) sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che la norma dispone che le risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico confluiscano direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari, andrebbe chiarito se tale previsione possa determinare una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, attualmente non scontata nei predetti saldi.
Comma 301-quater
(Riduzione accisa birra)
La disposizione riduce a decorrere dal 1 gennaio 2019 l’aliquota di accisa sulla birra, di cui all’allegato I annesso al DLgs 504/1995(50) portandola da 3,02 euro a 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato.
L’onere ascritto alla presente disposizione è fatto pari a 5 mln di euro che vengono coperti con la corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della L190/2014 a decorrere dall’anno 2019.
La disposizione non è corredata di RT.
Al riguardo non si hanno osservazioni in quanto si evidenzia che l’onere di 5 mln di euro stimato a decorrere dall’anno 2019 appare coerente con la precedente riduzione dell’accisa in parola, predisposta con l’articolo 1, comma 48 della L. 232/2016, che l’aveva portata da 3,04 euro per ettolitro e per grado-Plato a 3,02 euro. Per tale riduzione di due centesimi, che peraltro si presenta analoga a quella qui prospettata, era stato stimato un minor gettito di 4,8 mln di euro per il 2017, 4,3 mln di euro per il 2018 e 4,5mln di euro a decorrere dal 2019.
50) Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Comma 301-quinquies
(Norma in materia di contratti agrari)
Il comma equipara al coltivatore diretto l’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, relativamente alle norme previste dalla legge n. 203 del 1982 in materia di contratti agrari.
La RT non si sofferma sul comma.
Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza.
Commi da 302 a 304-octies
(Piano nazionale di interventi nel settore idrico)
Le norme prevedono l’adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, con una nuova disciplina volta a regolare l’adozione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico.
In particolare, viene disciplinato il predetto Piano che, rispetto a quanto si prevede per il Piano invasi, è volto non solo alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, ma anche al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine del contrasto alla dispersione delle risorse idriche. Il Piano deve essere adottato con un DPCM, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il Piano, articolato in due sezioni: la sezione “invasi” e la sezione “acquedotti”, può essere approvato per stralci ed è aggiornato ogni due anni, tenendo conto tra l’altro dei nuovi interventi necessari e urgenti, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva.
Si prevede che, ai fini della definizione della sezione “acquedotti” della proposta di Piano, l’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentite le regioni e gli enti locali interessati, trasmetta ai Ministeri competenti l’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore e che gli enti di gestione d’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi trasmettano alla medesima Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.
Si prevede, invece, che, ai fini della definizione della sezione “invasi” della proposta di Piano, il Ministero delle infrastrutture definisca l’elenco degli interventi necessari e urgenti tenendo conto di taluni obiettivi prioritari e che, a tal fine, le autorità idrografiche di distretto, i gestori delle opere o i concessionari di derivazione trasmettano al medesimo Ministero, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le informazioni e i documenti necessari.
Si dispone, entro 60 giorni dall’adozione del citato DPCM, l’adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione da parte degli enti di gestione d’ambito e degli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi inclusi nelle sezioni del Piano.
Sono affidate all’Autorità, che può avvalersi anche della Cassa servizi energetici e ambientali, funzioni di monitoraggio dell’andamento dell’attuazione degli interventi e di supporto agli enti di gestione d’ambito e agli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi. Per lo svolgimento dei predetti compiti, può essere adeguata la dotazione organica della Cassa servizi energetici e ambientali con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 670 dell’articolo 1 della legge 208/2015, nei limiti della disponibilità del bilancio della Cassa medesima.
Per quanto concerne il finanziamento degli interventi contenuti nel Piano, si prevede che sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 58 della legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale). A tale proposito, si integra tale norma, allo scopo di prevedere che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con un decreto del Ministero dell’economia.
Inoltre, si dispone l’adozione di un Piano straordinario, nelle more della definizione del Piano nazionale, che confluisce in tale Piano e i cui interventi sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si specifica che il Piano è finalizzato alla realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Resta confermata l’autorizzazione complessiva di spesa, per la realizzazione del Piano straordinario, pari a 250 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).
Il monitoraggio degli interventi, è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)” ai sensi del D.Lgs. 229/2011.
Da ultimo, si affida al Ministero delle infrastrutture, con riferimento alla sezione “invasi, e all’Autorità, con riferimento alla sezione “acquedotti”, il compito di segnalare i casi di inadempienza e di inerzia da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, nonché di proporre i necessari interventi. Si prevede, altresì, la nomina di commissari “ad acta” da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di inadempimento.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che gli interventi del Piano saranno finanziati con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe del servizio idrico, con altre forme di corrispettivo applicate agli utenti a legislazione vigente, con le risorse del "Fondo investimenti" già assegnate ai Ministeri competenti per la realizzazione di infrastrutture relative alla rete idrica ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, nonché con quelle che potranno essere assegnate per la medesima finalità con le risorse del "Fondo investimenti".
Per il settore irriguo, le cui tariffe non comprendono la parte investimenti, gli interventi saranno finanziati con le risorse del Programma nazionale di sviluppo rurale cofinanziato dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e del Programma operativo agricoltura sostenuto con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
La RT conferma, quanto già indicato in norma, che gli interventi del Piano potranno essere realizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per la RT anche la possibilità di avvalersi del Fondo di garanzia delle opere idriche con l'assistenza di ultima istanza dello Stato, prevista anche al fine di contenere al minimo i conseguenti aumenti tariffari, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Fondo di garanzia opererà nel limite delle risorse disponibili ed è alimentato tramite una specifica componente tariffaria del servizio idrico integrato in grado di fronteggiare adeguatamente il rischio di escussione della garanzia dello Stato.
La RT prosegue sottolineando che gli adempimenti dell'AEEGSI e degli altri soggetti responsabili degli interventi rientrano nelle proprie competenze istituzionali che possono essere realizzati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT ancora evidenzia che la Cassa per i servizi energetici e ambientali potrà adeguare la propria dotazione organica per consentire di adempiere ai compiti di supporto derivanti dall'attuazione del Piano, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio. Tale dotazione sarà adeguata con le forme previste dall'articolo 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015, ossia con decreto ministeriale. In particolare, l'Autorità autorizza la Cassa ad effettuare un prelievo di natura commissionale sui conti di gestione a copertura dei costi di gestione e funzionamento. Pertanto, conclude la RT, la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
Altresì non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il Piano straordinario in quanto utilizza l'autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 49 del testo originario del presente disegno di legge e ora sostituito dalla presente disposizione.
Infine, la RT evidenzia che gli oneri derivanti dalla eventuale nomina di Commissari ad acta saranno sostenuti dagli stessi soggetti commissariati, a valere sulle risorse destinate agli interventi, derivanti da tariffe, corrispettivi o eventuali risorse pubbliche allo scopo trasferite all'ente commissariato.
Al riguardo, pur se la disciplina del Piano nazionale recato dalla presente disposizione sembra avere sostanzialmente carattere programmatorio, occorre evidenziare che talune previsioni sono suscettibili di determinare criticità finanziarie. In particolare, si fa riferimento alle nuove funzioni previste dalla norma relativamente all'AEEGSI e agli altri soggetti responsabili degli interventi, che la RT afferma rientrano tra i compiti istituzionale di tali enti, ma che in effetti sembrano produrre ulteriori incombenze in capo ad essi e che potrebbero determinare come per la Cassa per i servizi energetici e ambientali la necessità di adeguare la propria dotazione organica.
Con riferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alla possibilità di adeguare la propria dotazione organica, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la capacità di bilancio dell'ente di far fronte a tale previsione e circa l'attuale dotazione organica dell'ente, atteso che l'articolo 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015, limita tale dotazione organica dell'ente a 60 unità.
Relativamente all'assistenza di ultima istanza della garanzia dello Stato, al fine di verificare l'effettiva assenza di oneri a carico della finanza pubblica e verificare la prudenzialità della norma, andrebbe dimostrata la capacità della componente tariffaria del servizio idrico integrato di fronteggiare adeguatamente il rischio di escussione della garanzia dello Stato.
Poiché la RT afferma inoltre che gli interventi saranno finanziati, oltre che con le risorse derivanti dall’applicazione delle tariffe del servizio idrico, anche con “altre forme di corrispettivo applicate agli utenti a legislazione vigente”, sarebbe opportuno specificare a quali altre forme si faccia riferimento.
Comma 304-novies
(Incentivi per funzioni tecniche)
La norma nell' aggiungere il comma 5-bis all’articolo 113 del Codice dei contratti pubblici (D.L.gs. n. 50 del 2016) specifica che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche come indicate nel medesimo art. 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 308-bis
(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)
La norma modifica il comma 27 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevedendo di destinare una quota parte del gettito proveniente dal tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell’impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell’impianto; la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all’impianto; lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.
La norma prevede, altresì, con una modifica al comma 30 del citato articolo 3, che nella legge regionale che stabilisce le modalità di versamento del tributo e la presentazione della dichiarazione del gestore contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati, siano previste anche le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al citato comma 27 dell’art. 3 della legge 549/95, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell’area interessata e sistema di viabilità asservita.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che una quota parte del tributo speciale viene destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, anziché integralmente alle regioni, si osserva che la norma determina in capo alle regioni un minore gettito tributario a fronte di un incremento di entrate a favore dei comuni considerati dalla disposizione. Sul punto si evidenzia che in presenza di programmi di spesa pluriennali da parte delle regioni il venir meno di una parte del gettito in parola potrebbe determinare la perdita di una fonte di finanziamento dei programmi con possibili oneri aggiuntivi a carico di tali enti.
Comma 311
(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, specifica che lo stanziamento di 7 milioni di euro ivi previsto è destinato, per 6,5 milioni di euro, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, e, per un importo di 500.000 euro, all’Autorità di distretto dell’Appennino meridionale.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 313-bis– 313-septies
(Recepimento dell’Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell’Energia Atomica del 27 novembre 2009 sullo smantellamento del reattore Ispra-1)
Le norme attribuiscono alla Società Sogin S.p.A il compito di smantellare il reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), recependo quanto stabilito nell’Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell’Energia Atomica del 27 novembre 2009.
Di conseguenza, si trasferisce a Sogin S.p.A, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. È demandato al MISE il compito di provvedere, entro un anno dall’entrata in vigore della legge in esame, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori.
Si prevede che Sogin dia inizio alle attività conoscitive preliminari alla presa in carico dell’impianto. Al MISE è demandata la costituzione del comitato misto previsto dall’Accordo.
Viene demandato a Sogin di provvedere al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione Europea fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi a Sogin.
La copertura degli oneri è garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica. Conseguentemente si modifica l’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 25/2003, inserendo le attività derivanti dagli obblighi di cui all’Accordo tra il Governo Italiano e la comunità Europea dell’Energia atomica del 27 novembre 2009, tra gli oneri generali del sistema elettrico accanto ai costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti.
Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono stabiliti i criteri di rimborso alla società Sogin S.p.A. degli oneri relativi alle attività svolte ai sensi della presente disposizione.
La relazione illustrativa sottolinea che il Tavolo tecnico istituito dal MISE ha effettuato, al momento dell'Accordo nel 2009, la migliore stima che non include gli oneri per lo smaltimento geologico dei rifiuti ad alta attività, e fornisce un costo complessivo di circa 45 milioni di euro. Per la relazione illustrativa tale stima è in linea con i costi di decommissioning di impianti similari. Inoltre, a tale importo vanno necessariamente aggiunti i costi sostenuti dal Joint Research Centre per le attività di custodia passiva dell'impianto valutati in circa 5 milioni di euro.
La RT afferma che la copertura degli oneri è garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2003.
Al riguardo, si osserva che la norma determina l'incremento degli oneri generali del sistema elettrico e in particolare la componente tariffaria a copertura degli oneri di decommissioning nucleare (componente tariffaria A2) a carico degli utenti finali e, in particolare, dei clienti domestici e delle piccole imprese servite in bassa tensione. Di conseguenza andrebbero fornite informazioni più aggiornate circa i presumibili oneri derivanti dallo smantellamento del reattore Ispra-1 e gli eventuali effetti fiscali finali considerato che una parte dei soggetti esercenti attività d'impresa potrà dedurre gli aumenti tariffari in termini di maggiori costi.
Commi 313-octies–313-terdecies
(Promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile e di prodotti cosmetici da risciacquo che non contengono microplastiche)
Il comma 313-octies destina le risorse del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (istituito dall’articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007) anche alla promozione della produzione e della commercializzazione:
- dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432;
- dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente non contenenti microplastiche.
Il comma 318-novies, per le finalità di promozione indicate dal comma precedente, incrementa di 250.000 euro, per l’anno 2018, la dotazione del citato Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti.
Il comma 318-decies introduce il divieto di produzione e commercializzazione sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2019 di bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432. La norma prescrive inoltre che è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.
Il comma 318-undecies vieta di commercializzare prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche a partire dal 1° gennaio 2020.
Il comma 318-duodecies introduce la definizione di “microplastiche".
Il comma 318-terdecies prevede che il trasgressore del divieto di commercializzazione di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.
In caso di recidiva, il comma in esame prevede che si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge n. 689 del 1981. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
La RT non analizza le norme.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 316-bis, 322, 324-bis
(Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia)
Le norme, inserite alla Camera dei Deputati con l'approvazione di un emendamento di origine parlamentare, introducono il comma 316-bis al fine di prevedere che lo svolgimento da parte dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) delle attività previste dal comma 316, avvenga anche con il raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo modalità definite con le convenzioni previste al comma 322.
Quindi, si modifica il comma 322, al fine di puntualizzare che la stipula delle previste apposite convenzioni sia a carattere volontario, tra l'Agenzia e i soggetti interessati, e riguardi, in particolare, le strutture meteorologiche regionali o servizi meteorologici regionali del Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia, in maniera da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico.
Si introduce poi il comma 324-bis che, in merito alla disciplina che istituisce l'Agenzia nazionale fa salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le norme, sono al momento sprovviste di RT.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 324-ter
(Potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano”)
La norma, ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della strada provinciale n. 103 «Antica di Cassano», Lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62 dell'8 agosto 2013, dispone che la città metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia autorizzata a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività connesse di cui all'articolo l57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti dello stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2018.
La città metropolitana di Milano procede a tali compiti, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 circa la gestione finanziaria dell'ente in esercizio provvisorio e in gestione provvisoria, a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate, di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
La RT afferma che il costo previsto per la finanza pubblica è pari a 2 milioni di euro calcolati sulla base delle stime degli oneri progettuali. A tale onere si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Al riguardo, si osserva che non sono esplicitati i dati e le informazioni poste alla base della quantificazione degli oneri progettuali in capo alla città metropolitana di Milano e che la norma circoscrive nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
Relativamente alle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese utilizzate per la copertura dell'onere, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.
Comma 324-quater–324-quinquies
(Assunzioni di personale nelle Agenzie regionali per l’ambiente)
La disposizione prevede che le Regioni possono autorizzare le Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA) all’assunzione di personale, in relazione ai nuovi compiti ad esse attribuiti a seguito dell’istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (di cui alla legge n.132 del 2016). Più specificamente, si prevede che nelle more dell’adozione del DPCM che dovrà definire i LEPTA (Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali) e il catalogo nazionale dei servizi ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge n.132/2016, le Regioni possono autorizzare, per il triennio 2018-2020, le rispettive ARPA ad assumere personale a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario all’efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, mediante un incremento fino al 25% del turn over previsto a legislazione vigente, individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle ARPA.
Prima di procedere alle assunzioni le ARPA, fermi restando gli obblighi in materia di mobilità di personale delle P.A. (di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo n.165/2001), possono utilizzare graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi da altre ARPA o da altre amministrazioni del comparto Sanità.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che la norma attribuisce alle Regioni una facoltà ad autorizzare assunzioni da parte delle ARPA e considerato che la norma impone il rispetto degli equilibri di finanza pubblica nonché l'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle ARPA, non vi sono osservazioni da formulare.
Commi 325 e 380, 327-quater–327-septies e 332
(Assunzioni e inquadramenti nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
Sono modificati i commi 325 e 380, laddove si innalzano (da 100) a 200 le unità di personale (a tempo indeterminato), da inquadrare nel livello iniziale della III Area, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può assumere (precisamente 80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 nel 2020) in deroga alla normativa vigente in materia di limiti alle assunzioni, al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese. Alla copertura degli oneri relativi si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi previsti al comma 380, ove si stabilisce che una quota parte degli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile siano destinate alle entrate dello Stato e che solo la parte eccedente tale quota sia destinata alle finalità connesse all’attuazione delle norme europee concernenti le patenti di guida, recepite dal decreto legislativo 59 del 2011.
I nuovi commi da 327-quater a 327-septies autorizzano invece l’assunzione di 70 unità di personale (a tempo indeterminato), da inquadrare nel livello iniziale della III Area, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (precisamente 28 unità nel 2018, 21 nel 2019 e 21 nel 2020), al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi e, in particolare, di garantire gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla recente legislazione (articolo 15 del decreto legislativo n.50/2016). Le assunzioni sono effettuate in aggiunta alle percentuali di turn over previste dalla normativa vigente (l’articolo 1, comma 227, della legge n.208/2015 prevede che le P.A., possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente), con conseguente rideterminazione della dotazione organica con apposito DPCM. Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione della Tabella A (voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e l’utilizzo di quota delle entrate previste, dall’anno 2020, dall’adeguamento delle tariffe in materia di motorizzazione (di cui all’articolo 1, comma 238, della legge n.311/2004).
Le modifiche al comma 332 sono invece volte ad incrementare gli oneri per il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e, più precisamente, gli oneri finanziari per i volontari del Corpo stesso, nonché ad ampliare le finalità alle quali i finanziamenti sono destinati, includendovi (oltre alle misure necessarie per fronteggiare il fenomeno migratorio) anche le misure organizzative necessarie per l’implementazione della sicurezza, anche ambientale, delle navigazione e dei traffici marittimi. Conseguentemente, alla Tabella A l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto come segue: 2018: -1.076.040; 2019: -1.883.070, mentre l’accantonamento del Ministero dell’economia e finanze è ridotto come segue: 2019: -1.946.850; 2020: -3.983.700.
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, andrebbero richiesti i dati ed i parametri impiegati per la quantificazione degli oneri.
Comma 327-bis
(Affidamento concessioni autostradali)
La norma interviene sul Codice dei contratti pubblici, con riferimento all’affidamento dei concessionari (articolo 177 del D.lgs. 50/2016), introducendo per i titolari di concessioni autostradali l’obbligo per l’affidatario diretto della concessione di esternalizzare il 60 per cento (e non l’ottanta per cento come da norma generale) dei lavori, servizi e forniture. Conseguentemente viene modificato il comma 3 del medesimo articolo 177 sulla verifica del rispetto del limite.
La RT non considera la norma
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 327-ter
(Sede delle società organismi di attestazione (SOA))
La norma sostituisce l'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, stabilendo che le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE ( e quindi non obbligatoriamente nel territorio della Repubblica) che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici.
La RT afferma che la norma è finalizzata a risolvere la Procedura di infrazione n. 2013/4212 ex art. 258 TFUE - relativa alle restrizioni in materia di servizi di attestazione e certificazione in Italia (SOA) prevedendo una disposizione in merito alla sede di dette Società. Per la RT la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto di natura ordinamentale.
Al riguardo, si osserva che se da una parte la norma pone rimedio ad una procedura di infrazione evitando possibili sanzioni a carico dell'Italia, dall'altra parte consente alle società organismi di attestazione di avere sede anche fuori dal territorio della Repubblica, con possibili effetti finanziari da valutare in termini di gettito fiscale.
Comma 327-octies
(Risorse per Matera, Capitale europea della cultura 2019)
La norma autorizza la spesa di € 20 milioni nel 2018 ed € 10 milioni nel 2019 per interventi urgenti nella città di Matera, designata Capitale europea della cultura per il 2019.
In particolare, gli interventi sono finalizzati a migliorare l’accoglienza, l’accessibilità dei visitatori, il sistema di sicurezza della mobilità e il decoro urbano, nonché per l’attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019.
Agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), programmazione 2014-2020, a tal fine detraendo gli importi indicati dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della medesima programmazione.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che il contributo è a valere sulle risorse del FSC - programmazione 2014-2020, con corrispondente riduzione, mediante prededuzione, delle risorse spettanti alla regione Basilicata a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 assegnate alla medesima Regione per le finalità di tutela dei beni culturali e paesaggistici in misura pari a complessivi 140 milioni di euro.
Al riguardo, al fine di verificare gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica, andrebbe preliminarmente specificato la natura corrente o capitale degli interventi da effettuare. Infatti, si segnala che le risorse utilizzate a copertura degli oneri sono prevalentemente di natura in conto capitale e presentano una dinamica di cassa differente rispetto a quelle di natura corrente. Andrebbe dunque confermato che gli effetti sui saldi siano coerenti con la dinamica di spesa stimata in relazione alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.
Inoltre, andrebbe chiarito se nel predetto fondo esiste una quota di risorse correnti sufficienti ad essere utilizzata per lo scopo della presente disposizione evitando quindi una dequalificazione della spesa.
Infine, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse sul fondo e sull'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.
Comma 327-novies
(Modifiche al regime di devoluzione delle opere non amovibili negli aeroporti alla scadenza naturale della concessione)
Il comma, aggiunto da parte della Camera dei Deputati, prevede diverse modifiche all’articolo 703 del codice della navigazione in materia di devoluzione delle opere non amovibili realizzate su sedime demaniale alla scadenza della concessione.
In particolare sono modificati i commi quinto sesto e settimo.
Il quinto comma dell'art. 703 del codice della navigazione è modificato nel senso di estendere oltre che agli immobili e impianti fissi realizzati sul sedime aeroportuale anche a quelli acquisiti, la disciplina che prevede la corresponsione del valore di subentro al concessionario uscente alla scadenza naturale della concessione.
Parimenti la disciplina del sesto comma sulla cessione gratuita al demanio di immobili e impianti fissi realizzati dal concessionario è estesa a quelli acquisiti dallo stesso, salvo che tali opere siano di natura commerciale e per cui l’Enac abbia autorizzato la realizzazione (o l’acquisizione) degli stessi. Il rimborso in tal caso è pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria.
Il settimo comma subisce solo modifiche formali.
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.
Comma 327-decies
(Assunzione di personale in ENAC)
Il comma 327-decies autorizza ENAC, in aggiunta alle attuali facoltà di assunzione di personale, ad assumere ulteriori 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali ed operative per lo svolgimento delle attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.
La selezione del personale è effettuata mediante procedure selettive pubbliche in deroga sia all’obbligo di svolgere un concorso pubblico unico per tutta la pubblica amministrazione nel caso debbano essere reclutati dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, (previsto dall’articolo 3, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013), sia all’obbligo, previsto dall’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di attivare le procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
L’onere derivante dall’effettuazione del reclutamento citato è stimata pari a 5.050.000 euro a decorrere dal 2018.
A fini di copertura, si modifica il comma 626, riducendo, per finalità di copertura finanziaria delle precedenti disposizioni, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, premesso che ENAC rientra tra le unità istituzionali (S13) consolidate ai fini della compilazione del Conto economico della PA, posto che l'autorizzazione in esame prevede il reclutamento di n. 93 unità a t.i., andrebbe richiesta una RT contenere la quantificazione certificata degli oneri annui previsti per il triennio 2018/2020 e a decorrere, come espressamente previsto dalla legge di contabilità (articolo 17, comma 7).
Inoltre, va segnalato che la forma di compensazione sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, oltre che inidonea in quanto, come noto, riferibile ad una spesa classificata come in conto capitale a fronte di un onere che riveste natura economica di spesa corrente, ha altresì la caratteristica per cui i relativi stanziamenti registrano una dotazione di sola cassa.
Comma 328-bis-328-quinquies
(Categorie catastali porti)
Le novelle in esame (comma 328-bis) riguardano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la classificazione catastale delle banchine e delle aree scoperte dei porti, di rilevanza economica nazionale ed internazionale rientranti in un’Autorità di sistema portuale(51) , adibite alle operazioni ed ai servizi portuali(52) , le connesse infrastrutture ferroviarie e stradali nonché i depositi ivi ubicati, a condizione che siano strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali, anche se affidati in concessione a privati; detti immobili a destinazione particolare, sono da censire in catasto nella categoria E/1; sono parimenti censite nella medesima categoria catastale le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, rientrando tra questi anche i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni ed ai servizi portuali si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale(53) .
Ai sensi del comma 328-ter, per la revisione del classamento di immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, gli intestatari degli immobili indicati, ovvero i loro concessionari, possono presentare atti di aggiornamento; con riferimento ai depositi, diversi da quelli doganali, è previsto che il richiedente alleghi una dichiarazione che autocertifichi l’utilizzazione del bene per operazioni o servizi portuali. Resta fermo l’obbligo di dichiarare in catasto le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità alle operazioni ed ai servizi portuali. Per gli atti di aggiornamento in parola le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2020.
Ai sensi del comma 328-ter.1 per le dichiarazioni presentate in catasto nel corso del 2019 e finalizzate all’accertamento generale dei fabbricati urbani, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite così come descritti al comma 328-bis. Per detti immobili, sarà l’Agenzia delle entrate d’ufficio ad effettuare, entro il 31 marzo 2020, la revisione del classamento secondo i criteri di cui al citato comma 328-bis; è fatta comunque salva la possibilità per gli intestatari o per i concessionari di presentare gli atti di aggiornamento ai sensi del comma 328-ter. Le rendite rideterminate d’ufficio dall’Agenzia delle entrate hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Per il comma 328-quater, gli immobili, o loro porzioni, diversi da quelli indicati nel comma 328-bis, destinati ad uso commerciale, industriale, uso ufficio privato ed altri usi non strettamente funzionali alle operazioni o ai servizi portuali, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti nelle appropriate categorie catastali, diverse da quelle del gruppo E. Restano comunque escluse da detto gruppo catastale le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto ed alla crocieristica per le quali resta fermo quanto disposto nel comma 328-bis con riferimento alle aree scoperte adibite al servizio passeggeri.
A decorrere dal 2020, ai sensi del comma 328-quinquies, viene erogato un contributo annuo massimo di 9,35 mln di euro a titolo di compensazione del minor gettito d’imposta; esso è ripartito con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno secondo una metodologia adottata dalla conferenza Stato – città ed autonomie locali da emanare entro il 30 giugno del 2020 sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall’Agenzia delle entrate al ministero dell’economia e delle finanze, concernenti, per ciascuna unità immobiliare, le rendite proposte o dichiarate d’ufficio per il 2019 e quelle già iscritte dal primo gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell’importo massimo di 9,35 mln di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati dall’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2021 al MEF, concernenti le rendite definitive determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel 2019, ovvero determinate d’ufficio, e delle rendite iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.
A copertura dei maggiori oneri recati dalla nuova disciplina, il comma 624 riduce il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili(54) che si manifestano nel corso della gestione per 27 mln di euro a decorrere dal 2020.
La novella è sprovvista di RT.
Al riguardo si osserva che la relazione illustrativa evidenzia che dell’onere complessivo di 27 mln di euro, circa 9,35 mln di euro sono a titolo di imposta municipale propria (IMU) di competenza comunale. In mancanza di RT non è possibile riscontrare positivamente la portata finanziaria della disposizione; tuttavia si rappresenta che le novelle sono suscettibili di generare minor gettito a titolo di imposta municipale propria (IMU) in quanto il classamento in categoria E (immobili speciali non raggruppabili in categorie e classi per la singolarità delle loro caratteristiche) prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU. Si osserva che la relazione illustrativa evidenzia la perdita di gettito solo a titolo di IMU, laddove tali immobili sono esenti anche da TASI; anche per tale tributo sarà necessario stimare il minor gettito e prevedere il meccanismo di ristoro per gli enti locali previsto dal comma 328-quinquies.
Si evince inoltre, in mancanza di RT, che il minor gettito complessivo dovrebbe comprendere la quota di IMU a favore dell’erario(55) che a legislazione vigente grava sui soli immobili di categoria D, che saranno riclassificati per effetto della nuova normativa.
Si evidenzia infine che trattandosi di immobili aventi natura strumentale per le autorità portuali, il cambiamento di classamento e quindi di rendita non dovrebbe produrre effetti a titolo di imposte sui redditi(56) .
51) Di cui all’allegato A annesso alla L 84/1994.
52) Di cui al comma 1 dell’articolo 16 della citata L84/1994.
53) Articolo 16, comma 3 della L84/1994.
54) Di cui all’articolo 1, comma 200 della L190/2014.
55) La riserva di imposta erariale è pari allo 0,76%.
56) Tali beni, normalmente aree scoperte e banchine, possono ricondursi alla tipologia di terreni non divisibili dall’impianto portuale e pertanto il valore di essi risulta incorporato nel bene strumentale produttivo. Inoltre secondo il principio contabile OIC 16 tra i terreni possono essere ricompresi anche i moli, gli ormeggi, le banchine; per tale loro natura non sono quindi beni ammortizzabili in quanto beni che non esauriscono la loro utilità nel tempo e non hanno una vita definita.
Comma 329-bis
(Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci)
La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 329-ter
(Partenariato per la logistica e i trasporti)
La norma istituisce presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica e i trasporti che svolge attività di studio, consulenza e monitoraggio per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti. Per il funzionamento del Partenariato è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 100.000 euro annui a partire dal 2019.
Al Partenariato partecipano i ministri competenti e i rappresentati delle associazioni di categoria più rappresentative. È demandata a successivo decreto ministeriale la definizione della composizione e delle modalità organizzative del Partenariato.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, al fine di circoscrivere l'onere all'entità dello stanziamento, andrebbero forniti maggiori informazioni circa la quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione e il funzionamento del Partenariato per la logistica e i trasporti. A tal proposito si segnala che mentre per l'anno 2018 sono autorizzati 500.000 euro a regime l'autorizzazione di spesa scende a 100.000 euro presupponendo un onere inferiore a quello dell'anno iniziale di sua istituzione e che si mantiene costante negli anni.
Comma 329-quater
(Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti)
La norma interviene sul Codice dei contratti pubblici in materia di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti. In particolare, si sostituisce il comma 1 dell’art. 113-bis del D.lgs. n. 50 del 2016, abbreviando da 45 a 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi. La disposizione fa salva l’ipotesi che sia diversamente ed espressamente stabilito tra le parti e previsto nella documentazione di gara e che in ogni caso ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
La RT afferma che la norma è volta a risolvere una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea in relazione all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, che al comma 1 prevede in quarantacinque giorni, decorrenti dall'adozione di ogni SAL, il termine massimo per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, mentre la direttiva 2011/7/UE prevede un termine di trenta giorni. Per la RT la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, alla luce di quanto chiarito dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.
Comma 331
(Disposizioni in materia di energie rinnovabili)
Il comma è stato modificato dalla Camera dei deputati, nel senso di prevedere per gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili il diritto a fruire degli incentivi di cui ai commi 149-151 della legge n. 208 del 2015 per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti anziché fino al 31 dicembre 2021.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare, atteso che gli oneri correlati al riconoscimento degli incentivi alle energie rinnovabili sono posti a carico del sistema tariffario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Comma 332
(Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, precisa la finalità a cui è destinato l’incremento di risorse destinato ai volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. In particolare, tale incremento ha lo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del fenomeno migratorio, in luogo del solo scopo di fronteggiare il fenomeno migratorio.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 332-bis
(Incentivo produttività personale civile aree funzionali Ministero della difesa)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza per il triennio 2018-2020 la spesa annua di 21 milioni di euro per l’incentivazione (attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa) della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.
Ai relativi oneri si provvede, per il triennio 2018-2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all’art. 11, c. 5, lett. b), del D.Lgs. 94/2017 (che prevede la destinazione allo stato di previsione del Ministero della difesa del 50% dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale militare delle Forze armate).
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe richiesta una RT certificata in merito all'ammontare dei risparmi sinora realizzati per effetto della riduzione del personale delle FFAA , di cui il 50% dovrebbe assicurare le risorse per la norma in esame
Per i profili di quantificazione, nulla da osservare, ivi trattandosi di tetto massimo di spesa.
Commi 333-bis-333-ter
(Valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali)
I commi da 333-bis a 333-quater, aggiunti da parte della Camera dei Deputati, sono finalizzati alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali.
In particolare, il comma 333-bis dispone che, al fine sopra indicato, è istituita una apposita sezione nell’ambito del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), con uno stanziamento di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 30 mln dal 2020.
Il comma 333-ter reca criteri ed indirizzi da rispettare nell’ambito della contrattazione per l’utilizzo delle risorse sopra indicate, anche mediante eventuale integrazione al “CCNL” di riferimento. Si tratta di:
- valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
- valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa chiaramente limitata all'intità delle risorse stanziate, non ci sono osservazioni.
Commi 334-bis-334-ter
(Graduatorie dei concorsi per l’insegnamento nelle scuole)
Le norme intervengono in materia di graduatorie dei concorsi per l’insegnamento nelle scuole.
In particolare, il comma 334-bis dispone che le graduatorie relative ai tre concorsi banditi nel 2016 sono valide per un ulteriore anno rispetto al triennio previsto dall’art. 400, co. 01, del D.Lgs.. 297/1994.
Il comma 334-ter è invece finalizzato a superare il limite massimo del 10% di idonei da inserire nelle suddette graduatorie, che è stato applicato per la prima volta per la formazione delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 ai sensi dell’art. 1, co. 114, della L. 107/2015, per posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, per posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado e per posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola previsti come vacanti e disponibili nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Nello specifico, dispone che le graduatorie dei concorsi relativi a tutti i gradi di istruzione e a tutte le tipologie di posto sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al suddetto limite percentuale, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
La disposizione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero richieste puntuali rassicurazioni in merito al previsto ampliamento della platea degli idonei in singole procedure concorsuali per esami per l'accesso alla docenza scolastica, da cui potrebbe derivare nel tempo la pressione per l'inserimento in ruolo a tempo indeterminato. Fenomeno, quest'ultimo, che si è verificato con i reclutamenti "straordinari" disposti negli ultimi anni per effetto della riforma di cui alla legge n. 107/2015, che hanno interessato anche gli iscritti nelle graduatorie permanenti oltreché i vincitori di procedure concorsuali.
Commi da 333-quater a 333-undecies
(Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista)
I commi definiscono le attività della figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista e i requisiti richiesti per l'acquisizione della qualifica e l'esercizio della professione, fra i quali rientra la frequenza di appositi percorsi formativi i cui oneri sono posti a carico dei soggetti partecipanti.
Le disposizioni stabiliscono altresì che alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT non analizza le disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 336-bis-336-octies
(Assunzione presso il MIUR di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili)
Il dispositivo, frutto di un emendamento di origine parlamentare approvato alla Camera dei Deputati, aggiunge i commi da 336-bis a 336-octies, finalizzati all’assunzione presso il MIUR, a decorrere dal 2018, di personale con competenze amministrative, giuridiche e contabili, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, quali, ad esempio, la gestione del contenzioso.
In particolare, il comma 336-bis autorizza il MIUR ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, di cui 5 dirigenti di II fascia e 253 funzionari di area III, posizione economica F1.
In base al comma 336-ter, a seguito delle suddette assunzioni, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di risorse umane a disposizione, non delegano agli stessi la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 417-bis, secondo comma, c.p.c. in base al quale, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni statali o ad esse equiparate possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, assuma direttamente la trattazione della causa.
Il comma 336-quater stabilisce che “alle risorse umane necessarie per l’attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento” del personale del MIUR.
Il comma 336-quinquies dispone che le assunzioni possono essere effettuate:
- in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie previste dalla normativa vigente, fra le quali quelle recate dall’art. 4, co. 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del D.L. 101/2013 (L. 125/2013), che, ad esempio, prevedono la verifica, preliminare all'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, e la previa attivazione della procedura in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario;
- in aggiunta alle facoltà assunzionali pari, dal 2018, al 100% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (art. 3, co. 1, D.L. 90-2014-L. 114/2014).
A tali fini, il comma 336-sexies autorizza la spesa di € 846.171,94 per il 2018 e di € 10.154.063,21 annui dal 2019.
Alla copertura degli oneri si provvede, in base ai commi 336-septies e 336-octies:
• quanto a € 846.171,94 per il 2018 e a € 1.531.074,71 annui a decorrere dal 2019, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero;
• quanto a € 8.622.988,5 annui a decorrere dal 2019, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) riguardante la esternalizzazione dei servizi già assicurati dai collaboratori scolastici.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, con specifico riguardo ai profili di quantificazione, considerato che il comma 336-bis-sexies reca una autorizzazione ad effettuare assunzioni per 258 unità, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione di tutti gli elementi e parametri che siano idonei a comprovare la congruità delle risorse conseguentemente ivi stanziate.
In termini analoghi, andrebbe richiesta una RT anche in merito alla certificazione delle autorizzazioni di spesa indicate a copertura, con indicazione distinta del contingente di unità coperto a valere delle vigenti facoltà assunzionali e del contingente supplementare per il quale si prevede ulteriore copertura a decorrere dal 2019(57) .
In relazione alla copertura mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58, comma 5 del DL 69/2013, si segnala che la norma richiamata non prevede in realtà un’autorizzazione di spesa ma piuttosto una riduzione di risorse. Infatti essa prevede che “a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.” Il successivo comma 6 aggiunge che “eventuali risparmi di spesa ulteriori (…) rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi”. Andrebbe dunque chiarito se si tratti di attingere agli eventuali ulteriori risparmi rispetto a quelli già scontati con la riduzione operata dal 2015. In tal caso, andrebbe comunque certificato che si tratti di risparmi strutturali e quantificati con sufficiente prudenza considerato che gli acquisti esternalizzati potrebbero invece avere prezzi crescenti nel tempo. Inoltre, andrebbe garantito che l’utilizzo di tali risparmi non pregiudichi le altre finalità cui erano destinati.
57) Peraltro, si segnala che il comma 336-septies mentre all’inizio prevede una copertura “a decorrere dall’anno 2019”, successivamente afferma che si provvede “per l’anno 2019”, che invece deve chiaramente intendersi come “a decorrere”, essendo altrimenti l’onere privo di copertura dal 2020.
Comma 336-octies-336-nonies
(Incremento dell’organico dell’autonomia e valorizzazione dei titoli abilitanti all’insegnamento)
Il dispositivo, frutto di un emendamento di origine parlamentare approvato alla Camera dei Deputati, aggiunge i commi 336-octies e 336-nonies, finalizzati ad incrementare l’organico (docente) dell’autonomia, nonché volto alla valorizzazione dei titoli abilitanti all’insegnamento nella scuola di infanzia e nella scuola primaria acquisiti nell’ambito di percorsi universitari.
In particolare, il comma 336-octies prevede un incremento del fondo istituito nello stato di previsione del MIUR dall’art. 1, co. 366, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) proprio per incrementare tale organico, di € 50 mln nel 2018 e di € 150 mln annui dal 2019.Il numero di posti aggiuntivi nell’organico dell’autonomia è determinato, nei limiti di tale risorse, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
A fini di copertura, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, dal momento che gli oneri dell'autorizzazione di spesa sono limitati all'entità delle risorse stanziate, non ci sono osservazioni.
Comma 337-bis
(Promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria)
Il comma 337-bis stabilisce che, nell’ambito dell’organico dell’autonomia previsto dalla L. 107/2015, il 5% dei posti dell’organico di potenziamento sia destinato alla promozione dell’educazione motoria nella scuola primaria.
A tal fine, si richiama l’art. 1, co. 7, della medesima L. 107/2015, che, nell’individuare gli obiettivi prioritari da raggiungere con le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa, ha incluso tra questi, alla lett. g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e l’attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
La disposizione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 337-ter–337-quater
(Bilanci di Province e Città metropolitane - Anticipazioni di tesoreria enti locali)
Le norme modificano l’articolo 1-ter, comma 3, del D.L. n. 78/2015, per estendere la disciplina in esso recata anche all’esercizio finanziario 2018. Nello specifico, il comma 3 dell’articolo 1-ter, a seguito della novella, dispone quanto segue:
- le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del TUEL entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per gli anni 2016, 2017 e 2018, i medesimi enti di area vasta applicano l'articolo 163 del TUEL con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente (riclassificato secondo apposito schema allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).
Inoltre, si modifica l’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 4/2014, prorogando dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 337-quinquies - 337-septies
(Procedura per l’immissione in ruolo di soggetti che nelle scuole svolgono funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici)
I commi, aggiunti dalla Camera dei deputati, disciplinano l’immissione in ruolo dei soggetti che, sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (personale ATA).
In particolare, il comma 337-quinquies dispone che entro il 28 febbraio 2018 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indice una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all’immissione in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2018/2019, del personale che, alla data di entrata in vigore della legge, è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelli degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione.
Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell’ambito dell’organico del personale amministrativo e tecnico come definito ai sensi dell’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) (che, in particolare, ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale educativo ed ATA non devono superare la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'a.s. 2011/2012), ferma restando la riduzione del numero di posti di personale ATA, a decorrere dall’a.s. 2015/2016, prevista dall’art. 1, co. 334, della L. 190/2014, a valere sui posti attualmente accantonati (si veda scheda co. 337).
I vincitori sono assunti in ruolo anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale pari a € 5,402 mln nel 2018 ed € 16,204 mln a decorrere dal 2019.
I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di “risorse certe e stabili Per lo svolgimento della procedura selettiva, il comma 337-sexies autorizza la spesa di € 10.000 nel 2018.
Il comma 337-septies dispone che all’onere derivante dai commi 337-quinquies e 337-sexiesr si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).
La disposizione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, dal momento che trattasi di nuovi reclutamenti e che la copertura del relativo onere è posta a carico del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche già previsto dalla legislazione vigente, andrebbe richiesta una RT da cui emergano la congruità degli oneri di spesa previsti in relazione ai reclutamenti di cui trattasi e soprattutto rassicurazioni circa la sostenibilità del relativo onere a carico della dotazione citato fondo.
Comma 343-bis
(Partecipazione delle istituzioni formative regionali al PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”)
La norma dispone che alle misure del PON 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni (e dalle province autonome) per l’erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, per il raggiungimento degli scopi della Rete nazionale delle scuole professionali di cui le stesse fanno parte.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 344 e 347
(Scatti stipendiali dei professori e ricercatori universitari e assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR)
In seconda lettura sono stati modificati i commi 344 e 347, concernenti, rispettivamente, gli scatti stipendiali di professori e ricercatori universitari e l’assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR.
Le modifiche al comma 344 specificano, innanzitutto, che la prevista trasformazione da triennale in biennale del regime di progressione stipendiale per classi riguarda sia i professori che i ricercatori universitari (a fronte del testo precedente che faceva riferimento ai soli docenti universitari).
Inoltre, eliminando la parte in cui si stabilisce che, nel caso di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell’ateneo, e richiamando esplicitamente l’art. 6, co. 14, della L. 240/2010, supera i dubbi interpretativi circa la validità delle disposizioni recate da quest’ultimo, nella parte in cui lo stesso prevede che le somme non corrisposte devono essere conferite al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori.
Si prevede, altresì, un meccanismo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali relativo al periodo 2011-2015, destinato ai professori e ricercatori universitari di ruolo che erano in servizio alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, ancora in servizio alla data dell’entrata in vigore della legge.
In particolare, si dispone l’attribuzione di un importo ad personam una tantum – da corrispondere in due rate, entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019 – in relazione alla classe stipendiale che i professori e ricercatori avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L’importo ad personam – che cessa comunque al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera – è corrisposto nei limiti delle risorse appositamente stanziate sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) (art. 5, L. 537/1993), pari a € 50 mln per il 2018 e a € 40 mln per il 2019, al cui onere si provvede riducendo corrispondentemente il Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (di cui all’art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015).
Le modifiche al comma 347 riguardano, innanzitutto, le disposizioni che autorizzano nuove assunzioni di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR e, in particolare, aggiungono all’obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, quello di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. Contestualmente, si prevede che, ai fini del riparto dei fondi, per tale obiettivo si fa riferimento al numero dei ricercatori in servizio, rispetto al numero – si intenderebbe complessivo – di docenti e ricercatori.
Inoltre, si modificano, a decorrere dal quinquennio 2023-2027, i vincoli di utilizzo da parte delle università delle risorse concesse a valere sul Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (art. 1, co. 314 e ss., della L. 232/2016-L. di bilancio 2017), elevando a non più dell’80% (da non più del 70%) la quota da utilizzare complessivamente per il reclutamento di professori e di ricercatori, nonché di personale tecnico e amministrativo, e – fermo restando tale vincolo – ad almeno il 40% (da almeno il 25%) la quota da impiegare per il reclutamento di ricercatori di “tipo b”.
Da ultimo, novella l’art. 6, co. 12, terzo periodo, della L. 240/2010 – che consente a professori e ricercatori a tempo definito di svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali – precisando che tale attività può essere svolta anche con rapporto di lavoro subordinato.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, andrebbero richiesti elementi di quantificazione più dettagliati in merito al riconoscimento dell'una tantum a ristoro parziale degli effetti del blocco retributivo subiti dai docenti universitari nel periodo 2011/2015, fornendosi a tal fine gli importi mediamente spettanti secondo le coorti di anzianità di servizio maturata dal personale docente e di ricerca (per la componente del ruolo cd. a "esaurimento").
Ad ogni modo si evidenzia che gli effetti complessivi di spesa dovranno necessariamente contenersi nel limite delle risorse stanziate per il 2018 e il 2019, per cui nulla da osservare.
Comma 344-bis
(Trattenimento in servizio personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei Deputati, novella l’art. 1, co. 257, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), disponendo che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni (a fronte degli attuali 2).
Resta fermo che il mantenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
La disposizione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, posto che la RT alla precedente norma certificava l’assenza di effetti finanziari, non ci sono osservazioni.
Comma 347-bis
(Trattamento economico accessorio dei dipendenti delle Università statali)
Il comma 347-bis dispone l'integrazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, laddove, in particolare, dopo il comma 4, è inserito il comma 4-bis.
In particolare, il comma 4 del medesimo decreto ad oggi stabilisce che le regioni possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo 23, l'ammontare della componente “variabile" dei fondi previsti per la contrattazione integrativa destinati al personale in servizio presso i medesimi enti, anche di livello dirigenziale. Il nuovo comma 4-bis prevede che tale possibilità di incremento si applichi, invia sperimentale, anche alle università statali che risultino individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ciò detto, in particolare, tenendo conto dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato comma 4, ossia del regolare rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale e della dinamica registrata dal rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva, ovvero, tenendo conto altresì dell'indicatore di sostenibilità economico - finanziaria di spesa di personale degli atenei previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dell'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria tout court come definito dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
A tal fine, è stabilito che con il medesimo decreto, sia individuata la percentuale di cui al comma 4, prevedendosi che sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possa essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al precedente periodo.
La RT annessa all'emendamento approvato ribadisce che la norma sulla flessibilità del fondo per il salario "accessorio" destinato ai lavoratori delle Università statali serve per consentire agli atenei i cui indicatori della spesa di personale (dove si tiene conto del fondo accessorio, oltre al costo degli stipendi) e dell'indebitamento, rispettano i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale previsti dal D.Lgs. n. 49/2012, ad avere, sperimentalmente, maggiori margini per incrementare il fondo del trattamento economico cd "accessorio".
La RT sottolinea che questi maggiori margini sono particolarmente importanti per le Università che, dopo la legge n. 240/2010, hanno radicalmente modificato la propria organizzazione, introducendo anche la contabilità economico patrimoniale e riorganizzando la didattica e la ricerca con al centro le strutture dipartimentali e sopprimendo le facoltà.
Evidenzia poi che si tratta di un meccanismo virtuoso strettamente legato alle modalità con cui già attualmente, e dal 2012, si calcolano le facoltà assunzionali da attribuire alle Università.
Le facoltà assunzionali (ad oggi espresse in termini di Punti Organico) dipendono, infatti, sia dalle cessazioni del personale dell'anno precedente sia dal livello delle spese di personale e indebitamento rispetto ai limiti massimi (maggiore è la distanza dai limiti massimi, maggiori sono le facoltà assunzionali).
Si individua, infatti, come margine massimo di incremento del fondo accessori pari al 10% delle risorse annualmente attribuite per le assunzioni, vincolando comunque ad un massimo del 20% l'incremento massimo del fondo alla fine del 2020 rispetto al fondo del 2020 rispetto a quello del 2017.
La RT assicura infine che le modalità indicate dalla norma risultano particolarmente prudenti e virtuose, tenendo infatti conto che nell'indicatore delle spese di personale confluisce anche l'ammontare del fondo accessorio e l'eventuale superamento del limite massimo di spesa del personale (80%) determina una riduzione delle facoltà assunzionali dell'ateneo, oltre all'impedimento nell'anno successivo di incrementare il fondo accessorio.
Al riguardo, posto che la norma sembrerebbe iscriversi appieno nell'ambito degli effetti che sono già scontati ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.
Comma 347-ter
(Sospensione della durata del contratto a termine per le ricercatrici in periodo di astensione obbligatoria per maternità)
La norma, introducendo il comma 9-ter all’articolo 24 della L. 240/2010, estende alle ricercatrici a tempo determinato, a decorrere dal 2018, l’istituto della sospensione della durata massima dei contratti a termine durante il periodo di astensione obbligatoria di maternità, prorogando il termine di scadenza per un periodo pari a quello dell’astensione obbligatoria (sospensione già prevista per le assegniste di ricerca dall’articolo 22).
Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il cofinanziamento di importi destinati agli atenei all’attivazione degli assegni di ricerca (di cui all’articolo 29, comma 22, della L. 240/2010).
La RT riferisce che la disposizione estende alle ricercatrici a tempo determinato la proroga del contratto a seguito dell'astensione obbligatoria per maternità, già prevista per le assegniste di ricerca dall'articolo 22, comma 6, della legge n. 240 del 2010.
La stima dei costi per la finanza pubblica della norma risulta pari a 1,5 min di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dello stanziamento di bilancio annuale previsto dall'art. 29, comma 22, secondo periodo, della legge n. 240/2010, per la copertura finanziaria della maternità negli assegni di ricerca (iscritto sul capitolo 1694 - pg. 1 (Fondo di finanziamento ordinario università statali).
Tale stima tiene conto di una proiezione che, partendo dai dati delle assegniste di ricerca (per le quali la spesa annua per la maternità obbligatoria è di circa 2 milioni di euro) e stimando una % simile di soggetti in maternità (circa 10%) tra le ricercatrici a tempo determinato, consente di prevedere che alla copertura dell'onere di cui al presente intervento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 29, comma 22 della legge 30 dicembre 2010 (complessivamente pari a 3,5 milioni euro).
numero assegniste | 7840 |
numero assegniste in maternità | 640 |
mensilità totali erogate per esercizio finanziario(a) | 2941 |
importo medio mensilità assegniste (b) a carico fondo MIUR | 6 681 |
costo (c= a x b) | € 2.002.821,00 |
numero ricercatrici | 2587 |
numero ricercatrici in maternità (stima 10%) | 259 |
mensilità totali erogate per esercizio finanziario (a) | 1.295 |
importo medio mensilità ricercatrici (stima) a carico fondo MIUR (b) | € 1.000 |
costo (stima) (e = a x b) | € 1.295.000 |
costo (stima) | <= 1,5 milioni euro |
Al riguardo, alla luce dei puntuali elementi di quantificazione degli oneri esposti dalla RT, in merito ai quali andrebbe comunque richiesta una conferma circa la piena rispondenza ai canoni di prudenzialità dei parametri adottati per stima dei relativi oneri, non ci sono osservazioni.
Comma 352-bis
(Sport universitario)
Il dispositivo, inserito con un emendamento di iniziativa parlamentare nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, aggiunge il comma 352-bis che, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, prevede l’incremento di € 1 mln del contributo alle università per il potenziamento degli interventi volti a favorire l’attività sportiva degli studenti universitari e a sostenere la promozione dello sport universitario.
Al riguardo, posto che l'autorizzazione di spesa in argomento è limitata all'entità delle risorse stanziate, nulla da osservare.
Comma 352-ter
(Contributo una tantum per l'acquisto di strumenti musicali)
La disposizione in commento proroga di un anno l'applicazione della norma(58) che consente di concedere per l'anno 2017 un contributo una tantum agli studenti iscritti ai licei musicali ed a quelli iscritti a taluni corsi di formazione musicale(59) per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Il contributo è riconosciuto nella misura pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500. Si ridetermina per il 2018 il limite massimo di risorse destinate al contributo indicandole in 10 milioni di euro. Si ricorda che lo stanziamento per il 2017 è indicato in 15 milioni di euro.
La RT non è al momento disponibile. Si rappresenta che la copertura finanziaria è stata assicurata attraverso la riduzione per l'anno 2018 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.
Al riguardo, poiché il contributo opera entro i limiti delle risorse stanziate, non si formulano osservazioni per quanto di competenza.
58) Si tratta dell'art. 1, comma 626, terzo periodo della L. 232/2016.
59) Si tratta dei corsi preaccademici, di quelli del precedente ordinamento e dei corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del DPR 212/2005.
n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi
Comma 352-quater-352-quinquies
(Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM e competenze dell’ANVUR)
I commi, aggiunti dalla Camera dei Deputati, disciplinano la materia dei Nuclei di valutazione delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché le competenze dell’ANVUR.
In particolare, il comma 352-quater – che prevede esplicitamente che il suo contenuto si applica sia alle Istituzioni AFAM statali (L. 508/1999), sia alle Istituzioni private autorizzate dal MIUR al rilascio di titoli aventi valore legale, ex art. 11, DPR 212/2005 – dispone che i Nuclei di valutazione devono inoltrare le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione – prevista dall’art. 10, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003, relativo alle Istituzioni AFAM statali – oltre che al MIUR entro il 31 marzo, anche all’ANVUR, entro il medesimo termine. L’ANVUR verifica che le relazioni annuali rispondano ai criteri generali – determinati, sempre in base all’art. 10, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003, da essa stessa – e comunica al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni.
Il comma 352-quinquies – novellando l’art. 10, co. 1, del DPR 132/2003 – dispone che i componenti del Nucleo di valutazione di ogni singola Istituzione AFAM devono essere scelti dalla medesima Istituzione secondo criteri e linee guida elaborati dall’ANVUR e che agli stessi non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Restano ferme le ulteriori disposizioni attualmente previste circa la composizione degli stessi Nuclei e le modalità per la loro costituzione.
La disposizione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Comma 352-sexies
(Trasferimento degli alloggi e residenze per studenti universitari a fondi comuni di investimento immobiliare)
Il comma, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, consente il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento statale (legge n. 338 del 2000), anche prima della realizzazione o ultimazione dei lavori, a fondi comuni di investimento immobiliare. Il valore del trasferimento deve essere comunicato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il fondo d’investimento immobiliare deve dichiarare di subentrate negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intende assentito.
La disposizione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Comma 353
(Finanziamento "premiale" degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017)
Il comma 353, alinea, è stato modificato rispetto al testo approvato in prima lettura aggiungendo fra le finalità dell’individuazione – operata dal comma 354 – di nuovi criteri per l’assegnazione agli enti di ricerca vigilati dal MIUR della quota premiale relativa agli anni 2016 e 2017, quella relativa all’incentivo al cofinanziamento (da parte degli stessi enti) per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi disciplinata dai co. 364-366.
La modifica è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 354-bis
(Finanziamento istituto di oceanografia e geofisica)
Il comma 354-bis, al fine di sostenere la ricerca italiana in aree polari, assegna all’Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) un finanziamento di 12 milioni di euro per il 2018 per l’acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base Antartica.
A tal fine, sono richiamati gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015–2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA). Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge n. 370 del 1999, relativa al rifinanziamento del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR).
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, andrebbero fornite informazioni sul possibile impatto della disposizione in esame sulla permanenza della realizzabilità degli eventuali interventi pluriennali già programmati a valere sulle risorse del FISR, atteso che l'impegno proposto assorbirebbe da solo circa i due terzi dello stanziamento appostato per il 2018.
Comma 357-bis-357-quater
(Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, e ulteriori disposizioni in materia di Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))
Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati è stato modificato il comma 357 e sono stati aggiunti i commi da 357-bis a 357-quinquies, recanti disposizioni in materia di Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
La modifica al comma 357 – recante un’autorizzazione di spesa per consentire la statizzazione di tutti (e non più solo di parte) degli Istituti superiori di studi musicali non statali – fa salvi gli accordi di programma stipulati tra il MIUR, le regioni, gli enti locali e le Istituzioni AFAM, riguardanti processi di statizzazione già avviati.
Il comma 357-bis, al fine di superare il precariato nelle Istituzioni AFAM, autorizza innanzitutto una spesa di € 1 mln per il 2018, € 6,6 mln per il 2019, € 11,6 mln per il 2020, € 15,9 mln per il 2021, € 16,4 mln per il 2022, € 16,8 mln annui dal 2023 al 2025, € 16,9 mln per il 2026, € 17,5 mln per il 2027, € 18,1 mln per il 2028 e 18,5 mln annui dal 2029.
Estende, inoltre, all’a.a. 2017/2018 – a tal fine novellando l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – la possibilità di attingere, per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento costituite in base al citato art. 19, co. 1.
Dispone, altresì, che, a decorrere dal 2018, le graduatorie nazionali in cui sono stati inseriti, in virtù dell’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/203), ai fini dell’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM nel limite dei posti vacanti e disponibili – in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al già citato co. 1 del medesimo art. 19 – i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni AFAM alla data dell’entrata in vigore dello stesso D.L., sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto non più solo a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato, sempre in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013.
Stabilisce, infine, che il personale inserito nelle suddette graduatorie ad esaurimento resta incluso nelle medesime anche successivamente all’emanazione del regolamento che deve disciplinare (ex art. 2, co. 7, lett. e), L. 508/1999) le procedure di reclutamento nelle medesime istituzioni.
Il comma 357-ter dispone che, dall’a.a. 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’a.a. precedente, al quale si aggiunge, per il triennio accademico 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell’a.a. 2016-2017 per la copertura, con contratti a tempo determinato, dei posti vacanti. Il predetto importo è ripartito con decreto del MIUR (si intende, dunque, decreto direttoriale). Inoltre, stabilisce che nelle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento, una quota dei posti, compresa tra il 10% e il 20%, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici.
Il comma 357-quater istituisce ulteriori graduatorie nazionali in cui sono inseriti i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che abbiano superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, fino all’a.a. 2017-2018 incluso, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni accademici, in una Istituzione AFAM e nel medesimo settore artistico disciplinare nei corsi ordinamentali. Anche queste nuove graduatorie nazionali sono utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato nel limite dei posti vacanti e disponibili, ma in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al co. 357-bis. Le modalità per l’inserimento in tali graduatorie sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (per la cui emanazione non è fissato un termine).
A fini di copertura, si riduce il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), ivi previsto, ai fini della copertura dell’onere.
La modifica è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, premesso che il dispositivo provvede a ricondurre la disciplina del personale delle AFAM nell'ambito del personale sia a tempo indeterminato che a t.d. con la stabilizzazione delle relative graduatorie permanenti per l'accesso in ruolo, ivi disciplinando inoltre il ripristino del turn over al 100 % per le annualità del triennio 2018/2020, andrebbe richiesta l'acquisizione di una RT recante la certificazione dei profili di onerosità relativi a ciascuna delle norme ivi contenute.
Ciò detto, tenuto in conto della circostanza che i profili di onerosità correlati al dispositivo in esame (in particolare il comma 357-bis) si estendono al di là del triennio 2018/2020 oggetto della correzione.
Comma 359-bis-359-septies
(Accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano alla libera Università di Bolzano)
Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati è stato modificato il comma 357 e sono stati aggiunti i commi da 359-bis a 359-septies, che prevedono l’accorpamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano – attualmente Istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica - alla libera Università di Bolzano (LUB).
In particolare, il comma 359-bis, disponendo tale accorpamento, prevede che il Conservatorio assume la denominazione di ‘Facoltà di musica “Conservatorio Claudio Monteverdi”’ della libera Università di Bolzano.
I commi 359-ter e 359-quater dispongono che il Consiglio della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche dello statuto e dei regolamenti, d’intesa con il direttore del Conservatorio. Tali modifiche sono, poi, approvate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano.
Il comma 359-quinquies prevede che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della ‘Facoltà di musica “Conservatorio Claudio Monteverdi”’, le disposizioni di cui al già citato d.lgs. 245/2006, “comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano”.
Il comma 359-sexies dispone che, fino al completamento delle operazioni relative all’accorpamento, restano ferme le disposizioni legislative vigenti sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro Conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento.
Il comma 359-septies reca la clausola di invarianza finanziaria.
La modifica è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, premesso che il dispositivo è retto da una clausola di neutralità (359-septies) va rammentato che l'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si associno a suddetta clausola le stesse debbano essere accompagnate da una RT recante l'illustrazione dei dati necessari a comprovarne l'effettiva sostenibilità.
Commi 364 e 364-bis
(Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca)
Il comma 364 è modificato rispetto al testo approvato in prima lettura aumentando il fondo previsto per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, fatta eccezione per il CREA e per l’INAPP, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e prevedendo in particolare 13 milioni di euro per il 2018 (in luogo dei 10 milioni di euro originariamente previsti) e 57 milioni di euro a decorrere dal 2019 (in luogo dei 50 milioni di euro originariamente previsti).
Di conseguenza, è stato modificato il secondo periodo del comma 364, prevedendo la riduzione dell'autorizzazione di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016, di 10 milioni per l’anno 2018 e 50 milioni a decorrere dall’anno 2019. Il fondo per esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, della L. n. 190/2014, come rifinanziato dal comma 624, viene conseguentemente ridotto di 3 milioni di euro per il 2018 e di 7 milioni di euro a decorrere dal 2019
Il comma 364-bis, introdotto in seconda lettura, con riferimento agli enti pubblici di ricerca, riconosce che la facoltà di bandire, nel triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali volte alla stabilizzazione, si applichi anche ai titolari di "assegni di ricerca" in possesso di determinati requisiti.
È previsto che in base a quanto disposto dall’art. 20, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 le suddette procedure concorsuali avvengono nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni (e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria) e devono essere riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.
L'integrazione / modifica approvata in seconda lettura è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, al fine di certificare il grado di adeguatezza delle risorse previste a fronte della platea indicata dalla norma, come integrata dalla norma in esame (assegnisti di ricerca) e posto che la norma riserva espressamente il 50 per cento delle risorse a personale avente qualifica non dirigenziale, andrebbero richiesti i dati inerenti alla potenziale platea dei soggetti che saranno interessati dalle procedure di stabilizzazione, con l'indicazione del relativo costo medio unitario in ragione annuo, con riferimento anche agli assegnisti che siano attualmente in servizio pressi gli enti di ricerca.
Per i profili di copertura delle norme, non ci sono osservazioni.
Commi 364-367 e 367-bis
(Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell'INAPP)
La modifica approvata alla Camera dei Deputati al comma 364, estende la disciplina di stabilizzazione ivi prevista a tutto il personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca disciplinati al D.lgs. n. 218/2016. Di conseguenza, si provvede alla modifica del comma 366, precisandosi che gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle predette assunzioni risorse "proprie" comunque nel rispetto dell’effettivo fabbisogno di personale ai sensi dell’articolo 9 del predetto decreto legislativo.
In aggiunta, viene aggiunto il comma 367-bis che autorizza gli enti pubblici di ricerca, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di stabilizzare il personale in servizio in base alle procedure di cui al comma 364, alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato e flessibili che sono in essere alla data del 31 dicembre 2017, fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017 finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.
La integrazione/modifica è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, per quanto riferibile al comma 367-bis, trattandosi di norma autorizzatoria nei limiti delle risorse disponibili, nulla da osservare.
Comma 366-bis
Emendamento 57-octies.26 (Procedure di chiamata di professori e ricercatori universitari da parte di università “virtuose”)
Il comma 366-bis, consente alle università che hanno un valore dell’indicatore delle spese di personale inferiore all’80%, di attivare, entro il 31 dicembre 2018, procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia, nonché di ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010), riservate a personale già in servizio presso università che si trovino in una situazione di significativa e conclamata “tensione finanziaria” – deliberata dagli organi competenti – e che abbiano un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80%.
A tal fine, dispone che le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale presso l’ateneo di provenienza sono assegnate all’università che dispone la chiamata.
La disposizione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, posto che con la prevista "mobilità" dei ricercatori e docenti tra atenei, si persegue proprio l'obiettivo di una attenuazione delle condizioni di stress finanziario registratesi a ragione dell'eccesso di spese di personale maturato presso talune università rispetto ad altre, non ci sono osservazioni.
Comma 369-bis-369-ter
(Costruzione di scuole innovative nelle aree interne del Paese)
I commi 369-bis e 369-ter dispongono che l’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della L. 153/1969, destina complessivi € 50 mln per il “completamento” del programma di costruzione di scuole innovative di cui all’art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015, e secondo le modalità ivi previste, nelle aree interne del Paese.
Le aree interne in cui realizzare le scuole innovative sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne. I canoni di locazione da corrispondere all’INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2019. AI relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).
La RT annessa all'emendamento governativo si limita a riferire che la norma prevede oneri aggiuntivi per il pagamento dei canoni di locazione all'INAIL che verranno coperti mediante una riduzione del fondo, con risorse disponibili dal 2019, di cui di cui all'articolo 1, comma 601 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Al riguardo, posto che il dispositivo si limita a prevedere una autorizzazione di spesa entro un limita massimo, provvedendo alla contestuale riduzione per il medesimo importo del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito alla riducibilità del detto fondo atteso che a valere delle assegnazioni ricevute dalle amministrazioni scolastiche a carico del medesimo le stesse provvedono ad assicurare il minimo regolare funzionamento delle attività didattiche (supplenze).
Comma 370-bis-370-ter
(Risorse per i trattamenti economici accessori delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Il comma, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate dei Corpi di polizia e del corpo dei vigili del fuoco, destina 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
- incremento delle risorse dei rispettivi fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa;
- incremento delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo dei vigili del fuoco;
- rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario;
- incremento del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria).
Le risorse, allocate presso un apposito fondo istituito presso il MEF, sono ripartite con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
Le norme sono al momento sprovviste di RT.
Al riguardo, quanto al comma 370-bis, premesso che trattasi di autorizzazioni di spesa che dovranno necessariamente trovare limite nell'entità delle risorse stanziate, non ci sono osservazioni.
Comma 374-bis
(Indennità di amministrazione e retribuzione di "posizione" del personale MEF)
La norma, aggiunta in seconda lettura, prevede una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio delle funzioni relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli. Si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l’individuazione di misure e criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati, su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, nulla avendo da rilevare trattandosi di limite massimo di spesa, andrebbero richiesti di dati e parametri considerati ai fini della quantificazione dell'onere, a partire dalla indicazione della platea dei beneficiari (numero dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze "applicati" alle funzioni di diretto contatto con il Parlamento) e dell'onere medio unitario stimato in ragione annua per la spesa in questione.
Comma 374-ter
(Contratti a termine negli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
La norma interviene sui rapporti di lavoro a termine negli enti territoriali delle regioni a statuto speciale che presentino un bilancio stabilmente riequilibrato (ai sensi dell’articolo 259 del D.Lgs. 267/2000). Più specificamente si prevede per tali enti, la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a termine fino al 31 dicembre 2018, a condizione che la proroga sia subordinata alla disposizione di cui all’articolo 259, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 (che stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome possano porre a proprio carico gli oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata).
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nel presupposto del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nulla da osservare.
Commi 384-bis–384-quinquies
(Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica)
Le norme recano interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica.
In particolare, entro il 31 dicembre 2022, gli enti locali promuovono la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà, in modo tale da ottenere - entro il 31 dicembre 2023 - una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 ed ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano una emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (Im/W). Resta fermo il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016, art. 34).
Gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo in esame possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A.
Gli interventi, ove realizzati da imprese, possono essere agevolati, nel limite di 288 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca — FRI istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 (L. n. 311/2004), utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 inutilizzate a fine esercizio del medesimo Fondo.
Il decreto attuativo relativo alle condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Non possono accedere alle agevolazioni di cui sopra gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della legge in esame, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.
Si demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’individuazione delle modalità di attuazione degli interventi in esame.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si osserva che la norma impone agli enti locali obblighi di intervento entro il 2022 che, seppure finalizzati ad una riduzione dei consumi elettrici, comporteranno per la loro realizzazione maggiori oneri, senza previsione di risorse a copertura, salvo il caso in cui gli interventi siano realizzati da imprese e comunque entro un limite di spesa.
Si ricorda che l’articolo 19 della legge di contabilità prevede che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.
Inoltre, atteso che le risorse presenti sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca inutilizzate a fine esercizio a legislazione vigente già vengono destinate ad altre finalità(60) , andrebbe chiarito innanzitutto se tali risorse saranno effettivamente disponibili e poi se l'ulteriore finalizzazione recata dalla presente disposizione possa recare pregiudizio a quelle già presenti a legislazione vigente.
60) V. articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.
Commi 394–395-ter
(Interventi riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo)
La norma estende al 2018 l’applicazione del contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 113 del 2016.
Inoltre, si modifica in più punti il comma 32 dell’articolo 2-bis del D.L. 148/2017, al fine di:
- prorogare dal 1° maggio 2018 al 1° luglio 2018 la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012;
- prevedere il coinvolgimento dei sindaci coordinatori delle aree omogenee sia nell’adozione di tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici, sia nell’eventuale stipula di convenzioni per l’apertura di sportelli in una o più sedi degli Uffici medesimi. Tali attività sono attualmente in capo al titolare dell’Ufficio speciale che deve informare i sindaci coordinatori delle aree omogenee.
Si modifica il comma 38 dell’articolo 2-bis del D.L. 148/2017, al fine di autorizzare i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare i contratti stipulati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784, n. 3803 e n. 3808 del 2009, n. 3881 del 2010 e n. 3293 del 2011, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.
Si autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024 per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato “Maxxi L’Aquila” ai cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Si incrementa di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028 il contributo destinato alla Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso Science Institute). Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
Si proroga agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità della disposizione (articolo 4, comma 14, del decreto-legge n.101 del 2013) che consente al comune dell’Aquila, in relazione agli eventi sismici del 2009, di prorogare o rinnovare i contratti a termine in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, comunque entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui (a valere sulle disponibilità in bilancio).
Si proroga al 31 dicembre 2019 la validità delle graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie di personale a tempo indeterminato autorizzate per fronteggiare la ricostruzione a seguito dell’evento sismico del 2009 che ha colpito la città dell’Aquila (i commi 5 e 6 del D.L. n.8372012 hanno autorizzato l’assunzione di 300 unità di personale), con l’obiettivo di consentire le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, relativamente all'onere di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 113 del 2016 e alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, destinate al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo, andrebbero forniti chiarimenti circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.
Con riferimento alle modifiche apportate al comma 38 dell’articolo 2-bis del D.L. 148/2017, che autorizza i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare i contratti stipulati ai sensi di ulteriori ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto a quelle già prevista a legislazione vigente, andrebbe chiarito se tale estensione non è suscettibile di produrre ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti. Sul punto si rammenta che il citato comma 38 ha stabilito un onere quale limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, cui si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
In relazione alle spese per la realizzazione di un centro artistico, andrebbero fornite informazioni sulla quantificazione dell’onere onde verificare la congruità delle risorse appostate ed escludere la necessità di ulteriori finanziamenti.
Comma 395-quater
(Contributo per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)
Il comma, aggiunto dalla Camera dei Deputati, incrementa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2019 lo stanziamento previsto per le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, iscritto nello stato di previsione del MIBACT.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Commi 396, 402-ter, 413-bis–413-sexies
(Misure riguardanti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2012)
La norma modifica il comma 396, che attribuisce ai commissari delegati delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei centri storici ed urbani, eliminando il riferimento alla procedura prevista dal comma 1 dell’articolo 3-bis del D.L. 95/2012 riguardante le modalità per la concessione a soggetti privati di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato.
Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018, il termine previsto all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. 4/2014, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2017, relativo alla sospensione di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito nei territori colpiti da taluni eventi alluvionali del 2014 nei territori già colpiti dal sisma del 2012. La norma prevede altresì che ai relativi oneri si provveda, nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
Si modifica il comma 14-bis dell’articolo 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, prorogando, anche per l’anno 2019, le disposizioni relative alla stipula di un’apposita convenzione con Fintecna o con un società da questa interamente controllata al fine di assicurare alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario unicamente per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma. Ai relativi oneri si provvede nel limite di euro 2 milioni annui a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
Si modifica in più punti il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, al fine di:
a) prevedere che anche la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara siano autorizzare ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, per assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi, come già previsto per i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per i comuni colpiti dal sisma come individuati e per le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;
b) estendere anche all’anno 2019 l’autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, già prevista per gli anni 2017 e 2018;
c) stabilire che la concessa autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile avvenga al fine di poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni;
d) prevedere che l’autorizzazione ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile segua il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 4 per cento e il 2 per cento rispettivamente alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sopra citate.
Si sostituisce il comma 9 dell’articolo 14 del D.L. 244/16, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del D.L. 43/13, per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Ai relativi oneri, si provvede nel limite massimo di 500.000 euro per l’anno 2019 nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del D.L. 74/12.
Si prevede, entro il 31 gennaio 2018, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo di 44 milioni di euro da parte dei Commissari delegati titolari delle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 74/2012. Tale somma corrisponde all’importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003. La quota restante delle somme accantonate per le predette finalità è mantenuta sulle medesime contabilità speciali per essere utilizzata per le esigenze connesse all'attività di ricostruzione.
Si prevede che per consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici del 2012, le operazioni di recupero autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 devono essere avviate entro 3 anni dall'assegnazione del codice CER di cui all'allegato D, parte IV, del codice dell'ambiente.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che le disposizioni in più punti coprono i nuovi oneri mediante l'utilizzo delle risorse presenti sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, andrebbero fornite maggiori informazioni relativamente alla effettiva disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente. In particolare, andrebbero esplicitati i motivi per cui si dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo di 44 milioni, sempre a valere sulle risorse delle predette contabilità speciali, corrispondente all’importo accantonato per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa.
Comma 402-bis
(Contributo alla società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.)
La norma incrementa di 58 milioni di euro per l’anno 2018, l’autorizzazione di spesa a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per l’esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017. Contestualmente la medesima autorizzazione di spesa è ridotta di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 8 milioni di euro per l’anno 2022.
Con riferimento alla copertura finanziaria della disposizione, si dispone che ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2018, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Contestualmente si dispone l’incremento del suddetto Fondo per il 2021 (di 50 milioni di euro) e per il 2022 (di 8 milioni di euro).
La RT non considera la norma.
Al riguardo, andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità delle risorse sul Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate a copertura della norma in esame e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente. Inoltre, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che la diversa finalizzazione delle risorse del FSC non determini effetti differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.
Comma 402-quater
(Registro degli aiuti)
Il comma interviene sul Regolamento di disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, modificando l’articolo 10 del predetto Regolamento.
Si ricorda che tale norma dispone che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione da parte della Commissione UE si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Essa dispone altresì che la previsione di cui sopra si applica a tutti gli aiuti individuali i cui presupposti per la fruizione si verificano a decorrere dal 12 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Regolamento n. 115 del 2017) e, relativamente agli aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Il comma in esame differisce la predetta data, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, così in sostanza differendo all’anno 2018, per gli aiuti fiscali, la decorrenza dell’applicazione della disciplina sul Registro nazionale degli aiuti di Stato contenuta nel citato D.M. n. 115 del 2017.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 411-bis
(Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)
La norma prevede che i Comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189 del 2016, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell’edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole.
L’edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La norma prevede infine che resta fermo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) in materia di espletamento delle procedure
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 412-bis-412-undevicies
(Disposizioni per i territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 nonché in favore di territori colpiti da altre calamità)
Le disposizioni riguardano principalmente i territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 nel centro-Italia. Ulteriori misure sono previste in favore dei territori colpiti da altri eventi sismici o altre calamità, riguardano: gli spazi finanziari delle province terremotate; assunzioni in deroga nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma dell’agosto 2017; sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall’alluvione di Livorno.
Nello specifico, con riferimento ai territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto:
- si incrementa di 4 milioni di euro (elevandola da 16 a 20 milioni di euro) la spesa massima che, in base all’art. 3, comma 1, sesto periodo, del D.L. 189/2016, può essere utilizzata:
- per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USR);
- o per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.
- si modifica il termine (previsto dall’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del D.L. 189/2016) entro il quale il beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata è tenuto alla presentazione della documentazione relativa agli esiti della procedura concorrenziale attivata per la selezione dell’impresa esecutrice dei lavori. Tale termine è fissato in ogni caso prima dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo;
- si integra il disposto del comma 3 dell’art. 12 del D.L. 189/2016, al fine di garantire che gli USR siano tenuti ad acquisire e verificare la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori prima di trasmettere al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo;
- si sopprime la disposizione contenuta nel comma 2-bis dell’art. 7 del D.L. 189/2016, secondo cui l’indicazione dell’impresa esecutrice, da parte del beneficiario dei contributi in questione, avviene a seguito dell'approvazione definitiva del progetto da parte degli USR;
- si riscrive l’art. 20 del D.L. 189/2016, che disciplina la concessione di contributi alle imprese danneggiate dal sisma o che realizzano o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori colpiti. La modifica riconduce ad un’unica procedura di erogazione tutte le richieste di contributo prevedendo che l’erogazione avvenga sempre nella forma di contributo in conto capitale e sia comunque riconosciuta priorità alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti e che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici. Il soggetto competente all'erogazione dei contributi è il vice commissario;
- si modifica in più punti l’art. 24 del D.L. 189/2016 che disciplina una serie di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) nelle zone colpite dagli eventi sismici. In particolare, si elimina uno dei due canali di finanziamento previsti dal testo vigente, vale a dire quello dedicato a sostenere la nascita, nei territori colpiti, di nuove imprese e nuovi investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, mediante la concessione a MPMI di finanziamenti agevolati, a tasso zero, da rimborsare in 8 anni, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. Le risorse attualmente previste dal testo vigente (pari ad un massimo di 10 milioni di euro) vengono quindi finalizzate interamente al riavvio delle MPMI già presenti nei territori colpiti e danneggiate dagli eventi sismici;
- si modifica la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita, dall’art. 46 del D.L. 50/2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. In particolare, si dispone che, per le imprese collocate nei territori dei comuni interessati, le agevolazioni si applicano anche qualora la riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017;
- si prevede che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la citata riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell’ultimo quadrimestre del 2016;
- si modifica il comma 6 dell’art. 46 del D.L. 50/2017, che per la concessione delle agevolazioni in questione autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019. La modifica non opera sugli importi indicati, bensì sulla clausola secondo cui tali importi costituiscono limite annuale sopprimendo la specificazione "per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie";
- al fine di trasferire le strutture abitative d’emergenza (SAE) al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti, si consente la stipula di accordi tra i medesimi Comuni, le Regioni, l’Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile. Relativamente agli oneri amministrativi derivanti dai trasferimenti in questione, si stabilisce che essi siano a carico dei bilanci dei Comuni cui è trasferita la proprietà delle SAE, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, finanziati a valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. Relativamente alla manutenzione delle SAE, si prevede che i Comuni sono responsabili del mantenimento dell’efficienza delle SAE da utilizzare per esigenze future di protezione civile e/o per lo sviluppo socio-economico del territorio. Dal punto di vista fiscale, viene previsto che le SAE di cui trattasi sono esenti dall’imposta per l’accatastamento di nuovi fabbricati.
- si modificano le condizioni (previste dall’art. 14, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016) in base alle quali gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono ricevere i contributi per la ricostruzione pubblica, stabilendo che possano beneficiare dei suddetti contributi solo le chiese, nonché gli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, purché siano di interesse-storico artistico, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (cioè anche se non si è concluso il procedimento, disciplinato da tale art. 12, di verifica dell’interesse culturale) e purché siano utilizzati per esigenze di culto. Inoltre, si provvede a chiarire che archivi, musei e biblioteche possono beneficiare dei contributi a condizione che non siano di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Poiché si modifica la platea degli “immobili ecclesiastici” ammessi ai contributi per la ricostruzione pubblica, si chiarisce che le diocesi sono soggetti attuatori limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 14 del D.L. 189/2016;
- si consente al Commissario straordinario di stipulare apposite convenzioni, ai fini dell’esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA);
- si integra il disposto dell’art. 13 del D.L. 189/2016 al fine di consentire al Commissario straordinario di provvedere, con propria ordinanza, alla concessione di contributi (nel limite massimo complessivo di 6 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili) agli immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009;
Con riferimento agli altri eventi sismici o altre calamità:
- si interviene sulle disposizioni concernenti l’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per l’effettuazione delle spese di investimento, inserendo tra i criteri prioritari ivi previsti per l’assegnazione degli spazi una ulteriore priorità in favore delle province colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, nonché delle province colpite dai terremoti che nel 2009 e nel 2012 hanno colpito, rispettivamente, l’Abruzzo e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
- al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, si autorizza i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme ad assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei termini massimi temporali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015. Tali assunzioni possono avvenire in deroga ai vincoli assunzionali per i contratti a termine. Agli oneri derivanti dal comma, individuati nella misura di euro 353.600, si provvede a valere sul Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per la successiva assegnazione ai Comuni;
- si prevede che la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (in provincia di Livorno) colpiti dall’alluvione del 9 settembre 2017 (prevista dai commi da 1 a 4 dell’art. 2 del D.L. 148/2017) si applica altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). A tal fine si prevede che tale ultima disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in G.U. della presente legge.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, con riferimento all'incremento di 4 milioni di euro della spesa massima che, in base all’art. 3, comma 1, sesto periodo, del D.L. 189/2016, può essere utilizzata per comandi, distacchi e assunzioni a valere sulle contabilità speciali previste per la ricostruzione, andrebbe assicurata la disponibilità effettive delle risorse da destinare al presente scopo e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente. Analoga considerazione si osserva con riferimento alla ulteriore concessione di contributi agli immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 e circa le assunzioni di personale da parte dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.
Relativamente alle modifiche delle modalità di attribuzione dei contributi alle imprese danneggiate e in favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate, andrebbe chiarito se le citate variazioni circa l'erogazione e la destinazione dei contributi possa determinare una diversa rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già scontata nei tendenziali a legislazione vigente.
Per quanto riguarda le zone franche urbane si rileva che sembra ampliata la platea dei soggetti destinatari delle concessioni agevolative fiscali e contributive senza che sia stato modificato l'importo delle risorse a tale scopo finalizzato. Oltretutto sembra meno stringente la clausola che stabilisce come limite di spesa le risorse destinate alle agevolazioni in esame, in quanto è stato eliminato il riferimento "per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie", facendo denotare che tale limite di spesa potrebbe non operare per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
Relativamente al trasferimento delle strutture abitative d’emergenza (SAE) al patrimonio indisponibile dei Comuni colpiti si rileva che tale trasferimento è oneroso per i Comuni in quanto si attribuiscono a tali enti i costi amministrativi e di manutenzione connessi a tali moduli. Se da una parte quindi si incrementa il patrimonio dell'ente dall'altro si incrementano gli oneri che l'ente deve sostenere in corso di gestione.
Con riferimento agli immobili ecclesiastici si osserva che le modifiche apportate se da un lato restringono l’erogazione di contributi per la ricostruzione pubblica escludendo gli edifici che non siano chiese o edifici di culto, dall’altro operano un ampliamento in favore degli edifici di culto per i quali non sia intervenuta la formale dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Sul punto appare dunque opportuno fornire maggiori delucidazioni circa i risvolti finanziari discendenti dalle modifiche.
Infine, con riguardo all'estensione ad ulteriori contribuenti della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (in provincia di Livorno) colpiti dall’alluvione del 9 settembre 2017, andrebbe assicurato che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica utilizzato a copertura presenti, anche in considerazione della fine dell'esercizio finanziario 2017, le disponibilità effettive delle risorse libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.
Comma 412-vicies
(Assunzioni a tempo determinato in regioni colpite dai sismi del 2016 e 2017)
La norma prevede che le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, possano procedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato, anche mediante proroghe di contratti in essere, in deroga alla normativa vigente. In particolare, si prevede che possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 70% della spesa sostenuta, per tale finalità, nel 2009 (a fronte del limite del 50% previsto dalla normativa vigente, di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010).
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso il carattere facoltativo delle assunzioni e che la norma non deroga alle regole del pareggio di bilancio regionale, non vi sono osservazioni da formulare.
Commi 425-427
(Rapporti finanziari Stato - Regioni a statuto ordinario)
I commi 425 e 426, modificati dalla Camera dei deputati, aumentano di 100 milioni di euro il contributo destinato alla riduzione del debito delle regioni per l’anno 2018 (da 2.200 a 2.300 milioni di euro). Gli importi spettanti a ciascuna regione, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in misura pari al contributo.
Regioni | Percentuali di riparto | Riparto contributo 2018 |
Abruzzo | 3,16% | 72.739.315,79 |
Basilicata | 2,50% | 57.467.315,79 |
Calabria | 4,46% | 102.593.315,79 |
Campania | 10,54% | 242.416.368,42 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 195.651.315,79 |
Lazio | 11,70% | 269.176.263,16 |
Liguria | 3,10% | 71.318.157,89 |
Lombardia | 17,48% | 402.098.105,26 |
Marche | 3,48% | 80.094.473,68 |
Molise | 0,96% | 22.015.842,11 |
Piemonte | 8,23% | 189.225.842,11 |
Puglia | 8,15% | 187.511.736,84 |
Toscana | 7,82% | 179.798.263,16 |
Umbria | 1,96% | 45.127.210,53 |
Veneto | 7,95% | 182.766.473,68 |
TOTALE | 100,00% | 2.300.000.000,00 |
Inoltre, si porta a 300 milioni la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, relativo al settore non sanitario per il 2018 (in luogo di 100 milioni previsto dal testo iniziale). Viene poi prevista la riduzione di 200 milioni di euro della misura del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2019 e 2020.
Con riferimento all’anno 2018, di conseguenza, sono modificati i criteri per la realizzazione della quota rimanente del concorso alla finanza pubblica, eliminando l’ipotesi del taglio di spesa corrente previsto dalla lettera c) del comma 426, che doveva essere realizzato nella misura di 300 milioni in sede di autocoordinamento delle regioni.
La RT afferma che le modifiche apportate comportano maggiori oneri pari a:
- 100 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di solo saldo netto da finanziare (che si aggiungono agli oneri in termini di solo saldo netto da finanziare per 2.200 milioni di euro già previsti del ddl iniziale);
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno (che si aggiungono agli oneri pari a 100 milioni di euro per il solo anno 2018 già previsti nel ddl iniziale).
A tali oneri si provvede per 100 milioni nel 2018 in termini di solo saldo netto da finanziare mediante il versamento di 100 milioni di euro che la società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione, in deroga all'articolo 2491, secondo comma, del codice civile, versa al socio unico Ministero dell'economia e delle finanze. Per la RT la deroga è giustificata dalla presenza della garanzia dello Stato sugli impegni assunti dal commissario liquidatore. Essendo la società inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, tale somma determina effetti migliorativi sul solo saldo netto da finanziare e fabbisogno.
Infine, la RT ribadisce la copertura degli oneri pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 mediante la riduzione del Fondo esigenze indifferibili.
Il prospetto riepilogativo attribuisce alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, con riferimento alle modalità di copertura degli oneri recati dalla presente disposizione andrebbe chiarita la disponibilità delle risorse presenti sul fondo per le esigenze indifferibili per gli anni dal 2018 al 2020 e se il loro utilizzo non possa compromettere le finalizzazioni previste a legislazione vigente. Per la copertura a valere sulla società Armamenti e Aerospazio S.p.A. si rinvia alla relativa disposizione.
Commi 429-432
(Ripiano disavanzo 2014 Regioni)
La disposizione estende al disavanzo di amministrazione registrato al 31 dicembre 2015 le norme che consentono il ripiano in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), in quote costanti, per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti.
Inoltre, si estende fino all’anno 2026, a partire dal 2018, il periodo durante il quale le regioni sono tenute a certificare gli incrementi del livello dei pagamenti complessivi per investimenti, che consente l’applicazione della procedura di ripiano del proprio debito in 20 anni di cui sopra.
Si precisa che il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018 con riferimento alla quota non ancora ripianata. Si estendono inoltre al piano di rientro 2015 le norme che prevedono, ove il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, che esso sia adeguato a seguito dell’approvazione dei rendiconti da parte del Consiglio regionale.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si ricorda che con riferimento al testo iniziale della norma in prima lettura, la quale disponeva il ripiano del disavanzo al 2014, la RT affermava che non si determinano effetti negativi sui saldi in quanto le maggiori spese determinate dall’allungamento dei tempi di ripiano del disavanzo sono effettuate nel rispetto del vincolo di pareggio.
A tale proposito, si rileva che l'estensione anche ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 2015 dell'allungamento dei tempi di ripiano potenzia gli effetti della disposizione potendo rendere più difficile il conseguimento del pareggio di bilancio negli anni previsti dal ripiano.
Comma 432-bis
(Riaccertamento straordinario dei residui per le regioni)
La norma consente alle regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014 di provvedere, con delibera di Giunta e previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile ed adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria, applicato a seguito dell’armonizzazione dei principi contabili. Le modalità per procedere a tale riaccertamento straordinario - concesso in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 118 del 2011 - saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2018.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si osserva che il riaccertamento dei residui produce la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e che tale fondo ai fini del pareggio di bilancio è considerato nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza. La considerazione del fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In altri termini, la riapertura del riaccertamento straordinario dei residui per quelle regioni che non hanno ancora provveduto all'approvazione del rendiconto 2014, potrebbe far emergere effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, ove si determinasse una riduzione più accentuata dei residui attivi rispetto ai residui passivi.
Si ricorda che il fondo pluriennale vincolato era stato incluso dalla legge di bilancio 2017 (comma 466 l. 232/2016) con una quantificazione di effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento pari a 304 milioni nel 2017, 296 milioni nel 2018 e 302 milioni nel 2019.
Alla luce delle suddette considerazioni, andrebbero forniti elementi di rassicurazione circa l’assenza di effetti rispetto a quanto già scontato sui saldi.
Comma 432-ter
(Piani di riequilibrio finanziario Camere di Commercio)
La norma dispone che le Camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocarne il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 441, 444, 445-ter e 445-quater
(Trasferimento del personale dei centri per l’impiego)
Le norme si riferiscono al trasferimento alla regione (o all’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego) di dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l’impiego.
In particolare, si specifica che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, è trasferito alle dipendenze della relativa regione (o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego), con corrispondente incremento della dotazione organica.
Si precisa che i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure concorsuali con riserva di posti (previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n.75/2017), fino alla loro conclusione.
Si disciplinano le modalità di trasferimento del personale e il relativo trattamento giuridico ed economico.
Più specificamente:
- si prevede che al personale trasferito sia applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi preposti, a valere sulle risorse di cui ai precedenti commi 442 e 445. Inoltre, il richiamato personale che si trovi in posizione di comando o distacco (o analoghi istituti) presso un’amministrazione diversa da quelle indicate viene trasferito (previo consenso dell’interessato) presso l’amministrazione dove presta servizio (a condizione che la dotazione organica sia capiente e compresa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente). Le proroghe dei contratti a tempo determinato e di co.co.co. non sono computate ai fini del limite delle risorse indicate nell’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009). Infine, le convenzioni tra gli enti territoriali interessati per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla fase transitoria del trasferimento (fino al 30 giugno 2018) sono sottoscritte secondo uno schema approvato presso la Conferenza Unificata.
- ai fini dell’armonizzazione del personale trasferito con quello delle amministrazioni di destinazione, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la non applicazione dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 56/2014 (mantenimento per il personale trasferito della posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento e dell’anzianità maturata, con corrispondente trasferimento di risorse all’ente destinatario con costituzione di specifici fondi con le risorse destinate le voci del trattamento accessorio e le progressioni; conferma degli importi antecedentemente al trasferimento dei compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito con conseguente impossibilità di incremento fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo CCNL stipulato dopo l’entrata in vigore della L. 54), fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per voci fisse e continuative. Per le stesse finalità, dal 2018 i fondi per il trattamento accessorio del personale (anche dirigenziale) negli enti in cui il personale è transitato in eccesso rispetto al personale cessato possono essere incrementati in misura non superiore alla differenza tra valore medio individuale del trattamento accessorio del personale di destinazione e quello corrisposto in applicazione del richiamato articolo 1, comma 96, lettera a), della L. 54/2016, rispetto a specifici parametri di spesa.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si segnala che le norme in esame sembrano dare luogo ad una serie di incrementi di oneri del personale delle regioni destinatarie dei trasferimenti, senza che si provveda ad un corrispondente aumento delle risorse previste ai commi 442 e 445 finalizzati allo scopo. In particolare, si segnala l'incremento delle dotazioni organiche, l'ulteriore proroga dei contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, la possibilità di applicare un differente inquadramento giuridico ed economico per il personale trasferito. Al fine dunque di meglio chiarire i profili finanziari del trasferimento in esame, nonché la sua sostenibilità nell'ambito delle regole previste per il conseguimento del pareggio di bilancio, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazioni circa i profili onerosi del trasferimento di personale in esame.
Comma 445-bis
(Trasferimento alle Regioni del personale dei Centri per l’impiego)
La norma nel disciplinare la prima fase di applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi del ddl in esame riguardanti il trasferimento alle regioni del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso città metropolitane e province e addetto ai servizi per l’impiego a decorrere dal 1° gennaio 2018, prevede che le regioni provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del richiamato personale entro il 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a porre in essere le attività di gestione del richiamato personale, anticipando i relativi oneri per poi rivalersi sulle regioni, con modalità stabilite da apposite convenzioni.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, al fine di escludere un diverso impatto degli oneri sui saldi di finanza pubblica, andrebbe assicurato che il rimborso degli oneri anticipati dalle province e dalle città metropolitane avvenga nel corso dello stesso esercizio finanziario in cui saranno sostenuti gli oneri.
Comma 454-bis
(Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non contratto nei bilanci degli enti locali)
La norma fa riferimento allo strumento del debito autorizzato e non contratto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo di armonizzazione contabile n.118 del 2011. In riferimento a ciò si dispone che allo scopo di valutare gli effetti del debito in questione in termini di rilancio degli investimenti e di chiarezza contabile, con decreto ministeriale è istituito un apposito tavolo tecnico. In base all’esito dei lavori potranno apportarsi conseguenti modifiche al D.Lgs. n.118 del 2011 sopracitato, limitatamente alle regioni che nell’ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che all'istituzione e al funzionamento del tavolo tecnico si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 455-bis
(Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni)
La norma prevede (al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato) che si continuino ad applicare le disposizioni sulle stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013, a tutte le selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che gli enti interessati dalla norma devono comunque assicurare il rispetto del pareggio di bilancio, nulla da osservare.
Comma 455-ter
(Stabilizzazione del personale dirigenziale precario, anche medico, del S.S.N.)
La norma interviene sull’articolo 20, comma 11, del D.Lgs. 75/2017, recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego. In particolare, l’intervento estende al personale dirigenziale, anche medico, del Servizio sanitario nazionale quanto già previsto, dall’art. 20, comma 11, esclusivamente per il personale tecnico-professionale e infermieristico.
I commi 1 e 2 del citato articolo 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni), cui il comma 11 citato rinvia, recano disposizioni sulla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati. Attualmente, tali disposizioni si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale con le stesse modalità previste per il restante personale, salvo le specificità che seguono:
- per il personale medico, tecnico professionale e infermieristico del S.S.N. continua ad applicarsi la disciplina dei concorsi straordinari, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione dei concorsi, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile (comma 10).
- per il personale tecnico-professionale e infermieristico è consentito il ricorso anche alle procedure di stabilizzazione cui all’articolo 20 e, in tal caso, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall’articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b), può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (comma 11).
L'emendamento, di iniziativa parlamentare, è stato approvato in Commissione alla Camera dei Deputati con il parere favorevole del rappresentante del Governo(61) ed è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, per i profili di copertura, considerando che il dispositivo in esame determina un ampliamento della platea del personale del S.S.N., attualmente a tempo determinato, destinatario delle stabilizzazioni già previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo n. 75/2017- ad oggi, però, limitatamente al personale tecnico-professionale e infermieristico - ivi comprendendo anche il personale dirigenziale a t.d. (anche "amministrativo", oltre che delle professionalità "sanitarie"), e che le citate stabilizzazioni dovranno comunque operare nei limiti delle facoltà assunzionali che sono già previste per i medesimi enti del S.S.N ai sensi della legislazione vigente(62) , non ci sono osservazioni.
Ad ogni modo, onde consentire una prima stima degli effetti connessi all'ampliamento della platea delle stabilizzazioni che viene disposto con la norma in esame, andrebbero richieste più puntuali indicazioni in merito al numero dei dirigenti t.d. negli enti del S.S.N., che abbiano ad oggi maturato i requisiti per la procedure (3 anni di servizio negli ultimi 8 anni), nonché in ordine alla loro distribuzione per "ambiti" regionali, atteso che la vigente disciplina delle facoltà assunzionali nel comparto sanitario è come noto correlata al raggiungimento degli obiettivi di equilibrio/contenimento della spesa definiti in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni e integrazioni(63) .
61) CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissione del 14 dicembre 2017, pagina 15.
62) 2 Nota di Lettura n. 171, pagina 21.
63) MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Dipartimento della Funzione pubblica, Circolare n. 372017, pagina 8.
Comma 455-quater
(Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità)
La norma reca una interpretazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, che dà facoltà agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali del risultato di amministrazione esposte nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui (allegato 5.2 al D.Lgs. n. 118/2011), a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si ricorda che la RT dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015 non ascrisse effetti finanziari alla norma che consentiva l’utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità. Si rileva tuttavia che la norma di interpretazione autentica in esame consente che tale utilizzo abbia effetti anche sul ripiano del disavanzo tecnico eventualmente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. In tal modo l’operazione non avrebbe più la natura di anticipazione di liquidità, come recita testualmente l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, ma si trasformerebbe in un prestito con possibili implicazioni sui saldi di finanza pubblica. Pertanto, la norma nella sua interpretazione autentica qui prevista, non sarebbe più neutrale dal punto di vista finanziario.
Comma 457-bis in condivisione con entrate e Cristiano
(Disposizioni finanziarie relative alla Regione Friuli Venezia Giulia)
Il comma 457-bis preordina, nel bilancio dello Stato, le risorse necessarie per attuare l’articolo 2, comma 5 dell’Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, relativo al contributo della Regione medesima alla finanza pubblica per le annualità 2018 e 2019(64) .
A tal fine, per il 2018 e il 2019, si preordinano risorse pari a 120 milioni di euro. Per compensare gli effetti finanziari negativi in termini di saldo netto da finanziare, si prevede il riversamento all’entrata del bilancio statale dell’analogo importo, iscritto a titolo di residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze. In termini di indebitamento netto sono quantificati ed utilizzati gli effetti di miglioramento dei saldi derivanti dal comma 457, che prevede il passaggio al criterio del pareggio di bilancio da parte della Regione.
La RT afferma che in relazione al contributo a carico della Regione per le annualità 2018 e 2019 si determina la riduzione del contributo all'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, commi 152 e 153, della legge n. 220 del 2010 e del relativo versamento al bilancio dello Stato da parte della Regione nel limite di 120 milioni di euro annui a seguito dell'Accordo di revisione del Protocollo di Intesa del 29 ottobre 2010 per gli anni 2018 e 2019. Alla copertura finanziaria degli oneri pari a 120 milioni annui, per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze, in termini di SNF, e mediante il passaggio al pareggio da parte della Regione in termini di Indebitamento netto.
La RT sottolinea che i dati forniti dalla Regione circa le simulazioni del pareggio di bilancio, riferite agli anni dal 2018 al 2020, rilevate nel rispetto delle regole sul patto di stabilità interno, evidenziano una contrazione della capacità di spesa, pari al saldo negativo risultante dalla differenza tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, di -121 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e -134 milioni di euro per l'anno 2020. La RT segnala che tali informazioni sono state trasmesse dalla Regione successivamente alla presentazione del ddl di bilancio e quindi non erano disponibili in occasione della predisposizione della RT al testo iniziale che non riporta effetti positivi.
Al riguardo, andrebbero fornite delucidazioni circa:
- la possibilità di utilizzare per finalità di copertura 120 milioni di euro, per gli anni 2018 e 2019, dal capitolo 2862 che si ricorda è destinato ad erogare somme alle Regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione IVA e il cui stanziamento tiene conto del livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, atteso che le predette risorse sono iscritte in conto residui andrebbe chiarita la disponibilità effettiva di tali risorse e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente;
- gli elementi e i dati posti a base della quantificazione fornita dalla Regione Friuli Venezia Giulia circa le simulazioni del passaggio dal patto di stabilità interno al pareggio di bilancio che in base a quanto indicato nella RT determina una contrazione della capacità di spesa della Regione e effetti di risparmio per 120 milioni di euro negli anni 2018 e 2019 e 134 milioni di euro per l'anno 2020.
64) Il richiamato comma 5 dell’articolo 2 dell’accordo impegna Regione e Stato a rinegoziare i precedenti protocolli di intesa, in relazione al contributo della Regione per le annualità successive al 2017.
Commi da 457-ter a 457-octies
(Friuli-Venezia Giulia)
Con i nuovi commi da 457-ter a 457-octies si modifica la vigente disciplina dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale n.1 del 1963 nella parte in cui si regolamenta (artt. 49 e 51) la compartecipazione della regione al gettito dei tributi erariali.
In particolare il comma 457-ter, lettera a) sostituisce integralmente il vigente articolo 49 del citato Statuto(65) prevedendo in sintesi: variazioni dei decimi di compartecipazione di tributi erariali già attribuiti alla regione (in alcuni casi elevandoli in altri diminuendoli(66) ); l’estensione della compartecipazione della regione a qualsiasi altro tributo erariale, salvo alcune esclusioni(67) ; la modifica del criterio di attribuzione della compartecipazione specificando che esso segue il criterio delle entrate maturate nell’ambito della regione(68) . Solo nel caso in cui non sia individuabile il gettito maturato si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale. Si precisa inoltre che la regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostitutive. La lettera b) del comma 457-ter aggiunge all’articolo 51 dello Statuto un nuovo comma nel quale si prevede che qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione ad esso sono attribuiti alla regione(69) .
Il comma 457-quater fa quindi rinvio alle disposizioni attuative dello Statuto per definire i criteri di determinazione del gettito dei tributi erariali, così come indicati nel nuovo articolo 49, riferiti al territorio regionale, nonché le modalità di attribuzione dello stesso gettito alla Regione.
Il comma 457-quinquies specifica che le disposizioni del vigente articolo 49 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 anche per quanto riguarda i conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017. Le medesime disposizioni si applicano in via provvisoria anche alle ripartizioni dei versamenti dell’imposta effettuati dai contribuenti dal 1 gennaio 2018 e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 457-quater. Successivamente sarà rideterminata la compartecipazione secondo il novellato articolo 49 e saranno operati i conseguenti conguagli.
Si prevede quindi, con il comma 457-sexies che la regione contabilizzi le entrate di cui al secondo e terzo periodo del comma 457-quinquies, dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del nuovo articolo 49 dello Statuto e comunque entro l’esercizio 2018.
Il comma 457-septies dispone che le modifiche apportate dal comma 457-ter debbano essere approvate ai sensi dall’articolo 63, quinto comma dello Statuto(70) .
Il comma 457-octies attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la gestione ed il gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA). La Regione, nei limiti previsti dalla normativa statale, può disciplinare il tributo e la sua misura.
La RT analizza gli effetti finanziari derivanti dai diversi commi in esame; con riferimento al comma 457-ter, ribadisce il contenuto del nuovo articolo 49 del citato Statuto speciale della regione FVG, evidenziando in particolare la modifica delle modalità di attribuzione della compartecipazione che avverrà sulla base delle entrate tributarie maturate nell’ambito del territorio regionale, a fronte della metodologia prevista a legislazione vigente che attribuisce alla regione le entrate riscosse nel territorio regionale.
Specifica quindi che con riferimento alla compartecipazione al gettito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio non si rilevano differenze sia rispetto alle attuali modalità di determinazione della compartecipazione regionale, sia alla misura della compartecipazione. Per quanto concerne il gettito dell’imposta sull’energia elettrica e dell’imposta erariale di consumo relativa ai tabacchi evidenzia la diminuzione della quota di compartecipazione rispettivamente da 9 decimi e 9,19 decimi a 5,91 decimi. Specifica poi che alla regione FVG sono attribuiti i 5,91 decimi del gettito derivante da qualsiasi altro tributo erariale maturato nel territorio regionale così come definito dal nuovo articolo 49 dello statuto, e che per l’IVA la compartecipazione va calcolata tenendo conto dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT. In generale evidenzia un aumento dei tributi compartecipati a fronte di una sostanziale riduzione dei decimi, fatta eccezione per l’IRES. Ai fini del calcolo degli effetti finanziari ribadisce che la stima non tiene conto della compartecipazione al gettito derivante dalle accise su benzina e gasolio in quanto non si registrano variazioni rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Rappresenta che l’importo annuo della compartecipazione alle entrate erariali da attribuire alla Regione FVG a legislazione vigente a decorrere dall’anno 2018, al netto delle entrate derivanti dalle accise su benzina e gasolio (perché invariate), è stimato in circa 4.477 mln di euro. L’importo considera sia le entrate attualmente attribuite dall’erario, sia le entrate riscosse direttamente dalla Regione; i dati utilizzati sono quelli relativi all’anno 2016 e sono stati adeguatamente estrapolati al 2018 considerando gli attuali tendenziali di bilancio.
Per la stima della compartecipazione dei tributi maturati nel territorio a decorrere dall’anno 2018 utilizza i criteri metodologici attualmente in vigore per le altre Autonomie speciali per le quali già si applica il criterio del “maturato”; determina quindi il gettito relativo ai principali tributi come IRPEF, IRES, IVA, ritenute, imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi, ecc. . Per le altre entrate tributarie ritiene che l’attribuzione della spettanza avvenga sulla base del gettito riscosso nella regione; fa riferimento in particolare alle imposte indirette diverse dall’IVA(71) . Per le accise relative all’energia elettrica ed ai tabacchi, ad eccezione della variazione dei decimi, non rileva differenze rispetto alle attuali modalità di calcolo della compartecipazione. Pertanto evidenzia, nella tabella sottostante, la stima di un decimo della compartecipazione regionale per l’anno 2018, effettuata con le modalità previste dalla novella in esame:

Pertanto con una compartecipazione di 5,91 decimi stima su base annua un importo da riconoscere alla regione FVG pari a circa 4.565 mln di euro(72) . Il maggior onere è pertanto pari a circa 88 mln di euro(73) che trova compensazione con l’abrogazione dei contributi attualmente erogati alla Regione FVG ed indicati nei commi da 457-novies a 457-terdecies.
Con riferimento alla lettera b) del comma 457-ter - in cui si prevede che qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione ad esso sono attribuiti alla regione – la RT non ascrive effetti di natura finanziaria in quanto la legge costituzionale n. 1 del 28 luglio 2016 ha abrogato le province della Regione FVG.
Al comma 457-quater, che rinvia ad apposite norme di attuazione delle novelle in esame, la RT non ascrive effetti finanziari.
Analogamente al regime transitorio di cui al comma 457-quinquies - da applicarsi fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di compartecipazione, con una successiva operazione di conguaglio - non sono associati effetti di natura finanziaria in considerazione della predetta natura transitoria.
I commi 457-sexies e 457-septies non comportano effetti finanziari.
Infine per il comma 457-octies, che stabilisce quale effetto dell’abrogazione delle province della Regione FVG che le competenze ed il gettito derivanti dal TEFA vengono attribuiti alla Regione, la RT non ascrive effetti finanziari.
Al riguardo si evidenzia che la quantificazione è basata su dati della compartecipazione relativa all’anno 2016 “opportunamente estrapolati” al 2018 per i quali non è possibile effettuare alcun riscontro non essendo stati forniti elementi informativi, ipotesi e dati, relativi alle diverse tipologie di tributi; ed infatti il valore delle entrate di spettanza della regione, stimato a legislazione vigente pari a circa 4.477 mln di euro è presentato come valore globale non differenziato per tributi. La suddivisione viene invece presentata in tabella come stima di un decimo delle entrate tributarie riferito al territorio del Friuli-Venezia Giulia.
Un ulteriore aspetto che andrebbe approfondito riguarda le possibili operazioni di conguaglio ai sensi del comma 457-quinquies, in conseguenza del passaggio, nel corso del 2018, dal meccanismo previsto dalla legislazione vigente a quello indicato nella nuova disciplina. Si chiede di verificare se tali operazioni possano determinare riflessi finanziari in termini di maggiori oneri o minor gettito.
65) Il quale così recita:
Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sotto indicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) 9,1 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
7) 9,19 decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione ;
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.
66) In linea di massima diminuisce per tutti i tributi già attribuiti (cioè accise sulla benzina, sull’energia elettrica e sui tabacchi, IVA e altri tributi erariali) la quota di compartecipazione, tranne che per l’IRES che aumenta; c’è tuttavia da specificare che, come già evidenziato, si modifica anche il criterio di attribuzione della compartecipazione.
67) In particolare si escludono le accise diverse da quelle già indicate alle lettere a), b) e c) dell’articolo 49, l’imposta sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti, le entrate correlate alle accise, la tassa sulle emissioni di anidride solforose e di ossidi di azoto, le entrate derivanti dai giochi, le tasse automobilistiche, i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.
68) A fronte del precedente criterio che considerava il gettito riscosso.
69) Ciò in ragione dell’abrogazione delle Province della Regione FVG effettuata con legge costituzionale 1 del 28 luglio 2016.
70) Si rammenta che l’articolo 63, comma 4 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia consente di modificare le disposizioni contenute nel titolo IV dello Statuto medesimo, in tema di finanze, demanio e patrimonio della regione (tra cui gli articoli 49 e 51, modificati dalle disposizioni in commento) con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.
71) Come le imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e sulle successioni e donazioni.
72) Cioè: 772,4 mln di euro *5,91 decimi.
73) Cioè: 4.565 – 4.477mln di euro.
Commi 457-novies–457-undecies
(Disposizioni finanziarie relative alla Regione Friuli Venezia Giulia)
Le norme dispongono che, dall'anno 2018, anche per i comuni del Friuli Venezia Giulia siano abrogate le disposizioni che prevedono il rimborso della minore ICI sulla prima casa, dovuto all’esenzione introdotta nel 2008. Di conseguenza, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sull’apposito fondo per consentire tale rimborso (di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93) sono ridotte per l'importo di euro 74.219.629 a decorrere dal 2018.
Analogamente si procede a decorrere dall'anno 2018 all'abrogazione delle disposizioni che prevedono il rimborso della minore ICI derivante dalla qualifica degli oratori e similari come opere di urbanizzazione secondaria e il rimborso di minori entrate per esenzioni e agevolazioni dell’imposta comunale sulla pubblicità. Di conseguenza, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno sull'apposito fondo per consentire i predetti rimborsi sono ridotti di 93.035 euro e 1.808.190 euro a decorrere dall'anno 2018.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 457-duodecies–457-terdecies
(Rapporti finanziari con il Friuli)
Il comma 457-duodecies riduce dal 2018 gli stanziamenti di bilancio iscritti sui capitoli 2856 (in misura pari a 4.230 euro) e 7547 (in misura pari a 10.921.401 euro) - Fondi relativi alle risorse finanziarie per l'attuazione del federalismo amministrativo - dello stato di previsione del MEF, limitatamente alle quote spettanti alla regione Friuli Venezia Giulia per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di incentivi alle imprese (ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998), nonché delle risorse relative al cosiddetto accantonamento forfettario, già destinato al pagamento delle commissioni spettanti ad Artigiancassa S.p.A. e a MedioCredito Centrale S.p.A. per l'attività di gestione dei fondi pubblici di agevolazione alle imprese.
La RT ricomprende la presente disposizione nel novero di quelle (commi da 457-novies a 457-terdecies) che, per un importo complessivo di 88,17 milioni di euro, garantiscono la compensazione degli oneri determinati dal nuovo livello di compartecipazione erariale del Friuli Venenzia-Giulia. Non vengono forniti elementi ulteriori in relazione allo specifico comma in esame.
Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le riduzioni di spesa ivi previste non incidano su finanziamenti già programmati, pregiudicandone il completamento.
Il comma 457-terdecies ridetermina il livello del finanziamento del SSN garantito dallo Stato, con una riduzione dell'importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per la componente del finanziamento degli oneri necessari al completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Si dispone poi il trasferimento alle Regioni a statuto speciale non solo delle risorse loro assegnate in sede di riparto per gli anni 2012-2015, ma anche di quelle assegnate per gli anni 2016 e 2017, della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria a seguito dell’effettivo trasferimento ai rispettivi Servizi sanitari regionali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).
La RT ricomprende anche la presente disposizione nel novero di quelle (commi da 457-novies a 457-terdecies) che, per un importo complessivo di 88,17 milioni di euro, garantiscono la compensazione degli oneri determinati dal nuovo livello di compartecipazione erariale del Friuli Venenzia-Giulia. Non vengono fornite ulteriori informazioni in relazione allo specifico comma in esame.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 459–459-bis
(Rapporti finanziari Stato-Regione siciliana)
La norma aggiunge una ulteriore esclusione di voce di spesa dal computo della riduzione della spesa corrente del 3% annuo al bilancio della regione Sicilia, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 232 del 2016, ovvero le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.
Inoltre, si stabilisce che dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa, incrementando gli impegni complessivi per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento di ciascun anno rispetto all’anno precedente.
Infine, si dispone che qualora l’insediamento del Governo regionale si determini successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l’approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l’approvazione “dei documenti contabili” e “l’applicazione delle relative sanzioni” “sono rinviate” al 31 marzo 2018.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, al fine di valutare la portata finanziaria dell'esclusione di voci di spesa recate dalla norma, ai fini della riduzione strutturale della spesa corrente del bilancio della regione Sicilia, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità di tali esclusioni che di fatto riducono la grandezza finanziaria della riduzione della spesa corrente.
Si ricorda che secondo la RT alla legge di bilancio 2017, la norma che impone riduzioni strutturali della spesa corrente produce effetti finanziari assorbiti nell’obbligo di pareggio previsto a decorrere dal 2018.
Alla luce della quantificazione delle minori riduzioni di spesa derivanti dalla norma in esame, andrebbero quindi forniti dati idonei a dimostrare la possibilità per la regione di compensare tali maggiori spese con altre poste di bilancio.
Comma 459-ter
(Riduzione concorso alla finanza pubblica da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano)
La norma dispone che il concorso alla finanza pubblica delle Province autonome di Trento e Bolzano sia ridotto, rispettivamente di 10,5 e di 12,5 milioni annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
La RT non considera la norma
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 462-bis–462-ter
(Contributo a copertura dei debiti del trasporto regionale della Basilicata)
La norma attribuisce alla regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 80 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali.
Si provvede alla copertura finanziaria del predetto onere mediante corrispondente utilizzo delle riosrse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, che sono, a loro volta, portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima Regione.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che le risorse utilizzate a copertura degli oneri sono prevalentemente di natura in conto capitale e presentano una dinamica di cassa differente rispetto a quelle di natura corrente, andrebbe confermato che gli effetti sui saldi siano coerenti con la dinamica di spesa stimata in relazione alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.
Inoltre, andrebbe chiarito se nel predetto fondo esiste una quota di risorse correnti sufficienti ad essere utilizzata per lo scopo della presente disposizione evitando quindi una dequalificazione della spesa.
Infine, andrebbero fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse sul fondo e sull'assenza di pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.
Commi 464–464-bis
(Risorse per province e città metropolitane)
Il comma 464, modificato dalla Camera dei deputati, aumenta di 76 milioni complessivi il contributo ivi previsto in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2018, per il finanziamento delle funzioni fondamentali.
In particolare, si aumenta il contributo da 352 a 428 milioni, che viene ripartito per 317 milioni in favore delle province (in luogo di 270) e per 111 milioni in favore delle città metropolitane (in luogo di 82).
Il comma 464-bis dispone che il contributo di cui al comma precedente anziché essere erogato viene utilizzato dagli enti a compensazione del concorso alla finanza pubblica da essi dovuto. La norma, infatti, prevede che il contributo in questione sia versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014. A tal fine, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
Inoltre si stabilisce che nel caso in cui il contributo in esame, unitamente agli analoghi contributi attribuiti ai sensi degli articoli 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.
Si ricorda che la copertura finanziaria dell'onere recato dalla norma è stato individuato tramite la riduzione di 76 milioni di euro per l'anno 2018 della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, come rifinanziato al comma 624 del presente provvedimento.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 464-ter–464-quater
(Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna e alla Valle d’Aosta)
Le norme:
- elevano il contributo attribuito alle province della Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari per gli anni dal 2018 in poi. In luogo di attribuire 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, vengono attribuiti 35 milioni per il 2018 e 40 milioni a decorrere dal 2019, con un incremento di 15 milioni nel 2018 e 20 milioni annui dal 2019;
- riducono gli accantonamenti a carico della Valle d’Aosta a titolo di concorso alla finanza pubblica di 45 milioni per il 2018, di 100 milioni per il 2019 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2020. Tale disposizione è adottata nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione, che tenga conto anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 e 154 del 2017 in tema di relazioni finanziarie tra lo stato e le autonomie speciali;
La RT oltre a descrivere la norma evidenzia che alla relativa copertura si fa fronte per 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante la soppressione del fondo in favore dei territori delle autonomie speciali previsto del testo iniziale e per 60 milioni di euro per l'anno 2019 e per 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, attraverso la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Al riguardo, relativamente alla riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentino nel corso di gestione andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.
74)
Comma 466
(Risorse per province e città metropolitane)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, estende il contributo ivi previsto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 anche alle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione alla data del 30 novembre 2017 (in luogo del 30 settembre prima previsto); tale contributo viene altresì esteso alle province che alla suddetta data del 30 novembre 2017 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
La RT non considera la norma
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 466-bis–466-quinquies
(Assunzioni a tempo indeterminato nelle province e città metropolitane)
Le norme dispongono la facoltà di assumere personale nelle province (delle regioni a statuto ordinario) e nelle città metropolitane.
Più specificamente, si prevede:
- l’obbligo di definire un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ai fini del ripristino della facoltà di assunzione di personale, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche già prevista dall’articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, che ha ridotto del 30% le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e del 50% le dotazioni organiche delle restanti province;
- la facoltà, a decorrere dall'anno 2018, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e di un contingente di personale complessivamente corrispondente: a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti; b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente se l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni) supera il 20% delle entrate correnti. Le assunzioni sono destinate, prioritariamente, alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica. Contestualmente, si consente l’utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali richiamate riferite a cessazioni verificatesi nel triennio precedente di personale non interessato da processi di mobilità verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Infine, si dispone la facoltà, per le Città Metropolitane, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014;
- la possibilità di avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009;
In relazione a tali disposizioni, vengono abrogati:
- l’articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 il quale ha stabilito che nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- l’articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che hanno introdotto il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;
- l’articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consente la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che alle norme abrogate non erano ascritti effetti finanziari e che gli enti interessati dalla norma devono comunque assicurare il rispetto del pareggio di bilancio, nulla da osservare.
Si ricorda che alle norme abrogate che imponevano il divieto di assunzione di personale, non erano stati ascritti effetti finanziari: il contestuale ripristino delle facoltà assunzionali, determina per gli enti il venir meno di una misura forzata di contenimento della spesa lasciando all’autonomia degli enti la possibilità di trovare mezzi alternativi di contenimento della stessa.
Commi 466-sexies–466-octies
(Riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni)
Le norme dispongono il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 da parte dei comuni.
In particolare, si prevede che i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, ovvero i comuni per i quali la Corte dei conti o i Servizi Ispettivi del Ministero dell’economia e finanze abbiano accertato la sussistenza di residui risalenti ad esercizi precedenti il 2015, non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedano, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal suddetto riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal D.M. economia 2 aprile 2015.
Si consente inoltre agli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione prima del suddetto riaccertamento straordinario di poter rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto disposto dal comma precedente, fermi restando i tempi di pagamento dei creditori. Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà devono trasmettere la relativa deliberazione consiliare contenente la richiesta alla Corte dei conti e al Ministero dell’interno entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Il piano riformulato deve essere approvato entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di esecutività della delibera medesima.
Infine si dispone che per gli enti locali per i quali la Corte dei conti ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, l’ulteriore mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano riformulato configura l’ipotesi della reiterazione e pertanto l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si osserva che il riaccertamento straordinario dei residui produce la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e che tale fondo ai fini del pareggio di bilancio è considerato nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza.
La considerazione del fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio è stata considerata dalla RT alla legge di bilancio 2017 così come dalla RT alla legge di stabilità 2016 come determinante effetti negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Alla luce delle suddette considerazioni, andrebbe chiarito se la riapertura del riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017, incidendo sulla rideterminazione del fondo pluriennale vincolato possa produrre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
Comma 467-bis
(Interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia)
La norma autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia (di cui all’articolo 6 della legge n. 798 del 1984). In particolare, si prevede che le risorse siano destinate, per un importo di 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per il periodo 2019-2024, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, mentre la restante quota, per un importo di 5 milioni per il 2018 e 10 milioni per il periodo 2019-2024, è destinata ai tutti i comuni che compongono il comitato di cui all’articolo 4 della citata legge, previa ripartizione eseguita secondo deliberazione dello stesso.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 477
(Interventi a favore dei comuni)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, assegna un contributo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 ad incremento del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito dall’art. 3 della legge n. 158 del 2017, anziché assegnarlo ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, per specifiche finalità, come previsto dal testo iniziale.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 477-bis
(Sblocco turn over nei comuni fino a 5.000 abitanti)
La norma estende l’ambito di applicazione dello sblocco totale del turn over per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei 3.000 attualmente previsti) che rilevino, nell’anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, attesa la vigenza per tali enti dei vincoli di finanza pubblica connessi al rispetto del pareggio di bilancio, nulla da osservare.
Comma 479-bis
(Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni patrimoniali per gli enti locali)
La disposizione è finalizzata a consentire agli enti locali, negli anni dal 2018 al 2020, l’utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento.
Tale facoltà è limitata soltanto agli enti locali che:
- presentino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due;
- che in sede di bilancio di previsione non determinino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall’allegato 7 al D.Lgs. n. 118 del 2011;
- siano in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che tale facoltà si riferisca solo a mutui e prestiti obbligazionari già in ammortamento e non determini quindi l’ampliamento delle facoltà di assumere nuovi debiti.
Comma 479-ter
(Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui degli enti locali)
La norma estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, al fine di evitare una dequalificazione delle spesa, andrebbe comunque specificato che rimane fermo il principio generale della destinazione a spesa di investimento.
Comma 480
(Contributo per fusione dei Comuni)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del contributo straordinario spettante ai comuni che danno luogo alla fusione, modificando il comma 1-bis dell'art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012. La riformulazione elimina la previsione che elevava il limite massimo del contributo straordinario spettante a ciascun comune a partire dal 2018 a 3 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni attualmente previsti).
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 483-bis
(Applicabilità delle disposizioni sul riassorbimento del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in liquidazione)
La norma detta una interpretazione autentica sull’applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 19, comma 8, e 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016 riguardanti, rispettivamente, il riassorbimento delle unità di personale in pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, e i lavoratori dichiarati eccedenti presso società a controllo pubblico, estendendo tali norme anche ai dipendenti di consorzi degli enti locali e aziende speciali ai sensi del Testo unico degli enti locali che, alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, risultino già posti in liquidazione.
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, posto che l'ampliamento della platea dei soggetti da considerare, per effetto della norma in esame, ai fini delle procedure di riassorbimento del personale previste ai sensi dell'articolo 19 e 25 del testo unico sulle partecipazioni degli enti territoriali, va commisurato alla circostanza che le medesime procedure dovranno comunque operare nell'ambito dei soli vincoli previsti per la finanza pubblica riferibili agli enti di volta in volta interessati, non ci sono osservazioni.
Comma 483-ter
(Investimenti nel servizio di trasporto pubblico locale)
La norma è finalizzata a garantire le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, nell’ambito degli enti locali con meno di 100.000 abitanti che abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del T.U.E.L.) o ne abbiano conseguito l’approvazione.
In particolare, tali enti hanno la possibilità - nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio e con oneri totalmente a carico dell’Ente stesso - di:
- concedere contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria. Tale piano deve essere approvato dall’Ente che detiene le quote attraverso l’assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- procedere all’assunzione di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate inerenti il trasporto pubblico locale.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, pur se la disposizione prevede che le operazioni finanziarie degli enti siano svolte nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, occorre osservare che la norma sembra determinare un incremento della esposizione debitoria degli enti nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti e degli istituti creditizi con conseguenti maggiori oneri per il servizio del debito.
Comma 484
(Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti)
Il comma 484, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni (introdotte dall’articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017) che disciplinano l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti, nell’ambito dei c.d. patti di solidarietà nazionali.
Le modifiche intervenute cambiano i termini di presentazione delle domande di richiesta di spazi finanziari da parte degli enti territoriali e di assegnazione degli stessi da parte del Ministero dell’economia o della Presidenza del Consiglio, ripristinando la tempistica prevista dalla normativa vigente, rispetto all’anticipazione proposta dal testo iniziale del Governo. A tal fine, sono modificate le lettere c) e d) e abrogate le lettere i), m), p), q), r), s) del comma.
Restano pertanto confermati:
- al 20 gennaio di ciascun anno, il termine previsto dai commi 487, 487-bis e 490 per le richieste da parte degli enti locali rispettivamente per gli interventi di edilizia scolastica, di impiantistica sportiva e per gli altri interventi;
- al 20 febbraio di ciascun anno, i termini previsti dal comma 492 per l’attribuzione con decreto del MEF degli spazi finanziari agli enti locali per gli interventi diversi da quelli di edilizia scolastica e di impiantistica sportiva;
- al 20 gennaio di ciascun anno, il termine perentorio previsto dal comma 497 per la richiesta di spazi finanziari da parte delle regioni e al 15 febbraio di ciascun anno il termine previsto dal comma 499 per l’assegnazione degli spazi stessi con decreto MEF.
Le modifiche intervenute, inoltre:
- riformulano la lettera h), che fissa al 10 febbraio di ogni anno (rispetto all’anticipo al 15 novembre dell’anno precedente proposto dal testo del governo) i termini per la procedura di individuazione degli enti locali beneficiari e dell’assegnazione degli spazi finanziari per gli interventi di edilizia scolastica e di impiantistica sportiva, termine che, si rammenta, è stabilito al 15 febbraio dalla normativa vigente (comma 489 della legge di bilancio 2017). Rispetto alla normativa vigente, la nuova formulazione prevede che siano direttamente le due Strutture di missione che nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si occupano della procedura ad individuare gli enti beneficiari degli spazi finanziari e l’importo degli stessi, eliminando, dunque, la previsione di un apposito DPCM;
- inseriscono la lettera l-bis), che, modificando il comma 492 della legge di bilancio 2017, inserisce tra le priorità per l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti, gli investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono già stati assegnati spazi finanziari, ai sensi dell’ultimo decreto di attribuzione;
- introducono la lettera n-bis) che, modificando il comma 492 della legge di bilancio 2017, inserisce tra gli enti che beneficiano in via prioritaria dell’assegnazione degli spazi finanziari per gli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento, i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo di cronoprogramma della spesa;
- sostituiscono la lettera o), che modifica il comma 493 della legge di bilancio per il 2017, al fine di precisare i riferimenti normativi che individuano le priorità del comma 492 ai fini dell’assegnazione degli spazi finanziari;
- riformulano la lettera t), modificando la norma sanzionatoria prevista dal comma 507 della legge di bilancio 2017, la quale prevede che qualora l’ente attesti il non totale utilizzo degli spazi suddetti, esso non potrà beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello della certificazione. La riformulazione precisa che la misura sanzionatoria si applica qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento.
- aggiungono la lettera n-bis), che, modificando il comma 492 della legge di bilancio 2017, inserisce tra le priorità per l’assegnazione degli spazi finanziari agli enti richiedenti, gli investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse da quelle fotovoltaiche, per i quali dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo di cronoprogramma della spesa.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 487-bis
(Servizio di tesoreria)
La norma reca alcune disposizioni finalizzate ad assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria degli enti locali su tutto il territorio nazionale.
In particolare, con la lettera a) si interviene sull’articolo 40, comma 1, della legge n. 448 del 1998 - che autorizza la società Poste italiane Spa all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici - prevedendo che, nell’ambito del predetto servizio di tesoreria, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali, nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, sulla base di apposite convenzioni.
Con la lettera b) si interviene sull’articolo 255, comma 10, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), al fine di prevedere che l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria (di cui all’articolo 222 del TUEL) non rientra nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione degli enti locali in dissesto.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.
Comma 488-bis
(Risorse per lavori pubblici accantonate nel 2016)
La norma consente di conservare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2017 le risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative ad investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate. Tali risorse devono riguardare opere per le quali l’ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), oppure disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla normativa vigente, completo del cronoprogramma di spesa.
Le predette risorse confluiscono nel risultato di amministrazione qualora entro l’esercizio 2018 non siano assunti i relativi impegni di spesa.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, atteso che la RT riferita all'analoga disposizione contenuta nella legge di bilancio 2017 asseriva che gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dalla norma erano stati considerati nell'ambito delle valutazioni riguardanti l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato ai fini del pareggio di bilancio, andrebbero quantificati gli effetti sui saldi di finanza pubblica della modifica introdotta. Infatti, nella legge di bilancio 2017 la norma che disponeva la conservazione nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 delle risorse accantonate nel Fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 era contestuale a quella che includeva il predetto Fondo ai fini del pareggio di bilancio e ne quantificava gli effetti. Nella presente disposizione invece essendo l'inclusione del Fondo ai fini del pareggio di bilancio già prevista a legislazione vigente qualsiasi variazione al Fondo pluriennale vincolato dovrebbe essere oggetto di una nuova valutazione ai fini di determinare gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno.
Comma 488-ter
(Superamento del precariato nelle amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata)
La norma modifica i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 75/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da parte delle pubbliche amministrazioni per superare il precariato.
In particolare, il requisito dell’essere in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione, viene esteso, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche a chi è in servizio presso le amministrazioni con servizi associati; analogamente, il requisito della maturazione di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, viene esteso, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche al servizio presso le amministrazioni con servizi associati.
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, posto che l'ampliamento della platea dei soggetti da considerare, per effetto della norma in esame, ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale a t.d. di cui al D.lgs. n. 75/2017, va commisurato alla circostanza che le medesime procedure, dovranno comunque operare nell'ambito dei soli limiti delle disponibilità previste in relazione alle facoltà assunzionali stabilite dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.
Comma 493
(Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, precisa che la priorità nell'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali introdotta, nel comma 492 della legge di bilancio 2017, in favore degli investimenti finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, riguarda gli investimenti non solo dei comuni ma di tutti gli enti locali.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 494-quater
(Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali degli enti locali)
La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, modifica l’articolo 243-bis del TUEL prevedendo che nel caso in cui l’ente locale abbia contratto un finanziamento per il ripianamento dei debiti fuori bilancio, lo stesso possa chiedere all’agente della riscossione una dilazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti di previdenza relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell’ente, entro un limite massimo di dieci anni. Si applicano le norme in materia di dilazione del pagamento delle cartelle: possibilità di iscrizione di ipoteca, decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive; sospensione del versamento in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione. La definizione delle modalità di applicazione è demandata ad un decreto ministeriale.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, anche al fine di comprendere i motivi per cui negli anni dal 2024-2027 sono incrementate le risorse del Fispe e i motivi per cui si procede ad una riduzione del fondo speciale di parte corrente nella misura di 2,1 milioni di euro andrebbero fornite maggiori informazioni inerenti gli effetti finanziari discendenti dalla norma in esame. In particolare, si segnala che la possibilità di dilazionare in dieci anni i carichi delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali determina effetti da quantificare sui saldi di finanza pubblica, dovuto al minore gettito per lo Stato e gli enti previdenziali nel primo anno considerato dal piano di rateizzazione e al conseguente maggiore gettito negli anni successivi del piano.
Comma 494-quinquies
(Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza etica e sostenibile)
La norma, modificando il TU sulle società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016, consente alle Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni non superiori all'1 per cento del capitale sociale in società bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.
La norma è stata approvata nel corso dell'esame in commissione presso la Camera dei Deputati con il parere favorevole del rappresentante del Governo(75) ed è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale della novella, nulla da osservare.
75) Camera dei Deputati, doc. cit. 14 dicembre 2017, pagina.
Comma 508-ter
(Delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Termoli)
La norma dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Termoli.
In particolare la norma interviene sull’articolo 17-quinquies del decreto-legge n. 148 del 2017, il quale a sua volta ha modificato l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2004 ("Disposizioni urgenti in materia di enti locali"), inserendo il riferimento al Comune di Termoli. Il richiamato comma 2-bis stabilisce che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (in provincia di Campobasso) e del comune di San Salvo (in provincia di Chieti) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 80 del 2004. A tal fine, si demanda all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della menzionata linea di demarcazione. La norma in esame estende al comune di Termoli (provincia di Campobasso) le richiamate disposizioni.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, si rileva che la norma ha l’effetto di delimitare, con efficacia retroattiva, la linea di demarcazione del demanio marittimo insistente nel Comune di Termoli, in analogia a quanto già disposto, nel 2004, relativamente al Comune di Campomarino (Campobasso) e nel 2017 relativamente al Comune di San Salvo (Chieti) e ciò prendendo a base le risultanze catastali al 30 maggio 2004. Ai fini della verifica degli effetti finanziari della norma appare necessario conoscere se per effetto della norma – con particolare riferimento alla sua efficacia retroattiva – siano attesi effetti finanziari in termini di rinuncia ad entrate erariali, tributarie o extratributarie, già scontate ai fini dei tendenziali in relazione alle fasce territoriali che potrebbero essere oggetto di sdemanializzazione.
In proposito, considerata l’analogia fra la norma in esame e quella novellata, sarebbe utile acquisire elementi relativi ai risultati della concreta attuazione del decreto-legge del 2004 relativamente al Comune di Campomarino e del decreto-legge n. 148 con riferimento al Comune di San Salvo, al fine di verificare se la previsione di invarianza finanziaria si sia effettivamente realizzata.
Comma 508-quater
(Proroga termine documentazione di spesa)
Il comma proroga al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione o per l'esame dei documenti di spesa relativi ai finanziamenti disposti, e non definiti formalmente alla data del 30 giugno 2017, a favore delle associazioni di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità. Tali finanziamenti sono stati disposti sulla base dalla gestione commissariale ex Agensud, attualmente cessata e le cui funzioni sono state trasferite al MIPAAF.
La RT non analizza la disposizione.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 509, da 512-bis a 512-undecies, 514, 517, 517- bis, 517-ter, 518 e 518- bis
(Disposizione di contrasto all'evasione fiscale)
Le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento - che hanno interessato le proposte normative di cui ai commi in titolo sono volte a meglio precisare le disposizioni del DDL bilancio in materia di contrasto all'evasione fiscale ed alle frodi fiscali, con specifico riguardo all'ambito della commercializzazione e distribuzione dei carburanti.
Nello specifico, si è precisato:
- che, ai fini dell'obbligo di fatturazione elettronica, le operazioni interessate (cessione di beni e prestazioni di servizi) sono quelle effettuate non soltanto tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ma anche nei confronti di soggetti "identificati" ai fini IVA;(76)
- che gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
- che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali dovranno essere rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e da chi emette la fattura che metterà a disposizione una copia elettronica ovvero in formato analogico della stessa ai consumatori che vi potranno rinunciare;(77)
- che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato debba essere effettuata entro l'ultimo giorno e non più entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione;(78)
- che, in relazione agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi(79) decorrenti dal 1 luglio 2018, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per i motori, si fa rinvio ad un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate(80) per definire le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire sicurezza e inalterabilità dei dati. Il provvedimento potrà definire modalità e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
Con riferimento alle norme (di cui al comma 512) che anticipano al 1 luglio 2018 gli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica si introducono disposizioni ad hoc volte a potenziare le azioni di contrasto all'evasione fiscale (attraverso i nuovi commi da 512--bis a 512-undecies).
Nello specifico, si prevede:
- che le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 512 siano utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, per i rispettivi compiti istituzionali (nuovo comma 512-bis);
- che, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza(81) , relative agli anni 2018, 2019 e 2020, sia pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato alla emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dell'archivio di cui all'articolo 11 del DL 201/2011 nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare le informazioni relative ad attività finanziarie e creditizie(82) (nuovo comma 512-ter);
- che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA devono essere documentati con la fattura elettronica (nuovo comma 512-quater)(83)
- che, per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, l'esenzione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi riguarderà le sole operazioni nei confronti dei clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione (nuovo comma 512-quinquies);(84)
- che le spese per carburante per autotrazione siano deducibili nella misura prevista dalla disciplina vigente(85) se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria(86) . La novella, operata con il nuovo comma 1-bis all'articolo 164 del TUIR, è riferita alla disciplina dei limiti alla deducibilità di spese e di altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (art. 512-sexies);
- che, per poter fruire dello specifico regime di detraibilità IVA indicato nell'art. 19-bis1, comma 1, lettera d) del DPR 633/1972(87) , l'avvenuta effettuazione dell'operazione debba essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria(88) o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (nuovo comma 512-septies);
- che agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (nuovo comma 512-octies);
- che il credito di imposta di cui al comma 512-octies è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 241/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione (nuovo comma 512-novies);
- che siano abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 2, primo comma, della legge 21 febbraio 1977, n. 31 (in materia di documentazione sostitutiva della fattura per acquisti di carburanti per autotrazione);
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 (recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione);
- l'articolo 12 del DL 457 /1997 (recante adempimenti fiscali in materia di autotrasporto);
- il decreto interministeriale 24 giugno 1999 (nuovo comma 512-decies);
- che le modifiche di cui ai commi da 512-quater a 512-decies trovino applicazione a partire dal 1° luglio 2018 (nuovo comma 512-undecies);
Si interviene quindi sui commi 514, 517 e 518 del DDL bilancio che, si ricorda, recano disposizioni volte al contrasto delle frodi nel settore degli oli minerali. Si introducono inoltre i nuovi commi da 517-bis a 517-ter ed il comma 518-bis
Nello specifico, le modifiche riferite ai commi 514 sono volte ad introdurre miglioramenti redazionali. In particolare al comma 514, si precisa che il versamento dell'IVA è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei depositi fiscali procede ad immettere in consumo o ad estrarre i carburanti e che la base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione. Con la riscrittura del comma 517, che riferisce l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 514, 515 e 516, per i prodotti introdotti a seguito di acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del DLGS 504/ 1995, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del DL 331/1993, si puntualizza meglio l'eccezione prevista che fa salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-ter o che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 2, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.
Con il nuovo comma 517-bis si prevede che le disposizioni dei commi 514, 515 e 516 non si applichino: ai prodotti di cui al comma 514 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti;- ai prodotti di cui al comma 514 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 504/1995 e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-ter nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 514, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 517-ter.
Il nuovo comma 517-ter fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze(89) per definire le disposizioni attuative. Il decreto disciplinerà inoltre le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 514, dei dati relativi ai versamenti dell'IVA di cui al medesimo comma 514.
Si prevede quindi, a seguito delle modifiche apportate al comma 518, che le disposizioni di cui ai commi da 514 a 517-ter trovino applicazione dal 1° febbraio 2018.
Con il nuovo comma 518-bis, si prevede che qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate, l'attuazione dei commi da 509 a 518 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine predetto, il decreto può essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 147/2013.
La RT, dopo aver illustrato brevemente le proposte normative approvate dall'altro ramo del Parlamento, evidenzia come nel settore della distribuzione dei carburanti si siano registrate negli ultimi anni irregolarità fiscali e condotte fraudolente che possono essere ricondotte sia al contrabbando sia alla sottrazione dei prodotti ad accertamento, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalle norme europee e nazionali. In particolare, partendo da elementi emersi dalle risultanze investigative e dalle verifiche ispettive dei reparti della Guardia di Finanza (Rapporto Annuale Gdf, 2015 e 2016) e da rilevazioni ufficiali, risulta che l'evasione da omessa fatturazione è valutabile in circa 13 miliardi, di cui la quota relativa al settore dei carburanti può essere stimata in circa il 5% (utilizzando come proxy l'incidenza degli acquisti nel settore dei carburanti sul totale degli acquisti interni), ovvero a una quota "massima" di circa 650 milioni. Ritiene che l'insieme delle norme ipotizzate (trasmissione telematica integrata dei dati, scambio di informazioni tra Agenzia delle entrate, delle Dogane e dei monopoli e Ministero dello sviluppo economico; nonché messa a disposizione delle medesime informazioni al Corpo della Guardia di finanza e alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo) saranno in grado di dare maggiore efficacia all'azione di contrasto all'evasione, anche derivante dalle sinergie e dalle attività di coordinamento previste.
Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, la RT prende a riferimento i dati relativi ai consumi di carburante pubblicati dal MISE per l'anno 2015 moltiplicati per i prezzi medi ISTAT riferiti allo stesso periodo. Ne deriva un ammontare pari a 42,8 miliardi di euro al netto dell'IVA, dei quali 31,9 miliardi di euro relativi ai consumi delle famiglie e 10,9 miliardi di euro relativi alle imprese.
Applicando alle spese per carburanti delle famiglie indicate in 31,9 miliardi di euro l'aliquota IVA ordinaria del 22% si ottiene un'imposta di 7,018 miliardi. Assumendo un tasso di evasione di circa il 10% che si afferma estremamente prudenziale si stima un'evasione di circa 701,8 milioni di euro. Può pertanto ragionevolmente valutarsi, in via del tutto prudenziale, un recupero del 12% dell'evasione stimata, pari a 84,2 milioni di euro derivante sia da un maggior gettito spontaneo, indotto dall'effetto deterrente connesso alla consapevolezza, da parte degli esercenti, della disponibilità di informazioni più esaurienti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sia per effetto della riformulata trasmissione telematica dei corrispettivi. Ritiene che tale disposizione, infatti, assicurando la disponibilità giornaliera dei dati, induce significativamente un incremento della fedeltà fiscale dei contribuenti. Per il 2018, considerato che la norma entra in vigore il 1° luglio, gli effetti si quantificano in 42,1 milioni di euro. Alle stime del recupero di gettito IVA sopra indicate si associa un recupero anche in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata.
La tabella che segue riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione della misura, includendo anche gli effetti di recupero sulle imposte dirette.
(milioni di euro)
Cassa | Effetti finanziari | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
IVA da contrasto alle frodi | 42,1 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
Effetti sulle imposte dirette | 0,0 | 21,5 | 33,6 | 24,3 | 24,3 |
Totale | 42,1 | 105,7 | 117,8 | 108,5 | 108,5 |
Con specifico riguardo alle proposte normative di cui ai commi da 512-quater a 512-undecies, con cui si propone di superare il sistema delle schede carburanti attualmente utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti - rappresenta che la norma è finalizzata a contrastare l'evasione fiscale legata alla tendenza da parte delle imprese a sopravvalutare i costi per carburanti al fine di ridurre la base imponibile e sovrastimare le operazioni passive IVA, sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulla scheda carburante.
Il prevedibile incremento delle transazioni cashless, a seguito dell'eventuale introduzione della proposta normativa in esame, comporta oneri aggiuntivi a carico dei distributori in relazione ai quali, in ottica compensativa, la norma prevede anche l'introduzione di un credito di imposta in misura pari al 50% delle commissioni bancarie pagate.
La RT confronta quindi l'effetto positivo dovuto all'emersione di base imponibile e alle minori detrazioni ai fini IVA con gli oneri derivanti dall'introduzione del credito d'imposta.
Parte quindi sempre dai dati relativi ai consumi di carburante pubblicati dal MISE per l'anno 2015 moltiplicati per i prezzi medi ISTAT riferiti allo stesso periodo, che ammontano a 42,8 miliardi di euro al netto dell'IVA, dei quali 31,9 miliardi di euro sono i consumi delle famiglie e 10,9 miliardi di euro sono relativi alle imprese.
Recenti analisi, basate su dati BCE, stimano che circa il 17,3% delle transazioni complessive venga regolato utilizzando strumenti di pagamento elettronici. Considerando che l'uso di strumenti di pagamento elettronici nel settore del rifornimento di carburante è significativamente superiore alla media, anche per la predominante presenza di distributori self-service (oltre il 60% del totale - fonte Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), tale percentuale è stata raddoppiata. Si stima conseguentemente che, dei 10,9 miliardi di euro di costi per carburante delle imprese, i pagamenti in contanti ammontino a circa 7,2 miliardi di euro, cui corrisponde una deduzione pari a 1,7 miliardi di euro (il 23,9% del costo - fonte: modello di microsimulazione DF).
Il minor gettito in termini di imposte dirette è, quindi, pari a 477 milioni di euro. Applicando a tale importo il tax gap medio ponderato delle imprese (tax gap dell'Ires, dell'Irpef e dell'Irap - Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale), pari al 42,9%, si stima un gettito evaso pari a 204,5 milioni di euro. Nell'ipotesi che la misura consenta il recupero del 40% del gettito evaso, si stimano maggiori entrate annue per 81 milioni di euro.
Con riferimento all'IVA, applicando ai pagamenti in contanti a fronte delle spese per carburanti delle imprese valutate in 7,2 miliardi di euro l'aliquota IVA ordinaria del 22% e assumendo che l'IVA sia detraibile al 46,2%) (fonte: modello di microsimulazione DF), si stima che, a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti, le imprese detraggano IVA per 728 milioni di euro. Applicando a tale importo il tax gap IVA, pari al 26,4% (fonte: Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale), si stima un gettito evaso pari a 192,1 milioni di euro che, anche grazie alla tracciabilità delle transazioni nell'intera filiera garantita dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e al rafforzamento dei controlli da parte della Guardia di Finanza, si stima di far emergere in misura paria al 65% per un importo pan a 124,9 milioni di euro.
La differenza tra il recupero previsto sull'evasione IVA (65%) e il recupero previsto sulle imposte dirette (40%) è dovuto alla circostanza che, a causa della presenza di soggetti incapienti, non tutta la base imponibile emersa si traduca in un aumento del gettito in termini di imposte dirette.
La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa derivanti dall'introduzione della misura a decorrere dal 1° luglio 2018.
(milioni di euro)
Cassa | Effetti finanziari | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
IVA | 62,4 | 124,9 | 124,9 | 124,9 | 124,9 |
Effetti sulle imposte dirette | 0,0 | 70,5 | 110,6 | 81,0 | 81,0 |
Totale maggior gettito da recupero evasione | 62,4 | 195,40 | 235,5 | 205,9 | 205,9 |
L'introduzione di un credito di imposta nella misura del 50% dei costi a carico degli esercenti comporta oneri aggiuntivi per lo Stato pari al 50% della commissione bancaria addebitata all'esercente moltiplicata per il totale delle transazioni effettuate, sia dalle famiglie sia dalle imprese, tramite strumenti di pagamento elettronico. Gli acquisti di carburante delle famiglie effettuati tramite strumenti cashless ammontano a 13,5 miliardi di euro (34,7% dei consumi al lordo di IVA)(90) .
A seguito dell'introduzione dell'indeducibilità degli acquisti di carburanti effettuati in contanti, si ritiene plausibile che le imprese modifichino il loro comportamento ricorrendo al pagamento elettronico per gli acquisti effettivamente inerenti all'attività di impresa. Degli attuali 7,2 miliardi di acquisti di carburante effettuati dalle imprese in contanti, si stima che il 57,1% siano relativi a costi realmente sostenuti (100% - tax gap medio ponderato relativo alle imposte dirette) in relazione ai quali le imprese, ai fini della deducibilità, modificheranno il metodo di pagamento da contanti a cashless. Conseguentemente, si stima che l'ammontare totale degli acquisti di carburante effettuati dalle imprese con strumenti di pagamento elettronico aumenti fino a 9,6 miliardi di euro, IVA inclusa, a seguito dell'introduzione della misura.
Applicando al totale dei pagamenti elettronici di famiglie e imprese, pari a 23,1 miliardi di euro (13,5 + 9,6), la massima percentuale di commissioni interbancarie applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2015/751 sulle transazioni con carta di credito, pari allo 0,3%, si stima che l'introduzione della norma comporti maggiori oneri per gli esercenti per 69 milioni di euro su base annua. Poiché il credito di imposta è commisurato al 50% delle spese sostenute, il maggior onere per l'erario è pari a 34,6 milioni di euro.
In assenza di un'espressa esclusione normativa, il credito d'imposta è stato considerato rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta che tale credito, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, sia da considerarsi quale contributo tassabile. Inoltre, si è ipotizzato che il credito d'imposta venga riconosciuto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi ma sia fruibile solo in compensazione mediante F24 e non abbia effetti sul calcolo di saldo e acconto della medesima dichiarazione in cui è stato iscritto.
La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa derivanti dall'introduzione della misura a decorrere dal 1° luglio 2018.
(milioni di euro)
Cassa | Effetti finanziari | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Credito d'imposta | 0 | -17,3 | -34,6 | -34,6 | -34,6 |
Effetti sulle imposte dirette | 0 | 0 | 8,5 | 13,3 | 9,7 |
Totale maggiori oneri | 0 | -17,3 | -26,1 | -21,3 | -24,9 |
La misura complessivamente comporta gli effetti finanziari di cassa riportati nella tabella che segue.
(milioni di euro)
Cassa | Effetti finanziari in milioni di euro | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
IVA | 62,4 | 124,9 | 124,9 | 124,9 | 124,9 |
Effetti sulle imposte dirette | 0,0 | 70,5 | 110,6 | 81,0 | 81,0 |
Totale maggior gettito da recupero evasione | 62,4 | 195,40 | 235,5 | 205,9 | 205,9 |
Credito d'imposta commissioni bancarie inclusi effetti sulle imposte dirette | 0,0 | -17,3 | -26,1 | -21,3 | -24,9 |
Effetto netto della misura | 62,4 | 178,1 | 209,4 | 184,6 | 181,0 |
L'emendamento nei commi da 3 a 7 intende definire più chiaramente l'ambito applicativo della disposizione in argomento. In considerazione delle importanti variazioni che si apportano alla disposizione originaria, alle modifiche in argomento possono ascriversi, prudenzialmente alcuni limitati effetti finanziari, quantificabili in circa 22 milioni di euro a partire dal 2019. Considerando la decorrenza della misura dal 1° febbraio 2018, nel 2018, il recupero di gettito stimato è pari a 20,2 milioni di euro.
Prudenzialmente non si stimano effetti del recupero ai fini delle II.DD, pur prevedibili. Gli effetti di cassa sono riepilogati nella tabella seguente:
(milioni di euro)
Cassa | Effetti finanziari | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
IVA da contrasto alle frodi | 20,2 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
La RT, riferendosi al comma 518-bis, riferisce del previsto monitoraggio delle entrate attese dall'attuazione dei commi da 509 a 518, da eseguirsi a cura dell'Agenzia delle entrate. Rappresenta quindi che nel caso in cui le entrate nette siano inferiori a quelle previste, alla relativa compensazione si provveda mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Di contro le eventuali maggiori entrate risultanti dal predetto monitoraggio sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si prevede quindi che l'eventuale maggior gettito derivante dai commi in esame sia utilizzato per incrementare le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso la modifica del comma 624. Pertanto il predetto Fondo è incremento di 124,7 milioni per l'anno 2018, di 311,1 milioni per l'anno 2019, di 357,6 milioni per l'anno 2020, di 321,2 milioni per l'anno 2021 e di 317,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
Al riguardo, si ripropongono in via preliminare alcune considerazioni di carattere metodologico - già espresse in occasione dell'esame dell'art. 77 del DDL bilancio 2018(91) ed alle quali si fa rinvio - in ordine alla presenza di elementi di aleatorietà ed incertezza che sono propri della stima degli effetti finanziari di norme, come quelle in commento, che perseguono l'obiettivo di recuperare gettito attraverso l'introduzione o il perfezionamento di azioni e misure di contrasto all'evasione o volte a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali; profili di aleatorietà che si presentano in un grado più elevato rispetto ad altre quantificazioni nelle quali il maggior gettito è la conseguenza dell'ampliamento di basi imponibili, dell'aumento di aliquote o dell'introduzione di nuovi tributi ovvero di riduzione di spese fiscali etc.. Gli elementi oggettivi di incertezza che sono quindi propri della stima dell'impatto finanziario delle disposizioni in commento avrebbero dovuto indurre ad adottare un criterio di maggior prudenza in osservanza del quale l'utilizzo del recupero di gettito andrebbe contabilizzato soltanto a consuntivo e non invece posto ex ante a copertura di maggiori spese che sono invece certe in ordine sia all'an sia al quantum. A riprova di quanto sopra osservato si richiama l'attenzione sulla circostanza che il Governo ha ritenuto necessario inserire nell'articolato una norma "di salvaguardia" in ordine al gettito atteso (il nuovo comma 518-bis); norma che considera nel contempo sia l'eventualità in cui il recupero di gettito derivante dall'implementazione delle disposizioni dei commi in esame non abbia a verificarsi nella misura ipotizzata sia il caso in cui le entrate si determinino in misura maggiore rispetto agli incassi attesi.
Nello specifico della quantificazione si osserva quanto segue:
- i valori indicati risultano coerenti con le ipotesi ed i parametri posti a base della quantificazione. Inoltre l'utilizzo di dati tratti da modelli di micro-simulazione, supporta l'attendibilità della stima nei casi in cui si è potuto fare ad essi riferimento;
- andrebbero forniti in ogni caso maggiori elementi informativi che possano confermare il carattere prudenziale:
- della indicazione nella misura del 12% della percentuale di recupero di gettito a titolo di IVA (pari a 84,2 milioni di euro) che deriverebbe da una maggiore propensione all'adempimento spontaneo indotta sia dall'effetto deterrente connesso alla consapevolezza, da parte degli esercenti, della disponibilità di informazioni più esaurienti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sia per effetto della riformulata trasmissione telematica dei corrispettivi. In proposito, andrebbero altresì chiarite le ragioni poste alla base delle differenze che si registrano tra la metodologia ed i parametri utilizzati per la quantificazione del recupero di gettito IVA da contrasto alle frodi nel settore carburanti che si legge nella RT associata al DDL bilancio iniziale e quella che si rinviene nella RT in commento (recupero IVA da contrasto alle frodi ascrivibile alle modifiche approvate dalla Camera) al fine di evitare il rischio di sovrastime nei casi in cui risultassero contabilizzati due volte gli effetti finanziari ascrivibili ad una medesima fattispecie. Si osserva che la RT in commento, diversamente da quella iniziale, assume dati relativi ai consumi complessivi di carburante pubblicati dal MISE per l'anno 2015 (pari a 42,8 miliardi di euro al netto dell'IVA)(92) e stima il recupero di gettito in termini di una percentuale (il 12%) dell'IVA (7.018 miliardi di euro) riveniente dalla spesa per carburanti sostenuta dalle famiglie (32,9 miliardi di euro). Di contro, la RT iniziale considera dati aggiornati all'anno 2016 (fonte: Assoenergia), partendo dai quali indica i volumi di carburante immessi in consumo in 66 miliardi di litri; abbatte quindi la percentuale ipotizzata di frode portandola dal 15 al 10 per cento e, applicando tale ultima percentuale, individua i volumi di carburanti distratti sul mercato parallelo in frode IVA in misura pari a 6,6 miliardi di litri; stima quindi il gettito IVA evaso (6,6 per 1 euro(93) per 22%) ed assume come possibile il recupero di una frazione pari a 3/18 (valore correlato alla durata media di una frode ed al tempo minimo per la sua scoperta ed interruzione) del gettito IVA evaso. In considerazione di quanto sopra rappresentato, appaiono necessari chiarimenti in ordine alle differenze riscontrate (ad esempio in relazione all'utilizzo di differenti banche dati riferiti inoltre ad anni differenti) al fine della verifica del carattere prudenziale delle quantificazioni nel loro complesso;
- della indicazione nella misura del 40% del recupero di gettito a titolo di imposte dirette stimato che deriverebbe dall'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nel settore del rifornimento di carburante;
- dell'indicazione nella misura del 65% del recupero di gettito IVA stimato che risulterebbe garantita dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e dal rafforzamento dei controlli da parte della Guardia di Finanza.
Nell'ambito della stima dell'onere riferibile al credito di imposta previsto nella misura del 50% dei costi a carico degli esercenti, andrebbe esplicitato in modo più dettagliato il procedimento logico-matematico in applicazione del quale si è giunti ad indicare in 9,6 miliardi di euro (Iva inclusa) il totale degli acquisti di carburante effettuati dalle imprese che si ipotizza sarà effettuato con strumenti di pagamento elettronico.
Andrebbe chiarito a quali specifiche disposizioni approvate(94) sia associato il recupero di gettito di 22 milioni di euro a regime. Inoltre si rileva l'assenza di qualsiasi elemento informativo che possa consentire di riscontrare la stima ed il suo carattere prudenziale. Appaiono quindi necessari chiarimenti sul punto.
Andrebbe confermato che il previsto piano straordinario di controlli nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti che saranno promossi dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate possa essere attuato con efficacia ed efficienza avvalendosi delle dotazioni strumentali finanziarie ed organiche previste a legislazione vigente e senza riflessi negativi rispetto allo svolgimento degli altri compiti istituzionali.
76) Si modifica a tal fine il capoverso 3) di cui al comma 509, lett. a) n. 3) del DDL bilancio;
77) Si aggiunge a tal fine un nuovo periodo, dopo il secondo, al capoverso 3 di cui al comma 509, lett.a) n. 3) del DDL bilancio
78) Si modifica a tal fine il capoverso 3-bis del comma 509, lett.a), n. 4 del DDL bilancio.
79) Che si prevedono nella novella all'art. 2 del DLGS 127/2015, operata attraverso il nuovo comma 1-bis introdotto dal comma 509, lett. b) del DDL bilancio.
80) Il provvedimento dovrà essere adottato d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico e dovrà perseguire anche l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
81) Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti.
82) Informazioni acquisite da banche, intermediari finanziari ed altri investitori professionali ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7) del dPR 600/1973 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del DPR 633/1972.
83) Che opera una novella all'art. 22, terzo comma del Dpr 633/1972.
84) La precisazione è operata all'art. 2, comma 1, lett. b) del DPR 696/1086 che elenca le operazioni non soggette ad obbligo di certificazione dei corrispettivi. Per la disciplina vigente l'esenzione dall'obbligo di certificazione riguarda le cessione di carburanti e lubrificanti per autotrazione senza distinzioni tra tipologia di cessionario (consumatore ovvero soggetto operante nell'esercizio di imprese, arte e professione).
85) Di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR. 1.
86) Previsto dall'articolo 7, sesto comma, del dPR 605/1973.
87) La norma prevede che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del DPR 633/1972 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.
88) Previsto dall'articolo 7, sesto comma, del dPR 605/1973.
89) Da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018.
90) Pari a 31,9 mld + 7 (22%/31,9) * 34,7% = 13, 49 (arr. 13, 5).
91) E precisamente nella nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato n. 195 del novembre 2017, a pag.224 e ss.
92) Che dovrebbero corrispondere a 42,8 miliardi di litri considerando un prezzo medio di 1 euro a litro.
93) Quotazione media di un euro a litro.
94) La RT fa riferimento ai commi da 3 a 7 dell'emendamento che non si rinvengono nell'articolato.
Commi da 509-bis a 509-sexies
(Modalità di pagamento dei lavoratori)
Il comma 509-bis disciplina le modalità di pagamento della retribuzione spettante ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti, includendovi il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Il comma 509-ter esclude dal novero delle modalità consentite la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Il comma 509-quater definisce il rapporto ai fini delle presenti disposizioni ed esclude che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Il comma 509-quinquies esclude l'applicazione delle disposizioni in esame ai rapporti di lavoro instaurati con le PP.AA. e a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
Il comma 509-sexies prevede la stipula da parte di Governo, associazioni sindacali, ABI e Poste spa di una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni in esame. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 513, 513-bis-513-quater
(SOSE)
Il comma 513 è modificato al fine di prevedere che le disposizioni inerenti vincoli e limiti assunzionali, incentivazione all’esodo del personale e gestione del rapporto di lavoro, non si applicano anche alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa), oltre che a SOGEI.
Il comma 513-bis affida un ulteriore compito alla SOSE: la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l’obiettivo della semplificazione e dell’efficientamento dei processi. A tal fine è sentita una apposita commissione di esperti, istituita con D.M., i cui componenti partecipano a titolo gratuito.
Il comma 513-ter prevede che la commissione di esperti esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all’introduzione della fatturazione elettronica IVA.
Il comma 513-quater, con una modifica all’art. 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 (indici di affidabilità fiscale) precisa che le quote di partecipazione della SOSE possono essere cedute al Dipartimento del Tesoro del MEF. Si ricorda che il MEF detiene attualmente l’88% delle partecipazioni e la Banca d’Italia il 12%.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, per i profili di copertura relativi al comma 513, occorre evidenziare che la SOSE spa e SOGEI spa sono ad oggi contemplate nell'ambito delle unità istituzionali che concorrono alla formazione del Conto economico della PA (sottosettore degli Enti produttori di servizi economici), ragion per cui andrebbe confermata la piena neutralità della eliminazione per tali entità delle disposizioni vigenti concernenti i vincoli assunzionali e le altre disposizioni riguardanti la disciplina del relativo personale.
In relazione poi ai commi 513-bis e 513-ter, andrebbe confermato che l'attuazione dei progetti di ingegnerizzazione informatica ivi indicati da parte di SOSE, da attuarsi sotto l'egida dell'Agenzia delle entrate, possa avvenire senza maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, con specifico riferimento all'apposita commissione, va sottolineato che ivi si prevede che i relativi componenti non maturino il diritto a compensi, ma non si prevede l'esclusione di rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni.
Quanto al comma 513-quater, non ci sono osservazioni.
Comma 513-quater
(Decorrenza dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale)
La disciplina in commento differisce l'applicazione della disciplina degli indici di affidabilità fiscale a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.
Si ricorda che l'art. 9-bis del D.L. 50/2017 riferiva l'applicabilità degli indici a partire dall'esercizio 2017, previa individuazione delle attività economiche interessate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate(95) .
La RT associata alla disposizione non è al momento disponibile.
Al riguardo si ricorda che la RT associata alla disposizione originaria (art. 9-bis del D.L. 50/2017) non vi ha ascritto effetti finanziari stante il carattere procedurale della stessa. In considerazione di quanto precede non si hanno osservazioni per quanto di competenza.
Comma 513-quinquies
(Differimento termini relativi ad adempimenti fiscali)
Le disposizioni in commento, al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, prevedono per gli anni in cui trovano ancora applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21 del DL 78/2010(96) (in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che il termine del 16 settembre per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute è differito al 30 settembre ed il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive in scadenza al 30 settembre, è fissato al 31 ottobre(97) .
La RT associata alla disposizione non è al momento disponibile
Al riguardo, considerata la brevità del differimento dei termini di scadenza degli adempimenti interessati dalle modifiche, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.
Comma 513-sexies
(Differimento termini relativi a certificazioni e dichiarazioni dei sostituti di imposta)
Le disposizioni in commento, intervenendo sull'art. 4 del DPR 332/1998, commi 3-bis, 4-bis e 6-quater:
- differiscono dal 31 luglio al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta presentano e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche;
- precisano che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche ai fini INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possa avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
La RT associata alla disposizione non è al momento resa disponibile.
Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.
Comma 513-septies
(Rimodulazione dei termini riferiti ad un CAF dipendenti)
Con le modifiche apportate al DM 31 maggio 1999 n. 164 (in particolare agli art. 13 e 16) si rimodulano alcuni termini previsti per la cura di adempimenti in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi ad un CAF- dipendenti e per le attività di assistenza fiscale prestata dallo stesso. Nello specifico:
- si sposta al 23 luglio (il 7 luglio a l.v.) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione il termine entro cui presentare ad un CAF-dipendenti la dichiarazione dei redditi e la documentazione corredata;
- la comunicazione all'Agenzia delle entrate in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni non dovrà aver luogo entro il 7 luglio;
- la consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione è effettuata prima della trasmissione della dichiarazione e non più in ogni caso entro il 7 luglio;
- la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte non dovrà più aver luogo entro il 7 luglio di ciascun anno;
- si prevede, in coerenza delle modifiche sopra apportate, che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludano le attività di comunicazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate e di consegna al contribuente come segue:
- entro il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
- entro il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
- entro il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 23 luglio.
La RT associata alle disposizioni in commento non è resa disponibile.
Al riguardo, considerata la rimodulazione dei termini proposta, non si ha nulla da osservare per quanto di competenza.
95) Il provvedimento recante il "Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017 " è stato emanato e pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 22 settembre 2017. Si ricorda che il comma 2 dell'art. 9-bis del DL 50/2017 dispone che gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Si prevede quindi che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017(La legge di conversione è stata pubblicata nella GU del 23 giugno 2017, n. 144, S.O.) .
96) Si ricorda che il comma 511 del DDL bilancio dispone a partire dal 1 gennaio 2019 l'abrogazione del citato articolo 21 del DL 78/2010.
97) La norma approvata richiama l'art. 2 del DPR 322/1998 per il quale le persone fisiche, le società e le associazioni che presentano la dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP in via telematica sono tenute a formalizzarla entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Comma 513-octies
(Regime sanzionatorio in caso errata applicazione IVA)
Il comma in commento introduce(98) una sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro a carico del cessionario o committente in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Resta ferma il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell'art. 19 e ss. del DPR 1972/633. Si prevede inoltre che la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
La RT non è disponibile.
Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.
98) Attraverso l'aggiunta di un nuovo periodo all'art. 6, comma 6 del DLGS 471/1997 che reca il trattamento sanzionatorio delle violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si ricorda che la noma interessata dalla novella dispone che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta.
Comma 513-novies
(Vigilanza società cooperative)
Il comma modifica il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente. A tal fine si modifica l’articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, prevedendo che in caso di cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all’attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. attuat. c.c.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 2514, primo comma, lett. d). Si prevede inoltre che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall’articolo 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l’importo dovuto. Lo scioglimento è comunicato dal MISE all’Agenzia delle entrate anche ai fini dell’applicazione della norma che prevede l’efficacia dell’estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014).
Si modifica inoltre l’articolo 2542 c.c. al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383).
Si modifica infine l’articolo 2545-sexiesdecies c.c. in tema di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi. Si prevede che laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell’organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.
La RT non analizza le disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 533-bis
(Nuove modalità sanzionatorie in materia di energie rinnovabili)
Il comma interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come da ultimo novellato dal decreto-legge n. 50 del 2017.
Ai sensi di tale disciplina, specificamente contenuta nel comma 3 del citato articolo 42, nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE o dai soggetti da questo preposti, siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza di incentivo ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSI l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni previste (si tratta delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481 del 1995).
Il comma in esame integra la disciplina contenuta nel sopra citato comma 3, prevedendo, in deroga al periodo precedente, che il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80% in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.
In conseguenza della novella apportata al citato comma 3, la disposizione in esame integra altresì la disciplina, contenuta nel comma 5 del medesimo articolo 42, la quale demanda al GSE di fornire al MISE gli elementi per la definizione di una normativa organica dei controlli, includendo, all’interno di tale normativa, anche l’indicazione delle violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 556-bis e 556-ter
(Gruppo IVA)
Con le disposizioni in argomento si aggiungono i commi da 4-bis a 4-sexies all’articolo 70-quinquies del DPR633/1972 in tema di operazioni effettuate o ricevute dal gruppo IVA. In particolare con la nuova disciplina si intende estendere anche alle sedi ed alle stabili organizzazioni il regime fiscale vigente in materia di gruppi IVA. Pertanto vengono individuate casistiche relative:
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA nei confronti di proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA nei confronti di soggetti che non ne fanno parte;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA, effettuate da proprie stabili organizzazioni o sedi situate all’estero per cui l’operazione si considera effettuata nei confronti del Gruppo IVA da parte soggetti che non ne fanno parte;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di sedi o stabili organizzazioni partecipanti ad un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, da parte di sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro da parte di un soggetto che non ne fa parte;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da sedi o stabili organizzazioni partecipanti a un gruppo IVA costituito in un altro stato membro, verso sue stabili organizzazioni o sedi situate nel territorio dello Stato, per cui l’operazione si considera effettuata dal Gruppo IVA costituito nello stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
Qualora per dette prestazioni vi sia un corrispettivo la base imponibile è determinata secondo le regole generali contenute nel vigente articolo 13, commi 1 e 3 del citato DPR633/1972(99) . Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.
La norma è priva di RT.
Al riguardo si ricorda che l'articolato in commento è la risultante dell'approvazione di un emendamento d'iniziativa parlamentare che ha risentito di ulteriori modiche introdotte con approvazione di un emendamento a firma del relatore in conseguenza dell'accoglimento da parte della Camera dei deputati delle osservazioni formulate dalla RGS nella nota n. 218324. Si ricorda che in occasione dell'approvazione del primo emendamento, alla disposizione in commento sono stati associati effetti in termini di maggiori entrate, destinate ad incrementare il Fondo di cui al comma 624, in misura pari a 28,6 mln di euro per l’anno 2018, di 12,4 mln di euro per l’anno 2019 e di 19,4 mln di euro annui a decorrere dal 2020. In mancanza di apposita relazione tecnica non è possibile fornire alcuna valutazione. Sarebbe opportuno una conferma circa l'assenza di riflessi finanziari associati alle modifiche da ultimo approvate. In ogni caso si rappresenta che la disposizione parrebbe suscettibile di dar luogo a maggior gettito in quanto sembrerebbe ampliare l’ambito soggettivo della normativa vigente per il gruppo IVA, includendo le operazioni effettuate e ricevute dalle stabili organizzazioni e dalle loro sedi; inoltre specifica il criterio per la determinazione della base imponibile delle citate operazioni qualora esse siano effettuate dietro corrispettivo.
99) In via generale si rammenta che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Commi da 577-bis a 577-quater
(Utili CFC)
La norma in esame interessa la tassazione dei dividendi(100) , disponendo che non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011(101) . La citata disposizione si applica anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e successivamente percepiti in periodi d’imposta in cui per gli stessi risultino verificate le condizioni per l’applicazione dell’articolo 167, comma 4 del TUIR(102) , cioè la normativa sui regimi fiscali privilegiati. Si dispone poi che in caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce in capo al soggetto cessionario.
Specifica inoltre che gli utili distribuiti da soggetti non residenti si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Sostituisce poi il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 89 del TUIR stabilendo che gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti(103) per il 50% del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello(104) , l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all’estero in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana pagata e relativa a tali utili.
La disposizione non è corredata di RT. Si evidenzia peraltro che alla modifica approvata (105) dall'altro ramo del Parlamento sono state associate maggiori entrate nell'anno 2019 in misura pari a 18 milioni di euro, che sono state destinate ad incrementare il Fondo per le esigenze indifferibili(106) , modificando a tal fine il comma 624.
Al riguardo si evidenzia che la mancanza di RT non consente di riscontrare positivamente gli effetti finanziari associati alla norma in esame che si inserisce nella disciplina delle Controlled Foreign Companies (CFC); si rammenta che l’articolo 167 del Tuir, dispone un regime di tassazione per “trasparenza” in capo al socio (sia esso società che persona fisica) residente in Italia, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere domiciliate in Stati con regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi e in proporzione alle partecipazioni da esso detenute. Inoltre si ricorda che la localizzazione della controllata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, ex articolo 167, comma 4, del TUIR, implica, di per sé, la presunzione di elusività della partecipazione. Pertanto le modifiche in esame si inseriscono in una disciplina complessa ed articolata e potrebbero dar luogo non soltanto ad entrate ma anche generare situazioni per le quali si potrebbero dover analizzare eventuali effetti finanziari netti (si pensi in tal senso alla disposizione concernente il riconoscimento del credito d’imposta che, per sua natura genera diminuzione di gettito, e che non è detto che possa andare a sovrapporsi quantitativamente al credito d’imposta già riconosciuto a legislazione vigente).
100) Cioè ai fini della tassazione dei dividenti percepiti da persone fisiche (articolo 47, comma 4 del TUIR917/1986) o persone giuridiche (articolo 89, comma 3 del TUIR917/1986).
101) Che individuava i paesi c.d. Black list cioè gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, quindi quei paesi per cui scatta la regola sulle CFC (controlled foreign companies).
102) Che così dispone: I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.
103) In quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell'ente ricevente.
104) Di cui all’articolo 167, comma 5, lettera a).
105) Relativa al regime di tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
106) Di cui all’articolo 1, comma 200 della L190/2014.
Commi da 578 a 597
(Misure fiscali per l'economia digitale)
La Camera dei deputati ha modificato la disciplina della imposta sulle transazioni digitali introdotta dal Senato nel corso della prima lettura del disegno di legge di bilancio per l’anno 2018; in particolare, dell'AC 4768, sopprime i commi da 578 a 583, il comma 585, i commi da 590 a 592 ed il comma 594.
Ha riproposto quindi le modifiche all'articolo 162 del TUIR (in particolare riguardanti il comma 2, lett. f-bis) e commi da 4 a 7-bis) in materia di definizione di stabile organizzazione(107) .
Si conferma, con il comma 586, l'istituzione dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti dei soggetti residenti indicati dall’articolo 23, comma 1 del DPR 600/1973(108) nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, con l’esclusione dei soggetti che applicano il regime forfetario (109) o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(110) .
Si ripropone il rinvio, con il comma 587, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018, per l’individuazione delle prestazioni di servizi a cui applicare l'imposta sulle transazioni digitali; La Camera ha confermato inoltre la specificazione in base alla quale si intendono per servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia di informazione.
Si riduce dal 6 al 3 per cento, con il comma 588 l’aliquota dell’imposta in commento, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione, precisando che l'aliquota si applica sul valore della singola transazione che è inteso come il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 587 al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni, superiore a 3.000 unità(111) .
Con il comma 588-bis si definiscono le modalità del prelievo dell’imposta; in particolare il prelievo avviene all’atto del pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti committenti del servizio di cui al comma 587, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino, con apposite formalità(112) , di non superare i limiti delle 3.000 unità di transazioni. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
Si fa rinvio, con il comma 589, al decreto precedentemente indicato per definire le modalità applicative dell’imposta in argomento ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate si possono individuare ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
Infine con il comma 593 si dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste in materia di IVA, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso in materia di imposta sulle transazioni digitali.
La RT associata all'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, non bollinata da RGS, evidenzia: - che l’imposta sulle transazioni digitali è prelevata mediante applicazione di una ritenuta; - che sono esentati dall'imposta i prestatori che non effettuano più di 3.000 transazioni digitali annue; - che l’aliquota da applicare su ogni transazione è pari al 3%, in luogo di quella del 6% indicata nel testo approvato dal Senato, e che non è stata riproposta la possibilità per le imprese residenti di compensare il tributo con il meccanismo del credito d’imposta.
Ai fini della stima degli effetti finanziari utilizza come dato di partenza il valore delle transazioni di servizi di pubblicità online fornito dal Rapporto Assinform “il digitale in Italia 2017” da cui si evince che il loro trend annuo medio di crescita è dell’8% a cui corrisponde un ammontare pari a 2.114 mln di euro di transazioni. Evidenzia poi che tra le ulteriori attività digitali, che saranno individuate con il decreto ministeriale, vi saranno anche quelle riguardanti le attività di Data Analytics(113) , Cloud computing(114) e sistemi di integrazione ICT(115) . In assenza di dati puntuali e considerando che, secondo quanto emerge dal citato rapporto la pubblicità online rappresenta una quota minima del mercato digitale italiano e sulla base dell’acquisizione di nuove informazioni, stima una base imponibile della nuova imposta almeno pari al triplo dell’importo riferibile al solo servizio di pubblicità online. Pertanto la base imponibile viene assunta pari a circa 6.342(116) mln di euro da cui, applicando l’aliquota del 3%, ottiene un gettito annuo di competenza di circa 190 mln di euro(117) .
Considerando che la disciplina in parola entrerà in vigore il 1 gennaio 2019, stima i seguenti effetti differenziali rispetto alla disposizione approvata al Senato:

Al riguardo si evidenzia che il maggior gettito è ascrivibile a diversi fattori:
1) una stima superiore del valore delle transazioni rispetto a quella utilizzata in sede di RT annessa al testo approvato dal Senato: infatti a fronte della precedente indicazione di un ammontare di ricavi pari a 1.905 mln di euro derivanti da pubblicità online (fonte: AGCOM), la stima in esame, utilizzando dati del rapporto Assinform e considerando un trend annuo medio di crescita dell’8%, determina in 2.114 mln di euro il valore delle transazioni dei servizi di pubblicità online. Sul punto, andrebbe chiarito se la RT considera coincidenti i concetti di “ricavi” e di “valore delle transazioni”; infatti il primo, per prassi economico-finanziaria, si intende al netto di IVA mentre il secondo può assumere la valenza di netto (al netto di IVA) o di lordo (al lordo di IVA). Le due definizioni potrebbero quindi non coincidere ed un chiarimento aiuterebbe a comprendere come è stata costruita la RT; sul punto si evidenzia che le nuove disposizioni ben specificano che per valore della transazione deve intendersi il corrispettivo al netto dell’IVA. Se quindi, coerentemente si assume la coincidenza delle due grandezze (e quindi, come correttamente dovrebbe essere, il valore delle transazioni è da intendersi al netto dell’IVA) si osserva che applicando il tasso di crescita dell’8% sul valore iniziale stimato nella precedente RT si ottiene un valore attuale di transazioni pari a 2.057 mln di euro(118) , inferiore rispetto a quello indicato nella RT (in misura pari a 2.114 mln di euro). In considerazione di quanto precede sarebbe quindi necessario un approfondimento al fine di chiarire quale delle due banche dati stimi in modo più puntuale il valore delle transazioni dei servizi di pubblicità online(119) .
2) L’eliminazione del meccanismo del credito di imposta che, nella precedente RT, produceva l’effetto di ridurre del 50% l’ipotizzato gettito derivante dalla nuova imposta (120) .
3) La considerazione, quali ulteriori fattispecie digitali, di attività di Data Analytics, Cloud computing e sistemi di integrazione ICT che, insieme a non ben definite “nuove informazioni”, consentirebbero di giustificare una stima della base imponibile della nuova imposta almeno pari al triplo dell’importo riferibile al solo servizio di pubblicità online. Si evidenzia in tal senso l’impossibilità di riscontrare positivamente il moltiplicatore utilizzato in RT in mancanza di dati ed informazioni oggettivamente comparabili; sul punto si rammenta che la precedente RT si limitava a raddoppiare la base imponibile.
Per contro l’imposta in esame subisce una diminuzione per effetto del dimezzamento dell’aliquota applicabile che passa dal precedente 6% all’attuale 3%, aspetto di cui la RT dà conto, mentre la medesima RT non palesa chiaramente gli effetti finanziari derivanti dal raddoppio del numero delle unità di transazioni (che passano da 1.500 unità a 3.000 unità) che rappresenta la variabile base su cui considerare l’operatore assoggettabile o meno alla nuova imposta. Si osserva che ragionevolmente si dovrebbe registrare una diminuzione nella numerosità dei soggetti passivi per effetto dell’aumento della soglia di esclusione dal pagamento dell’imposta.
Ulteriore aspetto è poi legato all’opportunità di stimare ex ante effetti di gettito per una tipologia di imposta nuova ancora non ben definita (si rammenta che si rinvia ad un decreto ministeriale l’individuazione delle prestazioni di servizi assoggettabili ad imposta e le modalità applicative comprendendovi in esse anche gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché gli eventuali casi di esonero); per contro le maggiori entrate sono poste a copertura di oneri certi e definiti.
Considerando le precedenti osservazioni si chiedono approfondimenti al fine di verificare la stima presentata in RT.
107) La Camera espunge le modifiche, operate alla lettera f) del comma 2, che sostituiva alle parole "altro luogo di estrazione di risorse naturali" l'espressione "ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere.
108) Cioè: soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, co. 1, del TUIR; società e associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, imprese agricole o arti e professioni; curatore fallimentare; commissario liquidatore; condominio quale sostituto d'imposta.
109) Di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della L190/2014.
110) Di cui all’articolo 27 del DL98/2011.
111) La precedente formulazione prevedeva 1.500 unità di transazioni per un controvalore complessivo non inferiore a 1,5 mln di euro.
112) L'indicazione è effettuata nella fattura ovvero in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura.
113) Rappresenta il processo di raccolta e analisi di dati per estrarre informazioni.
114) Con cloud computing in particolare si indicano una serie di tecnologie che permettono di elaborare, archiviare e memorizzare dati grazie all’utilizzo di risorse hardware e software distribuite nella rete.
115) ICT è l’acronimo di Information Communication Technology ed è la scienza che studia in modo integrato i sistemi di elaborazione, trasformazione e trasmissione dell'informazione. Quindi comprende l'insieme delle nuove tecnologie che consente di trattare e scambiare le informazioni.
116) Cioè: 2.114*3 = 6.342
117) Quindi: 6.342*3% = 190 mln di euro.
118) Cioè: 1.905*8%
119) Si rammenta che la precedete RT evidenziava informazioni puntuali di fonte AGCOM.
120) Cioè: 228 mln di euro /2 = 114 mln di euro.
Commi 597-bis-597-septies
(Compiti al Garante della privacy in applicazione del Regolamento UE 2016/679)
I commi 597-bis – 597-septies disciplinano l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016, che ha dettato la disciplina europea sul trattamento dei dati personali, abrogando la direttiva del 1995 che aveva determinato l’emanazione del c.d. codice della privacy (D.Lgs.. n. 196 del 2003).
In particolare:
- si ribadisce che spetta al Garante della privacy, anche in sede di attuazione del regolamento UE, assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (comma 597-bis);
- si prevede che il Garante debba, entro 2 mesi, adottare un provvedimento per disciplinare le modalità attraverso le quali l’Autorità stessa monitora e vigila sull’applicazione del Regolamento UE, verifica che i titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali siano dotati di infrastrutture adeguate, predispone un modello di informativa che i titolari di dati personali che effettuano un trattamento con uso di tecnologie digitali fondato sull’interesse legittimo (che come tale non richiede più una autorizzazione preventiva da parte del Garante) dovranno inviargli e definisce linee-guida da applicare quando il trattamento dei dati personali sia fondato sull’interesse legittimo del titolare (comma 597-ter);
- si prevede che colui che intende effettuare un trattamento dati fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, debba preventivamente compilare e inviare al Garante l’informativa (redatta in base al modello previsto dal Garante stesso). Entro 15 giorni, e previa istruttoria, il Garante potrà disporre una moratoria sul trattamento dei dati (comma 597-quinquies) ove ritenga che lo stesso possa nuocere ai diritti degli interessati; in assenza di intervento del Garante, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione, il trattamento potrà essere avviato (comma 597-quater);
- si dispone che la moratoria del trattamento possa durare massimo 30 giorni, durante i quali il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni ed integrazioni. Se all’esito dell’approfondimento, il Garante ritiene che il trattamento comporti una lesione dei diritti e delle libertà degli interessati, potrà inibire l’utilizzo dei dati personali (comma 597-quinquies);
- si demanda al Garante di dar conto dell’attività svolta in sede di applicazione del Regolamento UE nella relazione annuale al Parlamento (comma 597-sexies);
- si quantifica in 2 milioni di euro, a decorrere dal 2018, gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione di pari importo del Fondo per far fronte alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 597-septies).
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, andrebbe richiesta una RT indispensabile a comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziate a fronte della revisione delle funzioni e dei compiti dell'Autorità garante della privacy.
Comma 598-bis
(Fondo per gli obiettivi WiFi4EU)
Il comma, in coerenza con gli obiettivi dell’iniziativa WiFi4EU della Commissione Europea, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 602 e 614 (modifiche)
(Definizione dei Diritti d'uso delle frequenze e comandi dal MISE all'Agcom)
Il comma 602, lettera a), secondo periodo è modificato allo scopo di precisare che i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono convertiti in diritti d’uso della capacità trasmissiva in multiplex nazionali realizzati con la nuova tecnologia DVB-T2 e sono stabiliti “ai fini dei diritti d’uso delle frequenze”.
Al comma 614, sostituendo l’ultimo inciso del primo periodo del comma, si precisa il regime giuridico ed economico del personale che può essere chiamato nella task force che il Ministro dello sviluppo economico può istituire per la gestione delle attività tecniche connesse alla transizione verso il 5G. In particolare si prevede che tale personale mantenga il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento e che il Ministero dello sviluppo economico provveda a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l’onere relativo al predetto trattamento economico.
La RT annessa all'emendamento riferisce sulla prima modifica che dalla proposta emendativa relativa al comma 602, secondo periodo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per contro, sulla proposta emendativa relativa al comma 614, primo periodo, concernente il personale che potrà essere richiesto - al massimo sino a 5 unità in posizione di comando, dal Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della costituenda task force - la reazione certifica che come previsto dalla disposizione di cui allo stesso primo periodo del comma 614, alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvederà nei soli limiti delle risorse di cui al comma 610, lett. d).
Al riguardo, posto che la disposizione si iscrive appieno negli effetti da considerarsi già scontati ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.
Comma 621-bis
(Smaltimento degli apparecchi di gioco)
Il comma 621-bis prevede che con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia istituita una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (newslot) dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 622-bis
(Registro dei distributori ed esercenti di gioco)
Il comma, introducendo l’articolo 52-bis nel decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio, prevede l’istituzione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di un registro dei distributori ed esercenti di gioco nel quale sono annotati, oltre ai dati volti alla loro identificazione, la tipologia e modalità dell’attività di gioco, i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale (in caso del venir meno dei requisiti richiesti ovvero in caso di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’accesso al registro è consentito al MEF, alla Guardia di finanza, alla DIA e alla UIF per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle Questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori. Si prevede un decreto attuativo per la fissazione delle modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro.
La RT non si sofferma sul comma.
Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa la realizzabilità di tale misura (l'istituzione del registro e i collegamenti con le reti telematiche delle PP.AA. a cui è consentito l'accesso ai dati in esso contenuti) a valere sulle ordinarie disponibilità finanziarie, modalità attuative che andrebbero comunque perlomeno esplicitate nel disposto normativo.
Comma 621-bis
(Smaltimento apparecchi di gioco)
La disposizione in commento, al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco (new slot - AWP) dismessi dal mercato(121) demanda ad un emanando provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'individuazione di una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi.
La RT non è disponibile.
Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.
121) Si tratta degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del regio decreto 773/1931.
Commi da 621-ter a 621-decies
(Tassazione delle scommesse sulle corse ippiche)
I nuovi commi da 621-ter a 621-decies modificano la tassazione relativa alle scommesse sulle corse ippiche.
Nello specifico si prevede che a partire dal 1 gennaio 2018 la tassazione (scommesse a quota fissa) si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilita nella misura del 43 per cento per la rete «fisica» e nella misura del 47 per cento per il «gioco a distanza»(122) . Il gettito conseguito rimane destinato(123) per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli (621-ter)(124) .
Si dispone quindi il monitoraggio del gettito riveniente dalle predette scommesse nelle reti autorizzate a cura del MEF. Nel caso in cui tale gettito risulti nei dodici mesi dell'esercizio precedente, superiore a quello previsto a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze può proporre un intervento normativo volto a ridurre le aliquote dell'imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (621-quater).
Si fa quindi rinvio ad un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli(125) , per disciplinare le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli(126) (621-quinquies).
A partire dal 1 gennaio 2018 si autorizzano le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (621-sexies).
Si prevede l'obbligo di conformare, ove possibile, le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore. Si fa quindi rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare, in assenza di oneri per la finanza pubblica, le misure occorrenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli (127) (621 -septies).
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, è quindi chiamata ad assicurare l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione (621-octies).
Si prevede poi che il Ministro dell'economia e delle finanze possa aumentare le aliquote di imposta qualora dall'applicazione delle disposizioni in commento
derivasse un minor gettito. L'aumento è consentito in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate in misura compensativa (621-novies).
Si dispone quindi l'avvio(128) , a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo che avrà il compito di organizzare eventi ippici(129) . Si prevede quindi la proroga di ulteriori sei mesi dei termini di cui dell'articolo 15, comma 3, lettera b), di cui alla legge 28 luglio 2016, n.154 (621-deciesovies)
La RT non è al momento disponibile.
Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto di competenza tenuto conto sia del previsto monitoraggio sia della norma che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà(130) di aumentare le aliquote di imposta in misura compensativa per l'eventualità in cui dall'applicazione della nuova disciplina derivasse un minor gettito.
122) Le modalità di tassazione recepiscono il criterio direttivo di delega definito dall'art. 15, comma 3, lettera a) della legge n. 154/2016. Si tratta della delega ad introdurre la tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica.
123) Si tratta del gettito relativo a tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari.
124) Il nuovo comma 621-bis richiama il comma 650 dell'art. 1 della L. 190/2014 in coerenza del quale si porrebbe la disciplina in commento. Si ricorda che il comma 650 dispone che "in considerazione del generale dovere di conservazione dei valori patrimoniali pubblici, nonché di quello particolare di assicurare il miglioramento dei livelli di servizio in materia di giochi pubblici, al fine di preservarne lo svolgimento e di salvaguardare i valori delle relative concessioni, oltre che garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentita l'adozione di ogni misura utile di sostegno dell'offerta di gioco, incluse quelle che riguardano il prelievo, la restituzione in vincita e la posta di gioco, nei casi in cui la relativa offerta di specifici prodotti denoti una perdita di raccolta e di gettito erariale, nell'arco dell'ultimo triennio, non inferiore al 15 per cento all'anno. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti obiettivi ed ineliminabili margini di aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari".
125) Il decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.
126) Il decreto dovrà tener conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al DPR 169/1998, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
127) Anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi.
128) Con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica e nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.
129) Già contemplato all'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 154/2016.
130) Sotto il profilo meramente redazionale si invita a valutare l'opportunità di introdurre la previsione di un obbligo (e non già la mera facoltà) per il Ministro di variazione in aumento delle aliquote qualora si riscontrasse un minor gettito.
Comma 622-ter
(Istituto per il Credito sportivo)
La norma, approvata alla Camera dei deputati con un emendamento di origine parlamentare, aggiunge il comma 621-bis, il quale stabilisce che i dividendi di pertinenza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativi ai bilanci dell’Istituto per il Credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019, sono destinati al «Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva».
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, andrebbe chiarito se i tendenziali di entrata del bilancio redatti secondo il criterio della legislazione vigente, scontino per il triennio in gestione gli effetti connessi all'incasso dei dividenti stimati per le prossime annualità relativamente alla gestione dell'istituto in questione. Circostanza che, se confermata, imporrebbe che la riassegnazione ad una nuova finalità di spesa delle relative risorse andrebbe accompagnata dall'indicazione di una nuova idonea copertura finanziaria dell'onere, inteso come "minori" entrate patrimoniali rispetto ai saldi tendenziali redatti secondo il noto criterio della legislazione vigente.
Comma 622-quater
(Apparecchi da gioco lecito)
Il comma 402-bis proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot (articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS).
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 626
(Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività)
Il comma è stato modificato, per tenere conto dei molteplici interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, in modo da ridefinire nei termini sintetizzati nella seguente tabella le riduzioni apportate al Fondo medesimo:
dati in milioni di euro
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Dal 2009 | |
Riduzioni nel testo approvato dal Senato | 2,4 | 65 | 48,6 | 66,5 | 88,1 | 82 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Riduzioni nel testo approvato dalla Camera | 23,581 | 92,225 | 67,125 | 80,275 | 102,125 | 97,325 | 90,075 | 90,425 | 90,675 | 90,925 | 91,225 | 91,625 |
La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 632-bis e 632-ter
(Riparto delle risorse del Fondo investimenti)
I commi in esame consentono di destinare, a valere sulle risorse del Fondo investimenti istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 e rifinanziato dal precedente comma del presente disegno di legge, una quota annua pari a 70 milioni di euro al finanziamento:
degli interventi individuati dal DPCM 15 settembre 2015 di approvazione del "Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione", e non ancora finanziati;
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, che sono individuati nell’ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni o province autonome interessate possano essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima di 15 anni con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 632. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 633-bis–633-quater
(Finanziamento dei programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)
La disposizione è finalizzata alla realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizzando una spesa di 120 milioni per il 2018 e di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
Si prevede l’emanazione di un decreto del MIT, entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede Conferenza Stato Città e Autonomie locali, finalizzato alla definizione di criteri e modalità per l’assegnazione ed eventuale revoca delle predette risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
Si stabilisce che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi in esame entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dal comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
La RT non considera la norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 640-bis
(Decorrenza obbligo di emissione in forma elettronica delle fatture relative al tax free shopping)
Il nuovo comma 640-bis, differisce dal 1 gennaio al 1 settembre 2018 la decorrenza della norma (art. 4 -bis, comma 1 del D.L. 193/2016) che dispone l'emissione in modalità elettronica delle fatture relative alle cessioni di beni di importo complessivo al lordo dell'IVA superiore ad euro 155 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea.
La RT non è resa disponibile.
Al riguardo, si ricorda che la RT associata all'art. 4-bis citato, in ottica prudenziale non ha valutato le maggiori entrate che la norma è suscettibile di determinare, ricordando che in ogni caso le stesse sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato. In considerazione di quanto precede e tenuto conto che la decorrenza resta confermata per l'anno 2018, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.
Commi 640-ter e 640-quater
(Fondo per il commercio equo e solidale)
Il primo comma istituisce nello stato di previsione del MISE un Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui dal 2018.
Il secondo comma consente alle PP.AA. che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture, di prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l’utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto – nel limite delle risorse disponibili nel Fondo di cui sopra – un rimborso fino al 15% dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell’oggetto del bando. Viene demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso.
La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 641
(Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività)
Il comma è stato modificato, per tenere conto dei molteplici interventi finanziati a valere sulle risorse in esso indicate nel testo approvato dal Senato, in modo da ridefinire nei termini sintetizzati nella seguente tabella gli importi appostati presso il Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività:
dati in milioni di euro
2018 | 2019-2020 | 2021-2024 | 2025-2030 | Dal 2031 | |
Risorse previste in prima lettura | 5 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Risorse nella versione in esame | 5 | 125 | 250 | 210 | 200 |
La RT nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 643-bis e 643-ter
(Interpretazione autentica nella disciplina del settore termale)
Il primo comma dispone che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva 2006/123/UE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein), il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all’esercizio dell’azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie previste dalla legge quadro sul settore termale (legge n. 323 del 2000, articolo 3, comma 1) qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali sia stato prevalente, nei due anni precedenti l’istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività finalizzate a mantenere e migliorare l’aspetto estetico di cui all’articolo 3, comma 2 della legge quadro sul settore termale. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione ad opera dei revisori dei conti, formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.
Il secondo comma dispone che dall’attuazione di quanto previsto dal precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT non si sofferma sulle disposizioni.
Al riguardo, si osserva che la clausola di invarianza finanziaria recata dal secondo comma non risulta comprovata dalla RT, potendosi viceversa ipotizzare ragionevolmente che l'aggiudicazione tramite gare delle concessioni in questione potrebbe generare maggiori introiti per l'erario.
Comma 644
(Immissioni in organico RAI)
La norma è stata modificata alla Camera dei deputati inserendo una previsione secondo cui la RAI può avviare immissioni in organico – e, dunque, a tempo indeterminato – di giornalisti al livello retributivo minimo previsto dal contratto di categoria, ricorrendo prioritariamente alle graduatorie elaborate a seguito delle selezioni di giornalisti professionisti avviate nel 2013 e nel 2014.
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, premesso che l'azienda richiamata dalla norma in esame riveste forma societaria di diritto "comune", occorre non di meno evidenziare che la stessa è però contemplata tra le PA ai fini del consolidamento del conto economico della Pa (sottosettore enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali))
Ne segue che andrebbero richiesti elementi di valutazione di sintesi in merito alla compatibilità della norma autorizzatoria in esame con il mantenimento di un sostenibile equilibrio economico e finanziario della gestione, onde evitare la necessità di successivi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.
Comma 648-bis
(Pubblicità esecuzioni immobiliari)
Il comma aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che la pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, nel presupposto che gli oneri correlati alle forme di pubblicità indicate dalla norma possano essere sostenuti dalle amministrazioni giudiziarie a valere delle sole risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.
Comma 652, 653, 655
(Fondo di ristoro finanziario)
I commi sono stati modificati alla Camera dei deputati, estendendo la dotazione finanziaria di 25 milioni di euro del Fondo di ristoro finanziario anche agli anni 2020 e 2021. Inoltre si prevede che il danno ingiusto subito dai risparmiatori può essere riconosciuto, ai fini del ristoro, anche con pronuncia degli arbitri presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinata dall’articolo 210 del Codice dei contratti pubblici.
Inoltre, la modifica del comma 653 prevede che il D.P.C.M. attuativo della disciplina in esame debba essere adottato entro 90 giorni (in luogo di 180 giorni). Si prevede inoltre che il Ministro dell’economia e delle finanze riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione della stessa disposizione.
La correzione del comma 655 stabilisce che al fine di prevedere la copertura conseguente alle modifiche apportate al comma 652 riduce lo stanziamento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente anche per gli anni 2020 e 2021.
L'integrazione è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, dal momento che l'entità dell'onere è pari alla autorizzazione di spesa, non ci sono osservazione.
Si evidenzia, tuttavia, che l'autorizzazione di spesa di cui al fondo per l'attualizzazione degli effetti finanziari è di sola "cassa".
Comma 654
(Versamento all'entrata)
Il comma è stato modificato nel senso di prevedere anche per il 2020 e il 2021 il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 25 milioni di euro rivenienti dalle risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 (si tratta di risorse appostate per erogare indennizzi a risparmiatori vittime di frodi finanziarie).
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 664-bis
(Proventi aste scambio quote gas serra in favore delle aree naturali protette)
Il comma destina, nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra di competenza del Ministero dell’ambiente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, prioritariamente, al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette di cui all’articolo 4 della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sui parchi).
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, andrebbe solo assicurato che l’inserimento della nuova finalità in questione non pregiudichi altri interventi programmati a valere delle medesime risorse (si tratta di 11 finalità elencate alle lettere a)-i-bis) del comma 6 dell’art.19, D.Lgs..30/2013).
Commi 665-bis
(Proroga perfezionamento presso l’ufficio del processo)
La norma, aggiunta dalla Camera dei Deputati, proroga fino al 31 dicembre 2018 il periodo di dodici mesi per lo svolgimento, da parte dei soggetti che hanno svolto il tirocinio formativo e fanno parte dell’ufficio del processo, di un ulteriore periodo di perfezionamento. Viene autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018 e prevista la relativa copertura mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, si osserva che l’autorizzazione di spesa che viene ridotta a fini di copertura, era stata prevista “al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso”.
Trattandosi quindi evidentemente di risorse destinate a coprire oneri inderogabili, andrebbe certificato che rispetto alle previsioni di spesa iniziali pari a 25,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si siano realizzati risparmi pari ai 5,8 milioni ora previsti a copertura di nuovi oneri.
Comma 666 , lettera a-bis)
(Piano nazionale per interventi di ritorno volontario assistito)
Durante l’esame alla Camera dei Deputati è stata aggiunta la lettera a-bis) al comma 666, che autorizza la spesa di 500 mila euro per il 2018 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l’avvio sperimentale di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di ritorno volontario assistito (RVA), previsti dall’art. 14-ter del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione).
Il Ritorno Volontario Assistito è la possibilità di ritorno offerta ai migranti che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano, in modo volontario e spontaneo, ritornare nel proprio Paese d´origine. L’articolo 14-ter del TU immigrazione prevede
In base alle nuove disposizioni, il Piano consiste:
- nell’attivazione di massimo trenta sportelli comunali, che svolgano attività di informazione, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi esistenti di ritorno volontario e assistito. Gli sportelli sono attivati in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con prefetture, questure e con le organizzazioni internazionali,
- nella formazione specialistica di personale interno;
- nell’informazione sui progetti di reintegrazione nei paesi di origine.
Le linee guida e le modalità di attuazione del Piano sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla nuova lettera, si è prevista la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, nulla da osservare, dal momento che l'autorizzazione di spesa è limitata all'entità delle risorse stanziate.
Comma 666 (lett g))
(Graduatorie Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
La Camera dei Deputati ha modificato il comma 666, lettera g), specificando che è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008 (graduatoria a cui si ricorre per l’assunzione di 400 unità, a partire dal mese di maggio 2018, come disposto in base al nuovo comma 171-bis).
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Commi 666-bis-666-ter-666-quater)
(Interventi connessi all’entrata in vigore del nuovo sistema elettorale)
Durante l’esame alla Camera dei Deputati è stato aggiunto il comma 666-bis, laddove si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2018 per una serie di misure connesse all’entrata in vigore del nuovo sistema elettorale (quali la pubblicazione da parte del Ministero dell’interno sul proprio sito internet dei moduli per il deposito delle liste, l’implementazione dei sistemi informativi, la trasmissione in formato elettronico alle Camere dei dati necessari per la proclamazione dei eletti) e prevede, conseguentemente, solo per le prossime elezioni, anche in considerazione dei termini di pubblicazione del decreto legislativo di determinazione dei collegi elettorali n. 189 del 2017 (pubblicato il 19 dicembre 2017), la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni necessarie (minimo 1.500 e massimo 2.000 per ciascun collegio plurinominale) per la presentazione delle candidature sia per le elezioni della Camera sia del Senato. A seguito dell’emendamento approvato, sono quindi richieste, per le prossime elezioni politiche, minimo 375 sottoscrizioni per ciascun collegio plurinominale.
Il comma 666-ter, riduce conseguentemente di 1 milione di euro l’autorizzazione di spesa del Fondo esigenze indifferibili.
Il comma 666-quater ammette la presenza di osservatori internazionali OSCE presso gli uffici elettorali di sezione in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.
Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 668-bis - 668-ter
(Definizione agevolata dei debiti nei territori delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici)
La disposizione aggiunge il comma 3-bis all'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, consentendo agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefìci derivanti dalla suddetta definizione agevolata. A tal fine, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 viene differito al mese di novembre 2018.
Si dispone, di conseguenza, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017.
Si stabilisce, inoltre, che la presente norma enti in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, per i profili di copertura, atteso che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica si riferiscono all'annualità 2017, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la reale disponibilità di tali risorse, libere da impegni giuridicamente vincolanti e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Commi 668-quater–668-sexies
(Assunzioni e inquadramenti nel Ministero dell’economia e delle finanze)
I commi da 668-quater a 688-sexies intervengono sulle facoltà assunzionali del Ministero dell’economia e delle finanze.
In particolare:
- si prevede la facoltà, per il Ministero dell’economia e delle finanze, per specifiche cause, di coprire nel 2018 le carenze di organico nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria (nel limite massimo del 50% delle facoltà assunzionali del 2018) gli idonei di procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010. Inoltre, si dispone l’inquadramento nell’area superiore del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria (incluse le Agenzie fiscali, ex articolo 1, comma 9, della L. 208/2015), cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del CCNC del quadriennio 1998-2001 o del quadriennio 2002-2005 (comma 668-bis);
- si autorizza l’assunzione di personale a tempo determinato (per finalità di implementazione, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi, nonché per le funzionalità strumentali all’attuazione della riforma del bilancio) con durata massima di 2 anni non rinnovabili. Tale personale è reclutato con selezioni pubbliche od utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui, a valere sulle disponibilità di parte corrente dell’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione, gestione e adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato (di cui all’articolo 1, comma 188, della L. 190/2014) (comma 668-ter);
- si utilizza quota parte di specifiche risorse finanziarie (relative all’adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato, di cui alla tabella allegata alla delibera CIPE 144/2015) al fine di incrementare le risorse relative al lavoro straordinario, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del D.P.R. 344/1983 (che ha stabilito la facoltà, per le amministrazioni non interessate da progetti sperimentali di produttività, di presentare specifici progetti –approvati con specifico D.P.C.M. che non risulta ancora essere stato emanato - finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi mediante utilizzo di lavoro straordinario, nonché in deroga all’incentivazione della produttività del personale della RGS), nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2018-2020. L’individuazione delle procedure e modalità di utilizzo delle richiamate risorse è demandato ad un successivo decreto interministeriale (di cui non viene individuato il termine di emanazione) (comma 668-quater).
L'integrazione è al momento sprovvista di RT
Al riguardo, considerato che il dispositivo si iscrive nell'ambito delle risorse già previste dalla legislazione vigente, andrebbe solo confermato che la riduzione di risorse per l’adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili non pregiudichi gli interventi previsti.
Comma 669
(Proroga incentivi efficienza energetica e norme sugli autoriparatori)
Il comma viene modificato attraverso una serie di disposizioni.
In primis viene prevista una ulteriore proroga concernente gli incentivi di cui all’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 102 del 2014, per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi è terminato entro il 2014.
La durata degli incentivi è prorogata al 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017), purché i progetti stessi siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017).
Viene poi modificata la legge n. 224 del 2012 di disciplina dell'attività di autoriparazione, prevedendo che entro il 1° luglio 2018 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attivano i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista), previa definizione dei livelli minimi comuni. Si prevede poi che, per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività sopra citate alla data di entrata in vigore della legge, la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. Inoltre si consente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto di proseguire le rispettive attività per i 10 anni (anziché 5 anni) successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 224 del 2012. Inoltre si dispone la validità del termine di 10 anni anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, nel registro delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività sopra citate, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di autoriparazione sopra citate.
La RT non considera le disposizioni.
Al riguardo, con riferimento all'attivazione da parte delle regioni e delle province autonome entro il 1° luglio 2018 di corsi teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione, va ricordato che la legge n. 224 del 2012 già prevede che le regioni adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle disposizioni della medesima legge e che la stessa legge è munita di clausola di invarianza finanziaria. Considerato tuttavia che tale adeguamento doveva intervenire a metà del 2013 (entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge), andrebbe chiarito se il motivo di tale ritardo sia invece da attribuirsi alla presenza di oneri. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento.
Comma 671
(Proroghe termini in materia di trasporti)
Il comma è stato sostituito dalla Camera dei deputati, provvedendo ad aggiungere alla proroga di termini già prevista dalla disposizione (concernente il differimento del termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di titoli abilitanti al salvamento acquatico, riprodotta alla lettera a) della nuova formulazione del comma) una ulteriore proroga di termini (inserita alla lettera b). Si tratta della proroga del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Il provvedimento citato, previsto dal decreto-legge n. 40 del 2010, è stato oggetto di 11 proroghe (da ultimo a seguito dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016). La norma in esame prevede che il termine per l’emanazione del decreto sia spostato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. Viene altresì riprodotta, come nell’ultima norma di proroga termini sopra ricordata, la disposizione che conferma la sospensione dell'operatività della disciplina più restrittiva per l’attività di noleggio con conducente che era stata introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 e poi sospesa dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato.
La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce dell'assenza di effetti finanziari ascritti alle precedenti proroghe.
Comma 671
(Proroga termini in materia di autoservizi pubblici non di linea)
La norma, modificata dalla Camera dei deputati, aggiunge alla proroga termini già prevista dalla disposizione (concernente il differimento del termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di titoli abilitanti al salvamento acquatico) una ulteriore proroga di termine concernente l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). In particolare si prevede che il termine per l’emanazione del decreto sia spostato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. Viene altresì confermata la sospensione dell'operatività della disciplina più restrittiva per l’attività di noleggio con conducente che era stata introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008.
La RT afferma che la disposizione è di natura ordinamentale per cui non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Comma 671-bis
(Proroga gestione commissariale “Galleria Pavoncelli)
La norma proroga la gestione commissariale relativa alla "Galleria Pavoncelli" fino al 31 dicembre 2018 (rispetto al termine del 31 dicembre 2017 già previsto).
La RT afferma che la disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese tecniche di funzionamento della gestione commissariale, è già stato stanziato con precedenti provvedimenti, come specificato nella stessa OPCM 3858/2010.
Al riguardo, si segnala che la proroga di gestioni commissariali, con il conseguente utilizzo di stanziamenti appostati presso le contabilità speciali, potrebbe determinare il venir meno di quota parte delle risorse da utilizzare per la realizzazione degli interventi infrastrutturali. Ciò premesso appare opportuno che il Governo confermi che le somme ancora disponibili sulla relativa contabilità speciale risultino ancora congrue.
Infine, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza della proroga della gestione commissariale rispetto alle previsioni di cassa scontate in base alla normativa vigente.
Comma 675-bis
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)
La norma proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto con gli ex lettori di lingua straniera, nonché a prevenire un nuovo contenzioso.
Si ricorda che l’art. 11, co. 2, della L. 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), ha previsto che, a decorrere dal 2017, il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di € 8.705.000 destinati, a titolo di cofinanziamento, alla copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede di cui si è detto.
La RT evidenzia che l'intervento sull'articolo 11 della legge 167 del 2017 ha lo scopo di posticipare il termine entro il quale le università devono chiudere gli accordi transattivi con gli ex lettori di madre lingua straniera per potere avere il cofinanziamento previsto dalla disposizione. Precisa che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, poiché le risorse erano originariamente destinate alle sole università che avessero perfezionato i relativi contratti entro il 2017, andrebbero fornite stime sul tiraggio di tali risorse alla luce dei contratti che si prevede saranno conclusi entro il corrente anno, al fine di quantificare le risorse effettivamente ancora disponibili per il 2018. Trattandosi di misure volte a concludere o prevenire un contenzioso, si evidenzia che gli oneri in esame possono essere assimilati ad oneri inderogabili, considerati i relativi rischi legali.
Comma 675-ter
(Mutui per edilizia universitaria)
La norma introduce una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A,. trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 67 del 1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall’articolo 54, comma 1 della legge n. 488 del 1999.
Dette somme residue potranno essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del MIUR. L’erogazione delle somme è effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MIUR.
La RT afferma che la modifica normativa in esame appare necessaria al fine di consentire ad alcuni Atenei - finanziati dalla CDP Spa a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997, nonché a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999, di procedere alla realizzazione di opere programmate ed assentite dal Miur, in relazione alle quali gli stessi istituti hanno già assunto impegni contrattuali pur nell'imminente scadenza dei contratti di finanziamento.
Per la RT la norma non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.
Al riguardo, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica, e considerato che la norma fa salva anche l'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi, andrebbe chiarito se la previsione recata dalla norma non possa determinare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetti a quelli già scontati a legislazione vigente e, in particolare, su quello del fabbisogno di cassa. Infatti, la previsione di una spesa oltre il termine di ammortamento dei mutui sembrerebbe comportare un impatto posticipato nel tempo.
Comma 675-quinquies
(Canone RAI)
La disposizione in commento estende anche al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato da 100 euro a 90 euro già prevista per l'anno 2017 dall'articolo 1, comma 40 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).
La disposizione non è corredata di RT.
Al riguardo, si ricorda che all'art. 1, comma 40 della legge di bilancio 2017 non sono state associate variazioni di gettito in base all'assunto che le nuove modalità di versamento del canone RAI sarebbero state foriere di generare maggiori entrate dovute all'ampliamento della platea dei contribuenti. In ottica prudenziale, tali entrate non sono state quantificate e sono state ritenute di entità tale da garantire almeno il gettito già scontato in termini di canone, IVA e concessioni governative.
Si evidenzia che dal Bollettino delle entrate tributarie del mese di ottobre 2017(131) è stato rappresentato che dal canone RAI deriva un gettito di 1.610 milioni di euro con una crescita rispetto allo stesso periodo del 2016 di 128 milioni di euro (+8,6%) nonostante la riduzione dell'importo del canone stesso (da 100 a 90 euro).
131) Nota tecnica n. 188 - ottobre 2017 - p. 3.
Comma 679-bis
(Proroga operatività del libro unico del lavoro in modalità telematica)
Il comma proroga di un anno (da gennaio 2018 a gennaio 2019) la decorrenza relativa alla tenuta, in modalità telematica, del libro unico del lavoro, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 680-bis
(Disposizioni in materia di immobili della difesa)
Il comma, aggiunto alla Camera dei Deputati, novella in più parti l’articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011 recante “disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare” al fine di: a) estendere la possibilità di acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà del demanio dello Stato da parte dei fondi comuni di investimento immobiliare istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze (attualmente tale possibilità è limitata dal comma 8-bis dell’articolo 33 agli immobili di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché ad altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio);b) prevedere che gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della Difesa acquisiti dai fondi di cui al precedente n. 1 (fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze) concorrano al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare ai sensi dell’articolo 306 del d. lgs. n. 66 del 2010. Ai sensi di tale disposizione il Ministero della difesa, al fine della realizzazione del “programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale” provvede, infatti, all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco;c) destinare gli introiti delle alienazioni di cui al precedente n. 2 alla realizzazione del programma pluriennale per gli alloggi di servizio costituenti infrastrutture militari e opere destinate alla difesa nazionale;d) riconoscere al Ministero della Difesa quote del fondo comune di investimento immobiliare di cui al comma 8 – quater dell’articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011 in misura pari al trenta per cento del valore di apporto dei beni trasferiti o conferiti, da impiegarsi con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del settore infrastrutturale. (Attualmente, ai sensi del comma 8 – quater dell’articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011 il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente).
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, andrebbe richiesta una specifica RT, con particolare riguardo alla cartolarizzazione in fondi comuni dei diritti sugli immobili e in merito alla prevista riassegnazione dei proventi al dicastero della Difesa.
Comma 681-bis
(Società Armamenti Aerospazio S.p.A.)
La norma prevede che la Società Armamenti Aerospazio Spa in liquidazione versi, in deroga all’articolo 2491, secondo comma del codice civile (relativo ai doveri dei liquidatori), versi 100 milioni di euro entro il 31 marzo 2018 all’entrata del bilancio dello Stato a valere sulle disponibilità finanziarie della società stessa.
La RT annessa all'emendamento governativo riferisce che l'emendamento nel suo complesso comporta maggiori oneri rispetto all'attuale formulazione dei commi 425 e 426.
Relativamente alla quota pari a 100 milioni nel 2018, in termini di solo saldo netto da finanziare, si provvede attraverso il versamento di 100 milioni di euro che la società Armamenti e Aerospazio S.p.a. in liquidazione, in deroga all'art. 2491, secondo comma, del codice civile, al socio unico Ministero dell'Economia e Finanze.
La RT sottolinea infatti che la predetta deroga è giustificata dalla presenza della garanzia dello Stato sugli impegni assunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art.5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487. Essendo la società inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, tale somma determina effetti migliorativi sul solo saldo netto da finanziare e fabbisogno.
Agli ulteriori oneri dell'integrazione prevista, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 si provvede, invece, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Nell'apposita integrazione alla RT, il governo conferma che con riferimento al versamento di 100 milioni di euro all'entrata del Bilancio dello Stato da parte della società Armamenti e Aerospazio S.p.a. in liquidazione, si è valutato che vi fossero nelle disponibilità della società risorse sufficienti ad effettuare tale versamento senza che questo possa compromettere gli impegni assunti dal commissario liquidatore.
In proposito, precisa che l'esposizione della società (per contenziosi e arbitrati internazionali) è coperta dalla garanzia dello Stato a decorrere dal 1992 in quanto detta garanzia è stata istituita con decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487, art.5, comma 2-bis. Considerato che la società ha disponibilità liquide pari a 160 mln di euro e che allo stato non si prospettano obblighi di pagamento in capo alla liquidazione eccedenti la liquidità che residuerebbe (60 mln), si configura l'opportunità di acquisire all'entrata del bilancio dello Stato la somma prevista di 100 mln di euro.
Sebbene esistente ritiene, quindi, che la garanzia dello Stato sugli impegni assunti dal Commissario liquidatore non sarà escussa e non si valutano possibili effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, relativamente al versamento che deve effettuare la società Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione all'entrata del bilancio dello Stato, appare utile che siano fornite maggiori informazioni circa la capacità di tale società di far fronte a tale impegno finanziario atteso che la stessa, essendo in liquidazione, ha deliberato il proprio scioglimento e la cessazione dell'attività. Andrebbe confermato che allo stato attuale non risultino fabbisogni di liquidazione eccedenti l'importo di 60 milioni di euro, di talché non si prospetti l'attivazione della garanzia erariale che determinerebbe di fatto la copertura di un nuovo onere di spesa.
Si fa presente inoltre che qualora i fondi disponibili della società in liquidazione risultino insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori potrebbero chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti con oneri a carico della finanza pubblica, essendo la società in esame partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze.
In merito alla contabilizzazione degli effetti d'impatto connessi al riversamento in conto entrata al bilancio, riflessi sul solo saldo netto da finanziare, non ci sono osservazioni dal momento che la RT certifica che l'entità societarie è allo stato consolidata nel conto economico della PA e che la procedura di liquidazione è assistita dalla garanzia erariale sull'esposizione debitoria risalente nel tempo.
Commi da 681-ter a 681-quinquies
(Fondo per le aree confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)
La norma integra il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di 1 milione di euro per l’anno 2018, 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020. Tali risorse sono destinate a progetti di sviluppo economico e di integrazione:
a) di tutti i comuni appartenenti alle province confinanti con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, finanziato dalle Province autonome (c.d. “Fondo Brancher” – L. 191/2009, art. 2, commi 117 e 117-bis);
b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale che non possono accedere alle misure del predetto Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano.
Si rimette la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari.
Si prevede la riassegnazione al Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo medesimo non utilizzate a seguito della mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati.
La RT non considera la norma.
Al riguardo,si rileva che la previsione della riassegnazione al Fondo in esame delle risorse del medesimo Fondo non utilizzate a seguito della mancata o parziale realizzazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 81 del 2007 sembra derogare alla norma di contabilità che prevede la destinazione ad economia di bilancio delle somme non utilizzate.
Commi 682-682-bis
(Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali)
L'integrazione, inserita alla Camera dei Deputati, modifica il comma 682, prevedendo che l’incremento di 4 milioni di euro del Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali non sia riferito ai soli anni 2019 e 2020 ma decorra dal 2019; prevede inoltre la relativa copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito con la legge di stabilità 2015.
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.
Commi 684-bis-684-novies
(Fondo per il funzionamento dell’ufficio del Garante dei dati personali)
Durante l’esame alla Camera dei Deputati sono stati inseriti otto ulteriori commi per istituire e disciplinare il Programma di ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020.
A copertura degli oneri viene istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2018-2020.
I nuovi commi recano le seguenti disposizioni:
− 684-bis: istituisce per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell’Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico. La disposizione è finalizzata, altresì, alla realizzazione degli obiettivi della Strategia italiana per l’Artico, adottata nel 2015 dal MAECI, ad assicurare la partecipazione italiana all’International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) ed al Ny Alesund Science Managers Commitee (NySMAC), nonché all’attuazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata a Washington (28 settembre 2016) in occasione della prima Arctic Science Ministerial;
− 684-ter: assegna l’elaborazione e la proposta delle linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA al CNR nell’ambito del Comitato scientifico per l’Artico-CSA appositamente istituito;
− 684-quater: l’approvazione del PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo ed i programmi annuali di ricerca, nonché la vigilanza sull’attuazione, sono compito del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro degli affari esteri, di concerto tra di loro;
− 684-quinquies: istituisce il Comitato scientifico per l’Artico-CSA presso il CNR, Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente (DTA), il quale è incaricato di:
a) elaborare il PRA su base triennale e i relativi piani annuali;
b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;
c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;
d) promuovere sinergie e collaborazioni tra PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;
e) predisporre a fine triennio una relazione per il MAECI ed il MIUR;
f) raccogliere la documentazione sui risultati delle attività scientifiche in Artico;
g) incentivare, anche con borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici;
− 684-sexies: stabilisce la composizione del Comitato scientifico per l’Artico, che è formato da 9 membri con mandato triennale rinnovabile. Presieduto dal Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico, il Comitato si compone di un rappresentante del MIUR, del rappresentante italiano nell’International Arctic Science Committee, del rappresentante italiano di NySMAC, di quattro esperti in problematiche polari nominati dal presidente del CNR su designazione del CNR medesimo, dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), e di un esperto in problematiche polari, nominato dal CNR ed indipendente dagli enti nominati, anche nazionalità non italiana.
− 684-septies: il CNR, nel rispetto delle norme stabilite dal MIUR, provvede all’attuazione del Programma annuale (PA), il quale deve indicare le attività di ricerca da svolgere in Artico, le necessità tecnico-logistiche, le risorse umane impegnate e la ripartizione delle spese. Il PA deve altresì assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti – quali università, enti di ricerca pubblici e privati – selezionati con bandi pubblici dal CNR. I criteri per la valutazione e l’approvazione dei progetti di ricerca sono l’adeguatezza scientifica, culturale e tecnica ed i contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione dei medesimi;
− 684-octies: al CNR è affidata l’attuazione operativa del PRA, a valere sulle risorse del quale il CNR provvede all’acquisto, noleggio e manutenzione delle infrastrutture ed apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund-Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Gli oneri fissi per i contratti di affitto della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all’attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.
-684-novies: istituisce, a copertura degli oneri derivanti dal PRA, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il programma di ricerche in Artico con una dotazione di 1 milione di euro per il triennio 2018-2020.
La norma è al momento sprovvista di RT.
Al riguardo, posto che l'autorizzazione di spesa è limitata all'entità delle risorse stanziate, non ci sono osservazioni.
Comma 684-ter
(Rimodulazione di risorse in materia di trasporto e ambiente)
Il comma rimodula gli stanziamenti relativi ai seguenti interventi: “Trasporto rapido di massa”, “Fondo per la progettazione delle Amministrazioni centrali”, “Eliminazione delle barriere architettoniche”, “Contributi a favore di Anas S.p.A. per l’ammodernamento delle strutture”, “Contributi a favore di Anas S.p.A. per la presa in carico di strade dismesse”, “Programma di recupero dell’edilizia residenziale pubblica comuni e IACP”, “Contributi da corrispondere all’impresa ferrovie dello Stato S.p.A.".
La RT afferma che la norma prevede la rimodulazione delle risorse finanziate con l’articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 232/2016 e ripartite con DPCM 21 luglio 2017 ai diversi interventi, affidati ai Ministeri competenti. Afferma che la proposta rimodula negli anni gli stanziamenti a parità di risorse complessivamente assegnate a ciascun intervento.
Il dettaglio delle variazioni è illustrato nella tabella seguente dove per ogni intervento è indicato lo stanziamento a legislazione vigente, la rimodulazione proposta e lo stanziamento risultante a seguito della rimodulazione per ciascun anno del periodo 2018-2032. Le rimodulazioni qui presentate sono compensate in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.
Amm.ne | Descr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Tot. SFN | ||
MIN. INFR. E TRASP. | 7400/02 | Leg. Vig. | Trasporto rapido di massa | 30 | 95 | 105 | 110 | 100 | 150 | 120 | 120 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 47 | 1.377 | |
Rimod. | 62 | 30 | 135 | 100 | 110 | 110 | -20 | -90 | -100 | -100 | -100 | -90 | -47 | 0 | |||||
Stanz. | 112 | 125 | 105 | 245 | 200_ | 260 | 230 | 100 | 1.377 | ||||||||||
MIN. INFR. E TRASP. | 7008/01 | Leg. Vig. | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 45 | 45 | 60 | 75 | 100 | 490 | |
Rimod. | 10 | 20 | -2 | 2 | -10 | -20 | 0 | ||||||||||||
Stanz. | 25 | 35 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | 47 | 45 | 60 | 65 | 80 | 490 | |||
MIN. INFR. E TRASP. | 7351/01 | Leg. Vig | 60 | 40 | 40 | 20 | 160 | ||||||||||||
Rimod. | 20 | -20 | 0 | ||||||||||||||||
Stanz. | 60 | 40 | 60 | _ | 160 | ||||||||||||||
MIN. INFR. E TRASP. | 7002/33 | Leg. Vig | 42 | 50 | 211 | 411 | 616 | 701 | 892 | 982 | 891 | 554 | 108 | 70 | 5.529 | ||||
Rimod. | -40 | -90 | -70 | 110 | -110 | -19 | 74_ | 40 | 78 | 70 | 90 | 57 | 20 | ||||||
Stanz. | 42 | 50 | 171 | 321 | 546 | 591 | 792 | 963 | 965 | 594 | 186 | 140 | 90 | 57 | 20 | 5.529 |
MIN. INFR. E TRASP. | 7002/34 | Leg. Vig. | 55 | 30 | 64 | 74 | 74 | 74 | 69 | 440 | |||||||||
Rimod. | -10 | -25 | -20 | 12 | 16 | 8 | 19 | 0 | |||||||||||
Stanz. | 45 | 30 | 39 | 54 | 74 | 74 | 81 | 16 | 8 | 19 | 440 |
MIN. INFR. E TRASP. | 7442/02 | Leg. Vig. | 127 | 89 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 321 | ||||||
Rimod. | -62 | -30 | 27 | 54 | 11 | 0 | |||||||||||||
Stanz. | 65 | 59 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 37 | 10 | 59 | 11 | 321 |
MIN. ECON. FIN. | 7122/02 | Leg. Vig | 947 | 2.260 | 3.072 | 2.712 | 2,020 | 2.090 | 1.972 | 2.057 | 2.065 | 918 | 684 | 685 | 571 | 495 | 495 | 21.685 | |
Rimod. | -10 | -10 | 20 | 0 | |||||||||||||||
Stanz. | 947 | 2.260 | 3.072 | 2.712 | 2.080 | 1.972 | 2.047 | 2.015 | 918 | 684 | 705 | 660 | 571 | 495 | 495 | 21.685 |
La relazione illustrativa aggiunge che la rimodulazione delle risorse per investimenti del Ministero delle Infrastrutture viene determinata dal grado di maturità progettuale degli interventi e sulla effettiva realizzazione dei flussi di spesa.
Al riguardo, si osserva che sebbene la RT affermi la compensazione su tutti e tre i saldi delle variazioni di investimenti previste, non è presente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi.
Comma 684-quater
(Proroga integrazione salariale ILVA)
Il comma proroga per il 2018 l'integrazione salariale prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso del 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni, nel limite di spesa di 24 milioni di euro. Ai fini dell'erogazione è prevista la presentazione da parte del MISE al Ministero del lavoro di una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari ed il raggiungimento degli obiettivi. Il comma proroga poi per il 2018 l'intervento per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, previsto dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge n. 35 del 2005, e posto a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, che viene a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro.
Il comma 684-ter provvede in misura pari a 12.455.793 euro alla parziale copertura dell'onere di cui al comma precedente, complessivamente pari a 24,4 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo delle risorse disponibili nell'anno 2017 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 (Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA), che sono conservate nel bilancio in conto residui. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
La RT rappresenta che le risorse indicate nella clausola di copertura, non impegnate nel corso del presente esercizio finanziario, risultano iscritte sul capitolo 2170 del MISE.
Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il capitolo indicato dalla RT (2170) non risulta presente nello stato di previsione del MISE, che non sembra altresì rinvenibile in tale tabella alcun capitolo inerente ad istituti di integrazione salariale e che nello stato di previsione del Ministero del lavoro il cronologico degli atti conduce al capitolo 2400 che racchiude l'insieme degli oneri relativi alla CIGS (con risorse in sede di previsione pari a 1.550 milioni).
Non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa, sufficientemente modulabile ed evidentemente compatibile con l'andamento dell'intervento in questione registrato nel 2017.
Si osserva comunque che l’utilizzo a copertura di 12,4 milioni di risorse conservate in conto residui non appare corretto dal punto di vista contabile, posto che per essere iscritte in conto residui si deve trattare di risorse già impegnate e quindi già destinate a specifiche finalità e non altrimenti riutilizzabili.
In relazione alla proroga dell’intervento per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano per il quale viene disposto un rifinanziamento di 400.000 euro, andrebbero fornite informazioni sulla presenza delle ulteriori risorse da destinare a tale scopo nel Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché indicazioni di maggiore dettaglio sugli interventi previsti.
Comma 684-quinquiesdecies
(Fondo bieticolo-saccarifero)
Il comma incrementa il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge n. 296 del 2006, così come rifinanziato dall’art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per il 2019 e di 6 milioni di euro per il 2020.
La RT non analizza il comma.
Al riguardo, nulla da osservare.
Commi 684-septiesdecies e 684-duodevicies
(Concessioni di commercio su aree pubbliche)
Il primo comma proroga al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.
Il secondo comma dispone che le PP.AA. interessate prevedono specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010. È poi demandato alla Conferenza Unificata di provvedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non.
La RT non si sofferma sui commi.
Al riguardo, andrebbe garantita la compatibilità con la normativa europea della proroga in esame, onde evitare possibili oneri derivanti da procedure di infrazione.
Comma 684-sexies
(Completamento progetto “Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia”)
La norma, al fine di consentire il rapido completamento delle opere concernenti il progetto «Viabilità di accesso all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia», concede all'ANAS Spa un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
La RT non considera la norma.
Al riguardo, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.