Legislatura 17ª - Dossier n. 565
Azioni disponibili
2.1 Le materie
Ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - alle regioni a statuto ordinario possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, limitatamente però a determinate materie e seguendo uno specifico procedimento.
"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata" (art 116, terzo comma, Cost.).
La disposizione costituzionale circoscrive le materie su cui sono attivabili le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia":
- Tutte le materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).
Si tratta delle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
- Le seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale:
- organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.);
- norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.);
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).