Legislatura 17ª - Dossier n. 565

Il referendum e la proposta della regione Veneto

Il Veneto, così come la Lombardia, ha fatto precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo per l'attivazione del procedimento ex art. 116, terzo comma, Cost da un referendum svoltosi lo scorso 22 ottobre.

  • Il quesito referendario sottoposto agli elettori veneti, e da questi ultimi approvato, è stato il seguente: "Vuoi che alla regione del veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"

Si segnala che la normativa vigente (art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014) subordina la facoltà del Presidente della Giunta regionale di proporre al Consiglio regionale un programma di negoziati con lo Stato e di presentare un disegno di legge statale per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia ex art 116, terzo comma, a una duplice condizione: i) la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto alla consultazione referendaria (invece non richiesta, come detto, per l'analoga consultazione svolta in Lombardia); ii) il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi in favore del SÌ al quesito referendario.

  • L'esito della consultazione referendaria è stato il seguente(11) :

  • Percentuale dei votanti che ha partecipato al referendum in rapporto agli aventi diritto: 57,2%
  • Numero di votanti: 2.328.949
  • Hanno votato SÌ: 98,1%
  • Hanno votato NO: 1,9%
  • Schede Bianche scrutinate: 0,2%
  • Schede nulle: 0,3%

A seguito dell'esito del referendum, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato lo scorso 15 novembre il progetto di legge statale (pdls) n. 43 (riportato in allegato al presente dossier), di iniziativa della Giunta, da trasmettere al Parlamento nazionale, relativo all’individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La scelta di attendere, dopo il referendum, l'approvazione di tale progetto di legge statale prima di avviare i negoziati con il Governo è stata assunta al fine di ottemperare a quanto previsto dal art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014 (che subordina l'avvio dei negoziati alla presentazione di un disegno di legge statale che rappresenta la base e l'oggetto del programma di negoziati).

Il disegno di legge enuclea le materie nelle quali la regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia che corrispondono a tutte quelle di competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni e le tre di competenza esclusiva statale richiamate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (articolo 1 del pdls n.43).

Per ogni materia richiamata dall'articolo 116, terzo comma, è dedicata una specifica sezione del pdls; ciascuna contiene uno o più articoli in cui sono specificati, nel dettaglio, gli ambiti disciplinari affidati alla competenza legislativa della Regione, nonché le funzioni amministrative e le ulteriori attribuzioni ad essa spettanti.

All'articolo 2 il pdls reca disposizioni in ordine alla misura delle risorse necessarie a finanziare le funzioni che saranno trasferite: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio della regione del Veneto delle principali imposte erariali (Irpef, Ires e Iva), che si aggiungono ai gettiti dei vigenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui il disegno di legge chiede la regionalizzazione.

L'articolo demanda ad appositi accordi fra lo Stato e la Regione l'individuazione, nell'ambito di ciascuna materia, dei beni e delle risorse umane e strumentali che dovranno essere trasferiti alla Regione, nonché la definizione delle procedure e delle modalità con cui dovrà avvenire il trasferimento stesso.

Nell'ambito delle disposizioni finali (articolo 66):

  • si specifica che deroghe o modifiche alla legge di differenziazione in commento possono essere introdotte solo nel rispetto della procedura prevista all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (art.66, comma 1);
  • si introduce una norma interpretativa volta ad escludere che le disposizioni contenute nella legge di differenziazione possano essere interpretate come restrittive della competenza regionale attribuita da norme legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa;
  • si dispone che le disposizioni normative statali vigenti nelle materie attribuite alla competenza della Regione continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia;
  • si stabilisce che la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione del Veneto è contestuale a quella dell’effettivo trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro esercizio.

Si segnala infine che con ordine del giorno, adottato nel corso dell'esame della pdls il Consiglio regionale ha conferito mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale.



11) Si veda: http://referendum2017.consiglioveneto.it/sites/index.html#!/riepilogo.