Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto" | Legge regionale n. 15/2014, e succ. mod.(18) "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" |
- la legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria (art. 25, comma 1)
- la legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti, assicurando un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario (art. 25, comma 2)
- il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale (art. 27, comma 1)
| - il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della regione del Veneto (art. 1, comma 1)
- qualora il negoziato non giunga a buon fine, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine al seguente quesito: "Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"(19) (art. 2, comma 1)
- se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione Veneto (art. 2, comma 2)
- per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all'articolo 1 si applicano determinate norme di cui alla legge regionale n. 1/73 ("Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali") (art. 3, comma 1)
- la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum, formulando un apposito piano di comunicazione (art. 3-bis)
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