Legislatura 17ª - Dossier n. 565

LA NORMATIVA REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI

Regione Lombardia

Legge regionale statutaria n. 1/2008

"Statuto d'autonomia della Lombardia"

Legge regionale n. 34/1983, e succ. mod.

"Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni"

  • il Presidente della regione indice i referendum previsti dallo Statuto (art. 25, comma 2)

  • il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse regionale (art. 52, comma 1)
    • la legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum consultivo (art. 52, comma 2)
    • disciplina dei referendum consultivi (Titolo III)
    1. In particolare:
    • il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare (art. 25, commi 5 e 6)
      • al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio regionale (art. 26, comma 1)

      • il referendum consultivo può essere svolto anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio (art. 26-bis, comma 1)(17)

      • con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato anche contestualmente al decreto di indizione, è stabilito se per il referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale si utilizzano le modalità di voto elettroniche (art. 26-bis, comma 2)

Regione Veneto

Legge regionale statutaria n. 1/2012

"Statuto del Veneto"

Legge regionale n. 15/2014, e succ. mod.(18)

"Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto"

  • la legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum. Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza della commissione di garanzia statutaria (art. 25, comma 1)
    • la legge regionale prevede la garanzia dell'informazione sui referendum indetti, assicurando un'adeguata attività di comunicazione ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario (art. 25, comma 2)

    • il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale (art. 27, comma 1)
    • il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della regione del Veneto (art. 1, comma 1)
      • qualora il negoziato non giunga a buon fine, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine al seguente quesito: "Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"(19) (art. 2, comma 1)

      • se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione Veneto (art. 2, comma 2)

      • per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum di cui all'articolo 1 si applicano determinate norme di cui alla legge regionale n. 1/73 ("Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali") (art. 3, comma 1)

      • la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum, formulando un apposito piano di comunicazione (art. 3-bis)


    17) In attuazione dell'art. 26-bis, comma 7, della legge regionale n. 34 è stato adottato il regolamento regionale n. 3/2016, per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico.

    18) La legge regionale n. 15 è stata modificata: 1) dall'art. 25 della legge regionale n. 7/2016 ("Legge di stabilità regionale 2016"); 2) dalla legge regionale n. 7/2017 ("Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 'Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto'").

    19) La Corte costituzionale, con sent. n. 118/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli ulteriori quesiti previsti dalla legge regionale n. 15 (cfr. §5).