Legislatura 17ª - Dossier n. 565
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Introduzione
L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che la legge ordinaria possa attribuire alle regioni “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata. Sebbene non siano mancate, sin dal 2003, iniziative da parte di Regioni per l'avvio di negoziati con il Governo, tale disposizione, introdotta nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, non ha sino ad oggi trovato attuazione.
Il presente dossier(1) intende descrivere la procedura prevista nella citata disposizione costituzionale e dar conto delle recenti iniziative assunte in tale ambito dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Rispetto ai precedenti tentativi, si segnala che le regioni Lombardia e Veneto hanno deciso, nell'ambito della loro autonomia politica e amministrativa, di ricorrere allo strumento del referendum in vista della eventuale attivazione del procedimento previsto dall'art. 116. Si è trattato di una scelta discrezionale, legittimata dalla Corte costituzionale(2) , alla quale nessuna regione aveva fatto ricorso fino ad oggi, nei diversi tentativi, sinora falliti, di pervenire a un'autonomia differenziata. I referendum si sono svolti lo scorso 22 ottobre e, in tale occasione, i cittadini di entrambe le regioni si sono espressi in favore della richiesta di maggiore autonomia.
L'Emilia Romagna si è attivata senza svolgere prima una consultazione referendaria.
1) Molti dei contenuti del dossier sono mutuati dalla Nota breve "Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato" - Servizio Studi del Senato.
2) In dottrina si è dibattuto a lungo sulla legittimità del ricorso al referendum consultivo per l'attivazione della procedura. La Corte costituzionale, con sentenza n.118 del 2015 (v. infra), ha dato risposta affermativa, a condizione che il referendum si svolga "nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa".