Legislatura 17ª - Dossier n. 565
Azioni disponibili
| Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Servizio studi
IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INIZIATIVE DI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO
Introduzione
L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che la legge ordinaria possa attribuire alle regioni “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata. Sebbene non siano mancate, sin dal 2003, iniziative da parte di Regioni per l'avvio di negoziati con il Governo, tale disposizione, introdotta nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, non ha sino ad oggi trovato attuazione.
Il presente dossier(1) intende descrivere la procedura prevista nella citata disposizione costituzionale e dar conto delle recenti iniziative assunte in tale ambito dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Rispetto ai precedenti tentativi, si segnala che le regioni Lombardia e Veneto hanno deciso, nell'ambito della loro autonomia politica e amministrativa, di ricorrere allo strumento del referendum in vista della eventuale attivazione del procedimento previsto dall'art. 116. Si è trattato di una scelta discrezionale, legittimata dalla Corte costituzionale(2) , alla quale nessuna regione aveva fatto ricorso fino ad oggi, nei diversi tentativi, sinora falliti, di pervenire a un'autonomia differenziata. I referendum si sono svolti lo scorso 22 ottobre e, in tale occasione, i cittadini di entrambe le regioni si sono espressi in favore della richiesta di maggiore autonomia.
L'Emilia Romagna si è attivata senza svolgere prima una consultazione referendaria.
1) Molti dei contenuti del dossier sono mutuati dalla Nota breve "Lombardia e Veneto: i primi referendum sul regionalismo differenziato" - Servizio Studi del Senato.
2) In dottrina si è dibattuto a lungo sulla legittimità del ricorso al referendum consultivo per l'attivazione della procedura. La Corte costituzionale, con sentenza n.118 del 2015 (v. infra), ha dato risposta affermativa, a condizione che il referendum si svolga "nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa".
Il regionalismo differenziato (art. 116, terzo comma, della Costituzione)
2.1 Le materie
Ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - alle regioni a statuto ordinario possono essere attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, limitatamente però a determinate materie e seguendo uno specifico procedimento.
"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata" (art 116, terzo comma, Cost.).
La disposizione costituzionale circoscrive le materie su cui sono attivabili le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia":
- Tutte le materie di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).
Si tratta delle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
- Le seguenti materie di potestà legislativa esclusiva statale:
- organizzazione della giustizia di pace (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.);
- norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.);
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.).
2.2 L'eventuale referendum consultivo antecedente all'avvio della procedura di cui all'articolo 116, terzo comma
Nel silenzio della Costituzione, la regione può autonomamente stabilire di far precedere l'avvio del procedimento di cui all'articolo 116, terzo comma, dallo svolgimento di un referendum consultivo, per acquisire l'orientamento dei cittadini. Tale facoltà è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale che ha circoscritto l'ambito entro cui può essere esercitata.
La Corte costituzionale - in occasione di un ricorso proposto dallo Stato contro le leggi della regione Veneto volte ad indire referendum consultivi per l'attivazione della procedura di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione - ha specificato, infatti, in che termini i referendum consultivi possano considerarsi in linea con il dettato costituzionale.
In particolare, la Corte si è pronunciata, con la sentenza n. 118 del 2015, sulle leggi della regione Veneto n. 15/2014 ("Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto") e n. 16/2014 ("Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto"), dichiarando l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della prima, nonché dell'intera seconda legge.
La legge regionale n. 16/2014 prevedeva l'indizione da parte del Presidente della Giunta regionale del Veneto di un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Si o No?".
Tale referendum - a giudizio della Corte - è costituzionalmente illegittimo in quanto:
- riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse ai referendum regionali secondo la giurisprudenza costituzionale;
- suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 della Costituzione. I principi di pluralismo sociale e istituzionale e dell'autonomia territoriale devono infatti svilupparsi nella cornice della Repubblica una e indivisibile, in quanto l'unità della Repubblica è elemento così essenziale dell’ordinamento costituzionale da essere sottratto persino al potere di revisione costituzionale(3) .
Per quanto riguarda la legge regionale n. 15/2014, la Corte fa salvo il quesito su cui gli elettori veneti si sono pronunciati il 22 ottobre 2017 ("Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"), in quanto il quesito ripete testualmente l’espressione usata nell’art. 116, terzo comma, Cost., collocandosi nel quadro della differenziazione delle autonomie regionali prevista da tale disposizione.
Viene invece dichiarata l'illegittimità costituzionale dei restanti quattro quesiti:
- "Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?" e "Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?".
I due quesiti interferiscono, infatti, con la materia tributaria, in contrasto con le disposizioni dello statuto regionale che non ammettono referendum consultivi relativi a leggi tributarie (artt. 26, comma 4, lettera a), e 27, comma 3, della legge statutaria regionale n. 1/2012) e, quindi, con l'art. 123 della Cost., che demanda allo statuto regionale la disciplina dei referendum regionali. I due quesiti violano, inoltre, gli equilibri della finanza pubblica, incidendo sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica.
- "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?".
Il quesito, nel disporre la rimozione di tutti i vincoli di destinazione gravanti su risorse finanziarie spettanti alla regione, viola la previsione costituzionale che consente allo Stato di destinare alle autonomie territoriali risorse aggiuntive per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, quinto comma, Cost.).
- "Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?"
Il quesito incide su scelte fondamentali di livello costituzionale che non possono formare oggetto di referendum regionali.
La pronuncia n. 118/2015 ha dato modo alla Corte di introdurre alcune precisazioni su come il referendum consultivo regionale si collochi rispetto al procedimento previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione.
La Corte - a proposito dell'unico quesito ammesso - osserva che la consultazione popolare regionale lascia inalterato il procedimento di cui all’art. 116, terzo comma, della Costituzione, nel caso in cui esso venga effettivamente attivato(4) .
Il referendum consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca, infatti, in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all’art. 116 Cost., il quale richiede l’approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, con voto favorevole delle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un’intesa fra lo Stato e la regione stessa.
La Corte prosegue: "Il referendum oggetto della disposizione impugnata precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto. Lo stesso atto regionale di iniziativa di cui al citato art. 116, comma terzo, Cost., come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti, rimane giuridicamente autonomo e distinto dal referendum, pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito. Né d’altra parte la consultazione popolare, qualora avvenisse, consentirebbe di derogare ad alcuno degli adempimenti costituzionalmente necessari, ivi compresa la consultazione degli enti locali".
3) Le argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale risultano per molti aspetti analoghe a quelle cui ha fatto ricorso il Tribunale costituzionale spagnolo nelle occasioni in cui si è espresso in relazione alle rivendicazioni separatiste ed indipendentiste catalane. Si veda, ad esempio, la decisione STC 259/2015 del 2 dicembre 2015, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della risoluzione 1/XI del Parlamento catalano di dichiarazione dell'avvio del processo di creazione di uno Stato catalano indipendente repubblicano. In quell'occasione il Tribunal constitutional affermò che: "la resolución impugnada desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía". Inoltre affermò che la condizione di sovranità non può essere considerata un attributo del popolo di una comunità autonoma, poiché questo supporrebbe "la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo".
4) La Corte non accoglie pertanto le argomentazioni dell’Avvocatura generale, secondo cui il quesito avrebbe potuto alterare il procedimento previsto nell’art. 116, comma terzo, della Costituzione. A giudizio dell'Avvocatura l'art. 116, terzo comma, individua nei rappresentanti politici della regione e degli enti locali i soggetti legittimati a promuovere la riforma, evitando di coinvolgere direttamente gli elettori nella fase di avvio della proposta. Ciò anche al fine di evitare le suggestioni e pressioni del voto popolare preventivo sul negoziato con il Governo.
2.3 Il procedimento
In assenza di un organico intervento legislativo di disciplina del procedimento attuativo dell'art. 116, terzo comma(5) , i principali elementi sono ricavabili dalla Costituzione:
- Iniziativa della regione.
La regione interessata è l'unico soggetto titolato ad avviare il procedimento per il regionalismo differenziato.
Le regioni Lombardia e Veneto, come anticipato, hanno fatto precedere tale iniziativa da un referendum, a differenza della regione Emilia-Romagna.
- L'organo competente è stabilito dalla regione interessata, nell'ambito della propria autonomia statutaria e della propria potestà legislativa. In Emilia, Lombardia e Veneto la competenza spetta ai Consigli regionali.
Nel caso dell'Emilia Romagna, l'Assemblea legislativa ha adottato atti di indirizzo (v. infra) che hanno impegnato il Presidente della Regione ad avviare il negoziato con il Governo in determinati ambiti materiali.
Nel caso della Lombardia, la competenza a deliberare in merito all'iniziativa spetta al Consiglio regionale (art.14, comma 3, lett. g), dello Statuto).
Nel caso del Veneto, la legge (n.15 del 2014, art.2, comma 2) demanda l'attivazione dell'iniziativa all'approvazione da parte del Consiglio di un progetto di legge statale recante percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione (tale progetto è stato approvato lo scorso 15 novembre, v.infra).
- A chi è presentata l'iniziativa: al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali (art.1, comma 571, della legge n. 147 del 2013 - legge di stabilità 2014).
- Consultazione degli enti locali.
- Enti locali coinvolti: la disposizione costituzionale non lo specifica. Nel silenzio della norma, un ruolo chiave dovrebbe essere svolto dal Consiglio delle autonomie locali-CAL (almeno laddove istituito), che l'art.123, ultimo comma, della Costituzione definisce "organo di consultazione fra la regione e gli enti locali". Nulla tuttavia sembra impedire alla regione di poter eventualmente consultare singolarmente gli enti locali ovvero le rispettive associazioni di rappresentanza a livello regionale (ANCI e UPI)(6) .
- Valenza del parere: non è vincolante, sempre che la regione, nell'ambito della propria autonomia, non ritenga di disporre diversamente. È tuttavia obbligatorio e il mancato coinvolgimento degli enti locali pregiudicherebbe la legittimità dell'intero procedimento.
- In quale fase: la disposizione costituzionale lascia ampio margine di discrezionalità alla regione, fermo restando che la ratio della disposizione pare escludere che la consultazione possa svolgersi in un momento successivo alla sottoscrizione dell'intesa, quando non è più possibile incidere sul suo contenuto. Stando alla lettera della disposizione costituzionale, il coinvolgimento degli enti locali sembrerebbe dover precedere la formulazione della proposta. Parrebbe tuttavia ammissibile il loro coinvolgimento anche in una fase più avanzata della procedura, purché non oltre la definizione dell'intesa e la sua sottoscrizione.
- Intesa fra lo Stato e la regione interessata.
- Obbligo di avvio dei negoziati: l’articolo 1, comma 571, della legge n.147/2013 impone al Governo, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di attivarsi sulle iniziative delle regioni nel termine di 60 giorni dal loro ricevimento(7) .
- Chi negozia: per la regione, l'organo che conduce il negoziato è determinato nell'ambito dell'autonomia regionale (per il Veneto e la Lombardia è il Presidente della regione); per lo Stato, la legge individua nel Governo il soggetto tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle regioni ai fini dell'intesa.
- Non sussiste alcun obbligo di concludere l'intesa(8) , fermo restando che nei rapporti fra Stato e regioni le parti sono tenute a procedere nel rispetto del principio di leale collaborazione.
- Iniziativa legislativa.
- L'iniziativa dovrebbe spetta al Governo, (politicamente) tenuto a presentare il disegno di legge che recepisce l'intesa sottoscritta con la regione, nel rispetto della leale collaborazione, ovvero alla Regione interessata. Nel silenzio dell'art. 116, terzo comma, pare non potersi escludere una presentazione del disegno di legge da parte degli altri soggetti titolari dell'iniziativa legislativa statale.
- Contenuti del disegno di legge.
- Deve recepire i contenuti dell'intesa.
- Deve rispettare i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione.
Fra questi si richiamano in particolare il rispetto dell’equilibrio di bilancio e l'obbligo di concorrere all’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (primo comma); il principio della disponibilità di risorse autonome (secondo comma) o comunque non vincolate (terzo comma) e in ogni caso idonee all'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite (quarto comma); l'impossibilità di ricorrere all’indebitamento se non per finanziare spese di investimento (sesto comma).
Sul tema della correlazione tra forme e condizioni particolari di autonomia e risorse, la legislazione ordinaria (legge n. 42 del 2009 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale), all'art. 14, prevede che con la legge adottata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si provveda anche all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della medesima legge n. 42.
Inoltre, l’articolo 1, comma 571, della legge n. 147 del 2013 precisa che l'obbligo di attivazione da parte del Governo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'iniziativa regionale è imposto anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica.
- La dottrina concorda sul fatto che il disegno di legge potrebbe prevedere l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a termine, anche al fine di consentire la valutazione dell'efficacia delle disposizioni legislative a conclusione di un determinato periodo di tempo.
- Approvazione della legge a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Lo schema di disegno di legge governativo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma Ad oggi non sono stati approvati interventi legislativi organici volti a disciplinare la procedura di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione. Va tuttavia segnalato che il 21 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri aveva approvato uno schema di disegno di legge di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che non ebbe ulteriore seguito. Lo schema recava disciplina dettagliata del procedimento da seguire, con riferimento alla definizione dell’intesa e alla presentazione del disegno di legge per l’attribuzione dell’autonomia ampliata. In particolare prevedeva:
|
5) Al termine della XIII legislatura, il Governo approvò uno schema di disegno di legge che tuttavia non venne mai presentato dalle Camere (infra).
6) Il disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2017 (e mai presentato alle Camere) di attuazione dell'art.116, terzo comma, prevedeva che la consultazione fosse effettuata mediante un parere del CAL e, solo nei casi in cui questo non fosse costituito, delle associazioni rappresentative a livello regionale dei comuni e delle province.
7) Tale obbligo, ai sensi del secondo periodo del comma 571, era previsto anche in relazione alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della legge n.147 (in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni) con il termine di 60 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge. Non risulta che detto termine (cui va peraltro riconosciuto carattere ordinatorio) sia stato rispettato.
8) Anche nel caso in cui il negoziato pervenga ad un testo condiviso tra i Governi regionale e statale, l'intesa potrebbe essere non sottoscritta in presenza di dissenso sul testo da parte del Consiglio regionale, qualora - nell'ambito dell'autonomia delle singole regioni - ad esso sia attribuita la decisione finale (come ad esempio è previsto all'art. 14, comma 3, lett g), dello statuto della regione Lombardia). Parrebbe invece non in linea con il principio di leale collaborazione la mancata sottoscrizione dell'intesa da parte del Governo, una volta che la stessa sia stata definita.
La proposta dell'Emilia Romagna
L'Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna ha approvato, in data 3 ottobre 2017, la risoluzione n.5321 (il cui testo è riportato in allegato al presente dossier) recante "Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione". Con tale atto l'Assemblea impegna il Presidente della regione ad avviare il negoziato con lo Stato con riferimento ai seguenti ambiti:
- tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;
- internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all’innovazione;
- territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;
- tutela della salute;
- competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica.
L'Assemblea ha altresì conferito mandato al Presidente di avviare, in una seconda fase, il negoziato con il Governo ai fini dell'intesa in materia di organizzazione della giustizia di pace, "fermo restando il carattere prioritario degli ambiti oggetto di contrattazione sopraelencati".
L'atto di indirizzo impegna inoltre la Giunta a comunicare tempestivamente il formale avvio del negoziato, nonché il Presidente a dare conto, con cadenza periodica, dell'andamento del negoziato, e, a conclusione di quest'ultimo, a trasmettere all'Assemblea lo schema di intesa prima della sua formale sottoscrizione.
Alla Giunta è demandato altresì il compito di acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, che, come detto, impone di consultare gli enti locali.
Successivamente, in data 18 ottobre, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti che ha formalizzato l'avvio del percorso per l'autonomia differenziata.
L'avvio del negoziato ha avuto inizio con l'incontro fra il Presidente della regione Emilia Romagna (e del presidente della regione Lombardia) con il Sottosegretario degli Affari regionali lo scorso 9 novembre.
Da ultimo, l'Assemblea legislativa ha adottato, in data 15 novembre, un ulteriore atto di indirizzo (la risoluzione n.5600(9) , il cui testo è riportato in allegato al presente dossier).
Esso dà conto della volontà dell'Assemblea di prevedere che, nell'ambito del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'intesa, sia assicurata una sinergia fra Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e degli enti locali, "mediante una delegazione assembleare nella persona della Presidente dell'Assemblea legislativa o Consigliere suo delegato, di rappresentanti dei Comuni, individuati dall'Anci-ER, delle Province, individuati dall'UPI, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli Enti".
Inoltre, impegna il Presidente della Giunta regionale a proseguire nel percorso intrapreso, a definire "eventuali ulteriori competenze [si intende rispetto a quelle definite nella risoluzione n.5321] oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari".
9) "Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione degli oggetti di differenziazione ai sensi dell’art. 116 Cost., a definire, mediante un confronto nelle Commissioni assembleari, eventuali ulteriori competenze, nonché a rassegnare all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo, ottenendo il mandato definitivo dall’Assemblea prima della sottoscrizione finale".
Il referendum e la proposta della regione Lombardia
La Lombardia ha ritenuto di far precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo per l'attivazione del procedimento ex art. 116, terzo comma, della Costituzione dallo svolgimento di un referendum, che ha avuto luogo lo scorso 22 ottobre.
- Il quesito referendario sottoposto agli elettori lombardi, e da essi approvato, è stato il seguente:
"Volete voi che la regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?"
- L'esito della consultazione referendaria è stato il seguente(10) :
- Percentuale dei votanti che hanno partecipato al referendum in rapporto agli aventi diritto: 38,34%. In proposito, si segnala che l'ordinamento regionale non prescrive alcun quorum per la validità del referendum.
- Numero di votanti: 3.017.707
- Hanno votato SÌ: 95,29%
- Hanno votato NO: 3,95%
- Schede Bianche scrutinate: 0,77%
A seguito dell'esito del referendum, il Consiglio regionale ha approvato lo scorso 7 novembre la "Risoluzione concernente l’iniziativa per l’attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della costituzione".
Con tale atto di indirizzo, il Consiglio ha impegnato il Presidente della regione:
- ad avviare il confronto con il Governo per definire i contenuti di un’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Nell'ambito del negoziato con il Governo, il Presidente dovrà assicurare il coinvolgimento del Consiglio regionale anche mediante la partecipazione di suoi rappresentanti all’interno della delegazione trattante. In proposito, si rileva che lo schema di intesa a conclusione della trattativa con il Governo, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lett. g), dello Statuto della regione Lombardia, dovrà essere sottoposto al Consiglio regionale;
- a condurre il negoziato tenendo conto delle materie elencate nell'allegato A alla risoluzione. Tale elenco non è peraltro esaustivo, sì da lasciare al Presidente un ampio margine di manovra nel caso in cui nel corso delle trattative dovessero emergere aspetti non considerati;
- a definire, nell’intesa, "il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative", che dovrà contenere clausole di garanzia dell’autonomia ottenuta rispetto a successive leggi statali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione. Ciò anche al fine di salvaguardare l'adeguatezza delle risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite;
- a ottenere l'assegnazione di idonee risorse per il finanziamento integrale delle funzioni che saranno attribuite alla regione;
- ad assicurare "adeguata, costante e tempestiva informativa" al Consiglio regionale nel corso dei negoziati;
- a garantire "forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali" da realizzare prima della sottoscrizione dell'intesa. Tale coinvolgimento è anche mirato alla definizione di un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze che saranno attribuite alla regione ex art. 116, terzo comma, e, più in generale, a favorire la completa attuazione dell’articolo 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà.
Infine, il Consiglio, con la risoluzione in esame, ha impegnato la delegazione che affiancherà il Presidente della regione nei negoziati con il Governo, ad attenersi ai menzionati indirizzi.
Le materie che, ai sensi della risoluzione, il Presidente della regione Lombardia e il resto della delegazione dovranno porre a fondamento della trattativa con il Governo sono raggruppate nelle 6 aree principali, che tendono a ricomprendere tutti gli ambiti materiali di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione:
- AREA ISTITUZIONALE
Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni
Ordinamento della comunicazione
Organizzazione della giustizia di pace
- AREA FINANZIARIA
Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
Previdenza complementare e integrativa
Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
- AREA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
Ambiente ed ecosistema: tutela e valorizzazione
Protezione civile
Governo del territorio
Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
Grandi reti di trasporto e di navigazione
Porti e aeroporti civili
- AREA ECONOMICA E DEL LAVORO
Tutela e sicurezza del lavoro
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
Commercio con l'estero
Professioni
- AREA CULTURA, ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
Norme generali sull'istruzione e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale
Beni culturali: tutela e valorizzazione
Ordinamento sportivo
- AREA SOCIALE E SANITARIA (WELFARE)
Tutela della salute
Alimentazione
10) Si veda:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/referendum-autonomia/referendum-affluenza-risultati.
Il referendum e la proposta della regione Veneto
Il Veneto, così come la Lombardia, ha fatto precedere la richiesta di avvio delle trattative con il Governo per l'attivazione del procedimento ex art. 116, terzo comma, Cost da un referendum svoltosi lo scorso 22 ottobre.
- Il quesito referendario sottoposto agli elettori veneti, e da questi ultimi approvato, è stato il seguente: "Vuoi che alla regione del veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?"
Si segnala che la normativa vigente (art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014) subordina la facoltà del Presidente della Giunta regionale di proporre al Consiglio regionale un programma di negoziati con lo Stato e di presentare un disegno di legge statale per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia ex art 116, terzo comma, a una duplice condizione: i) la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto alla consultazione referendaria (invece non richiesta, come detto, per l'analoga consultazione svolta in Lombardia); ii) il raggiungimento della maggioranza dei voti validamente espressi in favore del SÌ al quesito referendario.
- L'esito della consultazione referendaria è stato il seguente(11) :
- Percentuale dei votanti che ha partecipato al referendum in rapporto agli aventi diritto: 57,2%
- Numero di votanti: 2.328.949
- Hanno votato SÌ: 98,1%
- Hanno votato NO: 1,9%
- Schede Bianche scrutinate: 0,2%
- Schede nulle: 0,3%
A seguito dell'esito del referendum, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato lo scorso 15 novembre il progetto di legge statale (pdls) n. 43 (riportato in allegato al presente dossier), di iniziativa della Giunta, da trasmettere al Parlamento nazionale, relativo all’individuazione di percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
La scelta di attendere, dopo il referendum, l'approvazione di tale progetto di legge statale prima di avviare i negoziati con il Governo è stata assunta al fine di ottemperare a quanto previsto dal art. 2, comma 2, della legge regionale n.15 del 2014 (che subordina l'avvio dei negoziati alla presentazione di un disegno di legge statale che rappresenta la base e l'oggetto del programma di negoziati).
Il disegno di legge enuclea le materie nelle quali la regione del Veneto richiede forme e condizioni particolari di autonomia che corrispondono a tutte quelle di competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni e le tre di competenza esclusiva statale richiamate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (articolo 1 del pdls n.43).
Per ogni materia richiamata dall'articolo 116, terzo comma, è dedicata una specifica sezione del pdls; ciascuna contiene uno o più articoli in cui sono specificati, nel dettaglio, gli ambiti disciplinari affidati alla competenza legislativa della Regione, nonché le funzioni amministrative e le ulteriori attribuzioni ad essa spettanti.
All'articolo 2 il pdls reca disposizioni in ordine alla misura delle risorse necessarie a finanziare le funzioni che saranno trasferite: si tratta dei 9/10 del gettito riscosso nel territorio della regione del Veneto delle principali imposte erariali (Irpef, Ires e Iva), che si aggiungono ai gettiti dei vigenti tributi propri regionali e agli specifici fondi di cui il disegno di legge chiede la regionalizzazione.
L'articolo demanda ad appositi accordi fra lo Stato e la Regione l'individuazione, nell'ambito di ciascuna materia, dei beni e delle risorse umane e strumentali che dovranno essere trasferiti alla Regione, nonché la definizione delle procedure e delle modalità con cui dovrà avvenire il trasferimento stesso.
Nell'ambito delle disposizioni finali (articolo 66):
- si specifica che deroghe o modifiche alla legge di differenziazione in commento possono essere introdotte solo nel rispetto della procedura prevista all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (art.66, comma 1);
- si introduce una norma interpretativa volta ad escludere che le disposizioni contenute nella legge di differenziazione possano essere interpretate come restrittive della competenza regionale attribuita da norme legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa;
- si dispone che le disposizioni normative statali vigenti nelle materie attribuite alla competenza della Regione continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia;
- si stabilisce che la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione del Veneto è contestuale a quella dell’effettivo trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro esercizio.
Si segnala infine che con ordine del giorno, adottato nel corso dell'esame della pdls il Consiglio regionale ha conferito mandato al Presidente della Giunta regionale per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale.
11) Si veda: http://referendum2017.consiglioveneto.it/sites/index.html#!/riepilogo.
il regionalismo differenziato: i precedenti tentativi
Nessuno dei tentativi intrapresi dalle regioni per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è, finora, giunto a compimento(12) .
- Toscana (2003): il primo tentativo di conseguire l’intesa prevista dal terzo comma dell'art. 116 è della regione Toscana con una proposta di delibera (la n.1237) recante "autonomia speciale nel settore dei beni culturali e paesaggistici". Il CAL Toscana ha espresso su tale proposta parere favorevole, recependo le indicazioni emerse dalla consultazione degli enti locali il 23 maggio 2003. La procedura non ha avuto ulteriore seguito.
- Lombardia (2006/2007): a conclusione di un'intensa attività istruttoria avviata a partire da luglio dell'anno prima, il Consiglio regionale nel 2007 adotta atti di indirizzo (una risoluzione il 3 aprile 2007 e una mozione il 10 luglio) con l'obiettivo di impegnare la Giunta ad avviare un confronto con il Governo per giungere ad un'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione riguardante determinate materie(13) . Come comunicato dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale, il 30 ottobre 2007 ha preso avvio il confronto fra la regione ed il Governo, con l'obiettivo di pervenire alla redazione di un documento finale condiviso. La procedura non ha avuto ulteriore seguito.
- Veneto (2006/2007): con deliberazione di Giunta, è stato approvato l'avvio del percorso per il riconoscimento di “ulteriori forme e condizioni di autonomia” alla regione del Veneto, a partire dall'individuazione da parte della Giunta di una piattaforma di proposte su cui aprire il confronto con lo Stato. La Giunta ha approvato, quindi, un documento con le proposte da avanzare per il raggiungimento di un’autonomia differenziata (il documento è stato poi successivamente integrato). Nel mese di novembre 2007 si sono svolte le consultazioni degli enti locali e delle categorie territoriali interessate, con esito favorevole al proseguimento del percorso avviato dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale, a dicembre 2007, ha approvato a larghissima maggioranza un documento contenente le materie(14) su cui avviare le trattative con il Governo. Contestualmente il Consiglio ha conferito mandato al Presidente della regione di attivare negoziazioni con lo Stato. La procedura non ha avuto ulteriore seguito.
- Piemonte (2008): il Consiglio regionale ha adottato una deliberazione per l'attuazione dell’articolo 116, terzo comma, ai fini del riconoscimento di un’autonomia differenziata della regione. Nella deliberazione: si approvava un documento di indirizzo per l’avvio del procedimento di individuazione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” in determinate materie(15) ; si dava mandato al Presidente della Giunta regionale di negoziare con il Governo, in armonia con il principio di leale collaborazione, la definizione di un’intesa ai sensi dell’articolo 116, comma terzo; si impegnava la Giunta regionale ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, ai sensi dell’articolo 116, comma terzo. La procedura non ha avuto ulteriore seguito.
12) Alcuni dei documenti di seguito richiamati sono consultabili al link: http://www.issirfa.cnr.it/l-autonomia-speciale-delle-regioni-ordinarie.html.
13) Si tratta di: tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; tutela dei beni culturali; organizzazione della giustizia di pace; organizzazione sanitaria; ordinamento della comunicazione; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; infrastrutture; - ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; università: programmazione dell’offerta formativa e delle sedi; cooperazione transfrontaliera; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
14) Istruzione; tutela della salute; tutela e valorizzazione dei beni culturali; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; potere estero della Regione; organizzazione della giustizia di pace; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare ed integrativa; protezione civile; infrastrutture; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; governo del territorio; lavori pubblici.
15) Beni paesaggistici e culturali; infrastrutture; università e ricerca scientifica; ambiente; organizzazione sanitaria; previdenza complementare e integrativa limitatamente agli interventi relativi alle non autosufficienze.
regioni ad autonomia differenziata ex art. 116, terzo comma, e regioni a statuto speciale
Le regioni ad autonomia differenziata ex art.116, terzo comma, della Costituzione hanno in comune con le regioni a statuto speciale la possibilità di vantare forme e condizioni particolari di autonomia rispetto al quadro delle competenze delineato dalle (altre) disposizioni costituzionali (ed in particolare dall'art.117).
Non è tuttavia possibile assimilare le regioni che ampliano la propria sfera di autonomia ai sensi dell'art.116, terzo comma, alle regioni a statuto speciale, per via di una serie di rilevanti differenze.
Regioni interessate. Le regioni a statuto speciale sono individuate dall'art.116, primo comma, della Costituzione. Le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Ai sensi del secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
A poter beneficiare della previsione dell'art. 116, terzo comma, sono invece le regioni ordinarie. La disposizione costituzionale fa infatti espresso riferimento all'attribuzione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (...) ad altre regioni" [altre rispetto a quelle menzionate ai commi precedenti, ovvero alle regioni a statuto speciale].
La clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale n.3 del 2001 estende tuttavia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, l'applicazione delle disposizioni della medesima legge costituzionale "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". Tale previsione sembrerebbe idonea a consentire, almeno in via teorica, la possibilità che anche una regione a statuto speciale possa avvalersi dell'art.116, terzo comma, nella fase transitoria.
- Fonte dell'autonomia. Il terzo comma prefigura l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con legge dello Stato, a differenza degli statuti di autonomia che sono approvati con legge costituzionale.
Detta legge statale è approvata con una procedura rinforzata(16) . Pertanto:
- tale legge non può essere abrogata da altra legge ordinaria;
- le forme e le condizioni di autonomia da essa attribuite non possono essere revocate unilateralmente né dallo Stato né dalla regione interessata (nell'ambito del vigente quadro costituzionale), sempre che la stessa legge non disponga altrimenti.
- Ambito materiale. A differenza dell'autonomia riconosciuta negli statuti speciali, quella attribuibile ai sensi del terzo comma dell'art.116 è circoscritta agli ambiti di legislazione concorrente e a limitate materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. §2).
16) Il procedimento prevede infatti: che la legge sia approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata; che il negoziato con il Governo sia promosso dalla Regione interessata; che siano sentiti gli enti locali; che siano rispettati i princìpi di cui all'articolo 119 (cfr. §2).
RISOLUZIONE N.5321 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Visti e richiamati
- l’articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica “adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”;
- l’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;
- l’articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea;
- l’articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate con le ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;
visto altresì
- l’articolo 104, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna;
considerato
- che il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso alla Presidenza di questa Assemblea, con nota prot. AL/2017/41597 del 29 agosto 2017, il Documento di indirizzi per l’avvio del percorso finalizzato all’acquisizione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 agosto 2017;
- che il richiamato Documento di indirizzi è stato iscritto all’ordine del giorno generale di questa Assemblea con il numero 5166, assegnato alle Commissioni assembleari e fatto oggetto di illustrazione da parte del Presidente della Giunta nella seduta del 12 settembre 2017 della Commissione referente I Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
- che nella su menzionata comunicazione il Presidente ha precisato come l’iniziativa sia riconducibile alle priorità della Legislatura regionale in corso, così come declinate nel Programma di mandato, riferendosi in particolare agli interventi di contrasto alla disoccupazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro, alle misure per il rafforzamento delle capacità competitive e per l’innovazione del tessuto produttivo, l’internazionalizzazione, il supporto allo start up per le nuove imprese e il sostegno degli investimenti;
- che il richiamato Documento di indirizzi, contenente le prime indicazioni politiche volte ad individuare gli ambiti di differenziazione di competenze legislative ed amministrative, è stato sottoposto alla condivisione e alla valutazione degli organi assembleari, attraverso l’esame delle Commissioni competenti per materia, in sede consultiva, e della Commissione I Bilancio, Affari generali ed istituzionali in sede referente;
- che, come precisato in sede di illustrazione da parte del Presidente della Giunta, sul richiamato Documento di indirizzi è stato parallelamente avviato il percorso di confronto con le associazioni e le istituzioni firmatarie del Patto per il lavoro, nonché con i rappresentanti delle autonomie territoriali dell’Emilia-Romagna ai fini della condivisione dei contenuti ivi previsti;
dato atto
- del dibattito svolto, in sede consultiva, nelle Commissioni assembleari competenti, rispettivamente: dalla Commissione II Politiche economiche, nelle sedute del 13 e 20 settembre 2017; dalla Commissione III Territorio, Ambiente e Mobilità, nella seduta del 21 settembre 2017; dalla Commissione IV Salute e politiche sociali, nella seduta del 19 settembre 2017; dalla Commissione V Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità, nella seduta del 21 settembre 2017; dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone nella seduta del 13 settembre 2017;
dato altresì atto
- del dibattito svolto, in sede referente, dalla Commissione I Bilancio, affari generali ed istituzionali nelle sedute del 12 e 25 settembre 2017.
VALUTATI
gli ambiti indicati nel Documento di indirizzi
- con riferimento alle competenze in materia di “TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO, ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE” la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:
“tutela e sicurezza del lavoro”
a.le politiche attive del lavoro, anche alla luce dell'istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro prevista
dalla legge regionale di riordino (n. 13/2015), perseguendo l'obiettivo di garantire il permanente esercizio differenziato sui propri territori delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego. A tal fine occorre stabilire un quadro di finanziamenti stabile:
- per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia per il Lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150/2015, in coerenza con il riparto dei costi relativi ai centri per l'impiego, come verrà definito a livello nazionale in attuazione dell'accordo politico del 7 settembre 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Assessori regionali al lavoro e con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare sia il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, sia i servizi offerti dai centri stessi;
- per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015, l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancheranno alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, alla fascia dell'utenza "giovani";
b.le politiche attive del lavoro, al fine di ricondurre a unità il sistema, consentendo flessibilizzazione degli
strumenti di politica attiva in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al reddito. I mercati del lavoro sono, infatti, "naturalmente" regionali e la Regione deve avere, quindi, la possibilità di regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro definendo le priorità rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e appropriatezza;
c.vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini,
consentendo alla Regione di introdurre misure complementari di controllo sugli stessi e mediante l'avvalimento degli Ispettorati territoriali del lavoro. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo dello strumento.
“istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria”
a - strumenti, anche normativi, atti a realizzare un sistema unitario di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie. Possibilità di definire accordi con l’Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell’offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, con riferimento all’Istruzione tecnica e all’Istruzione professionale. Attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione nel “sistema di istruzione” (di competenza statale) o nel “sistema di istruzione e formazione professionale” (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la IeFP sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive ovvero non sono neutri rispetto ai modelli adottati dalle singole Regioni). L’obiettivo è agire nell’ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, così come definito dalle normative vigenti, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell’occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello terziario. Qualificare e arricchire l’offerta a partire dalla piena valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni educative, che, agendo in un sistema integrato, possano, nella collaborazione con le imprese, rispondere agli obiettivi sopra indicati. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano loro di conseguire una qualifica professionale rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale al fine di promuovere il successo formativo e di ridurre il tasso di dispersione scolastica sotto al 10%. Occorre inoltre qualificare e arricchire l’offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, nonché garantire un’offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;
b - la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di realizzare percorsi di formazione terziaria di tipo universitario in grado di rispondere al bisogno dinamico di competenze del mondo del lavoro e del sistema economico produttivo regionale, accrescendo significativamente il livello di partecipazione all'istruzione terziaria e l'occupabilità dei giovani;
c - consentire un’adeguata qualificazione dei luoghi della formazione sia dal punto di vista strutturale che tecnologico;
- con riferimento alle competenze in materia di “INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE”, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:
“internazionalizzazione e commercio con l’estero”
- strumenti anche normativi per la promozione e realizzazione di iniziative riguardanti prioritariamente l'internazionalizzazione del sistema produttivo e commerciale regionale. Promuovere altresì il sistema educativo e formativo, universitario, della ricerca e dell'innovazione dell'Emilia-Romagna, anche al fine di rafforzare l'attrattività del territorio nel suo complesso. Si tratta di garantire supporto continuativo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, assicurando continuità e semplificazione dei procedimenti, nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione. Le risorse finanziarie connesse consentiranno, peraltro, di integrare le attività di promozione con le attività di sistema relative all'attrazione di investimenti in stretta relazione con ICE e Invitalia;
“ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi e allo start up di impresa”
- strumenti, anche normativi, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. Si tratta di dotare queste azioni delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. L'obiettivo è mettere in campo con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca, assicurando il pieno coinvolgimento delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, rafforzando reti e filiere, al fine di accelerare la crescita del rapporto Ricerca e Sviluppo sul PIL regionale. Le risorse potranno essere destinate al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo start up d'impresa, e all'offerta regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei;
- con riferimento alle competenze in materia di “TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE”, la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:
“governo del territorio e rigenerazione urbana”
a - l’acquisizione di competenze legislative e amministrative volte a superare la frammentazione amministrativa per la disciplina dei procedimenti in materia di edilizia, infrastrutture impianti produttivi, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività del sistema territoriale, ai fini della regolarizzazione degli stati legittimi, per errori materiali o approssimazioni tecniche e della messa in sicurezza sismica;
b - definizione d’intesa con lo Stato di azioni e strumenti integrati e multidisciplinari finalizzati ad attivare processi strutturali, non episodici, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire in modo trasversale sulle componenti fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo (con riferimento all’ integrazione di usi, funzioni e servizi ed alle più efficienti forme di aggregazione), sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli (con azioni di innovazione sulla filiera dell’abitare e di costruzione di comunità e identità locali), sulla base dei criteri contenuti nel sistema legislativo nazionale;
c - qualificazione del sistema delle infrastrutture ferroviarie e completamento della rete viaria principale a supporto del sistema produttivo, per un’elevata qualità dello sviluppo;
“tutela dell’ambiente”
a - il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con riferimento all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale finalizzate ad introdurre norme di semplificazione per il raccordo dei procedimenti con quelli di competenza regionale nonché a disciplinare l'organizzazione delle funzioni amministrative assegnate alla Regione;
b - il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell’ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all’integrazione amministrativa in materia. Le agenzie agiscono nel quadro degli indirizzi normativi ed operativi stabiliti dalla Regione in coerenza con quanto previsto dal punto precedente;
c - il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative, attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;
d - il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all’esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio, di gestione delle acque per l’adattamento ai cambiamenti climatici e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell’ambito della governance stabilita dalla legge statale;
e - il potenziamento del sistema regionale di protezione civile per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 3 della legge n. 225/1992 (previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio). Strumenti di finanziamento adeguati anche con la costituzione di appositi Fondi regionali;
- con riferimento alle competenze in materia di “TUTELA DELLA SALUTE” la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguarda:
a - limitatamente agli aspetti di gestione delle risorse destinate al territorio regionale, e nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica e di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché nel rispetto dell’unitarietà del contratto collettivo nazionale di lavoro, si chiede la possibilità di rendere più flessibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli specifici sulle singole macro voci (ad esempio la spesa sul personale o sui farmaci). Il sistema di vincoli attuali non permette di agire concretamente l’autonomia gestionale regionale e di porre in essere politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute più efficaci;
b - sul sistema di governance delle Aziende sanitarie si richiede il riconoscimento della potestà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le Aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le Aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo Aziende trasversali di carattere regionale, nel rispetto del dettato del D.Lgs. n. 517/1999 e garantendo la coerenza con la L.R. 29/2004 e quindi in pieno accordo con le linee di programmazione regionale e con il parere obbligatorio degli atenei interessati;
c - autonomia nella definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione del farmaco garantendo, ove previsto la riscossione delle quote partecipate dei cittadini;
d - possibilità di prevedere misure ulteriori di tutela della salute pubblica, a fronte di evidenze epidemiologiche o emergenze specifiche, anche attraverso la revisione del numero dei vaccini obbligatori, rispetto a quanto previsto a livello nazionale all'interno dei LEA per i residenti in regione Emilia-Romagna;
e - possibilità di integrare il sistema formativo delle scuole di specializzazione mediche, in accordo con gli atenei della regione, per garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale e del turn over, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale, anche attraverso il finanziamento diretto dei contratti di formazione lavoro;
f - possibilità di definire misure volte a garantire una più equa accessibilità ai servizi da parte dei cittadini anche rideterminando importi e regole di compartecipazione alla spesa diverse da quelle previste a livello nazionale prevedendo la possibilità di rimodulare le esenzioni per reddito in relazione alle fasce di età, alla composizione del nucleo familiare e a particolari necessità di tutela, nel quadro della disciplina dell’ISEE (Indice Situazione Economica Equivalente);
g - l’incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giuridici, consenta una disponibilità regionale di risorse annue sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l’inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie, escluso l’incremento della pressione fiscale da parte della Regione. Infatti l'adeguamento ed il rinnovo del patrimonio edilizio e tecnologico delle Aziende sanitarie rappresenta nel contesto attuale un tema che richiede nuove strategie di approccio. Le maggiori esigenze legate alla sicurezza delle strutture ospedaliere, la necessità di disporre di soluzioni logistiche e funzionali idonee alle mutate strategie operative, compresa l'esigenza di completare la realizzazione delle Case della salute in modo da garantire a tutti i territori una equa distribuzione dei servizi, si accompagnano alla cronica difficoltà di sostituzione delle apparecchiature biomediche che induce rilevanti inefficienze nel sistema di cura. Vista la cronica difficoltà a garantire un flusso di risorse nazionali dedicate all’alimentazione dei programmi di investimenti in sanità ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e tenuto conto del livello di efficienza dimostrato dalla Regione Emilia-Romagna nell'utilizzo di tali risorse, quando rese disponibili, si ritiene allo stato attuale non rinviabile l’individuazione di una diversa strategia, nel quadro di un aumentato livello di autonomia regionale ex articolo 116 della Costituzione, che lasci nella disponibilità regionale un ammontare annuo di risorse sufficiente a garantire la realizzazione degli investimenti necessari a contrastare l’inadeguatezza del patrimonio edilizio e tecnologico;
- con riferimento alle competenze complementari e accessorie in materia di:
- - “COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA”
Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, territorialmente assegnati, la richiesta di maggiore autonomia a favore della Regione riguarda, sulla base di Intese approvate con il Consiglio delle Autonomie locali, la definizione di criteri applicativi, modalità e tempi, anche in superamento delle disposizioni applicative statali, ai fini del ricorso all’indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. La Regione assicura il rispetto dell’obiettivo di “finanza pubblica territoriale”, nonché gli obblighi informativi nei confronti del Governo. La richiesta di maggiore autonomia nella definizione della normativa di dettaglio o complementare è perfettamente coerente con le finalità della legge regionale n. 12 del 2010 (Patto di stabilità territoriale) ed è volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale rispetto a risorse già presenti. Si basa sul rafforzamento del Sistema regionale di Regione, Comuni e Province; non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale e riduce l’overshooting, ovvero il non utilizzo di risorse destinate agli investimenti.
- - “GOVERNANCE ISTITUZIONALE”
Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell’accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno alla Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di governance istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d’intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative;
- - “PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL’ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA”
Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell’Unione europea (fase ascendente) a seguito dell’acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.
In quest’ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione Emilia-Romagna nei negoziati sugli atti e le politiche dell’Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall’ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (legge n. 234 del 2012);
CONDIVISA
- la scelta di avviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell’Intesa di cui all’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all’adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”;
IMPEGNA
- il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini dell’Intesa prevista dall’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, individuando quale prioritario oggetto di contrattazione gli ambiti di seguito sinteticamente riportati:
- tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;
- internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;
- territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;
- tutela della salute;
- competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica;
- il Presidente della Giunta, fermo restando il carattere prioritario degli ambiti oggetto di contrattazione sopraelencati, ad avviare, in una seconda fase, il negoziato con il Governo ai fini dell'intesa prevista dal comma III dell'articolo 116 sulla materia indicata dalla lettera l) del comma II dell'art. 117, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace;
- il Presidente della Giunta a rassegnare a questa Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale;
- il Presidente della Giunta a trasmettere all’Assemblea legislativa lo schema di Intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione;
IMPEGNA ALTRESÌ
- la Giunta regionale a comunicare tempestivamente a questa Assemblea il formale avvio del negoziato con il Governo nazionale;
- la Giunta regionale ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi e per gli effetti del già richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione.
RISOLUZIONE N. 5600 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE
Oggetto n. 5600 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire, anche alla luce del lavoro avviato con la Regione Lombardia, nel percorso di individuazione degli oggetti di differenziazione ai sensi dell’art. 116 Cost., a definire, mediante un confronto nelle Commissioni assembleari, eventuali ulteriori competenze, nonché a rassegnare all’Assemblea, con cadenze periodiche, gli esiti del negoziato con il Governo, ottenendo il mandato definitivo dall’Assemblea prima della sottoscrizione finale. A firma dei Consiglieri: Caliandro, Sensoli, Foti, Aimi, Delmonte, Taruffi, Prodi (Prot. DOC/2017/0000695 del 14 novembre 2017)
RISOLUZIONE
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
con la risoluzione 5321 del 3 ottobre 2017, l'Assemblea legislativa ha condiviso la scelta di avviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell'Intesa di cui all'articolo 116, comma III, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all'adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ed ha impegnato il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini del raggiungimento della summenzionata intesa, prevista dal comma III dell'articolo 116 della Costituzione, individuando quale prioritario oggetto di contrattazione gli ambiti di seguito sinteticamente riportati:
- tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;
- internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;
- territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;
- tutela della salute;
- competenze complementari e accessorie riferite alla governance istituzionale e al coordinamento della finanza pubblica, nonché alla partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'unione europea;
- organizzazione della giustizia di pace.
in attuazione della summenzionata risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017, in data 18 ottobre, il Presidente Bonaccini ha firmato con il premier Gentiloni una dichiarazione di intenti che ha formalizzato l'avvio del percorso per l'autonomia differenziata, richiesta dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 116, comma III della Costituzione;
successivamente a tale dichiarazione di intenti è stata adottata, ad esito del referendum consultivo del 22 ottobre u.s., una risoluzione da parte del Consiglio della Regione Lombardia in data 7 novembre u.s.;
la presidenza del Consiglio dei Ministri, per mezzo del Sottosegretario degli Affari regionali, ha convocato per il 9 novembre 2017 l'avvio del negoziato per dar seguito alle richieste di Regione Emilia-Romagna e di Regione Lombardia;
di tale convocazione è stata data formale comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea legislativa da parte dell'Assessore al riordino istituzionale in data 8 novembre 2017.
Valutato ulteriormente che
le iniziative avviate dalle Regioni nel quadro dell'articolo 116, comma III, della Costituzione, pur nelle loro rispettive peculiarità, riaprono il dibattito sul futuro del regionalismo italiano.
Considerato che
a seguito della riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre u.s., si darà avvio ad incontri mirati volti ad esaminare prioritarie aree strategiche individuate da entrambe le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e ciò a partire dalle due riunioni convocate dal Governo, rispettivamente, presso la sede della Presidenza della Regione Emilia-Romagna il 17 novembre p.v. e presso la Presidenza della Regione Lombardia il 21 novembre p.v.;
dalla Comunicazione del Presidente Bonaccini illustrata in data odierna all'Assemblea legislativa, si evince che la Giunta ha dato corso ad un sistematico approfondimento relativamente a tutte le materie oggetto di differenziazione sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea legislativa con la citata risoluzione n. 5321 e ha contestualmente individuato possibili ulteriori aree di competenze differenziabili a norma dell'art. 116, comma III, Cost..
Si impegna
a caratterizzare il procedimento, finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", ai sensi dell'articolo 116, comma III, della Costituzione ed in particolare il confronto politico con il Governo, per la definizione dell'Intesa, con la previsione di una forma di partecipazione congiunta da parte della Giunta regionale, dell'Assemblea legislativa e degli enti locali, mediante una delegazione assembleare nella persona della Presidente dell'Assemblea legislativa o Consigliere suo delegato, di rappresentanti dei Comuni, individuati dall'Anci-ER, delle Province, individuati dall'UPI, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli Enti.
Impegna
- Il Presidente della Giunta regionale a proseguire nel percorso intrapreso, anche alla luce del comune lavoro avviato con la Regione Lombardia, per l'individuazione, ciascuna per le proprie specificità territoriali e pur nella diversità delle richieste, degli oggetti di differenziazione per il riconoscimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" sulle quali sottoscrivere l'Intesa con il Governo;
- Il Presidente della Giunta regionale a definire eventuali ulteriori competenze oggetto della richiesta di autonomia differenziata attraverso un confronto da realizzarsi nelle Commissioni assembleari;
- Il Presidente della Giunta a rassegnare a questa Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale e, prima della sottoscrizione finale, a ottenere il mandato definitivo dall'Assemblea legislativa.
LA NORMATIVA REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI
Regione Lombardia | |
Legge regionale statutaria n. 1/2008 "Statuto d'autonomia della Lombardia" | Legge regionale n. 34/1983, e succ. mod. "Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni" |
|
|
Regione Veneto | |
Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto" | Legge regionale n. 15/2014, e succ. mod.(18) "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" |
|
|
17) In attuazione dell'art. 26-bis, comma 7, della legge regionale n. 34 è stato adottato il regolamento regionale n. 3/2016, per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico.
18) La legge regionale n. 15 è stata modificata: 1) dall'art. 25 della legge regionale n. 7/2016 ("Legge di stabilità regionale 2016"); 2) dalla legge regionale n. 7/2017 ("Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 'Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto'").
19) La Corte costituzionale, con sent. n. 118/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli ulteriori quesiti previsti dalla legge regionale n. 15 (cfr. §5).
DECRETI DI INDIZIONE DEI REFERENDUM IN LOMBARDIA E IN VENETO
|
Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 27 luglio 2017
B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.p.g.r. 24 luglio 2017 - n. 745
Indizione del referendum consultivo regionale per l’autonomia sul quesito «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari d’autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?»
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 25, comma 2, dello Statuto d’Autonomia della Lombardia;
Visto l’art. 52, comma 1, dello Statuto d’Autonomia della Lombardia;
Vista la d .c .r. 17 febbraio 2015 - n . X/638 «Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione» con la quale il Consiglio regionale ha approvato la proposta di referendum consultivo ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della l.r. 34/1983, per l’espressione del voto sul seguente quesito: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’uni-tà nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?»;
Vista la d .c .r. 17 febbraio 2015 - n . X/635 «Ordine del giorno concernente la realizzazione del referendum consultivo con modalità elettroniche di voto», che impegna il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale, tra l’altro, ad avvalersi delle modalità elettroniche di voto per il referendum consultivo di cui alla summenzionata d .c .r.;
Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n . 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n . 26 e successive modificazioni) e in particolare il Titolo III, che disciplina i referendum consultivi;
Visti:
− l’articolo 116 della Costituzione, il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie, con legge statale, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’ar-ticolo 119 della Costituzione, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata;
− altresì, gli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione; Viste:
− la legge 4 aprile 1956, n .212 «Norme per la disciplina della propaganda elettorale»;
− la legge 24 aprile 1975, n . 130 «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali».
Visto l’art. 25 commi 5 e 6, della legge regionale 34/1983 ai sensi dei quali il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, a seguito della trasmissione della deliberazione consiliare, da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, sentiti il Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali e i presidenti delle Corti d’appel-lo territorialmente interessate;
Visto l’art. 26 bis della legge regionale 34/1983, ed in particolare i commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, ai sensi dei quali:
- il referendum consultivo può essere svolto anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio. I sistemi e le procedure adottate, oltre ad assicurare una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali, devono garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell’eguaglianza,della libertà e della segretezza dell’esercizio del diritto di voto . Il sistema individuato deve essere chiaro e comprensibile al fine di consentirne l’utilizzo a tutti gli elettori;
- con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato anche contestualmente al decreto di indizione di cui all’articolo 25, comma 5, è stabilito se per il referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale si utilizzano le modalità di voto elettroniche. Con tale decreto può essere previsto anche un utilizzo parziale di tali modalità per comuni o zone omogenee purché siano rispettati i principi di cui al comma 1 dell’art. 26 bis;
- per la modalità di voto elettronico è adottato un sistema comprendente l’insieme dei dispositivi software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto, nonché di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati;
- per le modalità concrete di esecuzione delle operazioni elettorali con modalità elettronica, la Regione promuove la collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con il Ministero dell’Interno, attraverso la stipulazione di appositi accordi o intese;
Richiamato il regolamento regionale 10 febbraio 2016, n . 3 che disciplina le modalità e gli adempimenti per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico, ai sensi dell’art. 26 bis, comma 7, della legge regionale n . 34/1983;
Vista la lettera del 23 maggio 2017, prot . 109182, del Presidente di Regione Lombardia, con la quale il Prefetto di Milano e i Presidenti delle Corti d’appello territorialmente interessate sono stati informati della scelta di fissare la data per lo svolgimento del referendum consultivo regionale nella giornata di domenica 22 ottobre 2017;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia del 29 maggio 2017, n . 683 - B .U .R .L . serie ordinaria n . 22 del 1° giugno 2017 -, che ha fissato, previa comunicazione al Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, ed ai Presidenti delle Corti d’Appello territorialmente interessate, per il giorno di domenica 22 ottobre 2017 la data di svolgimento della consultazione referendaria;
Dato atto che a seguito dell’interlocuzione con il Ministero dell’Interno è stata sottoscritta dal Presidente della Regione Lombardia e dal Prefetto di Milano quale Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il sistema delle autonomie locali, nonché dai Prefetti della Regione Lombardia, in data 21 luglio 2017, l’intesa ai fini della collaborazione per lo svolgimento del referendum consultivo;
Vista la d .c .r. 13 giugno 2017 – n . X/1531- «Mozione concernente il referendum per l’autonomia della Lombardia: competenze e risorse»;
Dato atto della Comunicazione del Presidente alla Giunta nella seduta del 22 giugno 2017 recante: «Campagna di informazione e comunicazione a tema Referendum di Autonomia» e valutato quindi, solo ai fini informativi, di denominare il referendum consultivo «Referendum per l’Autonomia»;
Dato atto che per lo svolgimento del referendum consultivo regionale si osservano le disposizioni di cui alla citata legge regionale 34/1983 e, per tutto quanto da essa non disciplinato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n . 352;
Dato atto che con successivi provvedimenti saranno determinate le tipologie delle voci di spesa e le modalità di rimborso a favore dei Comuni e delle Prefetture, secondo criteri stabiliti dalla Regione Lombardia per la determinazione del limite massimo di spesa riconoscibile;
Visto l’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n . 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», ai sensi del quale, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
1 . di indire il referendum consultivo, ai sensi dell’articolo 25, commi 5 e 6, della legge regionale 34/1983, per il giorno di domenica 22 ottobre 2017, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della l.r. 34/1983, per l’espressione del voto sul seguente quesito: «Volete voi che la Regione Lombardia, in consi-derazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?»;
2 . di denominare, per quanto esposto in premessa, il referendum consultivo: «Referendum per l’Autonomia»;
3 . di stabilire l’utilizzo della modalità di voto elettronico in tutti i comuni della Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 26 bis, comma 2, della l.r. 34/1983;
4 . le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 21 ottobre 2017;
5 . le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 di domenica 22 ottobre 2017 e terminano alle ore 23 dello stesso giorno ai sensi dell’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n . 147;
6 . le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum consultivo fanno carico alla Regione; le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla Regione, ai sensi dell’ar-ticolo 32, commi 4 e 5, della l.r. 34/1983, secondo criteri stabiliti dalla Regione Lombardia per la determinazione del limite massimo di spesa riconoscibile;
7. il presente decreto è comunicato al Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, ed ai Presidenti delle Corti d’appello di Milano, Brescia e Trento, ai Presidenti dei Tribunali la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia e della Città metropolitana;
8. il presente decreto è comunicato ai sindaci dei Comuni della Regione per gli adempimenti di competenza;
9. di incaricare le strutture regionali di dare attuazione, per le parti di rispettiva competenza, a quanto disposto con il presente atto;
10. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Il presidente
Roberto Maroni
Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 50 del 24 aprile 2017
Indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".
Note per la trasparenza
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, con il presente Decreto sono convocati i comizi elettorali per l’indicata consultazione referendaria, che si terranno nella data all’uopo fissata, ed è altresì riportato il quesito referendario sul quale i cittadini del Veneto sono chiamati ad esprimersi.
Il Presidente
Premesso che l’articolo 123 della Costituzione attribuisce a ciascuna Regione la competenza a disciplinare nel proprio Statuto l’esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione;
considerato il Capo IV del Titolo I dello Statuto regionale dedicato al referendum e, in particolare, gli articoli 25 e 27 che demandano alla legge regionale la disciplina dei limiti di ammissibilità, del procedimento, delle modalità attuative e degli effetti del referendum;
vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, recante “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”, che autorizza il Presidente della Giunta regionale ad indire un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto;
vista la legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto” »;
considerato che l’indizione del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto è, per espressa previsione della citata legge regionale, subordinata alla circostanza che il negoziato con il Governo, volto a definire il contenuto del referendum medesimo, non giunga a buon fine;
atteso che con DGR n. 315 del 15 marzo 2016 la Giunta regionale ha approvato una proposta al fine di avviare il suddetto negoziato con il Governo, individuando i settori nei quali il Veneto ritiene di poter esplicare con efficacia e responsabilità la propria autonomia e dando mandato al Presidente della Giunta regionale di instaurare il prescritto negoziato;
vista la nota del 17 marzo 2016 con la quale il Presidente ha formalmente richiesto l’avvio del negoziato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie;
riscontrata la risposta del Ministro per gli Affari regionali, Enrico Costa, del 16 maggio 2016, con la quale, a fronte della disponibilità ad avviare la procedura negoziale e di carattere concertativo di cui all’articolo 116 della Costituzione, per il conseguimento della c.d. autonomia differenziata, si precisava che “a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 118/2015, ha superato il vaglio di costituzionalità il quesito individuato dall’articolo 2, comma 1, numero 1, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15”;
preso atto, pertanto, della posizione in tal modo assunta dal Governo di diniego della possibilità di concordare il contenuto del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto;
ritenuto, quindi, in ossequio al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. n. 15/2014 e nei termini consentiti dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 118/2015, di procedere all’indizione del referendum consultivo in ordine al seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
rilevato che l’articolo 3, comma 2, della legge regionale in parola, considerate le esigenze di imprescindibile contenimento generale dei costi delle Istituzioni e Amministrazioni pubbliche e nell’ottica consolidata di massimizzazione del risparmio della spesa, prevede che la data per lo svolgimento del referendum sia fissata, previa intesa con le competenti Autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle altre consultazioni elettorali o referendarie di carattere nazionale;
richiamate le note del 20 maggio 2016 e del 19 luglio 2016 con le quali la Regione del Veneto, tramite il Suo Presidente, formalizzava alle più Alte Rappresentanze dello Stato la richiesta di abbinamento della consultazione referendaria regionale con il referendum popolare di cui all’articolo 138 della Costituzione per l’approvazione della Riforma della Costituzione approvata il 12 aprile 2016, secondo il principio dell’election day;
vista la nota del 21 settembre 2016, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale – preso atto del persistente silenzio del Governo sul punto e del conseguente mancato accoglimento della proposta di abbinamento con il referendum costituzionale – è stata ribadita l’intenzione della Regione di procedere all’indizione della consultazione referendaria ed è stato altresì anticipato che il referendum consultivo si sarebbe svolto nell’anno 2017;
vista altresì la nota del 28 gennaio 2017 con la quale, sulla scorta dei medesimi principi di contenimento dei costi e di risparmio della spesa pubblica invocati nelle precedenti note, veniva avanzata ulteriore richiesta allo Stato di applicazione del principio dell’election day con riferimento alle recenti dichiarazioni di ammissibilità, da parte della Corte costituzionale, di due richieste di referendum abrogativi nazionali nonché con riguardo allo svolgimento delle prossime elezioni amministrative;
considerata la risposta del 21 febbraio 2017 con la quale il Ministro dell’Interno assicurava di sottoporre, appena possibile, al Presidente del Consiglio dei Ministri la questione relativa all’election day, tuttavia non sottacendo le difficoltà che potrebbero intervenire in ragione della complessità organizzativa del richiesto accorpamento;
preso atto dell’assenza, a tutt’oggi, di ufficiali e formali determinazioni sul punto da parte delle competenti Autorità statali e, per l’effetto, della perdurante mancanza dell’intesa di cui all’articolo 3, comma 2, della L.R. n. 15/2014 nonostante le reiterate richieste inviate dalla Regione;
rilevato, altresì, che non è mai pervenuto alcun riscontro neppure alla richiesta che la Regione del Veneto ha avanzato al Ministero dell’Interno con nota del 13 giugno 2016, affinché venisse accordato l’assenso per la stipulazione di una o più intese da sottoscrivere tra la Regione e le Prefetture del Veneto per una collaborazione tecnico-organizzativa per la gestione del procedimento referendario, in nome della disponibilità da sempre dimostrata in passato verso l’Istituzione regionale e del proficuo e fattivo contributo che le Prefetture venete hanno assicurato con riferimento alle elezioni regionali del 2015;
ritenuto, quindi, di procedere, in osservanza delle disposizioni stabilite dal Legislatore regionale con la citata L.R. n. 15/2014 e, in particolare, del comma 2bis dell’articolo 3 della legge regionale così come in ultimo modificata dalla L.R. n. 7/2017, all’indizione del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto secondo le norme previste agli articoli 15, comma 2ter e comma 2quater, all’articolo 17, all’articolo 18, all’articolo 19 e all’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 recante “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”;
dato atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di indire il referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, di cui alla L.R. n. 15/2014, in ordine al seguente quesito: “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
- di convocare i comizi elettorali per domenica 22 ottobre 2017, con apertura dei seggi alle ore 7 e loro chiusura alle ore 23 dello stesso giorno;
- di comunicare immediatamente il presente Decreto ai Sindaci dei Comuni della Regione perché ne diano notizia agli elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per la consultazione;
- di comunicare immediatamente il presente Decreto ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono i Comuni capoluogo di Provincia della Regione e al Presidente della Corte d’Appello di Venezia, per gli adempimenti di competenza;
- di demandare al Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo strategico il coordinamento di tutte le attività conseguenti e connesse all’esecuzione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO N. 3 RISOLUZIONE N. 97 DELLA REGIONE LOMBARDIA
"Risoluzione concernente l’iniziativa per l’attribuzione alla regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della costituzione".
“Il Consiglio regionale della Lombardia
visti
- l’articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” e altresì “adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”;
- l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;
- l’articolo 117 della Costituzione che ai commi secondo e terzo elenca, rispettivamente, le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente;
- l’articolo 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea stabilendo, al comma secondo, che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome …(omissis)… Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio” e, al comma quarto, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio e dal fondo perequativo “consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”;
- la legge 7 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) il cui articolo 1, comma 571, stabilisce che “anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento”;
- l’articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) il quale prevede che “con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge”;
- lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia che, all’articolo 14, comma 3, lett. g), stabilisce che spetta al Consiglio regionale deliberare in merito all’iniziativa e alla conclusione dell’intesa con lo Stato di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- la deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. VIII/0367 “Risoluzione concernente l’iniziativa per l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, che indicava gli ambiti di materia prioritari per il legislatore regionale lombardo della VIII legislatura sui quali avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- la deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015, n. X/368 “Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” che ha approvato l’indizione del referendum consultivo, ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, ai fini dell’espressione di un voto popolare sul seguente quesito: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?»;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/636 (ordine del giorno n. 531) “Ordine del giorno concernente l'avvio del confronto con il Governo per definire l'intesa per ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia e individuazione delle materie oggetto del confronto”;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/637 (ordine del giorno n. 532) “Ordine del giorno concernente le materie oggetto dell’intesa tra lo Stato e Regione Lombardia”;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 13 giugno 2017, n. X/1531 (mozione n. 849) “Mozione concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse”;
preso atto
degli esiti del referendum consultivo tenutosi il 22 ottobre 2017 che ha visto la partecipazione di 3.030.748 elettori (pari al 38,74% degli aventi diritto 1), il 95,10% dei quali si è espresso a favore del quesito referendario posto;
ricordato
che la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha rappresentato un passo avanti opportuno nella direzione della valorizzazione delle Regioni chiamate a garantire, rifuggendo da ogni tentazione di sostituire a un centralismo dello Stato una sorta di neocentralismo regionale, un potenziamento della capacità di Comuni e Province di gestire, con una loro rafforzata autonomia finanziaria, la cura concreta degli interessi pubblici attraverso l’esercizio delle funzioni amministrative;
considerato
che la Lombardia costituisce, in ragione delle sue peculiari caratteristiche, una realtà matura per sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia e che l’ottenimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio dell’interesse della collettività nazionale e a conferma di quella assunzione di ruolo e di responsabilità sempre assicurati dalla nostra Regione;
considerato
che Regione Lombardia presenta oggettivi elementi di virtuosità amministrativa e finanziaria ed assicura il rispetto dei requisiti del pareggio di bilancio richiesti dall'articolo 119 della Costituzione;
ritenuto
a fronte della scelta del legislatore costituzionale del 2001, nel riformare il Titolo V della Costituzione, di introdurre il regionalismo asimmetrico o differenziato, di chiedere a favore di Regione Lombardia l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione quale elemento connaturato al regionalismo e strumento utile ad attuare concretamente quella Repubblica delle autonomie configurata dagli articoli 5 e 114 della Costituzione, capace di valorizzare appieno l’azione sinergica di Comuni, Province, Città metropolitana e Regione: un “federalismo dell’efficienza”, diretto ad aumentare la capacità di risposta dell’azione pubblica alle esigenze di cittadini, imprese e delle altre realtà sociali.
È infatti il pluralismo regionale a esigere che le diverse politiche siano calibrate alle specificità delle situazioni locali, per dare vita a un proficuo dinamismo istituzionale, attraverso forme di innovazione concordate tra i diversi livelli di governo. La differenziazione consiste sia nella circostanza che le Regioni abbiano formalmente poteri diversi, sia nel fatto che esse si distinguano per utilizzare diversamente l’autonomia di cui sono dotate. Tale scelta, introducendo degli elementi differenzianti, persegue sia il più ampio decentramento, sia una migliore efficienza dell’amministrazione permettendo di sperimentare originali modelli organizzativi utili alle comunità regionali e statale;
considerato
necessario accompagnare questo percorso con una decisa azione del legislatore statale diretta a completare l’attuazione dei principi affermati dal Titolo V, Parte II, della Costituzione:
- per l’adeguamento della legislazione nazionale, attraverso l’emanazione dei principi fondamentali nelle materie del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione in modo da consentire un corretto dispiegamento dell’autonomia regionale;
- per la piena attuazione dei principi dell’articolo 118 della Costituzione in materia di amministrazione e forme di sussidiarietà;
- per l’attuazione del principio di responsabilità fiscale cosi come disciplinato dall’articolo 119 della Costituzione e dalla legge delega 42/2009;
e che permane altresì la necessità di attuare e rafforzare gli strumenti e le sedi di raccordo e coordinamento Stato-Regioni (Sistema delle Conferenze e Commissione parlamentare per le questioni regionali);
dato atto
che la partecipazione costante è essenziale per la costruzione di un percorso di autonomia e responsabilità condivise nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto d’autonomia, e che è stato parallelamente avviato il percorso di confronto con gli enti locali, con le associazioni, e con i rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali e territoriali e che tale partecipazione e raccordo devono proseguire per tutto l’iter riguardante l’iniziativa di Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 116 Costituzione, con l’espressione del parere anche da parte del Consiglio delle autonomie locali;
ritenuto
pertanto di avviare il confronto con il Governo al fine del raggiungimento dell’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in applicazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione;
dato atto
dell’analisi svolta dalle strutture tecniche della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonché dei lavori condotti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dalla II commissione consiliare permanente “Affari Istituzionali”, nonché dalle altre commissioni consiliari;
vista
la proposta della II commissione, approvata in data 2 novembre 2017
impegna il Presidente della Regione
- ad avviare, con il coinvolgimento del Consiglio regionale anche tramite una diretta partecipazione di suoi rappresentanti all’interno della delegazione che condurrà la negoziazione, il confronto con il Governo per definire i contenuti di un’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, da sottoporre al Consiglio regionale, ai fini della deliberazione di conclusione dell’intesa con lo Stato come previsto dall’articolo 14, comma 3, lett. g), dello Statuto d’autonomia, con riferimento alle materie individuate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo conto che l'illustrazione delle materie di cui sopra non è da considerarsi esaustiva e nel corso delle trattative potrebbero emergere aspetti non considerati nella presente risoluzione;
- a definire, nell’intesa con il Governo, il complessivo assetto delle potestà normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative, inserendo delle clausole di garanzia a favore dell’autonomia ottenuta rispetto alle successive leggi statali, anche di stabilità o di coordinamento della finanza pubblica, in osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, affinché siano salvaguardati livelli adeguati di risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite per non vanificare l’obiettivo di mantenere nel tempo l’autonomia conseguita;
- a ottenere la garanzia dell'acquisizione di tutte le risorse necessarie al finanziamento integrale delle funzioni attribuite alla Regione, con riferimento alle materie di cui all'Allegato A, nel rispetto del principio di cui all’articolo 119 della Costituzione;
- a garantire adeguata, costante e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale;
- ad assicurare, prima della sottoscrizione dell’intesa, forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali, nonché un costante monitoraggio degli sviluppi della trattativa e una più precisa definizione delle richieste sui temi in oggetto;
impegna, altresì,
la delegazione chiamata ad affiancare il Presidente della Regione, nell'ambito della negoziazione con il Governo, ad attenersi agli indirizzi del presente atto.”.
ALLEGATO A - materie per le quali regione Lombardia chiede l’applicazione dell’articolo 116, terzo comma, della costituzione
AREA ISTITUZIONALE
- Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
Si richiede l’acquisizione di maggiori competenze e anche nuovi strumenti normativi per la promozione e la realizzazione di iniziative riguardanti l’internazionalizzazione sistemica della Regione sia negli ambiti produttivi e commerciali, sia in quelli educativi, formativi e universitari, della ricerca e dell’innovazione, nonché per potenziare i meccanismi di partecipazione regionale alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e delle iniziative dell’Unione europea (fase ascendente), anche in riferimento alle ulteriori competenze richieste dalla Regione.
Si chiede, altresì, l’attribuzione, nell’ambito dell’articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, della facoltà di stipulare, nell’ambito di attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della Convenzione quadro europea, accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell’area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra questi Stati e lo Stato italiano.
Si chiede, infine, di partecipare al procedimento di definizione degli accordi con Stati confinanti diretti a regolare materie con ricadute immediate sul territorio regionale (ad esempio questione dei ristorni dei frontalieri), anche in forza di un’opportuna valorizzazione delle relazioni internazionali che caratterizzano la società e l’economia regionale lombarda, con particolare riferimento alle funzioni e alle capacità relazionali e organizzative delle rappresentanze e organizzazioni economiche e sociali.
- Ordinamento della comunicazione
La Regione richiede il riconoscimento di un ruolo più incisivo, con conseguente impiego a livello regionale di una quota del canone RAI versato dai cittadini residenti in Lombardia e dei proventi pubblicitari.
In particolare, si vuole incrementare il sostegno al sistema dell’informazione locale attraverso l’attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull’incremento occupazionale, in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali.
Per consentire di governare il sistema regionale delle comunicazioni in modo flessibile e aderente alle esigenze dei cittadini consumatori e all’evoluzione del mercato, favorendo in tal modo lo sviluppo e la convergenza multimediale, si intendono inoltre acquisire, attraverso il CORECOM, le rispettive competenze in capo all’Autorità per le Comunicazioni.
Particolare attenzione deve essere data al ruolo di Regione Lombardia nell’ambito della produzione e della distribuzione, nonché nello scenario della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della multimedialità e infine nella comunicazione di pubblica utilità.
Anche nell’ambito delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a larga banda, la Regione può acquisire maggiori livelli di autonomia, fermo restando il rispetto dell’ordinamento europeo e dei principi generali sanciti dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Un tale ruolo più incisivo di Regione Lombardia porterà a implementare la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonché una maggior diffusione e conoscenza della peculiarità lombarda in ambito sia nazionale sia internazionale.
- Organizzazione della giustizia di pace (lett. l)
Acquisizione delle competenze per poter giungere a un significativo potenziamento dei giudici di pace in Lombardia e ad una loro più razionale distribuzione sul territorio, in modo da dare un contributo alla diminuzione dei tempi del contenzioso e alla migliore fruibilità del servizio «giustizia», a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese. Inoltre, si richiede il riconoscimento di un ruolo regionale, anche in coordinamento con la recente riforma nazionale delle disposizioni sull’organizzazione dei giudici di pace (d.lgs. 116/2017), nei percorsi di selezione, nomina e formazione dei giudici di pace, al fine di instaurare un più stretto legame organizzativo con il territorio, che porterà a un incremento della qualità del servizio.
Per gli altri aspetti non riconducibili ai principi che da un lato assicurino l'indipendenza e l'autonomia dei giudici di pace, dall'altro garantiscano i livelli minimi essenziali e il libero accesso alla giustizia da parte dei cittadini, deve poter intervenire con la propria legislazione la Regione Lombardia.
AREA FINANZIARIA
- Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
Nel quadro degli articoli 81 e 119 della Costituzione, la Regione intende realizzare con il Governo il superamento definitivo dell’accentramento della finanza pubblica indotto dalla crisi e il ripristino dell’impianto originario della legge delega per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione (legge 42/2009). Ai fini del pieno esercizio delle nuove competenze si tratta di realizzare un'equa acquisizione delle correlate risorse, a partire da quelle finanziarie, mediante l'attribuzione di una piena autonomia finanziaria, che attraverso la soppressione dei trasferimenti statali consolidi il passaggio a un sistema fondato sulla fiscalizzazione.
La Lombardia ritiene necessario procedere, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, rispetto agli enti locali, all'istituzione a livello territoriale regionale di un assetto di governance degli equilibri di finanza pubblica fondata sulla cooperazione interistituzionale e sulla programmabilità degli investimenti pubblici sul territorio, per favorire crescita e sviluppo anche in relazione alla costituzione di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore della città metropolitana e delle province, da alimentare, sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale, da compartecipazioni a tributi erariali.
In analogia con la richiesta nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica rispetto agli enti locali, la Lombardia ritiene che l’affidamento dallo Stato alla Regione di nuove funzioni debba essere accompagnato dalle relative risorse quantificate secondo la spesa media procapite nazionale; non si ritiene utilizzabile il parametro della spesa storica in quanto questa sconterebbe l’attuale disomogenea distribuzione che caratterizza anche la spesa statale a livello territoriale regionale. Si reputa di poter accedere a tale soluzione a legislazione vigente applicando la legge 42/2009 (articolo 20) che delinea un percorso graduale in cinque anni affinché il sistema di finanziamento delle funzioni diverga progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante ovvero per avvicinare la spesa storica ai livelli standard per le prestazioni LEP.
Nella fase transitoria possono essere attivati dei meccanismi compensativi per favorire il passaggio dalla spesa storica a quella media su territori diversi da quelli lombardi, attraverso specifici progetti di investimento da finanziare con le risorse in questione.
A questi fini occorre che:
- la maggiore autonomia finanziaria nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario sia volta ad assicurare la massimizzazione delle opportunità di investimento sul territorio regionale, anche attraverso il paritario riconoscimento dell’azione regionale nel contrasto all’evasione fiscale, a partire dall’attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dal recupero dell’IVA evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione regionale, nell’ambito di una rafforzata sinergia con l’Agenzia delle Entrate, nelle more dell’emanazione del Decreto ministeriale previsto dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 68/2011;
- lo strumento perequativo rispetto al sistema degli enti locali sia governato a livello regionale sulla base del costo/fabbisogno standard;
c)la Regione abbia piena autonomia sulla disciplina sui tributi regionali, a partire dalla tassa automobilistica (con la conseguenza, ad esempio, di consolidare l'esenzione in materia di bollo auto per i veicoli storici che la Lombardia applica al contrario delle altre regioni);
- si possano definire criteri applicativi, modalità e tempi, ai fini del ricorso all’indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale;
- si riconosca una compartecipazione all’IRES, anche in relazione alla competenza regionale in materia di attività produttive, che consenta di procedere all’azzeramento dell’IRAP e di mantenere comunque un margine di manovra per il bilancio regionale;
f)si attribuisca un ruolo rafforzato alla Regione nell’istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio lombardo confinanti con l'estero e comunque con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori montani, depressi o a corollario di sedimi aeroportuali, anche mediante l’esercizio di proposte e la definizione di intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa, e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione; al riguardo, si ravvisa l'opportunità di potenziare ulteriormente le attuali misure di riduzione del costo del carburante per autotrazione utilizzato dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali;
- si consegua una maggiore autonomia nella determinazione regionale, nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale, dell’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), con relativa previsione di esenzioni, detrazioni e deduzioni; necessario accordo tra Stato e Regione per l'eventuale temporanea sospensione da parte dello Stato dell’efficacia delle determinazioni regionali, disposta nell’ambito di politiche nazionali di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria. Tale ulteriore autonomia costituirebbe una leva all’implementazione delle politiche regionali per la minore produzione di rifiuti e per il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, nonché per la bonifica dei suoli inquinati, in coerenza con le finalità di tutela ambientale alle quali è destinato il gettito derivante dall'applicazione del tributo;
h) per quanto attiene alla spesa, la legge statale di coordinamento della finanza pubblica deve limitarsi a porre obiettivi e principi generali, relativi a macroaggregati di spesa non tali da impedire il pieno sviluppo della potestà organizzativa dell’Ente e del sistema regionale;
i) sia assicurato, nel quadro del rispetto degli equilibri finanziari e dei principi del coordinamento della finanza pubblica, che Regione possa, in armonia con l’articolo 123, comma 1, della Costituzione, esercitare piena autonomia per implementare forme organizzative e di funzionamento atte a rispondere alle esigenze operative delle proprie attività improntate a criteri di efficacia ed efficienza.
- Previdenza complementare e integrativa
Garantire alla Regione la facoltà di promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla disciplina nazionale sulle forme pensionistiche complementari e, in particolare, dal DPCM 20 dicembre 1999, nell’ottica di una sempre maggiore trasparenza nella gestione delle forme pensionistiche complementari e nell’ottica di orientarsi anche al sostegno del welfare allargato o integrato.
A tal fine si richiede l’attribuzione alla Regione del gettito dell’imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
- Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
Il sistema bancario rimane un cardine essenziale per la nostra economia e la nostra imprenditoria. In qualità di Regione più industrializzata della penisola, la Lombardia necessita di un sistema bancario che sappia far fronte alle esigenze e alle peculiarità del sistema imprenditoriale regionale, sfruttando la propria conoscenza del territorio, alla quale contribuiscono altresì i consorzi fidi di matrice imprenditoriale, che, anche per il loro ruolo sociale, così come definito da Banca d’Italia, necessitano di continuità di azioni e di strumenti di supporto.
Per questo è indispensabile dotare la Regione della più ampia competenza legislativa, al fine di adeguare l'istituzione e l'ordinamento delle cosiddette «banche regionali» alle esigenze dell'apparato produttivo, in ossequio ai principi fondamentali della Costituzione, agli obblighi comunitari, alla legislazione statale in materia di credito e risparmio e sotto la vigilanza delle autorità nazionali. L'attribuzione di poteri in materia creditizia ulteriori a quelli di cui all’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 171/2006, risponde, quindi, a una logica di promozione dello sviluppo economico regionale, riconosciuta la funzione economica e sociale dell'attività bancaria.
AREA AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
- Ambiente ed ecosistema: tutela e valorizzazione
Le finalità generali sono quelle di ridurre gli impatti in situazioni critiche o di emergenza, di creare le condizioni per impostare politiche e misure strutturali adeguate al territorio e alla situazione lombarda, nonché di semplificare le procedure in materia ambientale per rendere gli strumenti di intervento più efficaci. In particolare, la richiesta riguarda:
- correlazione diretta tra il risarcimento del danno ambientale e il territorio regionale che subisce il danno;
- piena potestà, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di prevedere e applicare sul territorio lombardo regole certe in tema di tutela dell’ecosistema, al principale fine di limitare i danni all'agricoltura;
- estensione delle competenze amministrative di valutazione di impatto ambientale attribuite alla Regione a tutti gli interventi ricompresi nel territorio regionale e non relativi a infrastrutture statali, fermo restando quanto contenuto nei successivi paragrafi “Grandi reti di trasporto e navigazione” e “Porti e aeroporti civili”; potestà di regolare le competenze proprie e quelle degli enti locali sulle procedure per il rilascio dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;
- acquisizione della competenza diretta in ordine alla legislazione, pianificazione e gestione amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici;
- autonomia nella disciplina dell’organizzazione dei servizi di tutela ambientale;
- piena potestà amministrativa regionale nei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, ivi comprese le relative forme di finanziamento;
- attribuzione alla Regione di poter definire a livello sub regionale le competenze di organismi aventi attualmente competenza ambientale, anche con poteri sostitutivi e commissariali, in caso di inerzie o inadempimenti sull’attuazione della programmazione, in particolare ove ricorrano rischi o casi di infrazioni europee;
- piena autonomia regionale nella definizione degli ambiti territoriali ottimali per i servizi pubblici locali in materia ambientale;
- autonomia regionale nella definizione delle compensazioni economiche e ambientali, strettamente connesse alle esigenze delle realtà territoriali da compensare, nell’ambito delle concessioni per l’utilizzo delle risorse ambientali e naturali, con particolare riferimento alla montagna;
- competenza a disciplinare il recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio lombardo e a valutare, in un’ottica di economia circolare, la possibilità di attribuire la qualifica di non rifiuto a specifici prodotti;
- competenza a disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti urbani e speciali, compresa la possibilità di allineare la capacità impiantistica al reale fabbisogno e garantire piena attuazione al principio dell’autosufficienza su base regionale.
- Protezione civile
Si chiede l’attribuzione alla Regione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l’individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio: attualmente le “opere prive di rilevanza” non sono regolate dalla normativa statale per l’edilizia in zone sismiche; l’attribuzione di tale competenza alla Regione potrebbe essere esercitata anche nell’ottica di una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori della pubblica amministrazione e per i cittadini.
Si chiede, altresì, l’attribuzione di ulteriori competenze in riferimento:
- alla formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all’individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all’individuazione dei docenti;
- al coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari, con la creazione di nuclei operativi regionali. Tale competenza consente di realizzare e sviluppare la cooperazione di tutte le componenti dei Vigili del Fuoco;
- alla pianificazione di emergenza dei comuni, in accordo con gli stessi, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all’intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di emergenza comunale come requisito per l’accesso ai contributi di protezione civile;
- al potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale e statale, per eventi calamitosi di livello regionale, per consentire maggiori tempestività e autonomia gestionale delle risorse regionali per gli interventi di ripristino post-emergenza.
- Governo del territorio
In materia di governo del territorio si chiede l’attribuzione alla Regione di autonomia in riferimento ai profili sostanziali, procedurali ed economici degli interventi edilizi, al fine di consentire a cittadini, imprese e amministrazioni di poter utilmente disporre di discipline in grado di meglio corrispondere alle esigenze di semplificazione delle iniziative in ambito edilizio.
Si chiede, inoltre, la potestà di definire azioni e strumenti finalizzati ad attivare processi strutturali di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche in grado di agire sulle componenti naturali e antropiche del territorio, fisiche e spaziali (edifici, spazi pubblici, ambiente), sul sistema economico e produttivo, sulla componente sociale, con particolare attenzione alle fasce più deboli, con azioni di innovazione sulla filiera dell’abitare e di costruzioni di comunità e identità locali.
Si richiede, inoltre, in tema di contrasto al gioco d’azzardo patologico, la competenza esclusiva sulla determinazione delle distanze dei punti gioco dai luoghi sensibili.
Si richiede, altresì, la regionalizzazione delle risorse per l’attivazione di programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio lombardo.
- Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
Si chiede l’attribuzione alla Regione della possibilità di gestire in piena autonomia le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, della riscossione dei relativi canoni, nonché della correlata disciplina applicativa, in particolare, riguardo alla retrocessione dei beni alla proprietà pubblica, al termine della concessione.
Si chiede, inoltre, autonomia nell’utilizzo delle risorse destinate all’incentivazione per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative attività di ricerca.
- Grandi reti di trasporto e di navigazione
La Regione richiede la piena competenza regionale ad approvare le infrastrutture strategiche ricadenti esclusivamente sul territorio lombardo, nonché le infrastrutture che attualmente realizza lo Stato ricadenti esclusivamente sul territorio lombardo di intesa con il Governo entro un termine predeterminato, con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento extraregionale e a ponti, trafori e viadotti e la disponibilità dei necessari fondi destinati agli investimenti, ivi inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.
Inoltre si chiede l’attribuzione alla Regione della potestà concessoria in merito alle autostrade, per le tratte insistenti sul territorio regionale, con introito dei relativi canoni. Conseguente facoltà della Regione di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con il soggetto concessionario e di indirizzare i canoni del servizio autostradale verso il potenziamento del sistema infrastrutturale lombardo.
Si richiede, altresì, la disponibilità dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ricadenti sul territorio (stradali e ferroviarie) e per l’acquisizione o il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di mobilità pubblica (ferroviaria e di navigazione).
Si chiede il trasferimento al demanio regionale delle strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono sul territorio lombardo e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall’ANAS.
Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie che insistono sul territorio regionale, si chiede l’attribuzione alla Regione della potestà concessoria della rete fondamentale, complementare e linee di nodo attualmente conferite al gestore dell’infrastruttura nazionale e di quelle di nuova costruzione, per migliorare il servizio ferroviario regionale, sia sotto il profilo della sicurezza, sia del miglior utilizzo delle reti, derivante dalla loro integrazione all’interno del sistema già affidato al gestore regionale.
- Porti e aeroporti civili
La Regione richiede la piena competenza regionale ad approvare i progetti delle infrastrutture relativi ai porti e aeroporti ricadenti sul territorio lombardo, nonché delle infrastrutture di competenza statale, di intesa con il Governo entro un termine predeterminato, ivi inclusa la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.
Si chiede che sia attribuita alla Regione la governance degli aeroporti lombardi, con assunzione del ruolo di ente concedente e di un più incisivo coinvolgimento nella redazione del piano aeroportuale, d’intesa con ENAC.
Si chiede, altresì, sempre in relazione agli aeroporti lombardi, un maggiore ruolo regionale circa la proposizione e l’identificazione di eventuali aree ad economia differenziata, come elemento propulsivo del territorio e come eventuale titolo di compensazione per i disagi ambientali.
AREA ECONOMICA E DEL LAVORO
- Tutela e sicurezza del lavoro
Si richiede che la Regione abbia competenze rafforzate e ulteriori in tema di politiche del lavoro e di organizzazione del mercato del lavoro, consentendo di rendere gli strumenti di politica attiva adeguati e funzionali rispetto alle singole realtà territoriali della regione. Si chiede, inoltre, un maggiore ruolo regionale nell’integrazione delle politiche passive del lavoro, anche in riferimento a possibili misure di supporto ai Fondi di solidarietà disciplinati dalla vigente normativa.
Si chiede, infine, l’attribuzione della possibilità, per la Regione, di introdurre misure complementari di controllo e vigilanza sulla regolarità nell’utilizzo degli strumenti di politica attiva del lavoro, nonché, con riferimento ai tirocini, anche mediante l'avvalimento degli ispettorati territoriali del lavoro.
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
In relazione a quest’ambito si chiede un ampliamento del perimetro dell’autonomia regionale seguendo un approccio per politiche che consenta maggiori investimenti e una più elevata competitività del sistema economico-produttivo, con riferimento in particolare alle seguenti competenze:
- incentivazione della ricerca e dell’innovazione;
- diffusione dell’innovazione e trasferimenti di competenze e di tecnologie a favore del sistema produttivo regionale;
- sviluppo e incentivazione di interazioni tra università, centri di ricerca e imprese;
- parchi scientifici e tecnologici, nonché istituti zooprofilattici;
- distretti industriali.
Si chiede la riconduzione al livello decisionale della Regione delle politiche di sovvenzionamento pubblico della ricerca e dell’innovazione, riservando allo Stato solo quelle funzioni che per la dimensione dell’interesse e per esigenze di carattere unitario richiedono una gestione centralizzata nei limiti strettamente indispensabili a tali fini.
Si richiede, inoltre, competenza rafforzata in tema di interventi di sostegno alla ricerca industriale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di processi produttivi mediante l’innovazione tecnologica.
Si punta, altresì, alla valorizzazione del lavoro dei ricercatori attraverso la definizione di una regolamentazione regionale di tale lavoro e, anche attraverso la costituzione di organismi terzi e indipendenti, degli ambiti strategici e strumentali dall’attività di ricerca di base e applicata.
In particolare si chiede, in relazione all’ambito del sostegno all’innovazione per i settori produttivi e in considerazione della competenza esclusiva della Regione in materia di commercio, artigianato, industria, agricoltura, turismo, cooperazione, ambiti nei quali operano le Camere di commercio a livello locale, di attribuire alla Regione un ruolo centrale e ulteriori competenze specifiche nella disciplina dell’ordinamento delle CCIAA al fine di ottimizzare le funzioni e garantire le adeguate risorse, umane e professionali, per lo sviluppo dei servizi alle imprese.
Un diverso ordinamento delle CCIAA, specie in una Regione in cui il sistema camerale è particolarmente sviluppato, consente ad esempio di incrementarne le funzioni a beneficio delle imprese e di promuoverne un’organizzazione più autonoma e rispondente ai bisogni del territorio. Inoltre, ciò consentirebbe di integrare maggiormente l’attività delle CCIAA con gli indirizzi e le politiche regionali di sviluppo economico.
Si chiede, altresì, la regionalizzazione dei fondi per lo sviluppo delle imprese che abbiano un rilevante impatto a livello regionale e locale, individuando forme di intesa istituzionale tra Governo, Regione e Sistema camerale per l'attuazione delle misure fiscali e finanziarie a sostegno dell’impresa, dell’innovazione e della ricerca.
- Commercio con l'estero
In materia di commercio con l’estero, si richiede l’attribuzione alla Regione di strumenti sia legislativi sia finanziari per incentivare e realizzare azioni in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo, economico e commerciale delle aziende lombarde, anche nell’ottica dell’attrazione di ulteriori investimenti in Lombardia, ivi compresa la possibilità di costituire idonee strutture per l’internazionalizzazione delle imprese e l'attrattività degli investimenti, anche in raccordo con le camere di commercio e gli enti locali, nonché con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese.
- Professioni
Attribuzione di maggiore autonomia regionale in riferimento al riconoscimento di titoli esteri e alla regolamentazione dell’esercizio temporaneo e occasionale delle professioni di interesse regionale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esclusivo, maestro di sci, guida alpina e accompagnatore di media montagna, e che consenta di incrementare la disponibilità sul territorio regionale di professioni già contingentate, escluse le professioni a carattere sociosanitario.
AREA CULTURA, ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
- Norme generali sull'istruzione (117, secondo comma lett. n) e istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (117, terzo comma)
La richiesta riguarda:
- l’organizzazione regionale del sistema educativo attraverso la programmazione della rete scolastica regionale, compresi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno e alla dotazione organica, nonché alla distribuzione di tale dotazione tra istituzioni scolastiche;
- l’assunzione, da parte della Regione, delle funzioni amministrative esercitate dall’Ufficio scolastico regionale, con conseguente trasferimento in capo alla Regione stessa di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- la disciplina dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dello status giuridico del personale della scuola, con particolare riguardo all’adozione di interventi sul personale docente, ivi compresa la definizione dei criteri per l'attività di reclutamento regionale e la sua successiva attuazione;
- la disciplina attuativa delle norme in materia scolastica, nel rispetto dei principi di libertà e di servizio pubblico stabiliti dalla Costituzione e validi per tutte le istituzioni scolastiche;
- le funzioni di competenza statale in materia di:
- edilizia scolastica;
- diritto allo studio;
- ristorazione collettiva nelle scuole.
Si richiede, inoltre, l’acquisizione della titolarità delle infrastrutture scolastiche di proprietà dello Stato sul territorio regionale.
Per quanto attiene al sistema universitario, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione agli atenei, si chiede la ridefinizione sulla base dei costi standard e la successiva regionalizzazione del “Fondo per il finanziamento ordinario delle università” (FFO), anche nell'ottica di favorire una maggiore integrazione tra l’istruzione superiore e la ricerca, la gestione diretta del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, istituito con d.lgs. 68/2012, e la gestione del Fondo per il diritto allo studio universitario.
Inoltre si richiede la competenza in materia di disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all’istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, sociale e produttivo lombardo al fine di semplificare i processi amministrativi e di rendere più efficace la transizione dai percorsi di alta formazione al mondo del lavoro.
- Beni culturali: tutela e valorizzazione
In relazione agli ambiti materiali in oggetto si richiedono anzitutto l’attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di tutela dei beni culturali, nel loro complesso, nonché il rafforzamento della potestà legislativa in materia di valorizzazione dei beni culturali e di organizzazione di attività culturali al fine di consentire un più ampio ed efficace spettro d’interventi. La finalità di carattere generale è quella di connotare gli interventi per la cultura nel rispetto della diversità regionale caratterizzante il territorio anche per lo sviluppo di strategie di attrazione e di dinamicità socio-economica in ambito locale, nazionale e internazionale, nonché di semplificare le procedure amministrative a favore del miglioramento qualitativo dell'attività di tutela preliminare alle iniziative di valorizzazione dei beni nel loro contesto.
Acquisizione delle competenze che consentano di ricondurre ad unità gli interventi di tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali in Lombardia per le seguenti finalità generali dell'azione pubblica:
- la salvaguardia e la conservazione del bene, grazie anche alla correlazione della prassi operativa con la ricerca sviluppata da università, imprese e istituti culturali in Lombardia;
- la conoscenza, il godimento e la fruizione pubblica del bene, attraverso lo sviluppo sistemico di relazioni fra avanzamento della ricerca applicata, lo sviluppo di nuove tecnologie e metodologie, la definizione di buone prassi di riferimento a livello nazionale e il raccordo con le filiere produttive, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo, in ambito regolamentare, dell'articolo 17 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il potenziamento delle attività di tutela attraverso attività di valorizzazione del bene che, in coerenza con il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, favoriscano la crescita culturale, identitaria, sociale ed economica del territorio di riferimento, sviluppandone l'attrattività e la competitività.
Acquisizione della competenza statale in materia di tutela, sia regolamentare sia amministrativa; per quest'ultimo aspetto limitatamente ai compiti attualmente posti in capo alla Direzione regionale del Ministero e alle Soprintendenze lombarde, con garanzia del mantenimento e valorizzazione delle alte professionalità oggi ivi operanti, nel pieno rispetto dei principi tecnico-scientifici propri del settore.
Acquisizione di competenze nell’ambito della semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e della definizione di un quadro di regole stabile e certo in ordine agli aspetti metodologici e tecnici del lavoro di tutela e valorizzazione.
Si richiedono, inoltre, l’acquisizione della titolarità o della gestione (in via diretta o conferita ad altri enti) dei beni culturali statali presenti sul territorio regionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali), al fine di superare l’attuale gestione accentrata ritenuta non più compatibile con un efficiente assetto delle competenze e con una adeguata allocazione di risorse finanziarie che occorre fiscalizzare, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, ivi compreso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
- Ordinamento sportivo
Si richiede maggiore autonomia in materia di ordinamento sportivo, con particolare riguardo alle competenze in materia di edilizia sportiva, la cui disciplina rientra nella predetta materia. In particolare, si richiede l’attribuzione alla Regione della competenza in tema di programmazione degli interventi sull’impiantistica sportiva, con benefici effetti in termini di incremento della promozione della pratica sportiva e motoria.
Si richiede, altresì, il potenziamento degli strumenti normativi e amministrativi a disposizione della Regione diretti a valorizzare l’attività sportiva anche scolastica quale ausilio alla prevenzione.
AREA SOCIALE E SANITARIA (WELFARE)
- Tutela della salute
Si chiede il riconoscimento della piena autonomia rispetto alla definizione dell’assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi, anche in ragione della sperimentazione avviata con la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità’).
Si ritiene, altresì, necessaria la definizione di un quadro di risorse autonome di finanziamento del sistema sociosanitario, che consenta una gestione flessibile e senza vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alla possibilità di definire il sistema tariffario, di rimborso e di remunerazione del personale e alla possibilità di modulare la compartecipazione alla spesa sanitaria e sociosanitaria. Si pensa, in particolare, alla modulazione del ticket sanitario aggiuntivo nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario assicurato dall’adozione di azioni di efficientamento della spesa sanitaria e di promozione dell’appropriatezza per le attività di specialistica ambulatoriale.
Si richiede, altresì, piena autonomia e le necessarie risorse per determinare ed effettuare gli investimenti diretti ad adeguare il patrimonio edilizio e tecnologico sanitario e sociosanitario.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia da ottenere attengono al riconoscimento della piena autonomia rispetto allo sviluppo del sistema formativo delle professioni sanitarie, nonché al riconoscimento della possibilità di:
a)avviare percorsi sperimentali relativi all’assistenza integrativa in ambiti specifici non garantiti dai LEA;
b)sperimentare l’impatto di nuove tecnologie sulla salute delle persone;
c) acquisire ulteriori competenze legislative, amministrative e gestionali sulle figure apicali del sistema sanitario regionale;
d)rendere coerenti con le esigenze del territorio il tema delle specializzazioni, ivi compresa la programmazione delle borse di studio per specializzandi e la loro integrazione operativa con il sistema aziendale, in accordo con le università presenti sul territorio regionale al fine di garantire la copertura del fabbisogno professionale del sistema sanitario regionale.
Particolare rilevanza ha inoltre, fatto salvo il pareggio del sistema sociosanitario, l’eliminazione dei vincoli in materia di spesa di personale ivi compresa l'assunzione del personale da impiegare, in particolare, per lo svolgimento delle attività di prevenzione e per la riduzione dei tempi d’attesa.
Si chiede, inoltre, l’attribuzione di ulteriori competenze della Regione in riferimento alla “partecipazione ai Centri operativi di soccorso pubblico (COSP)”.
Si chiede, infine, il pieno riconoscimento alla Regione della possibilità di legiferare in merito al contrasto al gioco d’azzardo patologico, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale, per intervenire a salvaguardia della salute dei cittadini.
- Alimentazione
Attribuzione di competenze normative e amministrative che consentano un ulteriore sviluppo delle potestà regionale nell’ambito della sicurezza alimentare, in particolare negli ambiti connessi ad altre materie di competenza già regionale, quali la prevenzione, l’igiene, la tutela della salute, le attività economiche produttive e commerciali e l’agricoltura, il riconoscimento dei requisiti per l’esercizio delle attività agricole e zootecniche e altre forme di vigilanza e controlli, fermo restando il necessario rispetto della disciplina europea e tenuto conto dell’intera filiera agroalimentare.
In particolare, si chiede di potenziare la competenza regionale in materia di educazione alimentare e di sicurezza alimentare, con specifico riferimento all'ambito scolastico, familiare e sanitario, nonché di promuovere e organizzare forma di lotta agli sprechi.
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E DEFINIZIONE DEL SISTEMA ISTITUZIONALE INTERNO
La Regione si impegna nell’ambito delle proprie competenze e in quelle delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie del secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), che possono essere attribuite con legge dello Stato, ad attivare un contestuale tavolo di concertazione con il Sistema degli Enti e delle Autonomie locali per definire un piano di riordino territoriale, secondo i principi della sussidiarietà verticale e orizzontale, per definire il livello territoriale ottimale per allocare le competenze. Si impegna, altresì, a favorire la completa attuazione dell’articolo 118 della Costituzione secondo gli stessi principi della sussidiarietà per assicurare un’efficiente collocazione dell’attività amministrativa vicina ai cittadini e alle imprese. Il finanziamento delle competenze conferite è assicurato nell’ambito dell’articolo 119 della Costituzione.
La Regione richiede, inoltre, il riconoscimento di competenze legislative e amministrative per la definizione del sistema istituzionale interno alla Lombardia e per l'allocazione di funzioni e competenze agli enti locali allo scopo di garantire un rapporto quanto più diretto tra l'ente regionale e gli enti locali territoriali e migliorarne la governance, nonché la possibilità di adottare idonei strumenti di intervento, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto della competenza statale sugli organi, sull’assetto istituzionale degli enti locali, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie.
La Regione chiede anche di poter concorrere a definire le modalità, i criteri e i termini di riparto dei contributi previsti per i comuni che originano da fusione.
La Regione si impegna, altresì, nella definizione dei complessivi assetti istituzionali e in coerenza con le proprie norme statutarie (in particolare, articoli 3 e 5), a riconoscere e promuovere, anche sul piano dell’attribuzione di competenze e funzioni, il ruolo delle autonomie funzionali e sociali.
