Legislatura 17ª - Dossier n. 560 I

Articolo 25
(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)

L’articolo 25 estende la platea dei beneficiari e incrementa il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017.

Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l’avvio della misura, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche.

Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L’estensione della platea dei beneficiari e l’incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario. Lo stanziamento del Fondo Povertà viene incrementato di: 300 milioni nel 2018; 700 nel 2019; 665 milioni nel 2020; 637 milioni annui a decorrere dal 2021.

Viene inoltre previsto, dal 2020, un incremento dello stanziamento del Fondo per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale pari a: 235 milioni di euro nel 2020; 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Il Reddito di inclusione - ReI

La legge 33/2017 sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegata alla stabilità 2016) ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi recanti:

  1. l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. La misura nazionale, denominata Reddito di inclusione (REI), si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Il ReI, inteso come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale (SIA), è condizionato alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;
  2. il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
  3. il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328/2000.

Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 33/2017 (qui dossier dei Servizi Studi Camera/Senato e sintesi della misura del Ministero). Il 14 ottobre 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Il D.Lgs. 147/2017 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (il ReI potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017). Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI è concesso a: cittadini italiani e comunitari; familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro; titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente; cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni. Il ReI è erogato per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti:

  1. un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
  2. una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di:

  • un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
  • •un valore dell'ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore ad euro 3.000;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000; Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
  • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richiesti una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione:

  • presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
  • in assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
  • presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

La transitorietà di tale requisiti risponde al criterio di delega che prevede un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

Estensione platea beneficiari: alleggerimento dei requisiti familiari (comma 1)

Il comma 1 modifica l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 147/2017, il quale enumera una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, necessari per l’accesso al ReI (nuclei familiari con figli minori o con disabilità o con donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultracinquantacinquenni per specifiche circostanze).

Più precisamente viene modificata la lettera d) con la finalità di estendere la platea dei beneficiari. A tal fine, la norma in commento sopprime il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione (per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione) del componente di età pari o superiore a 55 anni.

Norme di coordinamento (comma 2)

Il comma 2 modifica l’articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, sopprimendo i riferimenti in questo contenuti a persone di età superiore o pari a 55 anni in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze. In tal modo, l’estensione della platea dei beneficiari della misura viene operata rispondendo proprio alla previsione contenuta nel secondo periodo dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 147/2017 (soppresso dalla norma in esame), che aveva indicato che la stessa estensione fosse “individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2” (disoccupati di età pari o superiore a 55 anni a seguito di determinate circostanze).

Pertanto, quali requisiti transitori per accedere al ReI in fase di prima attuazione rimangono: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione.

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sui commi 1, lettera c) e 3 dell’articolo 8.

Più in particolare, l’articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, è dedicato al Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, individuato quale strumento per estendere progressivamente la platea dei beneficiari ed incrementare gradualmente l’entità della componente economica del ReI. A tal fine, il D.Lgs. 147/2017 prevede che, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, il Piano possa modificare:

  1. le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori dell’ISEE, dell’ISRE, del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché i valori ISEE e ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata;
  2. gli indicatori del tenore di vita con riferimento al godimento dei beni durevoli quali autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto;
  3. l’estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti in sede di prima applicazione a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno;
  4. il valore della soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, pari ad euro 3.000, nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all’unità;
  5. la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  6. il massimale della componente economica del ReI, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l’ammontare, su base annua, dell’assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti;
  7. l’elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;
  8. la possibilità e le modalità di rinnovo del beneficio;
  9. i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio.

Estensione platea beneficiari: eliminazione, dal 1° luglio 2018, dei requisiti familiari transitori (comma 3)

Il comma 3 estende ulteriormente la platea dei beneficiari del ReI, in quanto dispone che, dal 1° luglio 2018, siano eliminati i requisiti transitori relativi alla composizione del nucleo familiare necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di: cittadinanza e soggiorno, di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 147/2017.

L’intervento legislativo è attuato sopprimendo nel corpo del D.Lgs. 147/2017: il comma 2 dell’articolo 3, il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

Incremento del massimale annuo della componente economica del ReI (comma 4)

Il comma 4 incrementa il massimale annuo della componente economica del ReI del dieci per cento.

Si ricorda che l’articolo 4 del D.Lgs. 147/2017 fissa la soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, per un singolo, a 3.000 euro, riparametrandola sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%. Il secondo periodo dell’articolo 4 specifica che beneficio economico collegato al ReI non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell’ammontare su base annua dell’assegno sociale(33) , il cui valore annuo, aggiornato al 2017, è pari a 5.824 euro (485 euro mensili per 12 mensilità).

L’intervento legislativo è attuato aggiungendo all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le seguenti parole: “incrementato del dieci per cento,” in tal modo viene aumentato del dieci per cento l’ammontare su base annua dell'assegno sociale; conseguentemente il massimale annuo della componente economica del ReI diviene pari a 6.406,4 euro.

La Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che l’incremento della componente economica del ReI favorisce esclusivamente i nuclei familiari con 5 o più componenti: “In termini sostanziali, poiché l’unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a circa 534 euro”. Sempre la Relazione tecnica sottolinea che “l’incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila”.

Incremento della quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e servizi sociali (comma 5)

Il comma 5 incrementa la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Le risorse così finalizzate sono le seguenti:

  • 297 milioni di euro nel 2018 (precedentemente 262 milioni);
  • 347 milioni di euro nel 2019 (precedentemente 277 milioni a decorrere dal 2019);
  • 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

L’intervento legislativo è attuato modificando l’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 147/2017

Il D.Lgs. 147/2017 finalizza una quota del Fondo Povertà al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali. Più nello specifico, tale quota è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento dei servizi necessari per l’attuazione del ReI.

Tale quota è pertanto finalizzata a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni fornite dai servizi sociali per:

  • l’informazione e l’accesso al ReI;
  • la valutazione multidimensionale;
  • il progetto personalizzato;
  • i sostegni (gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, erogati anche dai Centri per l’impiego).

Si ricorda infine che, nell’ambito delle quote del Fondo Povertà destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, è riservato, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Incremento dello stanziamento del Fondo povertà (comma 6)

Il comma 6 incrementa, per le finalità di cui ai commi da 1 a 5, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di:

  • 300 milioni di euro nel 2018;
  • 700 nel 2019;
  • 665 milioni di euro nel 2020;
  • 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Incremento, dal 2020, dello stanziamento del Fondo povertà per finalità da individuare con il Piano nazionale (comma 6)

Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è altresì incrementato per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di ulteriori:

  • 235 milioni di euro nel 2020;
  • 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Il comma 7 definisce la dotazione del Fondo Povertà e i limiti di spesa per l’erogazione della componente economica del ReI.

L’intervento legislativo è attuato sostituendo il comma 1 dell’articolo 20 del D. Lgs. 147/2017.

Dotazione del Fondo Povertà

2018

2019

a decorrere dal 2020

2.059 milioni

di cui 15 milioni di euro accantonati per erogazione dell’ASDI

2.545 milioni

2.745 milioni annui

Limiti di spesa per erogazione componente economica ReI

Si ricorda che i limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico collegato al Rei sono calcolati sottraendo dalla dotazione del Fondo la quota in esso allocata per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per l’attuazione del ReI (297 milioni nel 2018; 347 milioni nel 2019; 352 milioni dal 2021).

2018

2019

2020

a decorrere dal 2021

1.747 milioni
fatto salvo l’eventuale disaccantonamento dei 15 milioni di euro per erogazione dell’ASDI

2.198 milioni

2.158 milioni

2.130 milioni annui

Il comma 7 precisa che, a decorrere dal 2020, i limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico collegato al ReI sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà (di cui all’articolo 8. Per maggiore chiarezza sarebbe opportuno rinviare, nel testo in esame, all’articolo 8, comma 1), tenuto conto della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari all’attuazione del ReI (di cui all’articolo 7, comma 2).”

Attualmente, le disponibilità del Fondo Povertà sono le seguenti:

  • le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), pari ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017;
  • le risorse di cui all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2016, pari ad 54 milioni di euro a decorrere dal 2018;
  • le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017;
  • le risorse di cui alla sezione II della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018;

Complessivamente pertanto la dotazione del Fondo è pari a 1.704 milioni di euro a decorrere dal 2018. Su tale dotazione insistono accantonamenti (per 65 milioni nel 2018 e 32 milioni a decorrere dal 2019) disposti dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017 nell’ipotesi della prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI. Inoltre, nel Fondo confluiscono i risparmi per la finanza pubblica conseguenti al ripristino delle prestazioni assistenziali dell’ASDI e della Carta acquisti. Pertanto attualmente, sommati accantonamenti e risparmi, la dotazione del Fondo è pari a: 1.759 milioni di euro per il 2018; 1.845 milioni di euro per/dal 2019. Se a tali risorse si sottraggono quelle finalizzate al rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali (262 milioni nel 2018 e 277 milioni di euro dal 2019), la quota del Fondo povertà disponibile per erogazioni del beneficio economico ReI e conseguenti limiti di spesa è pari a 1.482 milioni di euro nel 2018 e a 1.568 milioni di euro dal 2019 (sul punto si rinvia alla Relazione Tecnica dell’A.G. 430 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà).

Per quanto riguarda l’ASDI, l’articolo 18 del D.Lgs. 147/2017 prevede, dal 1° gennaio 2018, il blocco dell’erogazione dell’ASDI per tutti i soggetti, tranne che per coloro che hanno concluso la NASpI nel 2017. Contestualmente, viene prevista, dal 2019, la confluenza integrale delle risorse stanziate per l’ASDI nel Fondo Povertà (comma 2), e viene stanziata una somma (pari a 15 milioni di euro) a valere sul Fondo Povertà per consentire l’erogazione del beneficio nel 2018 (comma 3). La citata Relazione Tecnica dell’A.G. 430 specifica che la dotazione presente a bilancio per l’ASDI nel 2018 è pari a 15,3 milioni di euro e di 48 milioni di euro a decorrere dal 2019.


33) Si ricorda che l’assegno sociale, istituito dall’art. 3, c. 6, della L. 335/1995 (e che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.