Legislatura 17ª - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 131 del 27/09/2017
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(Doc. IV-ter, n. 12) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Stefano Esposito per il reato di cui agli articoli 81 e 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)
(Seguito e conclusione dell'esame)
La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 luglio e proseguito nella seduta del 20 settembre 2017.
La relatrice FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)) illustra la propria proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che il dettato dell’articolo 68, primo comma, della Carta costituzionale deve essere letto nel contesto sistematico nel quale si colloca, anche alla luce della legge n. 140 del 2003, che ne costituisce puntuale attuazione, ed in particolar modo di quanto previsto all’articolo 3, comma 1.
In particolare, il primo comma di tale disposizione individua una serie di atti ai quali deve ritenersi applicabile "in ogni caso" la garanzia dell’insindacabilità, richiamando, oltre agli "atti tipici", anche "ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento".
Con riferimento alla previsione ulteriore rispetto ai cosiddetti "atti tipici" parlamentari, la Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 2004, n. 120, dopo aver affermato che "la vera costante di tutte le decisioni di merito sui conflitti" è l’enucleazione e l’applicazione del principio in base al quale "non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni", per cui l’insindacabilità parlamentare "non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera ‘qualità’ di parlamentare", sottolinea che ad ogni buon conto le esternazioni dei rappresentanti delle Camere non possano sottrarsi al nesso funzionale e pertanto il criterio di delimitazione dell’ambito della prerogativa non è quello della "localizzazione" dell’atto, ma piuttosto, come già detto, quello funzionale, cioè riferibile in astratto ai lavori parlamentari.
A tal proposito la relatrice quanto riportato nell’allegato al resoconto della seduta della Giunta per le immunità della Camera dei Deputati del 14 gennaio 2009 recante "Discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare", alla cui stregua, in tema di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, si confrontano due esigenze: quella di assecondare la naturale predisposizione della politica e dei suoi esponenti parlamentari a fruire nel modo più libero e pieno della scena mediatica (e quindi di sottrarsi in qualche misura alla criteriazione giurisprudenziale); quella di evitare che l'applicazione concreta della regola dell'insindacabilità si trasformi in un privilegio personale, che produca proprio sul terreno mediatico un'odiosa disuguaglianza".
Quanto al nesso funzionale delle opinioni espresse extra moenia e l’attività parlamentare, la Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 2015 ha ritenuto che debbano necessariamente ricorrere due requisiti: un legame di ordine temporale fra l’attività parlamentare e l’attività esterna (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013, tra le ultime) e una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 333 del 2011).
La difficoltà insita nella valutazione dell’applicabilità della insindacabilità delle affermazioni espresse dai parlamentari al di fuori dell’Aula è evidentemente collegata alla peculiarità di questo istituto, nato non soltanto per assicurare ai rappresentanti delle Camere di poter fruire nel modo più libero e pieno della "scena mediatica" (quale strumento ormai indefettibile della comunicazione politica e, quindi, dell’esercizio delle funzioni parlamentari), ma anche e soprattutto per assicurare il legame tra eletto ed elettori.
Non è difatti un caso che, nella struttura stessa della Carta costituzionale, l’articolo 68 segua il 67, a norma del quale, come autorevole dottrina ha più volte segnalato, il rapporto rappresentativo fa capo ad ogni singolo membro delle Camere.
Il ruolo di rappresentatività deve essere assolto dal senatore (o dal deputato) attraverso i poteri che ad esso sono attribuiti dalla Costituzione, ovvero quello di iniziativa legislativa ed emendativa e quello di espressione.
Per tale motivo, da un lato, al parlamentare non può che essere assicurata una sfera d’azione libera, un campo – anche semantico – all’interno del quale lo stesso possa muoversi con il precipuo scopo di mantenere intatto quel legame profondo tra elettori ed eletto che si estrinseca proprio ed anche nelle dichiarazioni su fatti del quotidiano, di interesse e rilevanza pubblica.
Dall’altro lato, l’insindacabilità delle opinioni non può che essere intesa quale strumento volto a consentire ad un membro delle Camere di analizzare, valutare ed infine anche criticare non soltanto i fatti del quotidiano, quanto addirittura la legge vigente, seppur nei limiti dei poteri costituzionalmente sanciti.
Chiarito il ruolo e lo scopo della insindacabilità delle opinioni espresse, al fine di valutare le affermazioni dell'onorevole collega, occorre certamente rintracciare nell’attività parlamentare del senatore Esposito atti tipici che abbiano ad oggetto i medesimi argomenti, se non addirittura le medesime parole, per i quali viene richiesta la deliberazione della Giunta.
Innanzitutto, il senatore Esposito è Vice Presidente della VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, che ha spesso dedicato specifica attenzione e valutato i molteplici aspetti relativi alla costruzione delle linee ferroviarie ad alta velocità ed in special modo quella della Val di Susa. Nel 2012 lo stesso senatore ha scritto un libro intitolato "TAV Sì".
I commenti oggetto della richiesta di deliberazione sono immediatamente successivi agli scontri avvenuti nella notte tra il 19 ed il 20 luglio 2013 che, come ben ricorderete, sono stati caratterizzati da una forte eco mediatica in considerazione delle particolari modalità che i manifestanti hanno utilizzato per superare il perimetro di sicurezza istituito dalle forze dell’ordine attorno al cantiere della linea per l’alta velocità.
Il senatore è peraltro intervenuto in Assemblea ben prima dei fatti per cui è causa ed a più riprese nelle sedute: n. 020 dell'8 maggio 2013 "Sull'aggressione subita da un lavoratore della TAV in Val di Susa"; n. 029 del 28 maggio 2013 "Su dichiarazioni relative ai recenti scontri presso i cantieri TAV in Val di Susa"; n. 057 del 3 luglio 2013, "Su minacce ricevute da una società operante nei cantieri TAV" e "Su un episodio di violenza nei cantieri TAV in Val di Susa"; n. 064 dell’11 luglio 2013, "Su un episodio di violenza nei cantieri TAV in Val di Susa".
Da ultimo, nel corso della seduta 075 del 23 luglio 2013 il senatore Esposito è intervenuto sui fatti per cui è stato richiesto alla Giunta di esprimere la propria proposta, ribadendo tutti i concetti espressi attraverso i canali comunicativi extra parlamentari. Nello specifico il senatore, che ha commentato i fatti della notte in questione come un "ennesimo attacco ai cantieri TAV" posto in essere da "delinquenti" e "teppisti", ha difeso l’operato delle forze dell’ordine condannando l’atteggiamento della Signora Marta Camposano la quale non avrebbe denunciato immediatamente i lamentati maltrattamenti subiti. Il senatore ha inoltre ribadito il proprio pensiero secondo il quale la Signora avrebbe "usato il suo corpo per inventarsi una storia, perché non sapeva come giustificare la sua presenza al cantiere contro la Polizia." (resoconto stenografico della seduta n. 075 del 23 luglio 2013).
Le parole del senatore Esposito sono state proferite nel pieno rispetto del diritto di libera manifestazione del pensiero, di critica e di denunzia politica, per giunta nelle forme adeguate al ruolo costituzionale del Parlamento e alle normali regole di correttezza parlamentare, senza peraltro escludere la possibilità di una prova contraria a quanto detto. È evidente che i lavori parlamentari di iniziativa dello stesso senatore, tanto in Commissione quanto in Aula, non solo sono riferiti ai lavori di costruzione della linea alta velocità in Val di Susa, ma anche alla condanna dei conseguenti disordini provocati dai manifestanti. Da ultimo il Senatore è intervenuto proprio sulle sue espressioni contestate, ribadendole anche in Aula.
Sulla base di queste conclusioni si propone di deliberare nel senso che le espressioni contestate al senatore Esposito – non venendo meno la corrispondenza sostanziale con l’attività parlamentare dello stesso - rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 68, primo comma, della Carta Costituzionale.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE - accertata la presenza del numero legale - pone in votazione la proposta della relatrice Fucksia di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento penale a carico del senatore Stefano Esposito, concerne opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Fucksia di redigere la relazione per l'Assemblea.