Legislatura 17ª - Dossier n. 504 1

Articolo 7
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE)

L’articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Segue una delega all’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 1 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, che a sua volta codificava con marginali aggiornamenti la direttiva 90/396/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661. La materia è regolata in Italia anche dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

Il regolamento europeo (UE) n. 2016/426 semplifica e chiarisce il quadro esistente per l'immissione sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e migliora la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008.

Il citato regolamento europeo (UE) n. 2016/426 dispone il superamento delle carenze evidenziate nell'applicazione della direttiva 2009/142/CE; il necessario coordinamento con le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti contenute nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nella decisione n. 768/2008/CE; la maggiore responsabilizzazione degli operatori economici interessati; la maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza degli organismi notificati.

La maggior parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/426 saranno direttamente applicabili nell’ordinamento interno dei singoli Stati europei a decorrere dal 21 marzo 2018 e dal 21 aprile 2018, salvo alcuni articoli, in particolare quelli relativi alla nuova disciplina degli organismi notificati, che si applicano dal 21 ottobre 2016.

Il legislatore nazionale dovrà sostanzialmente abrogare espressamente, per evitare elementi di possibile confusione, le disposizioni legislative e regolamentari corrispondenti preesistenti e non adeguate; dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008 in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione, confermando espressamente le medesime autorità individuate dalla norma vigente nel Ministero dello sviluppo economico e in parte nel Ministero dell’interno e, infine, dovrà esercitare l’opzione relativa alla possibilità di affidare all’organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all’accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell’Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Anche per questo aspetto l’opzione del ricorso all’accreditamento, peraltro, è già in corso di esercizio in tal senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti e va solo espressamente confermata nella presente sede legislativa.

La disposizione in esame si articola in una delega legislativa (commi 1, 2 e 3) ed in una delega all’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (commi 4 e 5). La Commissione in sede referente ha accolto un emendamento che aggiunge, alle Commissioni parlamentari di merito investite della sede consultiva dal comma 1, anche quelle competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda la delega legislativa, la relativa proposta è attribuita dal comma 2 al Presidente del Consiglio, al Ministro dello sviluppo economico e dell'interno, di concerto col MAE, il ministro della giustizia ed il MEF; la Commissione in sede referente ha accolto un emendamento che aggiunge ai Dicasteri proponenti anche il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il criterio di esercizio della delega, di cui al comma 3, lettera a), prevede l’aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni.

Il criterio di cui al comma 3, lettera b), fa salva la possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti governativi previsti dal successivo comma 4.

Ai sensi del criterio di cui al comma 3, lettera c), viene confermata l’individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell’interno e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato.

Il criterio di cui al comma 3, lettera d), prevede l’adozione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 2016/426, conformemente alle previsioni pertinenti della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non coperte da riserva di legge, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, il comma 4 prevede l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Anche qui la Commissione in sede referente ha accolto un emendamento che aggiunge ai Dicasteri proponenti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I princìpi e criteri direttivi specifici relativi a tale delega sono contemplati al comma 5.

In particolare, il criterio di cui al comma 5, lettera a), prevede l’aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal regolamento (UE) n. 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni.

Il criterio di cui al comma 5, lettera b), prevede l’individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 2016/426.

Ai sensi del criterio di cui al comma 5, lettera c), occorrerà fissare i criteri e le procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Verrà, quindi, esercitata l’opzione relativa alla possibilità di affidare all’organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare, tenendo conto del particolare favore con cui il regolamento europeo in questione valuta il ricorso all’accreditamento trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità e che, sempre secondo tale atto normativo dell’Unione europea, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferenziale per dimostrare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità. Tale opzione, già esercitata in tal senso a livello nazionale sulla base delle norme vigenti, verrà confermata nella presente sede legislativa.

Il criterio di cui al comma 5, lettera d), prevede l’individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.

In base al criterio di cui al comma 5, lettera e), è prevista l’adozione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/426.

Si tratta di disposizioni assunte conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe in questione sono predeterminate e pubbliche. Le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.