Legislatura 17ª - Dossier n. 504 1
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Articolo 15
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti)
L’articolo 15, introdotto durante l’esame in Commissione, delega il Governo all’adozione di decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali e per il contrasto agli illeciti in materia.
Per la direttiva 2016/943 è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale che comprenda il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza.
Ai sensi della direttiva costituiscono «segreto commerciale» le informazioni: che soddisfano requisiti di segretezza (non essendo, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di tale tipo di informazioni); sono state sottoposte dal titolare, ad adeguate misure protettive; derivano dalla segretezza il proprio valore commerciale.
Oltre ai criteri di delega generali previsti dall’art. 32 della legge 234 del 2012 per l’attuazione del diritto dell’Unione europea (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) l’art. 15 enuclea una ulteriore serie di criteri di delega specifici.
I citati criteri generali prevedono:
a) l'attuazione della normativa delegata con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) per un migliore coordinamento con le discipline vigenti, le necessarie modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) l’impossibilità di prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;
d) l’introduzione di sanzioni penali e amministrative, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi; in particolare, le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche sanzioni alternative. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera;
e) il recepimento di direttive o l'attuazione di altri atti della UE che modificano precedenti direttive (o atti già attuati con legge o con decreto legislativo), che deve avvenire, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;
f) l’obbligo di tenere conto, nella redazione dei decreti legislativi, delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, l’individuazione da parte dei decreti legislativi attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, delle procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, l’attuazione, con un unico decreto legislativo delle direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;
i) di assicurare la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea non potendo, in ogni caso, essere previsto un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
Gli specifici principi e criteri di delega dettati dall’art. 15 prevedono (comma 1):
- la modifica e l’aggiornamento della disciplina del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005) volti a un integrale recepimento della direttiva 2016/943;
- l’introduzione di misure sanzionatorie di natura penale e amministrativa - di contrasto dell’illecita divulgazione e utilizzo del know-how e dei segreti commerciali - efficaci, proporzionali e dissuasive che garantiscano l’adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva;
- tutte le abrogazioni, modifiche e integrazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con la normativa delegata e la razionalizzazione complessiva della disciplina di settore.
Il comma 2 dell’art. 15 concerne la clausola di invarianza finanziaria.