Legislatura 17ª - Dossier n. 494 2
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Articolo 1, commi 57 e 58
(Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle
notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada)
I commi 57 e 58 sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/1982(7) ) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del Nuovo Codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.
Per quanto concerne le linee generali della regolazione del settore postale, il decreto legislativo 261/1999(8) ha previsto un unico fornitore del servizio universale, con una distinzione, non presente nell'ordinamento comunitario, tra fornitore del servizio e prestatori del medesimo servizio. Il primo fornisce il servizio integralmente su tutto il territorio nazionale; i secondi forniscono prestazioni singole e specifiche.
Fornitrice del servizio universale è riconosciuta ex lege la società Poste italiane Spa per un periodo di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 58/2011(9) (e quindi fino al 2026). I rapporti tra Stato e impresa fornitrice del servizio universale sono regolati da periodici contratti di programma.
Per gli altri operatori è necessaria:
- una licenza individuale, rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, per le imprese che intendono fornire al pubblico servizi postali non riservati che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale;
- un'autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per gli altri operatori.
Il servizio universale comprende:
1)la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg;
2)i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
La soppressione della residua riserva in esclusiva è disposta dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo in commento, mediante la soppressione, appunto a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché come previsto dal testo originario dal 10 giugno 2017), dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 261/1999. Conseguentemente a tale soppressione le rimanenti disposizioni dell’articolo prevedono le seguenti ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 261/1999:
- la soppressione, sempre a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché come previsto dal testo originario dal 10 giugno 2017), del riferimento ai proventi del fornitore del servizio universale per i servizi in esclusiva previsti nell’articolo 2, comma 14, lettera b), che, nell’individuare le modalità di calcolo del contributo da parte degli operatori per il finanziamento dell’autorità di regolazione di settore (attualmente l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM(10) ), indica le tipologie di proventi del fornitore del servizio universale da non considerare a tale scopo.
In particolare, la disposizione attualmente prevede un contributo di importo non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato da tutti gli operatori e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell’onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi in esclusiva;
- l’integrazione del comma 2 dell’articolo 5, che disciplina le condizioni per il rilascio agli operatori del settore postale della licenza individuale per l’effettuazione di specifiche prestazioni rientranti nel servizio universale; la disposizione è integrata nel senso di prevedere che il rilascio della licenza individuale per le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e per le notificazioni delle violazioni del codice della strada debba essere subordinato a specifici obblighi di servizio con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi;
- la soppressione, a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché come previsto dal testo originario dal 10 giugno 2017), del riferimento ai servizi affidati in esclusiva dal comma 1 dell’articolo 10 che attualmente prevede che il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale sia alimentato nel caso in cui il fornitore del servizio universale non ricava dalla fornitura di tale servizio e dai servizi in esclusiva entrate sufficienti per l’adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore;
- la soppressione, sempre a decorrere dal 10 settembre 2017 (anziché come previsto dal testo originario dal 10 giugno 2017) 2017 del comma 3 dell’articolo 21 che prevede una sanzione da 5.000 a 150.000 euro per chi espleti i servizi attribuiti in esclusiva al fornitore del servizio universale.
Il comma 58 prevede che entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge l’AGCOM determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.
Come specificato dalla disposizione, l’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 261/1999 già prevede che i requisiti per le licenze individuali siano determinati con provvedimento dell’autorità di regolamentazione.
La norma in commento recepisce una delle proposte contenute nella segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, inviata al Parlamento il 4 luglio 2014 (Atto di segnalazione n. 1137, annunciato nella seduta del Senato n. 275 del 9 luglio 2014) relativamente al settore postale; la segnalazione contiene però ulteriori proposte che non risultano recepite nel provvedimento in esame e che non sono considerate nella relazione di accompagnamento. Si segnalano in particolare le seguenti proposte di intervento normativo:
- modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 261/1999 in modo da escludere dal perimetro del servizio universale i servizi rivolti ad una clientela commerciale che prevedono invii in grande quantità (posta massiva o posta raccomandata non retail) e da limitarlo esclusivamente ai servizi rivolti a persone fisiche;
- modulazione in maniera flessibile del servizio universale, prevedendo un obbligo di valutazione di efficienza e qualità del servizio in sede regolatoria (cioè da parte dell’autorità di regolazione) anche con specifico riferimento alle aree geografiche disagiate;
In proposito, si segnala che sulle caratteristiche del servizio universale sono intervenuti i commi da 277 a 284 dell'articolo unico della citata legge di stabilità 2015. Tali disposizioni, tra le altre cose, consentono una rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sul territorio nazionale. Inoltre, come previsto dal comma 280 della medesima disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera 396/15/CONS, ha definito, a seguito della proposta di Poste italiane, i nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali.
- introduzione di maggiore trasparenza nei sistemi di finanziamento del servizio universale, in particolare attraverso la definizione preventiva dei parametri sulla base dei quali viene effettuata la compensazione degli oneri al fine di garantire che la stessa non conferisca un vantaggio economico per l’impresa beneficiaria;
- modifica della struttura societaria di Poste italiane Spa, prevedendo la costituzione di una società separata che abbia quale oggetto sociale lo svolgimento dell’attività bancaria di Bancoposta, secondo la normativa di settore contenute nel testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993).
7) Legge 20 novembre 1982, n. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”.
8) Decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”.
9) Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità”.
10) Il testo dell’articolo 2, come da ultimo sostituito dal decreto legislativo n. 68/2011, fa ancora riferimento alla previsione della costituzione di un’apposita Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale; la previsione della costituzione dell’Agenzia è stata però soppressa dall’articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011 e le sue competenze trasferite all’AGCOM.