Legislatura 17ª - Dossier n. 513

Articolo 8
(Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria)

L’articolo 8 prevede l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347/2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall’articolo 1, co. 1 dello stesso decreto legge 347/2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza. La deroga è prevista nel caso in cui le predette società siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione o di dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.

Con riguardo ai requisiti per l’ammissione alla procedura speciale (rispetto alla procedura ordinaria di ammissione all’amministrazione straordinaria delineata nel D.Lgs. n. 270/1999) di amministrazione straordinaria “delle grandi imprese in stato di insolvenza” , l’art. 1 del D.L. n. 347/2003, fa riferimento al possesso, da parte delle imprese, considerate sia singolarmente sia come gruppo di imprese, di entrambi i seguenti requisiti:

  • un numero minimo, da almeno un anno, di 500 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni;
  • debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

Come è noto la procedura ordinaria di ammissione all’amministrazione straordinaria è contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999, che definisce l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza come la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale (art. 1). L'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare e in possesso dei seguenti requisiti:

  • un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni);
  • debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (art. 2);
  • presenza di concrete prospettive di recupero (art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali”) ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione").

Su tale disciplina generale si è innestato il decreto-legge n. 347/2003, che prevede misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro(14) . Presupposto per l’ammissione all’amministrazione straordinaria è dunque l’esistenza di concrete prospettive di recupero, che può avvenire attraverso:

  • un programma di cessione dei complessi aziendali (con il passaggio dunque dell’esercizio dell’attività ad un soggetto giuridico diverso);
  • un programma di ristrutturazione (che presuppone la prosecuzione dell’attività senza trasferimento a terzi).

Si ricorda al riguardo che l'Assemblea della Camera ha approvato, in data 10 maggio 2017, il disegno di legge A.C. 3671-ter-A, derivante dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"(15) . L'oggetto del disegno di legge è la riforma organica della disciplina della amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs. n. 270/1999 e al D.L. n. 347/2003, al fine di ricondurre tale istituto a un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale. Obiettivo della riforma è dunque quello di assicurare coerenza sistematica, nonché di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale(16) . I numerosi principi e criteri direttivi della delega riguardano dunque, innanzitutto, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese. Si segnala che, tra gli altri profili, il disegno di legge modifica i presupposti di accesso alla procedura. Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo. Inoltre, il requisito dimensionale, dunque il concetto di "grande impresa", non è più ancorato ai soli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Infine, accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, si prevede la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

Le misure di cui alla norma in commento si applicano, anche su istanza del commissario straordinario(17) della società cedente, nei confronti delle società alle quali siano stati ceduti complessi aziendali, facenti capo a società sottoposte ad amministrazione straordinaria, nei casi in cui le stesse si rendano gravemente inadempienti rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte all’atto della cessione. Ciò nei casi in cui tali società siano destinatarie di:

  • domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione;
  • dichiarazione, da parte della società cedente, di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 63 del D.lgs. n. 270/99, che disciplina la vendita di aziende in esercizio, pone in capo all’acquirente, per almeno due anni dalla stipula, l’obbligo di proseguire le attività imprenditoriali, nonché di mantenere i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita, sulla base di quanto previsto nel piano industriale. A tal fine, la scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

La relazione illustrativa rileva che, per finalità di salvaguardia dell’occupazione, nell’ambito della procedura di consultazione tesa a raggiungere l’accordo di cui all’art. 47, co. 2, della L. n. 428/90, le società cedente e acquirente definiscano con le organizzazioni sindacali le condizioni per il trasferimento anche parziale dei lavoratori, sempre in coerenza con le previsioni del piano industriale presentato dall’acquirente. Come altresì evidenziato dalla relazione illustrativa, l’assunzione, da parte dell’acquirente, dell’obbligo di prosecuzione dell’attività imprenditoriale, nonché di mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti all’atto della vendita, costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell’aggiudicazione dei complessi aziendali relativi alle procedure di amministrazione straordinaria(18) .


14) Il decreto legge n. 134/2008 (cd. Alitalia) ha ampliato l'ambito dei destinatari della disciplina del decreto legge n. 347, consentendone l'applicazione anche alle imprese in stato di insolvenza che intendano ricorrere alle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

15) Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato (A.S. 2831).

16) A tal fine il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, un decreto legislativo su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

17) La legittimazione attiva del commissario straordinario della società cedente, come evidenziato nella relazione illustrativa, è prevista al fine di assicurare la vigilanza sul rispetto degli impegni contrattualmente assunti, sotto il profilo sia del pagamento del prezzo, sia del mantenimento dell’occupazione e della realizzazione del piano industriale.

18) La medesima relazione individua la ratio di tale intervento normativo nella necessità di consentire il perseguimento del tentativo conservativo, proprio della procedura di amministrazione straordinaria, nell’ipotesi in cui la società cessionaria, resasi inadempiente, divenga insolvente, nelle more del relativo contenzioso, e non possa accedere ad una nuova procedura per mancanza dei requisiti in precedenza posseduti. Ciò sia in riferimento al requisito dimensionale, per il caso in cui i dipendenti vengano resi oggetto di procedure di licenziamento collettivo, sia in riferimento al requisito relativo all’ammontare complessivo dei debiti, considerato che le operazioni di acquisizione avvengono di norma per il tramite di una newco.