Legislatura 17ª - Dossier n. 513

Articolo 7
(Valorizzazione dei contratti istituzionali di sviluppo – CIS)

L’articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l’utilizzo dei Contratti istituzionali di sviluppo, la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l’individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei Contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate.

Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto previsto nell’ordinamento dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011(10) , sul quale sono poi successivamente intervenute ulteriori disposizioni, sia allo scopo di integrarne la disciplina che per rafforzarne l’utilizzo.

Introdotto in sostituzione del previgente istituto dell’intesa istituzionale di programma, il CIS costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei, sia per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In particolare, i CIS sono finalizzati all’accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese. Con i CIS, in sostanza, le risorse sono concentrate per la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali verso una logica per macroaree. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti. Il contratto istituzionale di sviluppo viene stipulato dal Ministro per la coesione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e dalle amministrazioni competenti.

Successivamente l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 69/2013 ha previsto (anche ai fini della più rapida utilizzazione dei fondi strutturali europei oggetto dell’articolo 9 dello stesso D.L.), specifiche disposizioni per accelerare la realizzazione degli interventi strategici ed ha integrato la disciplina del Contratto Istituzionale di Sviluppo, prevedendo, tra l’altro, che le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche - comprese quelle di progettazione di cui all’art. 90 del codice di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006(11) – nonché in qualità di Centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

Con una ulteriore norma, prevista dal D.L. n. 101/2013 (articolo 10, comma 2, lettera f-ter), è stato poi stabilito che la Presidenza del Consiglio del Ministri promuove il ricorso alle modalità di attuazione rafforzata previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 818 2011 e dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legge n. 69 del 2013 sopra citati.

In materia è da ultimo intervenuto l’art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che reca le nuove procedure per la programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione per il ciclo 2014-2020, nel quale si prevede, alla lettera g), che successivamente all’approvazione del piano stralcio e dei piani operativi di ripartizione da parte del CIPE, l’Autorità politica per la coesione(12) coordini l’attuazione dei suddetti piani a livello nazionale e regionale, individuando i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dei medesimi articoli 6 del D.lgs.88/2011 e 9-bis del D.L. 69/2013 di cui sopra.

L’articolo 7 in esame non modifica il descritto quadro normativo, che viene confermato mediante il richiamo, contenuto nell’articolo, al decreto legge n.101 del 2013 ed al comma 703 della legge di stabilità 2015, dettando disposizioni che appaiono volte principalmente a determinarne una migliore implementazione ed una più efficace operatività.

A tal fine viene previsto che per accelerare l'attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come “aventi natura di grandi progetti” ovvero di “investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee”, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate.

L’articolo precisa inoltre che quanto dallo stesso previsto risulta disposto anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento(UE) n. 1303/2013(13) .

Tale articolo dispone che qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale richieda un approccio integrato che comporti investimenti del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo sviluppo regionale o del Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI") e possono a tal fine essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) o dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

Secondo quanto risulta dal sito relativo ai Contratti istituzionali di sviluppo I CIS attualmente attivati – cui dovrebbe aggiungersi quello recentemente intervenuto per l’area di Taranto - sono i seguenti:

  • CIS: Napoli-Bari-Lecce/Taranto;
  • CIS: Messina-Catania-Palermo;
  • CIS: Salerno-Reggio Calabria;
  • CIS: Adeguamento itinerario SS Sassari-Olbia.


10) Decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge delega sul federalismo fiscale n.42 del 2009.

11) Riferimento che ora va fatto al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50 del 2016.

12) Costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, ai sensi di quanto dispone l’articolo 12 del decreto-legge n.133 del 2014.

13) Recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,.