Legislatura 17ª - Dossier n. 513
Azioni disponibili
Articolo 5
(ZES: benefici fiscali e semplificazioni)
L’articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale - ZES.
In particolare le imprese che effettuano investimenti all’interno delle ZES possono utilizzare il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre l’agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.
Il comma 1 prevede che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente.
Le procedure semplificate possono essere individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate mentre i regimi procedimentali speciali sono individuati sulla base di criteri derogatori e di modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (se nominato), previa delibera del Consiglio dei ministri;
Si prevede inoltre che le imprese possano avere accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano disviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione (ossia dal Comitato, di cui all’articolo 4), ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
La legge n. 84 del 1994 concerne il riordino della legislazione portuale ed è stata oggetto di una recente riforma a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 169 del 2016. Tale ultima norma è intervenuta, novellando diverse disposizioni, rinnovando complessivamente la governance del sistema portuale attraverso l’istituzione delle Autorità di sistema portuale (che hanno sostituito le vecchie autorità portuali) nonché ridefinendo composizione, struttura e funzioni degli organi operanti nell’ambito portuale. Accanto a tali norme, la legge contiene importanti disposizioni che regolano la programmazione delle opere portuali (art. 5), la disciplina dei dragaggi (art. 5-bis), lo sportello unico amministrativo (introdotto dall’articolo 18 del decreto legislativo sopra ricordato), le operazioni portuali (art. 16), la concessione di aree e banchine (art. 18), e diverse disposizioni concernenti i lavoratori portuali. L’articolo 20 del decreto legislativo n. 169 del 2016 ha attribuito allo Sportello unico doganale la competenza nonché i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, ridenominando lo stesso “Sportello unico doganale e dei controlli”. La norma ha anche previsto tempi certi per il completamento delle procedure di controllo doganale sia documentale che fisico.
Andrebbe valutata l’opportunità di precisare a quali disposizioni della legge n.84 del 1994 si faccia riferimento.
Andrebbe altresì valutata la congruità del riferimento all’articolo 18 del decreto legislativo n. 169 del 2016 che, contenendo una novella alla legge n. 84 del 1994, potrebbe essere già ricompreso nel riferimento alla legge n. 84 del 1994 “e successive modificazioni”.
Andrebbe infine chiarita l’effettiva portata normativa dell’obbligo, riferito al Comitato di indirizzo, di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni.
Il comma 2 amplia, in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, la portata del credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016. In primo luogo per gli investimenti nella ZES è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di usufruire di tale agevolazione. In secondo luogo, è elevato a 50 milioni di euro l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d’imposta.
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.
Il decreto-legge n. 243 del 2016 (articolo 7-quater) ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendo: l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna; l’innalzamento delle aliquote del credito d’imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 (approvata dalla Commissione europea); l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento; la cumulabilità del credito d’imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.
A seguito delle modifiche, in particolare, la misura del credito d'imposta è pari al 45 per cento per le piccole imprese, al 35 per cento per le medie imprese e al 25 per cento per le grandi imprese nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; mentre in determinate zone delle regioni Abruzzo e Molise la misura è pari al 30 per cento per le piccole imprese, al 20 per cento per le medie imprese e al 10 per cento per le grandi imprese.
L’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta, è stato elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre è rimasto a 15 milioni per le grandi imprese.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in via telematica, fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.
Il comma 3 individua le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.
In particolare le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Il comma 4 prevede che l’agevolazione concernente il credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 14. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno devono trasmettere alla Commissione le informazioni sintetiche sulla misura di aiuto introdotta entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, oltre ad una relazione annuale (ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento).
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare l’articolo 14 individua le condizioni che rendono le misure di aiuto agli investimenti a finalità regionale compatibili con il mercato interno.
Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 25 milioni di euro nel 2018, 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014/2020, per gli importi annuali massimi di: 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019; 150,2 milioni di euro nel 2020.
Tali importi sono imputati alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all’articolo 4, comma 4.
In proposito, si rinvia a quanto già indicato in merito comma 16 dell’articolo 1, relativamente all’imputazione della quota delle risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate a sostenere interventi nelle regioni del Mezzogiorno (Patti per il Sud).
L’articolo 4, comma 4, richiamato, fa riferimento, ai fini dell’istituzione delle ZES, alle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato.
In Italia, si ricorda, sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.
Il comma 6, infine, affida all’Agenzia per la coesione territoriale il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, da assicurare con cadenza almeno semestrale. L’Agenzia riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno sull’andamento delle attività e sull’efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un apposito piano, che deve essere concordato con il soggetto per l’amministrazione, di cui all’articolo 4 comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto previsto dall’articolo 4, comma 3.