Legislatura 17ª - Dossier n. 513
Azioni disponibili
Articolo 3
(Banca delle terre abbandonate o incolte e misure
per la valorizzazione dei beni non utilizzati)
L’articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.
A tal fine viene definita in via sperimentale una procedura finalizzata all’assegnazione dei terreni in esame così articolata.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge i comuni provvedono ad una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari (comma 3) che rientrano nelle seguenti categorie:
- terreni agricoli sui quali non è esercitata l’attività agricola da almeno 10 anni;
- terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui si sono sviluppate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione dei boschi, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
- le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni (comma 2).
I comuni pubblicano, quindi, sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beni oggetti di ricognizione (comma 4) e danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Priorità viene assegnata ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica (comma 5). Entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria viene assegnato il bene, consentendo al beneficiario l’immissione nel possesso con l’obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato (comma 6). Il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, commerciale e turistico-recettiva.
Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati rientranti nelle categorie prima indicate, i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione del fondo e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto (comma 7). Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell’interesse manifestato (comma 8), proponendo lui una proposta irrevocabile di contratto di affitto (comma 9). In caso di assenso, il Comune dà il via libera all’esecuzione del progetto che non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto. Il beneficiario ha il divieto assoluto (comma 10) di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno o l’azienda costituita per l’esecuzione del progetto presentato. A tal fine è consentita la costituzione di società agricole e di società artigiane nelle quali l’assegnatario ha la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società, nonché di società familiari (comma 11). Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione interrompe l’usucapione (comma 12).
Il comma 13 prevede che nel caso il progetto riguardi la realizzazione di attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune è tenuto ad adottare le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro un termine (180 giorni dall’assegnazione) nelle more del quale possono essere iniziate le attività di trasformazione (il testo fa riferimento anche agli atti di assegnazione che, però, sono il presupposto della decorrenza del termine ed in quanto tali devono necessariamente già essere posti in essere).
Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d’uso indicizzato, determinato sulla base di un’apposita perizia tecnica di stima, in caso di proprietà dei privati, il canone è versato al proprietario (comma 14). Qualora il proprietario, nei cinque anni successivi alla scadenza del periodo contrattuale, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, è tenuto a notificare la proposta all’assegnatario il quale vanta un diritto di prelazione sul bene. In caso di mancata notifica o di trasferimento del bene ad un prezzo inferiore a quello indicato nella notifica, l’assegnatario ha diritto a riscattare il bene dall’acquirente e dai successivi aventi causa. Ai rapporti tra privati si applicano le norme relative al contratto di affitto (non è specificato e sembra, quindi, intendersi per implicito che si applichi la normativa sull’affitto anche nel caso di addizioni e migliorie apportate al bene, che, in tal caso, dovrebbero coincidere con la realizzazione del progetto presentato). Comunque, la difformità tra quanto realizzato e quanto progettato costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca degli eventuali atti adottati (comma 15).
Il comma 16 prevede che i Comuni trasmettano alle regioni l’elenco dei beni censiti ed assegnati (non è chiaro se si intenda quelli solo censiti e quelli censiti ed assegnati o solo quelli che siano stati censiti e siano stati assegnati) anche ai fini dell’inserimento nella Banca delle terre agricole.
Il comma 17, infine, prevede coloro che intendono realizzare attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire dell’incentivo denominato “resto al Sud” di cui all’articolo 1; coloro che intendono realizzare attività agricole possono utilizzare le misure di incentivo previste dall’articolo 2.
Si ricorda in merito che la legge 4 agosto 1978, n. 440 ha introdotto norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, demandando alle regioni la competenza ad emanare, secondo principi e i criteri stabiliti nella stessa legge, norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.
La legge in oggetto ha definito incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie e provvede altresì a definire le terre insufficientemente coltivate.
A tal fine, la legge ha demandato alle regioni:
- il compito di determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione;
- di provvedere, per ognuna delle zone così determinate, in coerenza con i programmi regionali e comprensoriali o zonali di sviluppo agricolo, ove esistenti, a definire i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale, nonché i criteri per la formazione dei relativi piani aziendali o interaziendali;
- di assegnare per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata.
La medesima legge esclude dal suo ambito applicativo:
- le terre la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;
- le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile, ivi compresi i giardini e i parchi boscati;
- i boschi, nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti ed organi pubblici competenti;
- le cave;
- i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati.
La legge ha poi previsto che le leggi regionali possano disporre deroghe agli obblighi dalla stessa previsti a favore dei piccoli proprietari con un reddito annuo minimo.
Talvolta operando un richiamo alla legge in questione, varie regioni, nel corso degli ultimi anni, hanno previsto l’istituzione delle cd. “Banche della terra”, cioè banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che fanno richiesta.
Per quanto attiene al più complessivo processo di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, si ricorda che il programma di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione dei beni pubblici include - ai sensi dell'articolo 66 del D.L. n. 1/2012 – anche la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola.
Un decreto del Mipaaf – D.M. 20 maggio 2014 – adottato concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - consente la messa in vendita o in locazione di terreni agricoli pubblici (secondo notizie MIPAAF si tratta di circa 5.550 ettari), con diritto di prelazione per la giovane imprenditoria agricola, che secondo la disciplina europea sono i giovani under 40.
In particolare, il D.M. individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al Demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (2148), all’ex CRA (ora, a seguito della fusione con INEA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).
Ai terreni alienati o locati non potrà essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari.
Il decreto in commento si inserisce peraltro nel quadro delle misure di sostegno ai giovani in agricoltura, contenute nel D.L. n. 91/2014 come la detrazione del 19% per affitto di terreni da parte degli under 35 e la riforma delle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori di cui al Capo III, titolo I, D.Lgs. n. 185/2000.
Infine, il c.d. collegato agricolo (legge 28 luglio 2016, n. 154) ha previsto all’articolo 16 l’Istituzione della Banca delle terre agricole presso l'ISMEA, con l’obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono delle attività produttive e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni . L'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.