Legislatura 17ª - Dossier n. 513

Articolo 2
(Misure e interventi finanziari a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno)

L’articolo mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura “Resto al Sud” alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

Al comma 1, al fine di estendere la misura “Resto al Sud” alle imprese agricole, si dispone la modifica dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che già oggi prevede che- ai soggetti ammessi alle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale - possano essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. La novella aggiunge ora la possibilità di concedere, solo alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati previsti dallo stesso articolo, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile.

Resta previsto che, per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato abbia una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. A tutte queste agevolazioni si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 2 individua le risorse per l’intervento previsto mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e la sua ripartizione annuale in quote di 5 milioni di euro nel 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Il comma precisa, inoltre, il capitolo di assegnazione delle risorse nel bilancio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 703-706, legge n. 190/2014) ha introdotto disposizioni che hanno profondamente innovato i principali elementi di governance e di procedura per la programmazione delle risorse per il ciclo 2014-2020, prevedendone l'impiego per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, in linea con le attività di programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei, da ripartire tra gli interventi con delibere CIPE sulla base di specifici Piani operativi (nelle more dell'individuazione dei piani operativi, il CIPE ha provveduto alle assegnazioni mediante l'approvazione di piani stralcio, su proposta dall'Autorità politica per la coesione, per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori). È nell'occasione stata inoltre modificata la procedura contabile di trasferimento delle risorse del FSC: le risorse - allocate nello stato di previsione del MEF (cap. 8000) - assegnate al piano stralcio e ai piani operativi approvati sono trasferite in apposita contabilità speciale presso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche nazionali, che si aggiunge alle altre contabilità speciali attraverso le quali il Fondo gestisce le risorse nazionali e dell'Unione europea dei fondi strutturali.

Il comma 3, infine, prescrive l’aggiunta del comma 2-bis all’articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, disponendo che le attività di competenza dei consorzi agrari(9) possono essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge: per la relazione illustrativa del governo al disegno di legge di conversione, si creano "così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia, garantendo, nel contempo, il rispetto della causa consortile e del sistema di controlli che il legislatore ha predisposto per i consorzi. In altri termini, l'ampliamento degli strumenti a disposizione esalterà positivamente la funzione dei consorzi senza snaturarne la finalità e la struttura mutualistica".


9) I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.