Legislatura 17ª - Dossier n. 513

Articolo 16
(Immigrazione: marginalità sociale e integrazione)

L'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative a:

  • misure (adottate da appositi Commissari straordinari) volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3);
  • misure 'premiali' per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (commi 4 e 5).

I commi 1, 2 e 3 fanno specifico riferimento a tre aree del Mezzogiorno:

Manfredonia (Foggia);

San Ferdinando (Reggio Calabria);

Castel Volturno (Caserta).

Posto che - rileva il comma 1 - in tali aree si hanno una "massiva concentrazione" di cittadini stranieri e situazioni di "particolare degrado", la disposizione dà facoltà al Presidente del Consiglio di nominare con proprio decreto (su proposta del Ministro dell'interno) Commissari straordinari.

Essi sono nominati tra i prefetti - anche in quiescenza - e non ricevono compensi di sorta (solo i rimborsi spese, a carico dei bilanci delle amministrazioni "competenti").

I compiti dei Commissari straordinari sono delineati dal comma 2.

Essi adottano (d'intesa con il Ministro dell'interno e con il prefetto competente) un piano di risanamento delle aree; coordinano la realizzazione del piano.

Tra le finalità del piano di risanamento figura la graduale integrazione dei migranti regolari, con particolare riguardo all'accesso ai servizi sociali e sanitari, alle misure di integrazione previste nel territorio, alla scuola.

La dotazione di mezzi e di personale dei Commissari straordinari è demandata al decreto del Presidente del Consiglio sopra ricordato. Si attinge alle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni "interessate".

Parte del compito del Commissario straordinario consiste nel raccordo con gli uffici periferici delle amministrazioni statali e nella collaborazione con gli enti territoriali.

Così come consiste nel raccordo con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità (v. infra).

Il comma 3 pone per le attività commissariali una clausola di invarianza rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente.

E prevede che gli enti territoriali possano predisporre progetti da finanziare con fondi europei, anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore.

La Rete del lavoro di qualità è stata istituita dal decreto-legge n. 91 del 2014 (articolo 6) presso l'INPS. Vi possono partecipare le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) non essere stati destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per le violazioni sopra dette; c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

La cabina di regia della Rete è composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’INPS e della Conferenza regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto ministeriale, su designazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

I compiti della cabina di regia sono, in particolare: a) deliberare sulle istanze di partecipazione alla Rete; b) escludere dalla Rete le imprese agricole che perdono i requisiti; c) redigere e aggiornare l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete e curarne la pubblicazione sul sito internet dell’INPS; d) formulare proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

Hanno diverso oggetto i restanti due commi dell'articolo in esame (i quali non paiono circoscrivere il proprio ambito di applicazione ai Comuni delle tre aree di disagio sopra ricordate).

Il comma 4 incrementa di 150 milioni annui per il 2018 il Fondo istituito (con 100 milioni per il solo 2016, sullo stato di previsione del Ministero dell'interno) dal decreto-legge n. 193 del 2016 (all'articolo 12, che al contempo incrementava di 600 milioni per il 2016 le risorse per l'attivazione, locazione, gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri).

Quel Fondo è stato istituito nel 2016 affinché lo Stato concorresse agli oneri sostenuti dai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

L'incremento del Fondo è ora dato (ai sensi del comma in esame) affinché lo Stato concorra agli oneri sostenuti dai Comuni per i servizi e le attività "strettamente funzionali" all'accoglienza ed integrazione dei migranti.

Le modalità di ripartizione tra i Comuni interessati sono demandate a decreto del Ministro dell'interno (di concerto con quello dell'economia).

La comunicazione ai Comuni delle risorse loro spettanti si prevede venga effettuata (dal Ministero dell'interno, sulla base di uno "specifico monitoraggio trimestrale") entro il 30 novembre 2017.

La norma dispone una soglia massima di erogazione, pari a 700 euro per ogni richiedente accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati o a 500 euro per ogni migrante presente in altre strutture.

Le disponibilità del Fondo sono comunque la complessiva soglia non valicabile, ai fini della ripartizione.

La copertura finanziaria dell'incremento del Fondo qui disposta è a valere del Fondo per le esigenze indifferibili palesatesi in corso di gestione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze.

L'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale, dopo le fasi del primo soccorso e accoglienza, si instaura ad opera del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Il sistema è costituito da una rete di enti locali, su base volontaria. Essi accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzano, in raccordo con i soggetti del terzo settore, interventi di accoglienza 'integrata', non limitati alla distribuzione di vitto e alloggio ma estesi a misure di formazione, assistenza e orientamento.

Composizione di base della Rete SPRAR

(al 1° aprile 2017)

Il comma 5 prevede che, per gli anni 2018 e 2019, i Comuni possano innalzare del 10 per cento il limite di spesa che vale quale loro soglia massima assunzionale ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 9, comma 28).

Tale elevamento del limite assunzionale è consentito per i rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti.

La disposizione consente siffatto elevamento del limite assunzionale solo ai Comuni "di cui al comma 4". Parrebbe suscettibile di approfondimento se tale formulazione-rinvio delimiti in modo inequivoco la platea degli enti locali destinatari. E qualora debba intendersi che destinatari siano i Comuni percettori del contributo a valere sul comma 4, potrebbe rilevarsi come l'atto di loro individuazione sia una "comunicazione" del Ministero dell'interno, non maggiormente definita quanto a qualificazione formale dell'atto.

Infine il comma 5 esclude che le risorse previste per l'attivazione dei contratti flessibili sopra ricordati, possano essere utilizzate per le procedure volte alla stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

La richiamata stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni è oggetto dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, che ha previsto che le pubbliche amministrazioni (al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato) possa nel triennio 2018-2020 (con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire (ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno e previa indicazione della copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.