Legislatura 17ª - Dossier n. 513

Articolo 15
(Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)

L'articolo conferisce agli enti locali delle regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture.

Il comma 1 attribuisce agli enti locali appartenenti alle regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) la facoltà di attivare forme di assistenza tecnica e amministrativa da parte delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo operanti nel medesimo territorio.

Tale supporto è diretto a favorire la qualità, il buon andamento, l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa degli stessi enti locali che lo richiedono, nonché a diffondere le buone prassi volte a rafforzare la coesione sociale e migliorare i servizi affidati alle amministrazioni territoriali.

Ai sensi della normativa vigente (art.11 del D.lgs. n.300/1999 e D.P.R. n.180/2006) le Prefetture-Uffici territoriali di Governo coordinano l'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantiscono la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Risulta a tal fine centrale l'attività della conferenza provinciale permanente, presieduta dal prefetto e composta dai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nel territorio provinciale e da rappresentanti degli enti locali.

L'art. 9 del DPR n.180/2006 demanda al Prefetto il compito di promuovere "tutte le possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali".

La richiamata normativa in materia fa salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome (art.11, comma 2, del D.lgs. n.300 del 1999 e art. 10 del DPR n.180/2006).

Il comma 2 specifica che:

1) il richiamato supporto tecnico e amministrativo è aggiuntivo rispetto all'attività di assistenza che le legge n.56 del 2014 affida alle province e alle città metropolitane.

Il comma in esame richiama il comma 85, lett.d), e il comma 88 dell'articolo 1 della legge n.56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio), con cui è stato operato il riordino delle province e sono state istituite le città metropolitane. Le province hanno, nell'ambito delle funzioni fondamentali ad esse attribuite dalla legge stessa, i seguenti compiti:

  • raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (commi 85, lett d))
  • esercizio, d'intesa con i comuni eventualmente interessati, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (comma 88).

La richiamata funzione di assistenza in capo alle province deve intendersi estesa anche alle città metropolitane, in virtù dell'art.1, comma 44, della legge n.56 del 2014, secondo cui a quest'ultima sono attribuite le funzioni fondamentali delle province.

Il medesimo comma 44, lett. c), non richiamato dal comma 2 in esame, attribuisce esplicitamente alle città metropolitane tali funzioni di assistenza ("funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive").

Al fine di assicurare un miglior coordinamento con la normativa vigente e di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza esercitate dalle città metropolitane, potrebbe essere richiamato, al comma 2, anche l'art. 1, comma 44, lettera c), della legge n.56 del 2014. Ciò anche tenuto conto che nella relazione illustrativa si fanno salve solo le funzioni di assistenza svolte dalle province, senza alcun riferimento alle analoghe funzioni assegnate alle città metropolitane.

2) che il supporto tecnico e amministrativo è esercitato:

  • nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti (enti locali e prefetture);
  • con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni relative alla collaborazione fra prefetture ed enti locali hanno carattere sperimentale e si applicano per una durata di 3 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il secondo periodo del comma 3 contiene una clausola valutativa, secondo cui, terminato il periodo di sperimentazione, il Ministero dell’interno effettua un monitoraggio sugli esiti dell'attività di supporto svolta e riferisce in merito in sede di Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.