Legislatura 17ª - Dossier n. 513

Articolo 14
(Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

L'articolo proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine temporale per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.

L’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto un beneficio per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%.

Il comma 1 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018, con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, il termine temporale per l'effettuazione dei medesimi investimenti, ai fini del beneficio fiscale cosiddetto del super-ammortamento.

Resta immutato il termine del 31 dicembre 2017 per il rispetto delle condizioni costituite dall'accettazione del relativo ordine da parte del venditore e dell'esecuzione del pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Come si è detto, la vigente normativa dei cd. "super-ammortamenti" dei beni strumentali nuovi ha infatti una valenza temporale limitata agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Con il presente articolo si dispone, quindi, al fine di consentire la concreta possibilità di fruizione della misura agevolativa di cui trattasi ed in considerazione della particolare complessità riguardante la realizzazione dei beni in questione con conseguente allungamento dei tempi necessari per la consegna degli stessi, la proroga del termine entro il quale tali investimenti devono essere effettuati.

Il suddetto termine, pertanto, viene prorogato dal 30 giugno 2018, inizialmente previsto con il rinvio al comma 8 dello stesso articolo 1, al 31 luglio 2018, lasciando ferma la condizione che gli investimenti in oggetto si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

La relazione tecnica riferisce che la proroga di un mese, in luogo di quella vigente, si ritiene determini un ulteriore incremento di circa il 3% della quota di investimenti rispetto alla percentuale di incremento che era stata indicata nella relazione originaria.

Il comma 2 dell'articolo 14 incrementa 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il comma 3 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri dei comuni 1 e 2, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025.

A tal fine si provvede:

  1. quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
  2. quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;
  3. quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha disciplinato, all'articolo 49, il riaccertamento straordinario residui prevedendo che nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il Ministro dell'economia e delle finanze adottasse un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato. Il comma 2 dell'articolo in parola ha provveduto all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza.

  1. quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.