Legislatura 17ª - Dossier n. 513

Articolo 13
(Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell’Amministrazione straordinaria di ILVA)

L’articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall’articolo 1 comma 6-undecies del D.L. n. 191/2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.

La disposizione in esame prevede che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell’ambito dei procedimenti penali nei confronti dei predetti soggetti) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale concesso ad ILVA è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

Nello specifico, il vigente comma 6-undecies del D.L. n. 191/2015, dispone che - salvo quanto dovuto per spese di giustizia – le somme in questione siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del finanziamento statale ad ILVA autorizzato fino a 800 milioni (dal comma 6-bis del medesimo articolo 1 del D.L. n. 191/2015), fino a concorrenza dell’importo finanziato e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.

Il comma 6-undecies interviene dunque sulle somme pervenute in via definitiva all’esito dei procedimenti penali nei confronti della famiglia Riva e degli amministratori del gruppo.

Peraltro, con un intervento contenuto nel D.L. n. 1/2015, il legislatore aveva già disposto in ordine all’utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA (dunque, nell’ambito di procedimenti non ancora conclusi) destinando le somme stesse, sulla base di un particolare meccanismo delineato nell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 alle attività di risanamento ambientale.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015, l'organo commissariale di ILVA S.p.A. è stato infatti autorizzato a richiedere il trasferimento (in Italia) delle somme sottoposte a sequestro penale nell'ambito dei procedimenti pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA e a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponesse l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria (in luogo dell'aumento di capitale) e intestate al Fondo Unico di Giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A. Il sequestro penale sulle somme si sarebbe convertito in sequestro delle obbligazioni.

Il medesimo articolo 3, comma 1 ha poi disposto che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni dovessero essere versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in A.S. e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

La legge di bilancio 2017 ha poi modificato la norma in questione disponendo che la destinazione delle somme alle predette finalità avvenga previa restituzione del finanziamento statale autorizzato (fino ad 800 milioni, di cui 600 milioni di euro per il 2016 e 200 milioni per il 2017) ai sensi del già citato articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 191/2015 per la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria ed effettivamente erogato(35) .

Per quanto riguarda le somme in questione, i Commissari Straordinari di Ilva - ai sensi del citato articolo 3, co. 1 del D.L. n. 1/2015, con istanza di marzo 2015 - hanno dunque iterato richiesta di trasferimento in Italia delle somme sottoposte a sequestro penale dal GIP del Tribunale di Milano, o di altri procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA.

Nel procedimento milanese, l'11 maggio 2015 il GIP ha dunque disposto l'utilizzo dei valori patrimoniali dei trust sequestrati rogatorialmente per la sottoscrizione di obbligazioni, ordinando la conversione del sequestro dei valori in un sequestro delle obbligazioni emesse (ai sensi del sopra commentato articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015).

Equitalia Giustizia S.p.A. ha ordinato a UBS Fiduciaria di impartire a UBS Switzerland un ordine di pagamento. UBS Fiduciaria ha quindi impartito alla banca svizzera l'ordine di trasferire in Italia i valori patrimoniali. Il 19 giugno 2015, la Procura del Canton Zurigo (Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich) ha dato l'autorizzazione alla banca svizzera per consegnare i beni dei trust all'Italia, ma, con sentenza del 18 novembre 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona ha annullato la decisione della Procura del Canton Zurigo.

Il rientro delle somme in Italia si è concluso solo a seguito dell’accordo transattivo stipulato a maggio 2017 tra i commissari straordinari di ILVA S.p.A. e la Partecipazioni Industriali S.p.A. (già RIVA FIRE, società Capogruppo facente capo alla famiglia Riva), con contestuale accoglimento da parte del GUP di Milano della richiesta da parte dei difensori dei soggetti imputati di patteggiamento (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), con sentenza depositata il 26 maggio 2017.

In virtù dell’accordo transattivo(36) , le somme sono state dunque materialmente trasferite al Fondo unico giustizia (FUG) (37) perché il FUG , e, per esso Equitalia Giustizia S.p.a., quale gestore ex lege del Fondo, le impieghi per la sottoscrizione di obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria.

Tali somme e le relative obbligazioni sono state dunque, in virtù dell’accordo transattivo, oggetto di rinuncia da parte di Partecipazioni Industriali S.P.A e, successivamente - in virtù della sentenza del GUP di Milano - oggetto di confisca sempre mantenendo la destinazione (bonifica e risanamento ambientale, previa restituzione del prestito erogato ad ILVA) indicata dal D.L. n. 1/2015.

L’articolo 13 qui in esame dispone che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell’ambito dei procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015, il finanziamento statale concesso ad ILVA (ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del D.L. n. 191/2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono dunque estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali concessi.

La relazione illustrativa afferma che, in tal modo, viene chiarita la destinazione finale delle somme oggetto di sequestro nell’ambito dei procedimenti giudiziari in questione.

Nella relazione è evidenziato che la disciplina del loro utilizzo in corso di sequestro aveva correttamente previsto, stante il carattere non definitivo del provvedimento, un obbligo di rimborso: in caso di caducazione del sequestro, infatti, le obbligazioni sarebbero state retrocesse ai titolari che avrebbero avuto diritto al rimborso dei fondi impiegati per la loro sottoscrizione.

Nel caso di definitiva confisca è invece possibile destinare stabilmente, nei limiti già previsti dalla previgente norma, le somme in questione, permettendo di realizzare le finalità di tutela ambientale mediante estinzione del credito nei confronti dell’amministrazione straordinaria dell’ILVA derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni, che ne costituisce la modalità concreta di finanziamento.

Per ciò che concerne il Piano ambientale, si ricorda che la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e sono state oggetto di ripetuti interventi, da ultimo con il D.L. n. 244/2016 ed esse sono state strettamente correlate con la cessione dei beni aziendali del gruppo ILVA.

Quanto a tale cessione, un comunicato del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 informa che il Ministro, in pari data, ha firmato il decreto che autorizza i Commissari straordinari del Gruppo Ilva a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva S.p.A. ad Am Investco Italy S.r.l, il cui capitale sociale risulta detenuto da ArcelorMittal Italy Holding S.r.l. (51%), ArcelorMittal S.A. (34%) e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A. (15%).

L’offerta di Am Investco Italy S.r.l. prevede, tra l’altro un prezzo di acquisto di €1.800 milioni; previo affitto dell’azienda il cui canone annuo è €180 milioni.

L’offerta di Am Investco Italy S.r.l. prevede, tra l’altro, per ciò che concerne il piano ambientale, l’esecuzione entro il 2023 del piano stesso, con l’effettuazione di investimenti per €1.137 milioni, tra i quali €301 milioni destinati alla copertura dei parchi minerari a tutela del territorio che insiste sulla centrale; €196 milioni alle cokerie e €179 milioni al piano acque.

Il termine del programma dei Commissari coinciderà con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (2023).

Quanto alla produzione, il mantenimento della stessa previsto dall’accordo con gli offerenti è fissato a 6Mt, sostanzialmente in linea con l’attuale, fino al completamento del Piano ambientale, e il successivo ripristino dei volumi nel 2024 ai livelli ante sequestro nei limiti dell’AIA vigente (8Mt) mediante 3 altoforni.

Quanto agli investimenti complessivi, l’offerta prevede investimenti per circa €2.400 milioni di cui €1.250 milioni di investimenti tecnologici e €1.150 milioni di investimenti ambientali.

Con riferimento ai livelli occupazionali il piano Am Investco Italy S.r.l. prevede un organico pari a 9.407 occupati (FTE) nel 2018, destinati a ridursi nell’arco del Piano a 8.480 occupati costanti. Il costo del lavoro per FTE è indicato in 50mila euro nel 2018 (in linea con i livelli attuali di ILVA S.p.A.) e in 52mila euro a partire dal 2021.

Il comunicato afferma che oggi l’organico delle società ILVA oggetto del trasferimento è composto da 14.220 lavoratori ed il ricorso alla cig straordinaria riguarda complessivamente un massimo di 4.100 addetti.

Disponibilità ad ulteriori impegni. AM ha comunicato la propria disponibilità alla assunzione di ulteriori impegni da definire nella sede negoziale successiva alla aggiudicazione:

  • riduzione dei tempi per la realizzazione degli investimenti ambientali con particolare riferimento alla copertura dei parchi;
  • valutazione dell’impiego della tecnologia DRI e le condizioni della sua sostenibilità economica;
  • impegno a non modificare il piano industriale e i connessi livelli occupazionali, anche a fronte di eventuali richieste di impegni di dismissione di asset o vincoli di produzione imposti dall’Antitrust europeo e a rinunciare alla possibilità di ritirare la propria offerta qualora l’autorizzazione antitrust sia subordinata al rispetto di prescrizioni tali da alterare le motivazioni strategiche a base dell’offerta;
  • maggiori impegni sul piano occupazionale nel quadro di una occupazione complessiva di circa 10.000 occupati nel gruppo ILVA, per tutta la durata del Piano.

Il comunicato del MISE informa inoltre che il decreto ministeriale adottato prevede che i Commissari straordinari, nell’ambito della negoziazione in esclusiva con l’aggiudicatario, indirizzeranno prioritariamente l’attività sui seguenti obiettivi:

  • miglioramento dell’offerta sotto il profilo della tutela occupazionale, prevedendosi che il livello occupazionale riferibile complessivamente al gruppo Ilva sia costituito da almeno 10.000 unità per l’intero periodo di riferimento del piano industriale tenendo conto che l’accordo sindacale potrà ulteriormente precisare e incrementare tale obbligo;
  • massima compressione, per quanto nella disponibilità delle parti, dei tempi delle procedure da espletare a seguito dell’aggiudicazione, con particolare riferimento alla presentazione dell’istanza di modifica del piano ambientale di cui all’art 1, comma 8.1D.L. n. 191/2015 e all’espletamento della procedura antitrust;
  • definizione di clausole contrattuali idonee a garantire la piena esecuzione delle obbligazioni contrattuali, comprese quelle relative all’attuazione del piano industriale e del piano ambientale e ai correlati livelli occupazionali, anche nell’ipotesi di imposizione di vincoli e limitazioni da parte della competente autorità antitrust;
  • rafforzamento e specificazione delle iniziative sul territorio previste nell’offerta, con particolare riferimento alla realizzazione di un centro di ricerca nel sito di Taranto;
  • adeguata finalizzazione dell’impegno offerto da AM ad individuare e perseguire le soluzioni tecnologiche più sostenibili ed efficienti e con il minor impatto ambientale, anche valutando l’impiego della tecnologia DRI e le condizioni della sua sostenibilità economica;
  • riduzione dei tempi previsti in offerta per la realizzazione degli interventi di copertura dei parchi primari.

Per quanto riguarda i contenuti del nuovo programma della procedura, si legge nel Comunicato che i Commissari straordinari dovranno integrare il programma della procedura, come previsto dall’art 1, commi 8.4 e 8.5 del decreto legge 191/2015, prevedendo:

  • l'esecuzione di interventi di ambientalizzazione e di ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel Piano, ma ad esso connessi, anche mediante formazione e impiego del personale della società rimasto alla amministrazione straordinaria ;
  • la definizione ed esecuzione di attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra, e Montemesola, per la durata di 3 anni, con risorse pari a complessivi 30 milioni di euro.

Il termine del programma dei Commissari coinciderà con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (2023).


35) Sulla base di quanto risulta dal comunicato del MISE del 5 giugno 2017 la quota già erogata a valere sul finanziamento fino a 800 milioni previsto dall’articolo 1, comma 6-bis per l’esecuzione del Piano ambientale è pari a 266 milioni di euro.
Si consideri che l’articolo 1, comma 609 della stessa legge di bilancio 2017 ha altresì disposto che i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati nei confronti di ILVA cessino di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che - ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 - l’organo commissariale di ILVA è autorizzato ad emettere a valere sulle somme sottoposte a sequestro (nell’ambito dei procedimenti penali a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell’ILVA) all’atto del trasferimento delle medesime somme in Italia.

36) E della decisione della Royal Court del Jersey ove quota parte delle somme era fisicamente depositata. Le somme erano infatti depositate presso UBS AG Zurigo e UBS AG Jersey, nonché presso la banca popolare di Bergamo – Saronno.

37) Sono state inoltre messe a disposizione ulteriori somme rispetto a quelle già oggetto dei decreti di sequestro, per 230 milioni. L’importo complessivo, tra le somme oggetto di sequestro messe a disposizione dai Riva e le ulteriori sopra citate messe a disposizione, è di circa 1.300 milioni di euro (cfr. comunicato del MISE del 5 giugno 2017).