Legislatura 17ª - Dossier n. 513

Articolo 12
(Disciplina del costo standard per studente universitario)

L’articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, nell’ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l’anno 2017.

L’intervento fa seguito alla sentenza 104/2017, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. 49/2012 in attuazione delle quali la disciplina in questione era stata definita con decreti ministeriali.

Si tratta di un intervento che riguarda tutte le università statali.

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 5, co. 4, lett. f), della L. 240/2010 ha indicato fra i criteri direttivi per l’esercizio della delega prevista dallo stesso art. 5, co. 1, lett. b) – riguardante la revisione della disciplina concernente la contabilità universitaria – l’introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso(23) . In particolare, ha disposto che:

  • il costo standard deve essere calcolato secondo indici – da individuare sentita l’ANVUR – commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l’Università;
  • al costo standard deve essere collegata l’attribuzione all’università di una percentuale della parte di Fondo per il finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 133/2008), cioè non destinata a finalità premiali.

Su tale base, l’art. 8 del D.Lgs. 49/2012, stabilendo che il costo standard unitario di formazione per studente in corso è il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio(24) , determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, ha a sua volta rimesso la determinazione dello stesso a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze(25) , sentita l'ANVUR, indicando la necessità di considerare le voci di costo relative a:

  1. attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;
  2. servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;
  3. dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;
  4. ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari(26) .

L’art. 10, co. 1, dello stesso d.lgs. 49/2012 ha disposto che, nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca individua con proprio decreto, avente validità almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, nonché ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della L. 240/2010.

In relazione alle previsioni recate dall’art. 8 del d.lgs. 49/2012, è dunque intervenuto il D.I. 9 dicembre 2014, n. 893, che ha definito la disciplina per il calcolo del costo standard, disponendo che le disposizioni da esso recate si intendevano riferite al triennio 2014-2016 ed erano comunque confermate anche per gli anni successivi, fino all'emanazione di un decreto di modifica delle medesime.

In relazione alle previsioni di cui all’art. 10, co. 1, del d.lgs. 49/2012, il range di valori della quota percentuale di FFO da attribuire in relazione al costo standard per studente è stato definito, per il triennio 2013-2015, con DM 827/2013(27) e, per il triennio 2016-2019, con il DM 635/2016.

Con sentenza 104/2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 10, co. 1 – limitatamente, per quest’ultimo, alle parole “al costo standard per studente” –, del d.lgs. 49/2012.

In particolare, con riferimento all’art. 8, la Corte ha evidenziato che “il Governo, nell’esercitare la delega, non ha aggiunto pressoché nulla ai contenuti dei principi e criteri direttivi già stabiliti nell’art. 5, co. 4, lettera f), della legge n. 240 del 2010. Limitandosi a riportare testualmente i suggerimenti enunciati a titolo meramente esemplificativo nel parere della VII Commissione del Senato in merito alle voci di costo da tenere in considerazione, il Governo non ha fatto altro che esplicitare contenuti intrinseci alla nozione di costo standard, limitandosi a stabilire che ‘il costo standard unitario di formazione per studente in corso’, previsto dalla delega, deve ricomprendere le spese per la remunerazione dei docenti e del personale amministrativo, nonché per l’allestimento di servizi, spazi e strumenti per la didattica. Fatta salva questa enunciazione, manca una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard, nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce”.

A conclusioni analoghe la Corte è giunta con riguardo all’art. 10, co. 1, in relazione al quale ha evidenziato che alla “reiterazione pressoché letterale della delega, il decreto legislativo non aggiunge altre precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard, nemmeno nella forma dell’indicazione di un minimo o un massimo, o nella rappresentazione di una sua incidenza dinamica, anche solo tendenziale, sul complesso del finanziamento da distribuire fra gli atenei”.

Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, il decreto legislativo non si è limitato ad affidare ad atti amministrativi l’esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge. “Esso ha invece lasciato indeterminati aspetti essenziali della nuova disciplina, dislocando di fatto l’esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, e declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale”.

La Corte ha, infine, concluso che “Tale declaratoria di illegittimità costituzionale, determinata esclusivamente da vizi dell’esercizio del poter legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l’integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, indispensabili per l’effettività dei principi e dei diritti consacrati negli artt. 33 e 34 Cost”.

1) Assegnazioni 2014-2016 e disciplina applicabile per il 2017

Il comma 4 dispone, anzitutto, che sono confermate le assegnazioni già disposte per le università statali, nell’ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Il FFO è stato ripartito:

  • per il 2014, con DM 4 novembre 2014, n. 815, che ha assegnato il 20% della parte di quota base da assegnare a ciascuna università in base al suo peso, in proporzione al costo standard di formazione per studente in corso della stessa università (a tal fine, come si evince dalla tabella presente sul sito del MIUR, è stato preso a riferimento per ogni ateneo il numero di studenti in corso dell'a.a. 2012/13);
  • per il 2015, con DM 8 giugno 2015, n. 335, che ha aumentato la percentuale al 25% (a tal fine, come si evince dalla tabella presente sul sito del MIUR, è stato preso a riferimento per ogni ateneo il numero di studenti in corso dell'a.a. 2013/14);
  • per il 2016, con DM 6 luglio 2016, n. 552, che ha aumentato la percentuale al 28%, prendendo a riferimento per ogni ateneo il numero di studenti in corso dell'a.a. 2014/15 e comunque entro un intervallo massimo e minimo del +/-2% rispetto a quelli considerati per il riparto del FFO 2015.

Si segnala che, alla luce delle parziali differenze presenti nei commi 2 e 3 con la disciplina recata dal D.I. 893/2014 – come infra esplicitate – non appare chiaro, al comma 4, l’inciso “in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3”.

A sua volta, il comma 5 dispone che, per l’anno 2017, per assicurare il tempestivo riparto degli stanziamenti, sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO 2016. Per la quota del FFO da ripartire in base al criterio del costo standard per studente, stabilisce che questa è fissata, con il decreto ministeriale che ripartisce lo stesso FFO, entro l’intervallo compreso fra il 19% e il 22% del relativo stanziamento, al netto, comunque, degli interventi con vincolo di destinazione.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nel comunicato stampa del MIUR del 20 giugno 2017 si evidenzia che le stesse assicurano agli atenei “il mantenimento delle risorse ricevute nell'ultimo triennio, visto che, peraltro, proprio sulla base della disponibilità di questi fondi, hanno già approvato i loro bilanci e preso impegni, fra cui anche quelli relativi all'assunzione di personale”. Inoltre, si afferma che lo sblocco delle risorse per il 2017 "mette in sicurezza anche l'attuazione della 'no tax area' (…) che consentirà a ragazze e ragazzi con famiglie con ISEE inferiori a 13.000 euro di non pagare le tasse per l'ingresso all'università(28) ”.

2) Disciplina applicabile dal 2018

I commi 1-3 recano la definizione di costo standard e la disciplina per la determinazione del modello di calcolo del costo standard di ateneo –parzialmente differente da quella prevista dal D.I. 893/2014 – che si applicherà a decorrere dal 2018.

In particolare, il comma 1 – riprendendo sostanzialmente il contenuto dell’art. 8, co. 1, del d.lgs. 49/2012, nonché i principi recati dall’art. 5, co. 4, lett. f), della L. 240/2010 – stabilisce che per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, e che lo stesso costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una quota del FFO.

L’art. 1 del D.I. 893/2014 stabiliva anche che gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5.

Il comma 2 individua i criteri e le voci di costo sulla base dei quali – ai sensi del comma 6, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato, acquisiti i pareri di CRUI e ANVUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – è determinato (ed eventualmente aggiornato) il modello di calcolo del costo standard per studente.

Con riferimento al comma 6, si segnala che il termine per l’emanazione del decreto ministeriale dovrebbe decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di poter considerare le eventuali modifiche intervenute durante l’esame parlamentare.

I criteri attengono ai costi del personale docente, dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

2.1. Criterio del costo del personale docente

Per quanto concerne il criterio del costo del personale docente, si considera, anzitutto la dotazione standard di docenza prevista per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio.

Al riguardo si ricorda che il DM 987/2016 ha ridefinito – a decorrere dall'a.a. 2017/2018 – il sistema di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, confermando, ai fini dell’accreditamento iniziale, la necessità di requisiti minimi di docenza(29) .

In particolare, le disposizioni da esso recate sostituiscono quelle del DM 47/2013 – modificato dal DM 1059/2013 – fatte salve, per quanto qui interessa, le deroghe sui requisiti di docenza fino all'a.a. 2017/2018 disposte dal DM 194/2015, che ha previsto un temporaneo alleggerimento dei relativi indicatori, in considerazione del fatto che le limitazioni in maniera di turn over rischiavano di pregiudicare l’offerta formativa.

Nello specifico, il DM 987/2016 ha fissato una numerosità minima complessiva (ossia, inclusiva di professori di I e II fascia e ricercatori) del personale docente – specificando (solo) il numero minimo di professori a tempo indeterminato – e di eventuali figure aggiuntive (tutor(30) o figure specialistiche aggiuntive(31) ), necessaria per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio, a seconda della tipologia di corso di studi(32) .

Il D.I. 893/2014 prevedeva, invece, che il costo del personale docente fosse riferito alla numerosità standard indicata dalla Tab. 2 allegata al medesimo D.I., che, in particolare, specificava separatamente la numerosità minima di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori.

Si riscontra, dunque, una prima differenza rispetto al sistema applicato nel triennio 2014-2016.

Inoltre, si considerano:

  • come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di prima fascia.

In base al DM 5 agosto 2016, che ha definito criteri e contingente assunzionale delle università statali per l’anno 2016, il costo medio nazionale di un professore di prima fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico (P.O.), è pari, per lo stesso anno, a € 114.610.

La relazione tecnica evidenzia che il costo di un professore di seconda fascia e quello di un ricercatore sono pari, rispettivamente, al 70% e al 50% di quello di un professore di prima fascia.

Anche il D.I. 893/2014 prevedeva che il costo del personale docente avesse come parametro stipendiale di riferimento il costo medio caratteristico di ateneo del professore di I fascia, specificando che la parametrazione del personale docente in termini di punti organico era la seguente: I fascia = 1 P.O.; II fascia = 0,7 P.O.; RU = 0,5 P.O;

  • come numero standard di riferimento degli studenti “il valore compreso nell’intervallo fra il 60% e il 100% del numero di riferimento previsto per l’accreditamento” per le tre classi delle aree medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale.

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che il valore percentuale sarà determinato dal decreto ministeriale di cui al comma 6.

Sempre in base alla relazione illustrativa, la previsione di valori di riferimento più bassi di quelli utilizzati per l’accreditamento è finalizzata a tenere conto della presenza di costi fissi di docenza nelle classi di corso (principalmente degli atenei di piccole dimensioni) con numerosità bassa di iscritti.

Per completezza, si evidenzia che la relazione tecnica, presentando un esempio per descrivere il funzionamento del costo standard, ha assunto come numero standard di riferimento degli studenti il 100% del numero di riferimento previsto per l’accreditamento.

Al riguardo, si evidenzia che la docenza minima necessaria indicata nell’allegato A del DM 987/2016 è relativa alle numerosità standard di riferimento degli studenti previste per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate dal DI 893/2014 (Medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistica-sociale).

Rispetto a tali numerosità di riferimento, è tuttavia consentito, prima dell’incremento della docenza minima necessaria, l’iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime indicate dall’Allegato D al DM(33) .

Il D.I. 893/2014 rimandava, invece, alle numerosità di riferimento degli studenti per area disciplinare indicate dalla Tab. 1 allegata al medesimo D.I..

2.2. Criterio del costo della docenza a contratto

Il criterio del costo della docenza a contratto è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva, stabilito in misura pari al 30% del monte ore di didattica standard dei docenti (non a contratto), ossia – come evidenzia anche la relazione tecnica – al valore medio di 120 ore per i professori e di 60 ore per i ricercatori.

Si tratta della stessa previsione recata dall’art. 2 del D.I. 893/2014 che, tuttavia, specifica anche che le ore di didattica integrativa a contratto sono parametrate rispetto ad un costo orario di riferimento uniforme a livello nazionale.

Tale costo, in base allo stesso D.I., era stato fissato per il triennio 2014-2016 in € 100 lordo dipendente, pari a un costo orario standard di € 132,7 comprensivo degli oneri a carico dell’ateneo.

Il medesimo costo orario standard di € 132,7 è utilizzato, nell’esempio già ricordato, ora anche dalla relazione tecnica.

2.3 Criterio del costo del personale tecnico-amministrativo

Con riferimento al criterio del costo del personale tecnico-amministrativo, si attribuisce, anzitutto, una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente (non a contratto). In aggiunta, si attribuisce un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio (v. ante) e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l’ateneo.

Il D.I. 893/2014 considera – come previsto dall’art. 8 del d.lgs. 49/2012 – i servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, e dispone che il costo standard di tali servizi è fissato al 37,5% del costo medio caratteristico di ateneo del professore di I fascia moltiplicato per la dotazione standard complessiva di docenza (professori di I fascia, professori di II fascia e ricercatori), calcolata in base alla già citata Tab. 2 allegata al D.I.

Inoltre, tra le ulteriori voci di costo, considera le figure specialistiche (nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria e di Conservazione e restauro dei beni culturali), i tutor (per i corsi di studio a distanza), e i collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato o indeterminato.

Le figure specialistiche e i tutor sono considerati in numero pari a quanto ha poi stabilito, successivamente, il DM 987/2016.

Per tutte le figure, ad ogni unità di personale in servizio è attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di un professore di I fascia.

La relazione tecnica, nell’esempio già ricordato, utilizza per il costo medio del personale tecnico amministrativo di un ateneo la medesima percentuale del 37,5% del costo medio caratteristico di ateneo del professore di prima I fascia.

Evidenzia, inoltre, che l’incidenza percentuale dei costi relativi a figure specialistiche sui costi totali è generalmente inferiore al 3% per ogni ateneo.

2.4 Criterio dei costi di funzionamento

Relativamente al criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari, si specifica che il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo conto anche dei costi fissi della sede universitaria, non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.

Il D.I. 893/2014 prevedeva, invece, che la quantificazione del corrispondente costo standard fosse ottenuta attraverso una formula che teneva conto della dimensione dell’ateneo, della numerosità di studenti in corso e della tipologia di corsi cui erano iscritti(34) .

Si tratta, dunque, di una ulteriore differenza rispetto alla disciplina finora applicata.

La relazione tecnica, nell’esempio già ricordato, evidenzia che, in media, tale voce di costo incide per circa un terzo delle voci di costo precedenti.

2.5 Meccanismi perequativi

Il comma 3 riguarda la perequazione del costo standard di ateneo. Nello specifico, si stabilisce che, al fine di tenere conto dei differenti contesti in cui l’università si trova ad operare, al costo standard di ateneo può essere aggiunto un importo di natura perequativa parametrato rispetto al costo standard medio nazionale fino ad un massimo del 10%, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all’università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale dove ha sede l’ateneo.

Il D.I. 893/2014 disponeva che l’importo di natura perequativa era parametrato alla diversa capacità contributiva per studente della regione dove ha sede l’ateneo, sulla base del reddito familiare medio (al netto di fitti imputati) rilevato dall’ISTAT, ed era ottenuto applicando una formula che teneva conto della differenza tra la contribuzione della regione con reddito familiare medio più elevato e la contribuzione della regione in cui aveva sede l’ateneo.

Anche in questo caso, dunque, si riscontrano alcune differenze con la disciplina finora applicata.

Si valuti l’opportunità di specificare già in questa sede il livello di ripartizione territoriale (macroareee, regioni, ecc.).

Il già citato comma 6 prevede un ulteriore importo di natura perequativa, che tiene conto della diversa accessibilità ad ogni università in relazione alla rete dei trasporti e dei collegamenti. Anche tale importo perequativo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale fino ad un massimo del 10%.

Si valuti l’opportunità di unificare in un unico comma le disposizioni riguardanti le quote di natura perequativa.

2.6 Percentuale FFO collegata al costo standard

Il comma 7 stabilisce che il decreto ministeriale con il quale si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente – che ha validità triennale – determina anche la percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da ripartire tra gli atenei in base al criterio del costo standard per studente. A tal fine, il comma 8 dispone che il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero degli studenti regolarmente iscritti entro la durata normale del corso di studi.

Sempre in base al comma 7, la percentuale stabilita con il decreto non può essere inferiore “a quella del comma 5”, ed è incrementata tra il 2% e il 5% all’anno, fino ad un massimo del 70%, in modo da sostituire gradualmente il criterio dell’assegnazione storica del Fondo.

Occorre chiarire se si intenda fare riferimento al valore minimo o a quello massimo fissato dal comma 5, ovvero al valore che sarà effettivamente definito per il 2017. In quest’ultimo caso, occorrerebbe esplicitarlo nel testo.

Al riguardo, si evidenzia che la percentuale massima sopra indicata è coerente con la percentuale della quota del FFO attribuita per finalità premiali (ex art. 2, D.L. 180/2008-L. 1/2009), che, in base all’art. 60, co. 01, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), può raggiungere (a seguito di successivi incrementi annuali non inferiori al 2%) il 30%.


23) Già l’art. 5, co. 3, della L. 537/1993, nell’istituire il Fondo per il finanziamento ordinario aveva disposto che nello stesso sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartire sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

24) L’art. 8 del DM 270/2004 prevede che per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero di crediti formativi universitari, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti. In particolare, fissa la durata normale dei corsi di laurea in tre anni (180 crediti) e la durata normale dei corsi di laurea magistrale in ulteriori due anni dopo la laurea (ulteriori 120 crediti).
Con riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il DM 16 marzo 2007 ricorda che essi hanno durata normale di 5 o 6 anni.

25) Al riguardo, si veda quanto segnalato nel dossier del Servizio Studi della Camera n. 389 del 6 marzo 2012 (relativo allo schema di decreto legislativo Atto n. 437 della XVI legislatura)

26) Si tratta delle voci di costo indicate tra le condizioni presenti nel parere reso dalla 7^ Commissione del Senato sullo schema di decreto legislativo (Atto n. 437) il 21 marzo 2012.

27) L’art. 5 del DM 827/2013 aveva disposto che, per l’anno 2013, qualora non fosse stato definito in tempo utile il costo standard, si sarebbe utilizzata la quota base FFO 2012.

28) Si tratta della disciplina recata dall’art. 1, co. 252-267, della L. 232/2016.

29) Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati: professori a tempo indeterminato, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento, ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, co. 3, lett. a) e b) della L. 240/2010; docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, co. 11, della stessa L. 240/2010; professori a tempo determinato di cui all'art. 1, co. 12, della L. 230/2005.

30) I Tutor sono previsti per i corsi di studio da erogare prevalentemente o integralmente a distanza.

31) Le figure specialistiche di settore sono previste per i corsi di Scienze della formazione primaria e per la laurea magistrale a ciclo unico per il Restauro. Il riferimento è alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi.

32) Il numero minimo complessivo di docenti di riferimento, di professori a tempo indeterminato, e di eventuali figure aggiuntive è definito dall’Allegato A al DM in base a:

  • laurea;
  • laurea magistrale;
  • laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni;
  • laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni;
  • corsi di studio convenzionali (erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a 1/10 del totale);
  • corsi di studio con modalità mista (che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai 2/3);
  • corsi di studio prevalentemente a distanza (erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai 2/3 delle attività formative);
  • corsi di studio integralmente a distanza (in cui le attività formative sono svolte con modalità telematiche, fermo restando lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali);
  • corsi di laurea e laurea magistrale in Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato;
  • corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale;
  • corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e in Restauro.

33) Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime indicate dall’Allegato D, il numero di docenti di riferimento necessari si ottiene incrementando il numero di docenti di riferimento di cui all’Allegato A (Dr) in misura proporzionale al superamento di tali soglie secondo la seguente formula:
Dtot (numero di docenti di riferimento necessari) = Dr x (1+ W)
dove W = 0, se il numero degli studenti è inferiore o uguale alla numerosità massima, e W = (numero studenti/numerosità massima) – 1, se il numero degli studenti è superiore alla numerosità massima.

34) Alcuni dei parametri utilizzati dalla formula sono ottenuti facendo riferimento ai dati di bilancio degli atenei.