Legislatura 17ª - Dossier n. 513
Azioni disponibili
Articolo 11
(Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno)
L’articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l’infanzia, operanti nel territorio interessato, al fine di progettare e attuare, nelle aree di esclusione sociale, interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
Il comma 1 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministri dell'interno e della giustizia - da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - l'individuazione delle aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata, al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica.
In base al comma 2, entro i successivi 30 giorni dall'adozione del predetto DM, il MIUR indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
Alla procedura selettiva possono partecipare - in base al comma 3 - le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree di esclusione sociale individuate con il DM previsto dal comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.
In relazione al CONI, alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva si veda il Dossier del Servizio Studi della Camera n. 563 del 10 aprile 2017, predisposto in occasione dell'esame dell'A.C. 3960.
Secondo il comma 4, la procedura selettiva è finanziata nell'ambito delle risorse del «PON Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014/2020, alcuni elementi del quale sono stati approvati con la decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014 (modificata dalla decisione della Commissione europea C(2016) 5246 del 9 agosto 2016), in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.
Il citato Programma affronta la sfida di migliorare le condizioni per la partecipazione al mercato del lavoro, promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità del capitale umano anche attraverso il miglioramento dell’efficienza e della qualità degli edifici scolastici, delle dotazioni tecnologiche e digitali (laboratori, digitalizzazione, smart school).
Il nuovo PON 2014/2020 si colloca nella cornice del Position Paper della Commissione europea e dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 focalizzandosi in via prioritaria nell’“Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” (Obiettivo tematico 10) e nel favorire la qualità, l'efficacia e l'efficienza della Pubblica amministrazione migliorando il sistema di governance del sistema scolastico inclusa la valutazione dello stesso – in coerenza con il “Rafforzamento la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente” (Obiettivo tematico 11).
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità 2016 L'art. 1, commi da 392 a 395, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), ha istituito un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un protocollo d’intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, il comma 392 ha istituito in via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale, dalle fondazioni di origine bancaria, nell’ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto corrente sono state definite mediante il protocollo d’intesa previsto dal comma 393 e stipulato il 27 aprile 2016 tra le fondazioni bancarie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il protocollo avrebbe dovuto prevedere:
Il Protocollo d'intesa (art. 1) specifica lo scopo del Fondo "destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori". L'art. 2 reca le disposizioni relative all'alimentazione e alla durata del Fondo. In particolare, Il Fondo, istituito dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI) mediante accensione di apposito conto corrente postale vincolato alle finalità previste dalla legge, è alimentato dai versamenti effettuati annualmente dalle fondazioni bancarie, per il triennio 2016-2018. L'ACRI comunica senza indugio la costituzione del Fondo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MEF, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al MIUR, al Forum nazionale del terzo settore ed all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL (ora INAPP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, in seguito a quanto disposto dal d.lgs n. 185 del 2016). Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le fondazioni trasmettono all'ACRI e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo, le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno finanziario dei progetti di cui all'articolo 1. Entro il successivo 20 febbraio, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate e, per conoscenza, al Comitato di indirizzo strategico del Fondo, l'elenco delle fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta viene comunicato ad ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI, dal Direttore dell'Agenzia delle entrate entro il successivo 31 marzo. Il versamento al Fondo delle somme stanziate viene effettuato dalle fondazioni finanziatrici entro i successivi tre mesi dalla comunicazione dell'Agenzia. Le fondazioni trasmettono contestualmente all'ACRI copia della relativa documentazione bancaria. Ove una fondazione non provveda al versamento dell'importo stanziato, l'ACRI ripartisce la somma tra le fondazioni finanziatrici e ne dà comunicazione al Direttore dell'Agenzia delle entrate e al Comitato per conoscenza. Le somme così ripartite sono versate dalle fondazioni interessate, ognuna per la quota spettante, nei successivi dieci giorni dalla richiesta da parte dell'ACRI. Dell'avvenuto versamento l'ACRI dà comunicazione al Direttore dell'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito di imposta nei confronti della fondazione inadempiente e lo assegna alle altre Fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati. Annualmente il Comitato di indirizzo strategico del Fondo predispone un resoconto circa le attività svolte nell'anno, da pubblicare sul sito dell'ACRI. L'art. 3 affida ad apposito Comitato l'indirizzo strategico del Fondo. Il Comitato è composto da 15 membri: un rappresentante della Presidenza del Consiglio; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 4 rappresentanti delle fondazioni designati dall'ACRI; 4 rappresentanti del Forum nazionale del Terzo Settore; 2 esperti in materie statistiche designati dall'ISFOL (ora INAPP) e uno dall'EIEF (Istituto Einaudi per l'economia e la finanza). Gli esperti di materie statistiche non hanno diritto di voto. Sono quindi dettate le disposizioni circa la costituzione e il funzionamento del Comitato. L'art. 4 affida all'ACRI la gestione del Fondo, in particolare la gestione delle entrate e delle uscite, l'elaborazione e l'approvazione del budget di funzionamento e del bilancio annuale. L'ACRI individua un Soggetto attuatore per la gestione operativa del Fondo, dandone comunicazione al Comitato. Il Soggetto è incaricato di svolgere tutte le attività operative, in particolare curando la fase istruttoria delle iniziative e la loro valutazione e monitoraggio. L'art. 5 prevede che l'utilizzo delle risorse potrà essere effettuato solamente tramite lo strumento del bando valido su tutto il territorio nazionale. Possono essere previsti più bandi in relazione a diverse aree tematiche e di norma dovranno essere previste quote minime di destinazione per Regione o per macro area. L'art. 6 individua i soggetti abilitati a presentare le domande. Ai bandi promossi dal Fondo partecipano partnership costituite da almeno due soggetti pubblici e privati. Il soggetto responsabile della presentazione del progetto e della sua realizzazione può assumere una delle seguenti forme: associazione (riconosciuta e non); cooperativa o consorzio sociale; ente religioso; fondazione; impresa sociale; scuole del sistema nazionale di istruzione e loro reti. L'art. 7 demanda al Comitato l'individuazione delle misure per la trasparenza; infine l'art. 8 detta una specifica disciplina per il 2016, primo anno di operatività del Fondo. L’attuazione dei programmi relativi al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, previsti dal protocollo d’intesa è stata affidata all’impresa sociale “Con i Bambini”, costituita il 15 giugno 2016, con sede in Roma. Il bando dedicato alla prima infanzia - pubblicato il 15 ottobre 2016 - si propone di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con un focus specifico rivolto ai bambini, alle famiglie vulnerabili o che vivono in contesti territoriali disagiati. In pari data è stato pubblicato il bando dedicato all'adolescenza, il quale si propone di promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni. Qui la pagina dedicata. Con comunicato stampa del 3 febbraio 2017, l'ACRI ha reso noto che le fondazioni di origine bancaria hanno deliberato - per il finanziamento dei bandi per il 2017 - l’importo di oltre 120 milioni di euro, "che si aggiungono all’analoga cifra messa a disposizione l’anno passato". Il citato articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha inoltre previsto, al comma 394, a favore delle fondazioni che abbiano effettuato versamenti nel Fondo, il riconoscimento di un credito d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, secondo l’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati con il protocollo d’intesa citato. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Con risoluzione n. 102/E del 4 novembre 2016, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a all'istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del predetto credito d’imposta. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241), a decorrere dal periodo di imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Esso non è soggetto al limite di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi, vale a dire dei crediti nascenti da agevolazioni concesse alle imprese (articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, che pone un tetto massimo annuale di 250.000 euro, con eventuale riporto in avanti dell’ammontare eccedente), né è soggetto ai limiti massimi di compensazione di debiti e crediti fiscali, previsti dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, da ultimo elevati a 700.000 euro per ciascun anno solare (per effetto dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 35 del 2013). La norma stabilisce inoltre la cedibilità del credito d’imposta da parte delle fondazioni di origine bancaria a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo. Si ricorda che un’altra ipotesi di cedibilità del credito d’imposta è stata prevista dall’articolo 51 del decreto-legge n. 83 del 2012, per le imprese di esercizio cinematografico per l’acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (tax credit digitale), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione. In quel caso si è inteso venire incontro alle aziende medio-piccole del comparto le quali, per la dimensione della loro economia, per l'assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d'imposta, di fatto non erano nella condizione di avvantaggiarsi del beneficio. Il comma 395 ha infine previsto l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l’attuazione del credito d’imposta, incluse le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018. Con DM del 1° giugno 2016 sono state disciplinate le modalità applicative del contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie. Il suddetto decreto specifica che il credito di imposta è riconosciuto a favore delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, le fondazioni trasmettono all'ACRI le delibere di impegno irrevocabile al versamento delle somme al Fondo; l'ACRI trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici, in ordine cronologico di presentazione, all'Agenzia delle entrate. L'Agenzia comunica l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto ed entro tre mesi da tale comunicazione le fondazioni provvedono ad effettuare il versamento. Ove una fondazione non provveda al versamento, l'ACRI ripartisce la somma tra le altre fondazioni dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate che provvede ad annullare il beneficio fiscale a favore della fondazione inadempiente e ad assegnarlo alle altre fondazioni. |