Legislatura 17ª - Dossier n. 513

Articolo 10
(Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno)

L'articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno.

Si prevede che tali programmi siano attuati dall'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)(21) , in raccordo con le regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e con i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua(22) .

Lo stanziamento - che viene disposto in favore della medesima ANPAL - è pari a 15 milioni di euro per il 2017 e a 25 milioni per il 2018.

Ai fini della copertura dell'onere finanziario in oggetto, si provvede mediante impiego, nelle misure corrispondenti, di quota delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione nonché, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, nelle misure corrispondenti, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.


21) Si ricorda che l'ANPAL è stata istituita dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Ad essa spettano, in via di sintesi, funzioni di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l'impiego (e delle relative politiche attive per il lavoro) nonché delle politiche di attivazione dei disoccupati, di accreditamento dei servizi per l'impiego privati, di gestione diretta di alcuni programmi, di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali, di determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione.

22) Di cui all'art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.