Legislatura 17ª - Dossier n. 28

I matrimoni precoci e forzati

Il 13 ottobre 2016, il Senato della Repubblica ha approvato la mozione 1-00637 con prima firmataria le senatrice Fedeli, con la quale si impegnava il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative per la piena attuazione della risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, nonché a valutare in uno scambio sinergico con il Parlamento l’opportunità di prevedere, quale nuova fattispecie delittuosa, il matrimonio forzato e tutte le attività ad esso connesse al fine di tutelare le vittime di queste condotte stante la loro particolare vulnerabilità.

In seguito alla mozione sono stati presentati in Senato tre disegni di legge di iniziativa parlamentare: AS 638, prima firmataria sen. Bonfrisco, AS 2241, primo firmatario sen. Buemi, AS 2683, prima firmataria sen Maturani, che prevedono l’introduzione di un’apposita fattispecie penale per contrastare la pratica dei matrimoni forzati.

Le spose bambine d’Italia provengono soprattutto dalle comunità di India, Pakistan, Bangladesh ma anche da Albania e Turchia, sono prevalentemente di religione musulmana e devono sottostare alla legge islamica secondo la quale una bambina raggiunge la maggiore età già a nove anni. Quando si parla di matrimoni forzati in Italia di solito si fa riferimento a bambine costrette a sposare uomini grandi, ma non bisogna dimenticare che molto spesso avviene il contrario. Infatti, questi fenomeni coinvolgono anche bimbi maschi promessi a donne adulte.

L’AS 638 introduce il delitto di matrimonio forzato, punendo con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque costringa o induca taluno, con violenza o minaccia, a contrarre matrimonio (anche non avente effetti civili) contro la propria volontà.

L’AS 2441 introduce il delitto di costrizione al matrimonio o all’unione civile, attraverso il quale è punito con la reclusione da tre ad otto anni, chiunque, con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o un’unione civile, anche in un Paese estero.

L’AS 2683 introduce il delitto di matrimonio forzato, punendo, con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringa un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell’unione civile.

Tutti e tre prevedono, data la dimensione ultra nazionale del fenomeno da colpire, una disposizione derogatoria al principio di territorialità della legge penale. I matrimoni forzati infatti hanno una dinamica accertata. In Italia viene stretto l’accordo: i genitori della bimba la promettono in sposa a un uomo molto più grande in cambio di denaro e del mantenimento della ragazzina.

Le nozze avvengono però nei Paesi d’origine, perché nel nostro ordinamento i matrimoni con minori sono vietati, come previsto dall’articolo 84 del codice civile, fatto salvo il caso in cui il minore abbia compiuto i 16 anni e sia autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio per comprovati gravi motivi.

L’AS 2441 introduce, poi, un’ulteriore fattispecie criminosa: il reato di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio, punendo con la reclusione da uno a tre anni, salvo che l’autore non abbia, ad esempio, concorso alla realizzazione della costrizione al matrimonio, chiunque, con artifizi e raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all’estero per contrarre matrimonio o una unione civile. Il reato si considera integrato anche se il matrimonio o l’unione civile non vengono contratti.

Una maggiorazione della pena è prevista se i reati sono commessi nei confronti di persona della famiglia, o un minore di anni diciotto, o una persona sottoposta alla propria autorità, tutela o curatela, o a sé affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, la pena della reclusione è da sei a quindici anni.

L’AS 2683, infine, prevede l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un Osservatorio per il monitoraggio, la prevenzione, il contrasto del fenomeno; nonché, la individuazione, da parte del questore competente al rilascio dei permessi in ciascuna provincia, di uno o più funzionari di polizia con l’incarico di referente per il contrasto del fenomeno, per i rapporti con gli enti locali e le organizzazioni no profit operanti nel settore.

La dimensione statistica del fenomeno

Il Ministero della Giustizia nel 2014 ha pubblicato Stalking. Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di primo grado, a cura della Direzione generale di statistica.

Le informazioni rilevate riguardano il reato di cui all’art. 612-bis del codice penale, considerando il fenomeno sotto molteplici aspetti: movente, modalità della condotta, tempi, autori, vittime e relazione tra di loro. Si tratta di un’indagine, di tipo campionario, è bassta sull’analisi della documentazione relativa ai procedimenti definiti negli anni 2011-2012 presso 14 sedi di tribunale, rappresentative della realtà nazionale per dimensione e ubicazione territoriale.

Lo studio evidenzia che il 91,1% dei reati di stalking è commesso da maschi, l’età media dell’autore è di 42 anni contro i 38 della vittima e quasi un terzo degli stalker è disoccupato o con lavoro saltuario. Nel 33,2% dei casi, inoltre, vittima e autore hanno figli in comune e il movente più ricorrente che spinge l’imputato alla condotta contestata è quello di "ricomporre il rapporto" (30,4%), seguito dalla "gelosia" (11,1%) e dalla "ossessione sessuale o psicologica" (3,3%).

Per quanto riguarda l’esito delle sentenze, infine, le condanne (42,5%) e i patteggiamenti (14,9%) sono più frequenti delle assoluzioni (11,5%). Una vittima su quattro, comunque, ritira la querela.

Nel giugno 2015 l’ISTAT ha pubblicato lo studio "La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia", con dati aggiornati al 2014.

Lo studio conferma come la violenza contro le donne sia un fenomeno ampio e diffuso:

6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri.

3 milioni e 466 mila donne hanno subito stalking nel corso della vita, il 16,1% delle donne.

Di queste, 1 milione e 524 mila l’ha subito dall’ex partner, 2 milioni 229 mila da persone diverse dall’ex partner.

I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. Gli sconosciuti sono nella maggior parte dei casi autori di molestie sessuali (76,8%).

Considerando il totale delle violenze subìte da donne con figli, aumenta la percentuale dei figli che hanno assistito ad episodi di violenza sulla propria madre (dal 60,3% del dato del 2006 al 65,2% rilevato nel 2014).

Ciò nonostante, dallo studio emergono anche importanti segnali di miglioramento rispetto all’indagine precedente: negli ultimi 5 anni le violenze fisiche o sessuali sono passate dal 13,3% all’11,3%, rispetto ai 5 anni precedenti il 2006. Ciò è frutto di una maggiore informazione, del lavoro sul campo ma soprattutto di una migliore capacità delle donne di prevenire e combattere il fenomeno e di un clima sociale di maggiore condanna della violenza.

E’ in calo sia la violenza fisica sia la sessuale, dai partner e ex partner (dal 5,1% al 4% la fisica, dal 2,8% al 2% la sessuale) come dai non partner (dal 9% al 7,7%). Il calo è particolarmente accentuato per le studentesse, che passano dal 17,1% all’11,9% nel caso di ex partner, dal 5,3% al 2,4% da partner attuale e dal 26,5% al 22% da non partner.

Di contro, le violenze sono più gravi: aumentano quelle che hanno causato ferite (dal 26,3% al 40,2% da partner) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita (dal18,8% del 2006 al 34,5% del 2014).

Alla maggiore capacità delle donne di uscire dalle relazioni violente o di prevenirle si affianca anche una maggiore consapevolezza. Più spesso considerano la violenza subita un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) e la denunciano di più alle forze dell’ordine (dal 6,7% all’11,8%). Più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) e cercano aiuto presso i servizi specializzati, centri antiviolenza, sportelli (dal 2,4% al 4,9%).

Rispetto al 2006, le vittime sono più soddisfatte del lavoro delle forze dell’ordine. Per le violenze da partner o ex, le donne molto soddisfatte passano dal 9,9% al 28,5%.

Nel marzo dello scorso anno, il Ministero dell’interno ha reso noti i seguenti dati relativi alla violenza contro le donne.

Nel luglio 2016, infine, nell’ambito della campagna informativa "Progetto Camper contro la violenza di genere", il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha reso noti i seguenti ulteriori dati, relativi al primo semestre 2016, che evidenziano una riduzione dei reati contro le donne.