Legislatura 17ª - Dossier n. 28

Le principali agevolazioni in materia di occupazione femminile nella legislazione italiana
(a cura del Servizio Studi della Camera)

Nell’ambito dell’occupazione femminile, la legislazione italiana è intervenuta, in particolar modo, in due direzioni: sono state introdotte, infatti, alcune misure volte a favorire, da una parte, l’assunzione di donne o la conservazione, per le stesse, del posto di lavoro (attraverso, ad esempio, il riconoscimento di sgravi contributivi, del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato alla lavoratrice madre, nonché il contrasto delle cd. dimissioni in bianco), dall’altra, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Di seguito, le principali misure.

Incentivi all’occupazione femminile

Sgravi contributivi

La legge di riforma del mercato del lavoro (cd. Riforma Fornero) introduce un primo incentivo consistente nella riduzione, nella misura del 50%, dei contributi a carico del datore di lavoro (per un massimo di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato e di 18 mesi per quelle a tempo indeterminato) per assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in regioni svantaggiate, o da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Inoltre, per favorire il rientro al lavoro dopo la gravidanza (in via sperimentale fino al 2018), si riconosce alla madre lavoratrice (dipendente, pubblica o privata, o autonoma), al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher (pari a 600 euro mensili) per l’acquisto di servizi di babysitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

Diritto di precedenza

Il D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro 183/2014, cd. Jobs act) stabilisce che, per le lavoratrici, il congedo di maternità, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile (superiore a sei mesi) a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui sopra, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

Dimissioni in bianco

Per contrastare la pratica (riguardante prevalentemente le lavoratrici) delle cd. dimissioni "in bianco", consistente nel far firmare le dimissioni al lavoratore al momento dell’assunzione (in bianco, appunto) e quindi nel momento in cui la sua posizione è più debole, il decreto legislativo n.151/2015 (attuativo del Jobs act) modifica la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prevedendo che le dimissioni sono valide solo se redatte in modalità telematica su appositi moduli, resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come disposto recentemente dal primo decreto correttivo del Jobs act (D.Lgs. 185/2016) la procedura prevista per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001).

Conciliazione vita-lavoro

Il D.Lgs. 80/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act) contiene misure dirette, in particolare, alla tutela della maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali.

Tra le principali novità introdotte viene ampliato l’ambito temporale di applicazione del congedo di maternità in caso di parto anticipato e di ricovero del neonato; il congedo di paternità è riconosciuto anche se la madre è una lavoratrice autonoma; il congedo parentale viene esteso dall’ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino e la fruizione può essere anche su base oraria; l’indennità di maternità viene corrisposta anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.

Nelle misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro rientra anche quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act), secondo cui Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento; il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Anche la legge delega di Riforma della P.A. (L. 124/2015) ha introdotto alcune disposizioni volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro.

In particolare, in tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, dispone

che il genitore, dipendente di amministrazioni pubbliche, con figli minori fino a tre anni di età può chiedere di essere assegnato (a detrminate condizioni) ad una sede presente nella stessa provincia o regione nella quale lavora l’altro genitore. L’eventuale dissenso deve essere motivato.

In tema di cure parentali, dispone che le amministrazioni pubbliche:

adottino misure organizzative per l’attuazione del telelavoro e stipulino convenzioni con asili nido e scuole dell’infanzia e organizzino servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica

Ulteriori misure

Violenza di genere

Il decreto legislativo 80/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act) ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere, riconoscendo alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (con esclusione del lavoro domestico) e alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite in percorsi certificati di protezione relativi alla violenza di genere, la possibilità di astenersi dal lavoro (per motivi legati al suddetto percorso) per un periodo massimo di tre mesi.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2017 ha esteso il diritto di usufruire del predetto congedo anche alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere, sempre per un periodo massimo di tre mesi, con diritto a percepire una indennità giornaliera dell’80 per cento del salario minimo.

Welfare aziendale

La legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto, in via permanente, una tassazione sostitutiva per i premi di produttività e per le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili dell’azienda, prevedendo anche, al fine di dare impulso allo sviluppo del welfare aziendale, la possibilità di convertire i premi in denaro in prestazioni di welfare aziendale (servizi di assistenza ad anziani, servizi di istruzione, ecc.) esclusi dall’imposizione IRPEF.

Si ricorda che il periodo di congedo di maternità viene computato ai fini dei premi di produttività.

La legge di bilancio per il 2017 ha confermato e rafforzato, sotto taluni aspetti, il predetto welfare aziendale.

Dati sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro

(Fonte: ISTAT - Rapporto annuale 2016, dati su 2015)

Cresce la partecipazione femminile al mercato del lavoro: il tasso di attività femminile passa dal 31,0 del 1976 al 45,9 del 1996 fino al 54,1 per cento del 2015, anche se resta ancora lontano dai livelli di attività maschili. Il lavoro diventa sempre più una componente importante della vita delle donne, che influisce sui percorsi di vita e sulle scelte riproduttive: non più solamente mogli e madri, ma protagoniste della vita economica e sociale. Basti pensare che il numero di donne che al momento del matrimonio sono in condizione non professionale cade vertiginosamente nel quarantennio, assestandosi nel 2014 al 18,0 per cento, con una diminuzione, rispetto al passato, del peso percentuale delle casalinghe.”

“Nella media dei paesi Ue l’incremento del tasso di occupazione nel corso dell’ultimo anno interessa sia gli uomini (0,7) sia le donne (0,9). Tuttavia, rispetto al 2008, mentre per le donne l’indicatore cresce di 1,5 punti percentuali, raggiungendo il 60,4 per cento, per gli uomini il tasso di occupazione (70,8 per cento) non raggiunge il livello pre-crisi (-1,8 punti percentuali). Pertanto, tra il 2008 e il 2015 nei tassi di occupazione si riduce il divario di genere, che scende a 10,4 punti (dai 13,7 del 2008). In alcuni paesi le distanze restano elevate: è il caso dell’Italia, dove il tasso d’occupazione maschile è del 65,5 per cento e quello femminile del 47,2 per cento, con un divario di 18,3 punti percentuali nel 2015.”(8)

“In Italia nel 2015 la crescita dell’occupazione ha riguardato soprattutto gli uomini, che nel corso della crisi avevano subito le maggiori perdite di occupazione. Il numero di occupati uomini aumenta dell’1,1 per cento tra il 2014 e il 2015, ma rimane comunque più basso di 736 mila unità rispetto al 2008; le donne occupate, aumentate dello 0,5 per cento nell’ultimo anno, superano di 110 mila unità il numero di sette anni prima. La crescita contenuta del tasso di occupazione femminile (47,2 per cento nel 2015) non è in grado di ridurre il divario dalla media Ue (60,4 per cento), che è anzi aumentato dal 2008 di 1,5 punti. L’incremento del tasso di occupazione delle donne interessa prevalentemente le regioni del Centro e del Mezzogiorno, mentre quello maschile è diffuso sul territorio.”

“La lettura degli andamenti di occupazione e disoccupazione tra il 1993 e il 2015 per classi quinquennali restituisce un panorama caratterizzato dalla forte riduzione di occupazione tra i giovanissimi, dall’incremento dell’occupazione femminile, soprattutto tra le adulte di 35-49 anni, dal ridimensionamento della componente maschile tra gli adulti e dall’incremento di occupazione tra le persone di 50 anni e più. Contestualmente, la disoccupazione è cresciuta soprattutto tra i giovani fino a 29 anni nella recente crisi 2008-2014 […] Tra il 1993 e il 2015, tra le persone di 25-29 anni, a fronte di un calo di oltre venti punti percentuali del tasso di occupazione maschile, quello femminile, comunque più basso, scende di soli 3,9 punti. La dinamica si differenzia ulteriormente nelle classi più adulte. Dai trent’anni in su, infatti, l’occupazione femminile aumenta rispetto all’inizio degli anni Novanta, mentre quella maschile continua a diminuire fino ai 50 anni.”

“Anche il tasso di disoccupazione è stato caratterizzato da fasi alterne di crescita e contrazione. Tra 1993 e 1998 l’indicatore cresce dal 9,8 all’11,3 per cento, poi cala nei successivi dieci anni toccando il minimo del 6,1 per cento nel 2007 e risale, a partire dal 2008, raggiungendo il 12,7 per cento nel 2014. Nell’ultimo anno scende all’11,9 per cento. In tutto il periodo il tasso aumenta di 4,2 punti per la componente maschile (dal 7,2 all’11,4(9) per cento), mentre diminuisce di 1,3 punti per quella femminile (dal 14,0 al 12,7(10) per cento). Tra gli uomini l’indicatore aumenta in tutte le classi di età, mentre tra le donne diminuisce per le ultraquarantanovenni e cresce per le altre classi.”


8) I dati riportati nel Rapporto annuale ISTAT 2016 si riferiscono al 2015. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT “Dati occupati e disoccupati mensili”, ad agosto 2016 il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) è del 48%, mentre quello maschile (15-64 anni) è del 66,6%, con un divario di 18,6 punti percentuali.

9) 10,5% ad agosto 2016, secondo l’ultimo rapporto ISTAT “Dati occupati e disoccupati mensili”.

10) 12,6% ad agosto 2016, secondo l’ultimo rapporto ISTAT “Dati occupati e disoccupati mensili”.