Legislatura 17ª - Dossier n. 67

Articolo 5
(Modifiche al Titolo V del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231)

L’articolo 5 dello schema sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo n. 231/2007, modificando sia gli illeciti penali che quelli amministrativi.

In particolare, l’art. 5, comma 1, sostituisce il Capo I, relativo alle sanzioni penali e composto dal solo articolo 55. Rispetto alla formulazione attuale, la riforma distingue più nettamente le fattispecie che costituiscono delitto da quelle che hanno natura di contravvenzione. In particolare:

  • sono delitti soltanto le condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei documenti e fornitura di dati falsi per la verifica, che siano realizzate con frode o falsificazione (commi 1-3). Tali condotte sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. Attualmente le pene sono più lievi e le condotte sono accompagnate dalla clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”; la clausola di salvaguardia viene espressamente richiamata solo al comma 3, concernente la fornitura di dati falsi;
  • quando la violazione degli obblighi di comunicazione non integra gli estremi della falsità o della frode, l’illecito penale ha carattere di contravvenzione (comma 4) e la pena è l’arresto da sei mesi a un anno unito all’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. In questo caso, la fattispecie è accompagnata dalla clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”;
  • la riforma conferma le fattispecie di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento o di analoghi documenti (comma 5) e, con riguardo a tali fattispecie come pure all’abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, la disciplina della confisca penale (commi 6 e 7).

L’articolo 5, comma 2, sostituisce il Capo II del titolo relativo alle disposizioni sanzionatorie e dunque modifica la disciplina delle sanzioni amministrative.

Rispetto alla normativa attuale, che rinvia sostanzialmente per il procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione amministrativa alla legge n. 689 del 1981, la riforma - dopo avere elencato le diverse sanzioni previste per le violazioni della normativa antiriciclaggio - delinea un procedimento sanzionatorio specifico e detta particolari disposizioni sui criteri di determinazione della sanzione e sul pagamento in misura ridotta.

In particolare, gli articoli da 56 a 64 determinano, nella misura evidenziata dalla tabella che segue, le sanzioni amministrative applicabili a fronte dell’inosservanza delle diverse parti del decreto legislativo.

A.G. 389 – Illeciti amministrativi

Normativa vigente

Condotta

Sanzione amministrativa

Mancata verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione (art. 56, commi 1 e 3)

Somma da 3.000 a 50.000 euro

(Aumentata fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotta da un terzo alla metà nei casi di minore gravità)

Attualmente la violazione delle norme concernenti l'obbligo di identificazione è un delitto, punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55, comma 1)

Mancata astensione dall’instaurazione, dall’esecuzione o dalla prosecuzione del rapporto in presenza delle condizioni previste dalla legge (art. 56, commi 2 e 3)

Somma da 3.000 a 50.000 euro

(Aumentata fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotta da un terzo alla metà nei casi di minore gravità)

Mancata o tardiva conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previste dalla legge (art. 57)

Somma da 3.000 a 50.000 euro

(Aumentata fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotta da un terzo alla metà nei casi di minore gravità)

Attualmente la violazione delle norme sulla registrazione dei dati è un delitto, punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55, commi 4 e 7).

Mancata o tardiva segnalazione di operazione sospetta (art. 58, commi 1 e 2)

Somma dall’1% al 40% del valore dell’operazione da segnalare

(In caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima, importo massimo della sanzione pari ad almeno 1 milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito se tale vantaggio è determinabile)

Attualmente è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ma è premessa la clausola “Salvo che il fatto costituisca reato” (art. 57, comma 4).

Nei casi più gravi, è ordinata la pubblicazione del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Violazione del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta (art. 58, comma 5)

Somma da 5.000 a 200.000 euro

Attualmente è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ma è premessa la clausola “Salvo che il fatto costituisca reato” (art. 57, comma 1).

Mancata o tardiva esecuzione di una comunicazione obbligatoria da parte di un componente dell’organo di controllo del soggetto obbligato (art. 59, comma 1)

Somma da 5.000 a 30.000 euro

Attualmente l’omissione della comunicazione è un delitto punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro (art. 55, comma 5).

Violazione degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell’UIF (art. 60, comma 1)

Somma da 5.000 a 50.000 euro

Sanzione identica (art. 57, comma 5)

Rifiuto di esibizione di documenti o di fornire notizie nell’ambito di ispezioni del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 60, comma 2)

Somma da 5.000 a 50.000 euro

Violazione degli obblighi che incombono sui soggetti convenzionati e sugli agenti di prestatori di servizi di pagamento (art. 61, comma 1)

Somma da 1.000 a 10.000 euro

(In caso di gravi violazioni accompagnate da segnalazioni di cessazioni del rapporto di convenzionamento o del mandato, possibile applicazione della sanzione accessoria della sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell’esercizio del servizio. Nel medesimo caso è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria – in solido con il soggetto convenzionato o con l’agente – anche l’istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l’agente)

Inosservanza della sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio del servizio per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento (art. 61, comma 8)

Somma da 10.000 a 30.000 euro.

Violazione degli obblighi di comunicazione che incombono sui prestatori di servizi di pagamento e sugli istituti emittenti moneta elettronica (art. 61, comma 2)

4.500 euro di sanzione amministrativa pecuniaria.

(Aumentati fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotti a 1.500 euro se la comunicazione interviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine)

Violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari (art. 62, comma 1)

Somma da 30.000 a 5 milioni di euro ovvero di una somma pari al 10% del fatturato annuo, se tale importo è superiore a 5 milioni di euro.

Somma da 10.000 euro a 200.000 euro (art. 56, comma 1).

Violazione degli obblighi connessi alla funzione di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario, che hanno consentito le gravi violazioni delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari o che hanno esposto l’intermediario al rischio di riciclaggio (art. 62, commi 2 e 3)

Somma da 10.000 a 5 milioni di euro

Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione è superiore a 5 milioni di euro, la somma da pagare è elevata fino al doppio del vantaggio ottenuto.

Possibile applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione dalla funzione di amministrazione o dall’incarico di direzione o controllo per un periodo da 6 mesi a 3 anni.

Violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari (art. 62, comma 4)

Ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, con prescrizioni circa modalità e termine per l’adempimento

Se la violazione è cessata, dichiarazione pubblica circa la violazione commesso e il soggetto responsabile

Violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio (art. 62, comma 5)

Somma da 2.500 a 1 milione di euro

Violazione degli obblighi connessi alla funzione di amministrazione, direzione e controllo dell’ente di revisione che agevolino le violazioni delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte delle società di revisione (art. 62, comma 5)

Somma da 2.500 a 1 milione di euro

Violazione della disposizione che impedisce agli intermediari bancari e finanziari di aprire e mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo (art. 62, comma 6)

Somma da 10.000 a 200.000 euro

Sanzione identica (art. 57, comma 1-bis)

Violazione delle disposizioni che limitano l’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 63, commi 1 e 6)

Somma da 3.000 a 50.000 euro

La sanzione è quintuplicata se la violazione riguarda importi superiori a 250.000 euro

Somma dall'1% al 40% dell'importo trasferito

La sanzione è quintuplicata se la violazione riguarda importi superiori a 50.000 euro

Violazione della disposizione che vieta il trasferimento di libretti di deposito bancari e postali al portatore (art. 63, comma 2)

Somma da 250 a 500 euro

Apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 63, commi 3 e 7)

Somma dal 20% al 40% del saldo del conto o libretto

La sanzione è aumentata dal 50% se la violazione riguarda importi superiori a 50.000 euro

Sanzione identica (art. 58, comma 5), senza aggravante

Utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti all’estero (art. 63, commi 4 e 7)

Somma dal 10% al 40% del saldo del conto o libretto

La sanzione è aumentata dal 50% se la violazione riguarda importi superiori a 50.000 euro

Sanzione identica (art. 58, comma 6), senza aggravante

Mancata segnalazione alle autorità competenti delle violazioni della disciplina sull’uso del contante e dei titoli al portatore e sui conti o libretti di risparmio in forma anonima (art. 63, comma 5)

Somma da 3.000 a 15.000 euro

Somma dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto (art. 58, comma 7).

Violazioni delle disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco commesse dai distributori e dagli esercenti dei quali i concessionari si avvalgono (art. 64, commi 1, 4 e 5)

Somma da 1.000 a 10.000 euro

La sanzione è raddoppiata se le violazioni sono gravi, ripetute, sistematiche o plurime. In tali casi il concessionario è tenuto al pagamento in solido con l’autore dell’illecito.

In caso di gravi violazioni accompagnate da precedenti illeciti riscontrati nell’ultimo triennio, possibile applicazione della sanzione accessoria della sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell’esercizio dell’attività.

Attualmente non c’è una specifica disciplina sanzionatoria. Si applicano le sanzioni per la violazione del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III previste dall’art. 57

Inosservanza della sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività per i distributori e gli esercenti i servizi di gioco (art. 64, comma 6)

Pagamento di una somma da 10.000 a 30.000 euro

Le disposizioni talvolta riproducono sostanzialmente le sanzioni amministrative pecuniarie vigenti, più spesso ne introducono di diverse, soprattutto differenziando l’apparato sanzionatorio in relazione ai possibili autori delle violazioni (intermediari finanziari, revisori legale, esercenti nel comparto gioco).

In generale, rispetto alla normativa vigente, si evidenzia all’articolo 58 (Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette) il venir meno di alcune clausole di salvaguardia oggi previste all’art. 57 del decreto legislativo, che determinano l’applicazione dell’illecito amministrativo solo allorquando la condotta non integri gli estremi di un reato (si veda ad esempio la clausola di salvaguardia relativa alla omessa segnalazione di operazione sospetta, oggi prevista dal comma 4 dell’art. 57 vigente).

In ordine alla formulazione del nuovo art. 58 del d.lgs. 231, come novellato dallo schema di decreto legislativo, si valuti l’opportunità di premettere all’illecito amministrativo la clausola “Salvo che il fatto costituisca reato”.

Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni amministrative individuate dalla riforma, si evidenza la mancata individuazione del limite massimo della sanzione all’art. 58, comma 4. La disposizione prevede infatti che in caso di violazioni gravi dell’obbligo di segnalare le operazioni sospette «l’importo massimo della sanzione è pari almeno ad un milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile». Non si prevede espressamente che anche in tale caso rimane fermo il limite massimo del valore dell’operazione non segnalato.

Si valuti se, in base alla formulazione dell’art. 58, comma 4, sia chiaro quale sia il valore massimo della sanzione amministrativa.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative accessorie, la riforma prevede, in limitati casi ritenuti particolarmente gravi, la sospensione da 15 giorni a 3 mesi dall’esercizio del servizio o dell’attività.

La violazione dell’ordine di sospensione viene però sanzionata con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

In relazione alla formulazione dell’art. 61, comma 8, e dell’art. 64, comma 6, si valuti se la previsione di una sanzione amministrativa esclusivamente pecuniaria, a fronte della violazione di un ordine di sospensione dell’attività per violazioni gravi, rappresenti una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva.

L’articolo 65 dello schema delinea il procedimento sanzionatorio affidandone, in generale, la titolarità al Ministero dell’economia e delle finanze, che opera prevalentemente attraverso le Ragionerie territoriali dello Stato.

A fronte di questa disposizione generale, lo stesso schema di decreto legislativo individua le seguenti eccezioni:

  • le sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica sono di competenza dell’OAM, Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (di cui all’art. 128-undecies del T.U.B.), in base all’art. 61 dello schema;
  • le sanzioni per gli intermediari bancari e finanziari sono di competenza della Banca d’Italia e dell’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in base all’art. 62, comma 7, dello schema;
  • le sanzioni nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione sono di competenza della CONSOB, ai sensi dell’art. 62, comma 8, dello schema.

Le autorità di vigilanza di settore dovranno dotarsi, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma, di un regolamento che disciplini il procedimento di applicazione delle sanzioni nel rispetto dei diritti degli interessati e dovranno comunque rispettare la normativa di settore (comma 11) senza potere applicare l’art. 16 della legge n. 689 del 1981 e dunque escludendo il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Nonostante le eccezioni, competono sempre al Ministero le sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta e per le violazioni del Titolo III dello schema, relativo alle limitazioni all’uso del contante e ai libretti di risparmio.

È previsto anche un reciproco scambio di informazioni tra il Ministero e le autorità di vigilanza di settore.

Rispetto alla normativa vigente (art. 60 del d.lgs. n. 231 del 2007), la riforma prevede che:

  • quando per la ricostruzione dell’illecito amministrativo debbano essere utilizzati gli atti di un procedimento penale, la contestazione della notificazione deve essere notificata entro 90 giorni dal nulla osta dell’autorità giudiziaria (360 giorni se l’interessato risiede all’estero);
  • il Ministero irroghi la sanzione con decreto, sentita la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio;
  • l’opposizione al decreto debba essere rivolta al giudice ordinario, individuato nel tribunale di Roma per tutte le ipotesi nelle quali il decreto non sia stato emesso da una Ragioneria territoriale;
  • nel giudizio civile le spese liquidate in favore dell’amministrazione siano ricondotte ai fondi per l’incentivazione del personale;

All’art. 65, comma 5, occorre correggere il riferimento all’art. 152-bis del codice di procedura civile con quello al medesimo articolo delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

  • il credito vantato dal Ministero per la riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria sia assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore;

L’articolo 66 introduce ulteriori misure che potranno essere adottate dalle autorità di vigilanza in presenza di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, ipotizzando l’applicazione di sanzioni disciplinari e l’interdizione dallo svolgimento delle attività dai 2 mesi ai 5 anni.

Quando le violazioni riguardino l’adeguata verifica della clientela, il decreto che applica la sanzione dovrà essere pubblicato sul sito web del Ministero dell’economia (o dell’autorità di settore) e dovrà restare pubblico per 5 anni, a meno che questa misura non metta a rischio la stabilità dei mercati o pregiudichi un’indagine in corso.

L’articolo 67 detta criteri per l’applicazione delle sanzioni rinviando, per il concorso formale, la continuazione e la reiterazione delle violazioni alla disciplina della legge n. 689 del 1981.

Nella scelta dell’entità della sanzione le autorità competenti dovranno tenere conto di:

  • gravità e durata della violazione;
  • grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
  • capacità finanziaria dell’autore del reato;
  • entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione;
  • entità del pregiudizio cagionato a terzi;
  • livello di cooperazione con le autorità;
  • adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio;
  • precedenti violazioni della normativa antiriciclaggio.

La disposizione, inoltre, consente la riduzione della sanzione da un terzo alla metà quando gli illeciti relativi all’adeguata verifica, all’obbligo di astensione (art. 56) e agli obblighi di conservazione (art. 57) siano di minore gravità.

Quanto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Ministero dell’economia, l’articolo 68 disciplina il procedimento nei seguenti termini:

  • richiesta di pagamento in misura ridotta da presentare prima della scadenza del termine per l’opposizione al decreto sanzionatorio;
  • risposta del Ministero, che accoglie o rigetta la domanda, entro 30 giorni;
  • in caso di accoglimento della richiesta, riduzione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria purché non ci si sia avvalsi di questa stessa facoltà nei 5 anni precedenti;
  • pagamento della sanzione in misura ridotta entro 90 giorni.

La disciplina del pagamento in misura ridotta si applica a tutti i decreti sanzionatori non ancora divenuti definitivi all’entrata in vigore della riforma.

L’articolo 69 detta alcune disposizioni transitorie e soprattutto, al comma 1, ribadisce il principio del favor rei, ovvero che nessuno può essere sanzionato per un fatto che, alla data di entrata in vigore della riforma, non costituisce “più illecito”. Per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della riforma, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dal pagamento in misura ridotta.

Si valuti la necessità di disciplinare la successione delle leggi nel tempo, in modo da non ingenerare dubbi sul fatto che la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è quella dello schema in esame e non quella del decreto legislativo 231/2007 che da tale schema viene novellato.

La disposizione inoltre quantifica in due anni dalla ricezione della contestazione la durata massima del procedimento sanzionatorio, durata che può essere prorogata di 6 mesi se l’interessato chiede di essere audito.

Per i procedimenti in corso all’entrata in vigore della riforma, il termine è prorogato di 12 mesi.

L’articolo 5 comma 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce il Capo III del Titolo V del D.Lgs. n. 231 del 2007 (attualmente artt. 61-68), contenente disposizioni finali.

La sola disposizione innovativa è l’articolo 70, che definisce le modalità di applicazione del regolamento UE n. 847 del 20 maggio 2015; gli articoli da 71 a 74, infatti, riproducono, con alcune significative omissioni, le disposizioni oggi contenute rispettivamente negli articoli 62, 63, 64 e 68 del decreto legislativo.

In particolare, l’articolo 70 esclude dal campo d’applicazione del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, i trasferimenti di fondi effettuati sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, in presenza di alcune condizioni.

Come specificato dalla Relazione illustrativa, è lo stesso Regolamento europeo a consentire agli Stati membri di esentare dall’applicazione taluni trasferimenti di fondi che presentino rischi esigui di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

La disposizione rimette dunque alla Banca d’Italia il compito di emanare istruzioni per l’applicazione del Regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento.

L’articolo 71 detta disposizioni sull’Ufficio italiano cambi, riproducendo pressoché integralmente le disposizioni oggi contenute nell’articolo 62 del d.lgs. n. 231 del 2007.

L’articolo 72, relativo alle modifiche a disposizioni normative vigenti, riproduce il testo dei commi da 1 a 5 dell’art. 63 del d.lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione della sua entrata in vigore, il 29 dicembre 2007.

Conseguentemente, la disposizione non prevede le seguenti modifiche alla legislazione, introdotte successivamente. Si tratta, in particolare, delle seguenti modifiche:

  • all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: «11 membri», sono sostituite dalle seguenti: «12 membri». (comma 6-bis);
  • all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: «e dall'Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Unità di informazione finanziaria», e dopo le parole: «Agenzia del Demanio» è inserito il seguente periodo: «Il Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa». (comma 6-ter);
  • agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: 'Ufficio italiano dei cambi» sono sostituite dalle seguenti: «Unità di informazione finanziaria». (comma 6-quater).

Inoltre, il comma 6 della nuova disposizione riproduce il contenuto dell’art. 66, comma 8, del d.lgs. n. 231 del 2007 e dunque inserisce la materia dell’antiriciclaggio tra quelle attribuite alla competenza esclusiva del tribunale in relazione al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Peraltro, la medesima disposizione prevede una modifica dell’art. 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ora abrogato dal decreto legislativo n. 150 del 2011.

Al contempo, peraltro, lo schema di decreto legislativo non riproduce il contenuto del comma 6 dell’art. 63, in base al quale «All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: «dalla Commissione nazionale per le società e la borsa» sono inserite le seguenti: «, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo».

Si valuti l’opportunità di verificare l’esattezza e la completezza delle disposizioni richiamate dalla norma sulle modifiche alla legislazione vigente.

L’articolo 73 riproduce pressoché integralmente l’elenco delle abrogazioni contenuto oggi nell’articolo 64 del decreto legislativo.

Si evidenzia una sola differenza: attualmente, in base all’art. 64, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 231 del 2007, sono abrogati gli articoli 10, commi 2 e 3, e 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 109 del 2007 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE).

La riforma, che pure riproduce la restante parte della lett. h), omette l’abrogazione di queste disposizioni.

Si valuti l’opportunità di mantenere nell’elenco delle abrogazioni, analogamente alla disposizione attualmente vigente, l’art. 10, commi 2 e 3, e l’art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 109 del 2007. Come affermato dalla relazione illustrativa, infatti, la riproduzione delle disposizioni abrogative o modificative di altre norme di legge, introdotte all’epoca del varo del decreto legislativo novellato (2007) è necessaria per «evitare vuoti normativi, antinomie o dubbi circa la reviviscenza di disposizioni ormai abrogate».

L’articolo 74 riproduce integralmente la clausola di invarianza, oggi inserita nell’art. 68 del decreto legislativo.