Legislatura 17ª - Dossier n. 67

Articolo 3
(Modifiche al Titolo III del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231)

L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo III (Misure ulteriori) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

L’unica modifica di rilevo nell’articolo 49 consiste nella definitiva eliminazione dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Gli intermediari non potranno emetterli a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo. I detentori dei libretti al portatore esistenti dovranno estinguerli entro il 31 dicembre 2018.

Si ricorda che l'articolo 49 prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 3.000 euro. Tale soglia è stata così modificata da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 898). In tale occasione non è stata modificata la soglia di 1.000 euro per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore che era stata così fissata, insieme alla generale soglia per il trasferimento del contante, dall’articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011.

La norma vigente (comma 13) prevede che i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

Si segnala che, a differenza delle precedenti versioni dell’articolo 49, non è riprodotta la disposizione che demanda alle banche e a Poste Italiane S.p.A. di dare ampia diffusione e informazione della nuova norma.

L’articolo 50 ribadisce il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e quello di analoghi strumenti, aperti presso Stati esteri.

L’articolo 51 definisce il contenuto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni che pongono limitazioni alla circolazione del contante di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività. Con una nuova disposizione si prevede che la medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.