Legislatura 17ª - Dossier n. 67
Azioni disponibili
Articolo 2
(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231)
L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II (Obblighi) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Sono previsti quattro Capi, rispettivamente dedicati agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I), obblighi di conservazione (Capo II), obblighi di segnalazione (Capo III), obblighi di astensione (Capo IV), disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e per gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica (Capo V), obblighi di comunicazione (Capo VI) e disposizioni di segnalazione delle violazioni (Capo VII).
Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I) si prevede (articolo 17) che i soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell’instaurazione del rapporto continuativo o, con una nuova precisazione, del conferimento dell’incarico. Tali obblighi riguardano espressamente anche i prestatori di servizi di gioco per i quali sono previste specifiche disposizioni nei successivi articoli 52 e 53. Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno applicarsi sempre qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione.
L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, per le operazioni occasionali, non solo per le movimentazioni pari o superiori a 15.000 euro (coma attualmente previsto), ma anche per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, punto 9) del regolamento UE 2015/847, consiste in un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano. La norma europea elenca, in maniera non esaustiva: a) il bonifico; b) l’addebito diretto; c) la rimessa di denaro nazionale o transfrontaliera (money transfer); d) il trasferimento effettuato utilizzando una carta di pagamento, uno strumento di moneta elettronica o un telefono cellulare o ogni altro dispositivo digitale o informatico prepagato o postpagato con caratteristiche simili. La nuova previsione, secondo quanto riferito dalla relazione governativa, risponde all'esigenza di garantire la piena tracciabilità di tali tipologie di operazioni al fine di contrastare i tentativi di immissione nel sistema finanziario di fondi provenienti da attività criminali ovvero destinati al finanziamento del terrorismo.
Sono ribaditi l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, di dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo. Sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate al rischi rilevato.
Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15. 000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuale tramite soggetti convenzionali e agenti (comma 6).
Si precisa, infine, che non si osservano gli obblighi di adeguata verifica in relazione alla mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (articolo 17, comma 8).
L’articolo 18 individua il contenuto degli obblighi di verifica. L’identificazione è estesa anche all’esecutore e deve comprendere la verifica dei poteri di rappresentanza. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo la verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo. In tale ipotesi di differimento, in ogni caso, occorre raccogliere i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà essere terminata al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Nel caso in cui sia impossibile completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si deve astenere dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Il differimento delle procedura di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.
L'articolo 19 indica le modalità appropriate per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto. Si prevede l'obbligatoria presenza del cliente o dell'esecutore ai fini della procedura; sono indicate ipotesi tassative in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente, qualora sia possibile verificare l’identità attraverso fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati, sottoposti alla vigilanza di un’amministrazione pubblica ovvero istituite o gestite per il perseguimento di finalità di pubblico interesse statutariamente definite.
Per quanto riguarda l’assicurazione sulla vita o le altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato, nonché dell’effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Al riguardo si ricorda che il Regolamento n. 5 del 2014 dell’IVASS già prevede tra le figure da identificare quella del beneficiario, soggetto non ricompreso nella definizione di cliente né di titolare effettivo, in linea con quanto disposto dal GAFI nella nota interpretativa alla Raccomandazione n. 10 (Adeguata verifica della clientela).
Gli articoli 20, 21 e 22 recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa. La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo.
L’articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalla persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.
Nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la partecipazione superiore al 25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate di fiduciarie e per interposta persona. Nel caso in cui non è possibile individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con chi esercita il controllo tramite la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ovvero chi esercita una influenza dominante in assemblea con il controllo dei voti ovvero in forza di vincoli contrattuali. Qualora tali criteri non siano sufficienti per individuare il titolare effettivo, questo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Nel caso di un persona giuridica privata, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari (se individuati o facilmente individuabili); i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
L’articolo 21 prevede per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. Per l’omessa comunicazione è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 2630 del codice civile.
In osservanza di quanto previsto dalla direttiva, si prevede che le autorità competenti (MEF, Autorità di vigilanza, UIF, DIA, Guardia di finanza, DNNA) e le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale possano accedere a tali informazioni. Si prevede inoltre che, dietro pagamento dei diritti di segreteria, anche i soggetti privati possano accedervi, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare, nel corso di un procedimento giurisdizionale, i propri interessi.
I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, sono tenuti all’iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Si ricorda che il citato articolo 73 del TUIR assoggetta a IRES:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust sono comunicate, a cura del fiduciario o di altra persona per suo conto, per via esclusivamente telematica e in esenzione dal bollo, al Registro delle imprese per la conservazione. Anche in questo caso è prevista la sanzione da 103 a 1.032 euro in caso di omessa comunicazione.
Le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust riguardano l’identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (articolo 22, comma 5).
Con decreto ministeriale saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Lo stesso provvedimento provvederà a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.
La consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio.
L’articolo 22 prevede, dal lato dei clienti, l’obbligo di fornire le informazioni aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Con una disposizione innovativa si prevede l’obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Sono richiamate le norme del TUF in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali (articoli 120 e 122 del D.Lgs. n. 58 del 1998), quelle del CAP sulla sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, sull’obbligo di alienazione e sui requisiti dei partecipanti (articoli 74 e 77 del D.Lgs. n. 209 del 2005) e sulla pubblicità dei patti parasociali previsto dal codice civile (art. 2341-ter).
L’articolo 23 prevede che, in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti. La norma, conformemente a quanto previsto dall’allegato II alla direttiva 2015/849, fornisce inoltre un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio.
In particolare sono indicate le condizioni per la verifica semplificata da parte delle banche e degli istituti di moneta elettronica in relazione a prodotti di moneta elettronica. Si prevede il ricorso cumulativo delle seguenti condizioni:
- lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica (la norma vigente prevede un limite annuale di 2.500 euro);
- l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;
- lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
- non è alimentato con moneta elettronica anonima;
- l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
- qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.
L’articolo 24 al contrario, in presenza di elevato rischio, stabilisce obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela. In particolare è indicato, conformemente all'allegato III della direttiva 2015/849, un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio. In tali circostanze, l’articolo 25 prevede le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata stabilendo, nel comma l, i criteri che, in generale, devono guidare i soggetti obbligati chiamati ad adempiervi e, nei commi successivi, le specifiche procedure da attivare a fronte delle ipotesi tassative di adeguata verifica rafforzata contemplate dall'articolo 24 comma 5.
Gli articoli da 26 a 30 individuano ipotesi e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto di cui è parte il cliente. L'articolo 26 individua i terzi legittimati all'effettuazione degli adempimenti di verifica del cliente in luogo del soggetto direttamente parte del rapporto. L'articolo 27 definisce le modalità che assicurano il carattere dell'adeguatezza alla verifica effettuata da soggetti terzi al rapporto. L'articolo 28 fissa il principio della responsabilità, in ultima istanza, dei soggetti obbligati, parte del rapporto, in ordine all'esaustività e completezza della verifica effettuata da terzi. L'articolo 29, con una disposizione innovativa, stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio. L'articolo 30 chiarisce che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza di rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.
Il Capo II disciplina gli obblighi di conservazione e si distingue rispetto alla vigente disciplina (chiamata “obblighi di registrazione”) in quanto sono stati eliminati i riferimenti alle specifiche modalità tecniche di registrazione (quali, ad esempio, l’archivio unico informatico).
L’articolo 31 richiede che la documentazione conservata debba consentire, quanto meno, la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell’operazione; i mezzi di pagamento utilizzati.
L’articolo 32 prescrive che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni siano idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità del decreto.
L’articolo 33 prevede l’obbligo dell’invio dei dati aggregati alla UIF da parte degli intermediari bancari e finanziari. Rispetto alla norma vigente si segnala che sono esentati da tale incombenza, oltre agli agenti di cambio e le società fiduciarie), anche gli intermediari assicurativi (agenti, broker e intermediari finanziari) che operano nei rami vita (riferimento all’articolo 3, comma 2, lett. o)).
L’articolo 34 riproduce la vigente disposizione in materia di utilizzabilità a fini fiscali dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il Capo III disciplina gli obblighi di segnalazione riproducendo, in gran parte, le disposizioni vigenti.
L’articolo 35, nel disciplinare l’obbligo di segnalazione sospetta precisa che la segnalazione alla UIF deve essere effettuata prima di compiere l’operazione. Costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contante, e in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente (rispetto alla vigente disposizione è eliminato il riferimento alla somma di 15.000 euro).
I soggetti obbligati, come detto, si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i seguenti casi:
- l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto;
- l’operazione non può essere rinviata tenuto conto della normale operatività;
- il differimento dell'operazione potrebbe ostacolare le indagini.
In queste ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente la UIF. Viene chiarito che la segnalazione si considera tardiva se è effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all’avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di vigilanza. In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.
L’articolo 36 disciplina, in analogia a quanto attualmente previsto, le modalità di invio della segnalazione alla UIF da parte degli intermediari finanziari, prevedendo un doppio livello di valutazione interno in ordine alla sussistenza del profilo di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che la persona fisica materialmente preposta alla gestione del rapporto con la clientela segnali tempestivamente al livello superiore (legale rappresentante, titolare di specifica funzione o altro soggetto delegato) le operazioni sospette, rimettendo al suo ulteriore vaglio lo scrutinio in ordine alla sussistenza degli elementi di sospetto e la decisione in ordine all'invio della relativa segnalazione, priva del nominativo del segnalante, alla UIF.
L’articolo 37, come attualmente previsto, disciplina le modalità di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti per i quali è previsto, in via alternativa, l’invio della segnalazione alla UIF direttamente o per il tramite dell'organismo di autoregolamentazione di appartenenza. Per le società di revisione, il modello ricalca quello degli intermediari bancari e finanziari, articolato su due livelli.
L’articolo 38 rafforza la tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo tra l’altro che, fermo restando l'obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l'identità del segnalante, il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tal caso devono essere adottate le cautele previste per le operazioni sotto copertura dall’articolo 8 della legge n. 136 del 2010.
L’articolo 39, in maniera conforme a quanto attualmente previsto, vieta ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione. Inoltre, al fine di favorire la circolazione di informazioni rilevanti all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria, individua talune deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L’articolo 40 riproduce i compiti di analisi della segnalazione in capo alla UIF. Oltre alle attività già attualmente assegnate, si prevede che la UIF mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni che ritiene infondate, rendendone possibile la consultazione da parte degli organi investigativi. Si prevede inoltre che ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante ovvero ai destinatari degli obblighi, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
L’articolo 41, in tema di flusso di ritorno delle informazioni, prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. La UIF, a sua volta, dà comunicazione al segnalante dell’esito della sua segnalazione.
Dall’ultimo Rapporto Annuale della UIF emerge che le segnalazioni di operazioni sospette continuano ad aumentare in maniera significativa: nel 2015 ne sono state ricevute 82.428, oltre 10.000 in più rispetto al 2014. Nel primo semestre del 2016 il flusso ha superato le 50.000 unità. L’andamento crescente, manifestatosi fin dalla costituzione della UIF, risulta confermato anche ove non si considerino le segnalazioni derivanti da operazioni di regolarizzazione volontaria (voluntary disclosure, 7.000 circa nel 2015 e oltre 10.000 nella prima parte del 2016). Il dato totale stimato per il 2016 raggiunge le 100.000 segnalazioni.
Le segnalazioni effettuate da professionisti sono passate nel 2015 da poco meno di 2.500 a quasi 6.000, anche in conseguenza delle operazioni di regolarizzazione fiscale che hanno creato un importante momento di contatto con categorie finora poco collaborative. Nel 2015 sono anche aumentate, di oltre il 60 per cento, le segnalazioni degli operatori non finanziari, soprattutto gestori di giochi e scommesse e commercianti in oro e oggetti preziosi.
Il Capo IV, composto unicamente dall’articolo 42, riguarda l’obbligo di astensione dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto con il cliente nelle ipotesi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva (ossia non imputabile) di effettuare compiutamente l'adeguata verifica della clientela. In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare la segnalazione di operazione sospetta. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo. Per tali casi viene richiamata la norma introdotta dall’articolo 35, comma 2, concernente l’obbligo di segnalazione tempestiva qualora siano tenuti comunque ad eseguire l’operazione.
Il Capo V introduce norme dirette in particolare ai soggetti convenzionati e agli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica. Tali soggetti costituiscono gli operatori che svolgono l’attività di money transfer per conto di intermediari nazionali o europei. In considerazione del fatto che tale settore è particolarmente esposto a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si prevede una disciplina specifica volta a sottoporre a maggiori controlli la rete distributiva, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia.
Si ricorda al riguardo che nel 2016 la Commissione Finanze della Camera ha svolto un ciclo di audizioni informali sui money transfer, in connessione con la tematica della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sono stati ascoltati il Dirigente del Dipartimento del Tesoro, dott. Maresca (Direzione prevenzione utilizzo sistema finanziario per fini illegali), il Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, dott. Clemente (U.I.F.), il Generale Screpanti della Guardia di Finanza e un gruppo di operatori rappresentativo del mercato (Money transfer working group). Il 23 febbraio 2017 la Commissione Finanze della Camera ha approvato la risoluzione 8-00222 Bernardo che impegna il Governo ad intraprendere iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali. Per quanto riguarda specificamente il settore dei money transfer, la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per assicurare l'applicazione di un regime normativo antiriciclaggio uniforme per tutti gli operatori del mercato italiano, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia. Si prevede inoltre l'obbligo di fornire alle diverse autorità responsabili informazioni su tutti i loro punti vendita sul territorio nazionale.
Money transfer
Per rimessa di denaro o money transfer si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all’ordinante o al beneficiario. Nel linguaggio comune con il termine money transfer si indica anche il complesso degli operatori che offrono tale servizio (money transfer operators, MTO).
Il servizio di money transfer, grazie alla sua immediata accessibilità e alla capillare rete di distribuzione, è particolarmente adatto al trasferimento delle rimesse degli immigrati verso i Paesi d’origine. Le stesse caratteristiche del servizio lo rendono però utilizzabile anche per il trasferimento in Paesi diversi da quelli di residenza di flussi finanziari, anche ingenti, rivenienti dall’economia sommersa o da attività criminali, e per il finanziamento del terrorismo internazionale.
Il GAFI (l’organismo dell’OCSE che promuove strategie di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) e il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto finale nel febbraio del 2016, hanno posto in evidenza come nel nostro Paese il settore del money transfer costituisca un’area che genera preoccupazione e che necessita una specifica attenzione, in particolare sull’operatività realizzata attraverso intermediari comunitari. L’elevata rischiosità è testimoniata anche dai numerosi casi giudiziari che hanno messo in luce, pure con il contributo delle segnalazioni di operazioni sospette, come il circuito possa essere adoperato da organizzazioni criminali per riciclare rilevanti flussi finanziari mediante ripetute transazioni, all’apparenza occasionali e di modesta entità, realizzate attraverso artificiose tecniche di frazionamento e il frequente ricorso a prestanome.
Proprio in considerazione di tali rischi, il servizio di rimessa di denaro è stato escluso dal generale innalzamento a 3.000 euro del limite all’utilizzo del contante: per i money transfer il limite è rimasto di 1.000 euro (articolo 1, comma 898, della legge n. 208 del 2015).
La rimessa di denaro (ovvero il money transfer)è considerato un servizio di pagamento dall’articolo 1, comma 1, lett. b), punto 6, e lett. n) del D.Lgs. n. 11 del 2010, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD) sui servizi di pagamento. In particolare la rimessa di denaro è definito il servizio di pagamento in cui senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.
L’attività di rimessa di denaro può essere svolta da intermediari disciplinati dal d.lgs. 385/1993 (TUB) in coerenza con la direttiva europea sui servizi di pagamento (cd. PSD): si tratta, essenzialmente, di istituti di pagamento (IP: imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento) e istituti di moneta elettronica (IMEL).
Il settore comprende anche intermediari comunitari che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento (con succursale) o di libera prestazione di servizi (senza succursali) sulla base di una comunicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato in cui hanno sede alla Banca d’Italia in merito all’intenzione di avviare l’attività. La regolamentazione e la vigilanza nei confronti degli intermediari europei, operanti in Italia con o senza succursali, sono di competenza dell’Autorità estera (principio dell’home-country control). Le autorità italiane esercitano controlli in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di contrasto dell’usura, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Per lo svolgimento del servizio di money transfer gli intermediari si possono avvalere di una rete distributiva di agenti, assoggettati a regole diverse a seconda che operino per un intermediario nazionale o europeo. Nel primo caso gli agenti devono essere iscritti nell’elenco tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) e possedere specifici requisiti, in particolare di onorabilità e professionalità.
Gli agenti comunitari sono invece iscritti nel registro del Paese in cui l’intermediario ha ottenuto l'autorizzazione; i requisiti loro richiesti possono essere meno stringenti e comportare minori costi; devono, comunque, comunicare all’OAM l’avvio e la conclusione dell’operatività in Italia e i propri dati aggiornati. La normativa antiriciclaggio prevede che l’intermediario europeo, qualora si avvalga in Italia di una pluralità di agenti, debba costituire un “punto di contatto centrale”.
Gli intermediari nazionali e le succursali di quelli comunitari rientrano tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e sono quindi tenuti a eseguire l’adeguata verifica della clientela, a effettuare le registrazioni nell’Archivio Unico Informatico, a inviare i dati aggregati e a segnalare le operazioni sospette alla UIF. Nessun obbligo informativo antiriciclaggio nazionale è previsto a carico degli intermediari comunitari operanti in libera prestazione dei servizi.
Anche gli agenti (italiani e comunitari) sono destinatari diretti degli obblighi antiriciclaggio. Essi effettuano l’adeguata verifica della clientela, a prescindere dall’importo dell’operazione, e trasmettono all’intermediario i dati necessari alla registrazione.
Il Direttore dell’unità di informazione finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, nel corso dell’audizione in Commissione finanze della Camera il 19 aprile 2016, ha evidenziato come l’intersecarsi tra regole europee su sistemi e operatori di pagamento, improntate al massimo riconoscimento della libertà di insediamento, e misure antiriciclaggio italiane più rigorose, consentite dall’armonizzazione minima prevista in materia ma non estese a tutti i soggetti che operano sul territorio italiano, ha determinato svantaggi competitivi per l’industria nazionale. Minori oneri di compliance, ragioni economiche e vantaggi fiscali hanno indotto scelte di localizzazione sul territorio europeo suggerite da logiche di arbitraggio normativo; molti operatori italiani sono stati sostituiti da IP e IMEL con sede in altri Paesi, per lo più anglosassoni, così come molti agenti sono diventati mandatari di intermediari comunitari.
La Banca d’Italia considera prioritario, da un lato, assicurare, in aderenza al carattere nazionale delle norme di prevenzione, l’applicazione di un regime normativo antiriciclaggio uniforme a tutti gli operatori del mercato italiano, a prescindere dalla loro tipologia e dall’insediamento sul territorio; dall’altro, evitare fenomeni di arbitraggio normativo e facili elusioni dei controlli garantendo una omogenea applicazione di adeguate norme antiriciclaggio a livello europeo, con benefici anche sul piano della concorrenza.
Si segnala che in passato era emerso che i pagamenti relativi alla mancata fatturazione di merci cinesi venivano effettuati tramite money transfer: il fenomeno era stato oggetto di diverse indagini che avevano individuato numerosi operatori compromessi. Più di recente i dati statistici hanno posto in luce un decremento dei flussi di rimesse verso la Cina (scesi dai circa 2,7 miliardi di euro del 2012 ai circa 560 milioni di euro del 2015). La diminuzione è stata così netta da non trovare, anche sulla base del confronto con l’Agenzia delle Dogane, plausibile giustificazione e da indurre a ipotizzare l’utilizzo di nuovi canali di riciclaggio.
L’articolo 43 prevede che i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale adottano procedure e sistemi di controllo volti a garantire la professionalità e la liceità dell'azione dei soggetti convenzionati e dei loro agenti: questi soggetti sono gli operatori convenzionati ovvero agenti comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco tenuto dall’OAM, l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Gli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-quater del TUB, rientrano infatti nella categoria degli altri operatori finanziari (articolo 3, comma 3, lett. c), del decreto in esame) e in quanto tali costituiscono già dei soggetti obbligati.
Le procedure e i sistemi di controllo, sempre in base all’approccio basato sul rischio, devono assicurare quanto meno: l’adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti e la segnalazione delle operazioni sospette; l’adozione di specifici programmi di formazione sul tema dell’antiriciclaggio; la garanzia di requisiti reputazionali degli agenti; la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato in caso del venir meno dei requisiti reputazionali ovvero in caso di gravi e ripetute infrazioni.
I suddetti obblighi sono indistintamente applicabili ad istituti nazionali, istituti esteri, operanti tramite succursale e istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio nazionale e operanti sul mercato tramite agenti a vario titolo convenzionati. Per questi ultimi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva, la disposizione in esame introduce l'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale, responsabile di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari comunitari operanti sul mercato italiano. L’ultimo comma specifica altresì l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto e la relativa soggezione agli obblighi e alle responsabilità per esso previsti, salvo il potere della Banca d'Italia di dettare disposizioni attuative, vigilando sulla relativa osservanza, coerenti agli standard tecnici che la Commissione europea adotterà in materia di requisiti dimensionali ed organizzativi dei punti di contatto centrale.
Si ricorda che la prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane (art. 114-sexies TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 11/2010).
Gli istituti di pagamento sono regolati dalla direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD) e dal Titolo V–ter del TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 11/2010. Gli istituti di pagamento sono le imprese, diverse dalla banche e dagli IMEL (istituti di moneta elettronica), autorizzati a prestare i servizi di pagamento. Sono iscritti, previa autorizzazione, in un Albo tenuto dalla Banca d'Italia. Possono esercitare attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento, quali la concessione di crediti e la prestazione di garanzie connesse al servizio di pagamento. In particolare gli istituti di pagamento operano direttamente nei confronti del pubblico e possono, ove autorizzati alla prestazione dello specifico servizio: emettere strumenti di pagamento, incluse le carte di credito; detenere conti intestati ai cliente (conti di pagamento) sui quali possono essere disposte operazioni quali depositi e prelievi, bonifici o addebiti diretti; erogare credito con durata non superiore ai 12 mesi, a condizione che sia strumentale all'erogazione di servizi di pagamento; effettuare servizi di trasferimento fondi e di rimesse di denaro (money transfer).
Gli istituti di moneta elettronica (c.d. IMEL) sono regolati dalla direttiva 2009/110/CE e dal Titolo V–bis del TUB, introdotto dal D.Lgs. n. 45 del 2012. Gli istituti di moneta elettronica sono soggetti diversi dalle banche che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica. Possono anche svolgere attività connesse e strumentali all'emissione di moneta elettronica e offrire servizi di pagamento. Non possono svolgere l'attività di concessione di crediti, in alcuna forma, né possono concedere interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica. Sono iscritti in un apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Si segnala il Provvedimento del 17 maggio 2016 della Banca d'Italia sulle disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e di moneta elettronica.
L’articolo 44 disciplina gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli IMEL.
Tali soggetti devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e trasmetterli all’intermediario entro 20 giorni dall’operazione. Nel caso di agenti di intermediari comunitari operanti in assenza di succursale sul territorio italiano, la comunicazione con i dati acquisiti deve essere trasmessa al punto di contatto centrale. In caso di operazioni occasionali, anche di importo inferiore a 15.000 euro, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione.
Si segnala un refuso nella formulazione della lettera a) del comma 1: potrebbe essere opportuno eliminare la parola “li”.
Per gli stessi soggetti sono previsti inoltre obblighi di conservazione e di comunicazione in ordine al possibile inoltro di segnalazione di operazione sospetta.
Gli adempimenti descritti nell’articolo 44 non si applicano al servizio di pagamento di bollettini erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.
L’articolo 45 istituisce presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM, di cui all'articolo 128-undecies del TUB) un registro pubblico informatizzato, destinato ad accogliere e censire gli estremi identificativi e logistici di soggetti a vario titolo convenzionati e costituenti la rete di distribuzione commerciale dei prestatori di servizi di pagamento e degli IMEL.
Il registro è periodicamente alimentato dalle comunicazioni cui gli istituti sono tenuti direttamente (in quanto nazionali o operanti sul territorio nazionale tramite succursale) ovvero per il tramite del punto di contatto (con riferimento agli istituiti stabiliti in Italia senza succursale). Un’apposita sottosezione ad accesso riservato del registro è dedicata ad accogliere le comunicazioni dei predetti istituti, relative all'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento per il venir meno dei requisiti reputazionali ovvero nel caso di gravi o ripetute infrazioni.
La norma individua altresì i principi cui il registro deve essere improntato e stabilisce espressamente che gli oneri per la sua implementazione e per lo sviluppo siano integralmente a carico dei soggetti tenuti ad effettuare le prescritte comunicazioni.
Il Capo V riguarda gli obblighi di comunicazione.
L’articolo 46 prevede che i componenti degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione) sono tenuti a comunicare senza ritardo le operazioni ritenute potenzialmente sospette di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio della propria funzione, al legale rappresentante ovvero a un suo delegato presso l'ente. Gli stessi soggetti devono inoltre informare, senza ritardo, anche le competenti autorità e amministrazioni e organismi interessati dei fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo Il in esame e dalle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.
La relazione governativa afferma al riguardo che tale norma trova fondamento nell'esigenza di precisare che i singoli componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono tenuti unicamente alle comunicazioni ivi previste, sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplicazione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da professionisti, e pertanto soggetti obbligati. Peraltro, poiché anche il soggetto controllato è, a sua volta, tenuto all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto (adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta) i medesimi obblighi sarebbero inutilmente replicati. Le esigenze di semplificazione degli adempimenti non sussistono, di contro, per i professionisti componenti di organi di controllo di soggetti non obbligati. Tali professionisti in forza del loro assoggettamento agli adempimenti prescritti in funzione di prevenzione del ricic1aggio e di finanziamento del terrorismo sono obbligati agli adempimenti di cui al Titolo II, Capi I, II e III.
L’articolo 47 prevede l'obbligo, per i soggetti indicati dalla legge, di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, al di fuori degli obblighi di segnalazione, comunicazioni oggettive aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La norma esclude che, salvo eccezioni specificamente indicate nelle predette istruzioni, possano contestualmente configurarsi l’obbligo di comunicazione oggettiva e l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, relativamente alla medesima fattispecie.
Il Capo VII (Segnalazione di violazione) contiene il solo articolo 48, il quale introduce anche nell'ambito della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la procedura di cosiddetto whistleblowing, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato. Coloro che effettuano tali segnalazioni interne devono essere tutelati contro condotte ritorsive provenienti sia dall’interno che dall’esterno.