Legislatura 17ª - Dossier n. 67
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La norma di delega
L'articolo 15 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) contiene i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849) e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847.
In sintesi si intende graduare i controlli e le procedure antiriciclaggio in funzione del rischio. Al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo. I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono adottare le conseguenti misure proporzionate al rischio, dotandosi delle procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata. Determinati soggetti sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio. Sono attribuiti nuovi compiti alle autorità di vigilanza.
Con riferimento alle procedure per l’esercizio della delega, si rammenta che l’articolo 1 della legge n. 170 del 2016 rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 31 e 32 della legge n. 232 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
In particolare l’articolo 31, comma 1 dispone che i decreti legislativi delegati siano adottati ordinariamente entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.
Ove il termine di recepimento sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
La legge di delegazione europea (ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31) indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
La direttiva 849/2015 è inserita nell’allegato B alla legge n. 170 del 2016 e, dunque, è tra quelle per il cui recepimento è previsto il descritto passaggio parlamentare.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
Si rammenta che il termine di recepimento della Direttiva 2015/849 è il 26 giugno 2017 (articolo 67 della direttiva medesima). Di conseguenza, il termine di esercizio della delega è fissato al 26 febbraio 2017 (quattro mesi prima del termine di recepimento).
L’A.G. n. 389 in commento è stato assegnato alle Commissioni II Giustizia e VI Finanze il 25 febbraio 2017; il termine per l’espressione del parere è fissato il 6 aprile 2017, ovvero successivamente alla scadenza dei termini originari di delega (26 febbraio 2017).
Di conseguenza, secondo il richiamato articolo 31, comma 3 della legge n. 232 del 2012, i termini di delega sono prorogati di tre mesi, ossia al 26 maggio 2017.
I principi e i criteri direttivi
La norma di delega individua due obiettivi: orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell’utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali; graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio.
In tale prospettiva sono delineate quattro misure specifiche:
- al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione della Commissione europea;
- gli esiti dell’analisi nazionale del rischio devono essere messi a disposizione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza e dell’adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio;
- le autorità di vigilanza valutano il rischio gravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio;
- i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.
Si prevede la possibilità di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi, al fine di assicurare la proporzionalità e l’efficacia delle misure attuative della direttiva 2015/849 e nel rispetto del richiamato principio dell’approccio basato sul rischio.
Gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio possono essere esonerati dagli obblighi antiriciclaggio previsti dalla direttiva 2015/849 sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Gli emittenti di moneta elettronica sono esonerati da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a specifiche situazioni: qualora si tratti di strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili entro ridotte soglie; strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima.
Con riferimento agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell’UE, operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento, si prevede l’obbligo di istituire un punto di contatto centrale in modo da garantire l’efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Si prevede di apportare alle disposizioni in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione, attualmente vigenti, le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del GAFI e dalla direttiva 2015/849.
I soggetti obbligati, nell’identificazione del cliente, possono avvalersi di terzi qualificati, rispettando le prescritte cautele.
Un altro criterio direttivo è volto ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemperando gli interessi in campo. Devono essere previste delle sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza. In particolare, per quanto riguarda le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano informazioni complete sulla propria titolarità effettiva. Tali informazioni devono essere registrate in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese e rese disponibili alle autorità competenti.
Con riferimento ai trust si prevede l’obbligo per il trustee di dichiarare di agire in tale veste, qualora instauri un rapporto continuativo o professionale con un soggetto destinatario degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Egli, inoltre, deve ottenere e conservare tutte le informazioni sulla titolarità effettiva del trust: ovvero in merito all’identità del fondatore, del trustee, del guardiano, dei beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Tali informazioni devono essere prontamente accessibili alle autorità competenti. Con riferimento ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l’ordinamento nazionale si prevede che tutte le informazioni sulla titolarità effettiva relative a tutti i soggetti coinvolti siano registrate in apposita sezione del Registro delle imprese e siano rese accessibili alle Autorità competenti e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo accreditamento. Si prevede l'individuazione di specifici requisiti di onorabilità e professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o abilitazione per l'esercizio dell'attività.
Infine, devono essere individuate specifiche attività di adeguata verifica della clientela relativamente al beneficiario di contratti di assicurazione vita o di altre assicurazioni legate ad investimenti.
È introdotto il principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, anche attraverso l’integrazione di banche dati, per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Un altro criterio rafforza le competenze e le funzioni dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.
Si prevede di rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU. Si intende, inoltre, incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Nel rispetto del principio del ne bis in idem e di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva, sono previsti una serie di principi e criteri direttivi diretti a: introdurre nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti commesse con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione, con un limite massimo delle relative sanzioni compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa; graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative sulla base di specifici parametri (natura del colpevole della violazione - persona fisica o giuridica -, settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli obbligati); prevedere che le sanzioni per violazioni della direttiva commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell’ente; sanzionare in via amministrativa - in misura graduata sulla base di specifici parametri - le gravi, reiterate o plurime violazioni nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette; le relative misure afflittive dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano il soggetto responsabile della violazione e in ordini di porre ad essa termine; nell’eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte dell’autorità di vigilanza; nell’interdizione temporanea dalle funzioni per i soggetti in posizione apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative pecuniarie; devono essere previste sanzioni amministrative nei confronti di enti creditizi o finanziari per illeciti gravi o reiterati o plurimi delle norme sull’adeguata verifica della clientela, segnalazioni di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni; le violazioni di scarsa offensività commesse da enti creditizi o finanziari devono essere punite, in alternativa alla sanzione pecuniaria, con una dichiarazione pubblica che individuando il responsabile (persona fisica o giuridica), e la violazione, ordina di porre termine al comportamento illecito; si deve prevedere che, con regolamento attuativo, le autorità di vigilanza possano disciplinare il procedimento di irrogazione della sanzione, assicurando il contraddittorio e la piena conoscenza degli atti istruttori; si attribuisce il potere sanzionatorio alla Banca d’Italia per le violazioni al reg. UE/847/2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; le modalità di pubblicazione dei provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono essere disciplinate nel rispetto dei principi fondamentali della normativa sulla tutela dei dati personali; devono essere previste le necessarie modifiche alla disciplina sanzionatoria della normativa interna relativa alla violazione dei regolamenti europei sul contrasto al finanziamento del terrorismo.
Al fine di non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati personali - possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso ai dati personali.
Uno specifico criterio di delega prevede l’adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla legge n. 7 del 2000 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998). La nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell’oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, deve inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio (art. 15, comma 2, lett. l, della legge n. 170 del 2016). A tale delega è stata data attuazione con lo schema di decreto legislativo A.G. 390, all’esame delle Camere per il parere parlamentare.
La disciplina attuativa della direttiva 2015/849 deve trovare applicazione anche per le attività esercitate online dai soggetti agli obblighi.
Si prevede, infine, che - per il recepimento della direttiva UE 2015/849 - siano apportate le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE (il riferimento è ai decreti legislativi 231/2007 e 207/2009), anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell’Unione europea nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.