Legislatura 17ª - Dossier n. 67
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Normativa nazionale in tema di antiriciclaggio
Si ricorda che con la legge di stabilità 2016 il legislatore ha innalzato da 1.000 a 3.000 euro la soglia per il trasferimento di contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, nonché quella per l'attività di cambiavalute (articolo 49, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 231 del 2007). Resta immutata la soglia di 1.000 euro prevista per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore e per gli assegni. Una previsione specifica mantiene il limite di 1.000 euro per il servizio di rimessa di denaro (money trasnfer).
Con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 si è provveduto a depenalizzare alcuni illeciti previsti da singole leggi con il dichiarato intento di deflazionare il sistema penale e rendere più effettiva la pena. In particolare, è stata disposta la depenalizzazione delle violazioni per le quali “è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”. Tale disciplina ha avuto effetti anche sulla disciplina sanzionatoria antiriciclaggio. In particolare il D.Lgs. n. 8 del 2016 ha trasformato in illecito amministrativo le seguenti violazioni della normativa antiriciclaggio per le quali era prevista la sola pena pecuniaria: la condotta di chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato; la condotta di chi omette di effettuare la registrazione dei dati ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto; il comportamento del collaboratore esterno che omette di eseguire, esegue tardivamente ovvero in modo incompleto la comunicazione al soggetto per conto del quale opera, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di registrazione. Resta ferma la rilevanza penale delle altre fattispecie punite dal decreto antiriciclaggio anche con pena detentiva; si tratta di ipotesi eterogenee che, per quanto concerne la materia dell'adeguata verifica, includono le condotte omissive o di falso realizzate dall'esecutore dell' operazione.
Come evidenziato nella Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, trasmessa al MEF dal Comitato di sicurezza finanziaria (riferita all’anno 2015), i richiamati generici riferimenti alle autorità competenti a irrogare le sanzioni amministrative previste per le fattispecie depenalizzate determinano alcune incertezze interpretative in mancanza di specifiche previsioni di coordinamento con le disposizioni del decreto antiriciclaggio.
Si segnala che il 10 febbraio 2016 il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e il Fondo Monetario Internazionale hanno pubblicato il Rapporto di valutazione sul sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La valutazione, condotta dal Fondo Monetario, ha riguardato non solo la conformità della normativa italiana rispetto agli standard internazionali emanati dal GAFI ma anche l’efficacia delle misure adottate e delle attività in concreto svolte. L’esito è complessivamente positivo. Il sistema italiano è giudicato maturo, sofisticato e assistito da un robusto assetto normativo e istituzionale, in presenza di rischi di riciclaggio significativi per il Paese derivanti soprattutto da illeciti fiscali, fenomeni di criminalità organizzata, reati di corruzione, traffico di droga, usura.