Legislatura 17ª - Dossier n. 67

Articolo 10
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 10 dello schema contiene le norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. L'articolo 41-bis richiamato ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il recepimento della normativa europea, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Si tratta della consueta clausola di invarianza finanziaria.