Legislatura 17ª - Dossier n. 67
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Articolo 9
(Disposizioni finali)
L'articolo 9 dello schema in esame prevede le disposizioni finali e transitorie. In particolare, viene stabilito che i rinvii da parte di atti o provvedimenti normativi a norme abrogate o sostituite per effetto del nuovo schema di decreto continuano a trovare applicazione in quanto compatibili. È previsto poi che gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di taluni servizi di pagamento, riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno, diano tempestiva notizia al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.
Il comma 1 dispone che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.
Il comma 2 stabilisce che le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
L'articolo richiamato disciplina le procedure di mitigazione del rischio cui sono sottoposti i soggetti obbligati ed ai quali fa carico di adottare i presìdi e di attuare i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tale fine, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali ì soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio dì riciclaggio, l'introduzione di una funzione antiriciclaggio oltre alla nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
Il comma 3 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si tratta delle comunicazione sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, cui sono tenute le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese.
Il comma 5 richiamato, come sostituito dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame, prevede che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti una serie di elementi relativi a tale registro.
Il comma 4 stabilisce ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i concessionari di gioco adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Si segnala che, per un refuso, è assente nella disposizione la parola “decreto”.
Il comma 5 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
L'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come sostituito dal presente schema di decreto, concerne il registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.
Il comma 6 stabilisce che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi avvia la gestione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
L' articolo 128-undecies del TUB (inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) ha istituito l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che provvede all'iscrizione negli elenchi, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione. Il comma in commento affida a tale Organismo la gestione del Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, registro al quale i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano una serie di dati. Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 7 stabilisce che gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, sono abrogati.
Il comma 8 stabilisce che gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di servizi di pagamento riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, ne danno notizia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, al Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.
Il comma 9 stabilisce che le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
Il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari è stato di recente riformato dalla legge di stabilità 2016 (commi da 36 a 48 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015). La riforma ha istituito un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. Il precedente Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari ("APF") è stato trasformato nel nuovo "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" in breve "OCF". All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti iscritti:
- consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico Finanziario – TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);
- persone fisiche consulenti finanziari autonomi (ex consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);
- società di consulenza finanziaria (articolo 18-ter del TUF).
A tale Organismo saranno trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio dell'albo e della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari. L'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari è subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative.
Possono essere iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, su richiesta, anche gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione A. L'iscrizione avviene nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché gli agenti di assicurazione siano in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i consulenti. A tal fine l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari deve definire, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata per gli agenti di assicurazione che intendono iscriversi, in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.
In attesa della normativa attuativa e delle delibere Consob necessarie per dare inizio all'operatività dell'albo, allo stato attuale l'OCF svolge esclusivamente la funzione di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, limitatamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
L'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato dal 31 dicembre 2016 al momento di entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva MiFID II (direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), e comunque entro il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Il comma 10 stabilisce che i rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del presente decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal presente decreto.