Legislatura 17ª - Dossier n. 67

Articolo 8
(Modifiche a disposizioni vigenti)

L'articolo 8 dello schema reca una serie di modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, necessarie ad adeguarne portata e contenuto alle modifiche correlate all'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio).

Le stesse sono essenzialmente volte a garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate da altre parti dello schema di decreto e l'ordinamento nazionale.

I commi da 1 a 6 apportano modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di prestatori di servizi di pagamento di cui al Titolo VI del Testo unico bancario (artt.: 128-quater, 128-decies e 128-duodecies), nonché, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, si tratta di modifiche concernenti i soggetti convenzionati e gli agenti di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica, nonché i prestatori di servizi di valuta virtuale.

Il comma 1 dispone l'integrazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, di attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativo alla disciplina dei contratti di credito ai consumatori e modifiche del Titolo VI del T.U.B.. In particolare, ivi trovando collocazione gli interventi sulla disciplina vigente dell'attività dei cambiavalute, sono aggiunti, dopo il comma 8 del predetto articolo 17-bis, i commi 8-bis e 8-ter in cui si stabilisce che le relative previsioni si applichino anche ai prestatori di servizi che sono autorizzati all'utilizzo di valuta "virtuale", così come gli stessi sono definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231(di attuazione della III direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE), sempre che risultino iscritti nell'apposita sezione "speciale" del registro speciale ivi previsto dal comma 1 del medesimo articolo (comma 8-bis). Nel contempo, si prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità e la tempistica attraverso cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta "virtuale" saranno tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale e alla iscrizione alla sezione "speciale" del registro, prevedendosi che la comunicazione costituirà d'ora innanzi imprescindibile condizione per l'esercizio legale dell'attività. È stabilito che lo stesso decreto rechi altresì la previsione di forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, in modo tale da assicurare l'interdizione dell'erogazione dei servizi connessi all'utilizzo di valuta "virtuale" per gli operatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione (8-ter).

Il comma 2 modifica poi la disciplina di cui all'articolo 128-quater (Agenti di attività finanziaria) del Testo unico bancario, specificando che la disciplina prevista dal comma 6, che riguarda coloro che prestano esclusivamente servizi di pagamento, deve essere riferita agli Agenti in "attività finanziaria".

Il comma 3 reca la sostituzione del comma 7 dell'articolo 128-quater del TUB, laddove tra l'altro si disciplinano i casi di "esclusione" dalla riserva per esercizio dell'attività finanziaria, per coloro che prestino "servizi di pagamento", prevedendo il nuovo testo che la riserva di attività ivi prevista non si applichi ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati che prestino servizi di pagamento per conto di istituti dì moneta elettronica o prestatori di mezzi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. È altresì stabilito che, al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-duodecies, nonché delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, gli istituti de quo sono comunque tenuti alla designazione di un punto di "contatto" centrale ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle norme antiriciclaggio.

Il comma 4 integra il testo dell'articolo 128-quater del TUB, ivi inserendo il comma 7-bis, attraverso cui si stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di "contatto" di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (inserito dalla schema di decreto in esame), per il tramite del quale essi operano sul territorio nazionale. Si prevede altresì che anche il punto di contatto sia tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente, nella periodicità e modalità che verranno stabiliti dal medesimo Organismo. Il dispositivo prevede che l'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del t.u. della normativa antiriciclaggio.

Il comma 5 modifica dei riferimenti normativi contenuti nel comma 3 dell'articolo 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)del T.U.B., relativamente al rapporto intercorrente tra il punto di contatto e la Banca d'Italia relativamente al rispetto delle norme vigenti in tema di vigilanza (titolo VI), laddove la norma vigente prevede che gli altri soggetti "creditizi" adempiano all'obbligo di segnalazione delle operazioni "sospette", trasmettendola al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, per le finalità dell'inoltro della segnalazione all'UIF. La norma viene sostituita con il diretto richiamo all'articolo 43, comma 3, del medesimo testo unico, ivi prevedendosi, per ciò che concerne d'ora innanzi la veicolazione all'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, che questa debba essere comunicata dai medesimi soggetti agli ordini professionali di appartenenza, i quali saranno quindi tenuti alla segnalazione all'UIF.

Il comma 6 provvede alla sostituzione del comma 1-bis dell'articolo 128-duodecies (Disposizioni procedurali) del T.U.B., ivi prevedendosi nel nuovo testo che, in caso di inosservanza, da parte del punto di "contatto" costituito dagli Ordini professionali, di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, circa gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad esso applicabili, l'Organismo competente alla gestione dei registri di cui all'articolo 128-undecies ne debba dare pronta comunicazione all'autorità dello stato d'origine. È stabilito, altresì, che qualora la predetta autorità non adotti alcun provvedimento, ovvero, adotti provvedimenti ritenuti inadeguati, l'Organismo ne darà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà interdire l'esercizio dell'attività sul proprio territorio nazionale. Si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire comunque comunicazione all'autorità dello Stato d'origine circa l'adozione dei suddetti provvedimenti.

Il comma 7 provvede agli adeguamenti da apportarsi al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, rispetto alle previsioni introdotte per effetto della novella al D.Lgs. n. 231/07, al fine di consentire la predisposizione di un quadro normativo coordinato con le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio fiscale dei flussi finanziari.

In particolare, alla lettera a), si modifica l'articolo 1 (Trasferimenti attraverso intermediari) del decreto, aggiornando l’elenco e la denominazione dei soggetti che, intervenendo anche attraverso movimentazione di conti nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, anche se effettuate in valuta virtuale, per un importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente, dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata, per le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del T.U.I.R.. Tali soggetti obbligati sono: gli intermediari bancari e finanziari (articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 231/07), le società fiduciarie e i soggetti che esercitano attività di cambio valuta (articolo 3, comma 3, lettere a) e d)), e i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (articolo 3, comma 5, lettera i)).

Alla lettera b), la rubrica del medesimo articolo 1 è perciò sostituita dalla seguente: "Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori".

Alla lettera c), si prevede che all'articolo 2 (Trasferimenti attraverso non residenti), al comma 1, la lettera a) sia sostituita, ivi prevedendosi che, in aggiunta agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari (di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d)), anche agli operatori non finanziari (di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), viene imposto di fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, delle operazioni intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale.

Alla lettera d), si aggiorna l’elenco dei soggetti a cui l’unità speciale per il contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale dell’Agenzia delle entrate, può richiedere, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, di individuare l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera pp), e all'articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2007. Si tratta di tutte le categorie di soggetti obbligati individuati dall’articolo 3 del novellato D.Lgs. n. 231 del 2007.

Con la lettera e), all'articolo 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività in vigore), si provvede alla modifica del comma 1, laddove le parole: "siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231", sono sostituite con il riferimento alla titolarità dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 così come modificati dallo schema in esame.

Il comma 8 provvede all'allineamento dei rinvii operati alle disposizioni novellate dallo schema in esame. In particolare, la norma provvede alla modifica dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, a cui sono apportate le modificazioni indispensabili ad aggiornare i riferimenti ivi già previsti alle norma contenute nella nuova disciplina antiriciclaggio aggiornata per effetto delle norme contenute nello schema in esame.

Nel comma 9 sono inserite integrazioni e modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni adottate all'atto dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, necessarie a strutturare il censimento e a facilitare la vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti - obbligati, ai sensi della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - che svolgano attività di trasporto valori ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante. La norma reca, in particolare, modificazioni all'articolo 8 (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro), In particolare, alla lettera b) del comma 2, sono ricompresi tra gli operatori di contante, in aggiunta alle banche e a Poste S.p.A., anche gli operatori "non finanziari" che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto del denaro ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante. Inoltre, alla lettera b), si aggiungono dopo il comma 2 il comma 2-bis, in cui si prevede che gli operatori non finanziari di cui alla lett. b) del presente articolo che svolgano professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, e il comma 2-ter, laddove si prevede che la Banca d'Italia disciplini con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.

Il comma 10 abroga l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante norme antiriciclaggio relativamente alla prevista possibilità di ammissione alle gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici di soggetti aventi sede nei paesi della black list, solo previa comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze dei soggetti di riferimento.

Il comma 11 apporta modifiche all'articolo 30-ter (Sistema di prevenzione) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 recante le norme di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993), al fine di annoverare, tra i soggetti autorizzati all'accesso al sistema di prevenzione, anche i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, si prevede che al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, possano accedere anche i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, secondo i termini e le modalità che saranno disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12 introduce poi modifiche agli articoli 1, 2 e 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 166, recante norme in materia di istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi su carte di pagamento. In particolare, la norma prevede le seguenti modificazioni e integrazioni: partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, oltre alle società, alle banche e agli intermediari che emettono carte di pagamento anche gli istituti di pagamento; laddove è stabilito che nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni conoscitive, per la trattazione delle problematiche di settore, si prevede che tale gruppo si interesserà anche delle frodi sui mezzi di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti; in aggiunta all'alimentazione dell'archivio informatizzato tramite la raccolta dei dati identificativi dei punti vendita, si prevedono anche i dati relativi al luogo di prestazione di un servizio, integrandosi i dati dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali con quelli relativi al prestatore del servizio; relativamente agli obblighi di comunicazione ricadenti sulle società che esercitino attività a rischio di frode, ai fini della conservazione delle informazioni nell'apposito archivio, si prevede che queste possano riferirsi anche al luogo di prestazione di un servizio oltre che ai punti di vendita.

Il comma 13 reca modifiche ai commi 151 e 152 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e tributaria). In particolare, la norma modifica l'articolo 2 del decreto-legge, laddove: al comma 151 (lettera a)), dove è ora stabilito che l'Ufficio antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccolga i dati tecnici e statistici nonché le relative informazioni, il periodo viene integrato prevedendo che, a tal fine, esso dovrà avvalersi, per la gestione dell'archivio, anche degli Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È stabilito altresì che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti gestori siano disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; al comma 152 (lettera b)), laddove sono previsti gli obblighi di trasmissione al ministero dell'economia e delle finanze, dei dati relativi al ritiro alla circolazione delle banconote sospette di falsità, è stabilito che tale trasmissione possa avvenire alternativamente anche agli enti gestori.

Il comma 14 dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. L’articolo 26-bis è stato introdotto dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 148, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) al fine di facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico immigrazione. Il comma abrogato affida all'Unità di informazione finanziaria il compito di effettuare un vaglio preventivo della liceità della provenienza dei patrimoni detenuti da stranieri che beneficiano della particolare procedura di visto agevolata, per finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia.

Il comma 15 abbassa da 15.000 a 10.000 euro la soglia per l’acquisto in contanti di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.

Il comma 16 prevede la soppressione della Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi. Le relative competenze sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio; si prevedono contestualmente le modifiche procedurali necessarie a garantire l'efficiente espletamento delle nuove competenze ivi attribuite ai sensi delle norme in esame.