Legislatura 17ª - Dossier n. 67
Azioni disponibili
Articolo 7
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195)
L’articolo 7 dello schema in esame, oltre a recare modificazioni dei riferimenti normativi e norme di coordinamento al decreto legislativo n. 195 del 2008, sostituisce il precedente apparato sanzionatorio contenuto nell'articolo 9 del decreto legislativo e disciplina la stesura di relazioni da fornire al Comitato di sicurezza finanziaria.
Oltre a rappresentare che nelle lettere del comma 1 dell'articolo 7 in esame è stata omessa la lettera e), si segnala che risultano aggiuntive rispetto alla vigente versione dell'articolo 9 (Sanzioni) le disposizioni recate dai commi 2 e 3, mentre i commi 1 e 4 ricalcano la normativa vigente.
In particolare, le lettere da a) a c) recano modifiche formali.
La lettera d), in relazione agli scambi di informazioni con le autorità di altri Stati membri, estende, intervenendo sull'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 2008, al complesso delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni, in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale, la previsione, finora limitata al solo articolo 9, commi 3 e 4, dell'appena citato decreto legislativo, secondo la quale i citati riferimenti normativi restano applicabili.
La lettera f) sostituisce l'articolo 9 (Sanzioni) nei seguenti termini:
Il comma 1 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 (obbligo di dichiarare esattamente all'Agenzia delle dogane somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasportate al momento dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale, ovvero trasferite da o verso l'estero mediante plico postale o equivalente) con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
- dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
- dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore è superiore a 10.000 euro.
Il comma 2 dell'articolo 9 fissa il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro.
Il comma 3 puntualizza che, nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni.
Il comma 4 dispone l'applicazione dell'articolo 23 (criteri di determinazione delle sanzioni), commi 1 e 3, dell'articolo 23-bis (principio di legalità) e dell'articolo 24 (prescrizione delle sanzioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
La lettera g), sostituendo il comma 1 dell'articolo 10, prevede che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato dì sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.
La lettera h) reca una modifica al comma 3 dell'articolo 10 al riferimento normativo relativo alla predisposizione della relazione del Comitato per la sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze.
La lettera i) reca una modifica al comma 4 dell'articolo 10 al riferimento normativo riguardante la relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze, integrando al suo interno la relazione redatta dal Comitato per la sicurezza finanziaria, presenta al Parlamento.