Legislatura 17ª - Dossier n. 67
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Articolo 6
(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109)
L’articolo 6 dello schema in esame apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (la numerazione degli articoli che seguono è quella relativa al citato decreto legislativo, mentre non si procede all'analisi delle modifiche apportate dalle lettere g), r) ed s), in quanto meramente formali).
L’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (come sostituito dalla lettera a) del comma 1) contiene le definizioni dei termini utilizzati nel presente decreto.
Si rappresenta che il nuovo apparato di definizioni non si discosta nella sostanza da quello disciplinato dalla vigente versione dell'articolo 1, laddove i termini oggetto di definizione siano già presenti.
Risultano aggiuntive le definizioni relative alle "amministrazioni interessate" e al "finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa", mentre non viene riproposto il riferimento al decreto-legge n. 143 del 1991 come "legge antiriciclaggio".
La presente versione dell'articolo, poi, introduce nel novero dei "fondi" anche le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private.
Giova infine segnalare che in attuazione agli obblighi internazionali derivanti dalla Raccomandazione n. 3 del Financial Action Task Force il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente presentato una proposta di direttiva nell'ambito del "Piano d'azione per il rafforzamento della lotta al finanziamento del terrorismo" elaborato dalla Commissione europea. Su tale proposta il Ministero della giustizia ha già predisposto una relazione (vedi il paragrafo Normativa europea).
Più in dettaglio, il comma 1 reca le definizioni ai fini del presente decreto:
- amministrazioni interessate: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza dì settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio dì concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alta vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa dì settore;
- congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, alfine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;
- finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica;
- fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:
- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
- i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi dì merci;
- i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
- tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
- legge antiriciclaggio: il decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni;
- regolamenti comunitari: i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 75 e 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio dì sicurezza dell'ONU;
- risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione dì questi ultimi;
- soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;
- UIF: l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.
L’articolo 2 (come sostituito dalla lettera b) individua nel contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa le finalità del decreto, escludendo la sua applicazione alle sanzioni nei confronti di Paesi terzi.
L'articolo proposto modifica quello vigente nel senso di introdurre fra le finalità del decreto anche il contrasto all'uso del sistema finanziario per il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Il comma 1 dispone che il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale disposte in base alle risoluzioni delle Nazioni unite, alle deliberazioni dell'Unione europea e a livello nazionale dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 esclude l'applicazione del presente decreto alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.
L'articolo 3 (come sostituito dalla lettera c)) disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato di sicurezza finanziaria.
Il presente articolo si discosta da quello vigente, non considerando le disposizioni riprodotte in altri articoli, delle quali si darà conto in quelle sedi, per i seguenti profili:
- introduzione nel novero delle finalità delle funzioni del Comitato anche del contrasto alle attività di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- aggiunta di due membri al Comitato, previsione di membri supplenti e disciplina dell'ipotesi di assenza del presidente titolare;
- stabilizzazione della nomina dei soggetti da parte del Ministro dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle dogane, finora coinvolti solo in relazione al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- modifiche formali o di limitata portata innovativa, disposizioni di coordinamento e introduzione a fini di specificazione o sostituzione di alcuni riferimenti normativi.
In particolare, il comma 1 istituisce, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine dì dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e a livello nazionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".
Il comma 2 stabilisce che il Comitato è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro.
Il comma 3 prevede che i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, dall'Unità dì informazione finanziaria. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un appartenente al ruolo dirigenziale o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia dì cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e un sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
Il comma 4 prevede che in caso di assenza del Direttore generale del tesoro il Comitato è presieduto dal dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del presente articolo. Nei casi di assenza degli altri membri, sono ammessi a partecipare al Comitato i rispettivi supplenti.
Il comma 5 stabilisce che il presidente del Comitato invita a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo, rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza secondo le materie all'ordine del giorno e, ove sia necessario per acquisire pareri ed elementi informativi, rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. I soggetti di cui al presente comma partecipano al Comitato senza diritto di voto.
Il comma 6 dispone che il Comitato adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure dì congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa.
Il comma 7 stabilisce che gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato medesimo. Per le finalità di cui al presente decreto il Comitato può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni e, con propria delibera, può altresì individuare ulteriori dati ed informazioni che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettergli. Il Comitato chiede, altresì, all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto.
Il comma 8 legittima il Comitato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità dì cui al presente decreto. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato le predette informazioni.
Il comma 9 stabilisce che il presidente del Comitato trasmette dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2007.
Il comma 10 qualifica come coperte da segreto d'ufficio le informazioni in possesso del Comitato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), (che prevede che il dipartimento della pubblica sicurezza espleta compiti di classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia), e dell'articolo 7 (sulla natura e l'entità dei dati e delle informazioni raccolti) della legge n. 121 del 1981. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (entrambe le disposizioni disciplinano il segreto d'ufficio e la collaborazione tra autorità, rispettivamente nell'ambito del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
Il comma 11 autorizza il Comitato a stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio.
Il comma 12 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, la disciplina del funzionamento e dell'attività del Comitato stesso. Con lo stesso decreto sono disciplinati le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato, sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge n. 241 del 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato è di centoventi giorni.
Il comma 13 esclude la corresponsione ai componenti del Comitato di alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.
L'articolo 4 (come sostituito dalla lettera d)) delinea i tratti essenziali e i termini della procedura di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti dai soggetti designati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU al fine di contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e delle attività ad esso equiparate ai fini del presente decreto.
La presente versione dell'articolo 4 si conforma alle precedenti modifiche in ordine all'espressa introduzione della finalità rappresentata dal contrasto alle attività di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il comma 2 risulta aggiuntivo rispetto al testo vigente.
In dettaglio, il comma 1 prevede che, al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.
Il comma 2 stabilisce che il decreto di cui al presente articolo, salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed è rinnovabile nelle medesime forme e modalità. In ogni caso, il decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al comma 1.
Il nuovo articolo 4-bis (aggiunto dalla lettera e)) prevede e disciplina il congelamento di fondi e risorse da parte delle autorità nazionali nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite. Viene inoltre disciplinata la fattispecie in cui un altro Stato indirizza alle autorità italiane una richiesta di congelamento.
L'articolo contiene una disciplina aggiuntiva rispetto alla vigente versione del decreto legislativo oggetto del presente provvedimento.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite, e nel rispetto degli obblighi sanciti dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e delle specifiche misure restrittive disposte dall'Unione europea nonché delle iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato, dispone con proprio decreto, per un periodo di sei mesi, rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, una o più condotte volte al finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione dì massa ovvero una o più condotte che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Il comma 2 prevede che quando la richiesta di congelamento è indirizzata alle Autorità italiane da un altro Stato ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato dà notizia a tale Stato degli esiti della richiesta e dell'eventuale adozione di misure di congelamento adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il nuovo articolo 4-ter (aggiunto dalla lettera e)) prevede e disciplina la facoltà concessa al Comitato di formulare alle competenti autorità internazionali proposte di designazione di soggetti da inserire nelle apposite liste.
L’articolo disciplina la materia finora regolata dai commi 10 e 12 dell'articolo 3, caratterizzandosi, unitamente agli articoli seguenti, per un maggior grado di dettaglio della normativa, ampiamente articolata rispetto alla normativa vigente. Viene eliminata la previsione per la quale, quando, sulla base delle informazioni acquisite, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 575 del 1965.
In particolare, il comma 1 consente al Comitato di formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste, sulla base delle informazioni fomite da autorità internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite.
Il comma 2 autorizza altresì il Comitato, al fine di assicurare il coordinamento internazionale, a condividere la proposta di designazione con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi.
Il comma 3 stabilisce che il Comitato trasmette la proposta motivata di inserimento dei soggetti nelle liste di cui al comma 1, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai competenti organismi delle Nazioni Unite o dell'Unione europea.
Il comma 4 prevede che, nei casi di cui al presente articolo, il Comitato riceve, tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comunicazione della decisione di inserimento nelle liste internazionali e comunitarie delle entità e degli individui cittadini o residenti in Italia e ne dà loro comunicazione secondo quanto disposto dall'articolo 4-quater.
L’articolo 4-quater sul procedimento di designazione (anch’esso aggiunto dalla lettera e)) individua gli elementi che il Comitato deve valutare per la presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle apposite liste, indica gli elementi e gli allegati che devono essere contenuti nella proposta motivata che le forze di polizia trasmettono al Comitato e attribuisce a quest'ultimo la facoltà di richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.
L'articolata normativa definita dal presente articolo non risulta presente nella vigente versione del decreto legislativo n. 109 del 2007.
Il comma 1 stabilisce che il Comitato, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, tiene conto:
- dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, dì individui o entità ad attività terroristiche;
- dell'esistenza di un procedimento penale o di provvedimenti di natura giurisdizionale a carico del designando;
- della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati, al fine di evitare il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili;
- di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste;
- dell'adozione, nei confronti dello stesso soggetto, di altre misure sanzionatorie previste in ottemperanza alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ed alle posizioni comuni dell'Unione europea, per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- di ogni informazione rilevante in suo possesso.
Il comma 2 attribuisce alle forze di polizia, per le finalità di cui al presente articolo, il compito di trasmettere proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione:
- dei fatti accertali ed i riscontri emersi nell'attività di indagine;
- del ruolo, dei capi di imputazione e dell'impianto probatorio a carico di ciascun indagato;
- delle fonti e tecniche di finanziamento dell'attività terroristica;
- degli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati;
- di ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno.
Il comma 3 dispone che alla proposta di cui al comma 2 sono allegati copia degli eventuali provvedimenti giurisdizionali e una nota informativa, anche in lingua inglese, corredata, nei casi di cui all'articolo 4-ter, dagli ulteriori documenti richiesti dalle procedure internazionali di designazione. Alla proposta sono, altresì, allegate le schede dei soggetti di cui si chiede l'inserimento nelle liste di cui al presente decreto, contenenti:
- le generalità;
- i rapporti di parentela;
- il luogo di residenza e di domicilio;
- i precedenti penali e di polizia.
Il comma 4 autorizza il Comitato a richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.
L’articolo 4-quinquies (aggiunto dalla lettera e)) indica gli elementi che devono essere resi noti con la notifica ai soggetti designati dell'avvenuta iscrizione dei loro nominativi nelle liste, in relazione alla quale vengono altresì individuati i soggetti responsabili della sua esecuzione. Viene altresì prevista la comunicazione di tali inserimenti alle amministrazioni rappresentate nel Comitato e agli intermediari bancari e finanziari, nonché il periodico riesame della posizione dei soggetti inseriti nelle liste.
L'articolata normativa definita dal presente articolo non risulta presente nella vigente versione del decreto legislativo n. 109 del 2007.
Il comma 1 stabilisce che il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (che reca la disciplina delle notificazioni) e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo m. 82 del 2005 (disposizioni in materia di notifiche per via digitale), e successive modificazioni, l'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, rendendo noti i seguenti elementi:
- la parte pubblica dei motivi che sono a fondamento della decisione dì inserimento;
- le misure di congelamento loro imposte;
- gli effetti delle misure di congelamento e le sanzioni per la loro inosservanza;
- i casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste;
- l'autorità, nazionale ed internazionale, competente a ricevere la richiesta di cancellazione;
- i presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga;
- le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati.
Il comma 2 prevede che la segreteria del Comitato comunica a tutte le Amministrazioni rappresentate in seno al Comitato medesimo l'avvenuto inserimento nelle liste del nominativo di individui o entità.
Il comma 3 demanda all'UIF il compito di curare la diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
Il comma 4 stabilisce, al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste, che il Comitato riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali, sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
L’articolo 4-sexies (aggiunto dalla lettera e)) definisce la procedura e i criteri per la proposta da parte del Comitato alle competenti autorità nazionali ed internazionali ai fini della cancellazione dalle liste di soggetti in esse inseriti. Viene poi sostanzialmente riprodotto il sistema di notifica e comunicazioni delineato dal precedente articolo.
La normativa definita dal presente articolo sviluppa ampiamente la laconica previsione relativa alle proposte di cancellazione dalle liste, recata dal comma 12 del vigente articolo 3.
Il comma 1 stabilisce che nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato, ovvero nell'ambito delle procedure internazionali e comunitarie, formula al Comitato sanzioni presso le Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali e comunitarie di individui o entità, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il comma 2 prevede che, nei casi di cancellazione dalle liste di cui all'articolo 4-ter, prima di presentare la proposta, il Comitato ne dà comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo Stato designante.
Il comma 3 dispone che nei casi di cui all'articolo 4-bis il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato, formula al Ministro dell'economia e delle finanze proposte di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità.
Il comma 4 prevede che, al fine della presentazione delle proposte di cancellazione dì cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comitato tiene conto dell'esito dell'eventuale procedimento penale e di ogni altro elemento rilevante che indichi l'assenza di un coinvolgimento attuale in qualsiasi attività che abbia finalità di terrorismo, dì sviluppo dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e di minaccia della pace e della sicurezza internazionali.
Il comma 5 demanda al Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, della cancellazione dei nominativi dalle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter. In caso di cancellazione dalle liste, il Comitato si avvale del Nucleo speciale dì polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12, del presente decreto.
Il comma 6 attribuisce alla UIF la cura della diffusione della cancellazione dalle liste dei soggetti sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
L'articolo 4-septies (aggiunto dalla lettera e)) delinea le procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche, riproducendo poi in sostanza la già descritta normativa in materia di notifiche e comunicazioni.
La normativa definita dal presente articolo sviluppa ampiamente la laconica previsione relativa alle istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, recata dal comma 11 del vigente articolo 3.
Il comma 1 prevede che il Comitato, tenuto conto delle modalità e delle necessità specificamente individuate dalla normativa europea ed internazionale di riferimento, individua le modalità operative di autorizzazione all'esenzione. Il Comitato indica altresì la documentazione che l'interessato è tenuto a produrre a corredo dell'istanza dì esenzione.
Il comma 2 demanda al Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la notifica agli interessati, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e di cui agli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive integrazioni e modificazioni, dell'esenzione disposta ai sensi del presente articolo.
Il comma 3 stabilisce che, in caso di esenzione, il Comitato si avvale del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza al fine di informare l'Agenzia del demanio per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12, del presente decreto.
Il comma 4 attribuisce alla UIF la cura della diffusione del provvedimento di esenzione sia presso gli intermediari sia presso i collegi e gli ordini professionali.
L'articolo 5 (sostituito dalla lettera f)) stabilisce gli effetti delle misure di congelamento di fondi e di risorse economiche, di fatto corrispondenti ad una totale indisponibilità dei fondi e delle risorse medesime, restando salvi le attribuzioni dell'Agenzia del demanio e gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi.
Il presente articolo non presenta differenze, se non quelle determinate da esigenze di coordinamento, rispetto alla sua versione vigente.
Il comma 1 esclude che i fondi sottoposti a congelamento possano costituire oggetto di alcun atto dì trasferimento, disposizione o utilizzo.
Il comma 2 esclude che le risorse economiche sottoposte a congelamento possano costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
Il comma 3 qualifica nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 4 vieta di mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
Il comma 5 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento.
Il comma 6 stabilisce che il congelamento è efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui agli articoli 4 e 4-bis.
Il comma 7 esclude che il congelamento pregiudichi gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
Il comma 8 stabilisce che il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.
La lettera g) introduce una modifica meramente formale alla rubrica dell’articolo 6 in tema di adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri.
L'articolo 7 (sostituito dalla lettera h)) individua il contenuto e i destinatari delle comunicazioni che i soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 sono tenuti ad effettuare in relazione alle operazioni di congelamento disposte e ai rapporti e alle operazioni riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione.
Rispetto alla vigente versione dell'articolo, la disciplina proposta si differenzia in quanto i soggetti obbligati (peraltro in larga parte coincidenti con quelli già previsti) non sono individuati in relazione ad una disposizione (l'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2004, peraltro abrogato) non specificamente dedicata alla materia de qua, bensì alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
I soggetti obbligati sono individuati negli intermediari finanziari e negli altri soggetti esercenti attività finanziaria, nei professionisti, nei revisori contabili, nei soggetti indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; esercenti attività subordinate al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività e relative al commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alla fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al commercio di cose antiche, all'esercizio di case d'asta o galleria d'arte, alla mediazione; succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; uffici della pubblica amministrazione) e dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo (operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme: a) recupero di crediti per conto terzi; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate; d) gestione di case da gioco; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Il comma 1 stabilisce che i soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni, comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche. La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.
Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile, riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.
Il comma 3 dispone che, limitatamente alle misure aventi ad oggetto risorse economiche, le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
L'articolo 10 (sostituito dalla lettera i)) indica le finalità delle attribuzioni e i compiti affidati alla Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito della materia del presente decreto.
Il presente articolo riproduce sostanzialmente la versione vigente dello stesso, specificando espressamente la finalità del contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e puntualizzando che presupposto per la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche è l'acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali.
Il comma 1 stabilisce che le attribuzioni della UIF, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La UIF cura il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis.
Il comma 2 attribuisce alla UIF la cura della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri.
L'articolo 11 (sostituito dalla lettera l)) indica le finalità delle attribuzioni e i compiti affidati al Nucleo speciale di polizia valutaria nell'ambito della materia del presente decreto.
L'articolo ricalca sostanzialmente quello vigente, limitandosi ad aggiornare la normativa di riferimento per le operazioni di notifica e ad aggiungere la previsione per cui il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attività necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di congelamento.
Il comma 1 prevede che le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, ovvero dagli organismi internazionali, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis.
Il comma 2 dispone che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni, nonché sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione è trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio e alla UIF. Il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attività necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure dì congelamento. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione e del provvedimento del Comitato ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.
Il comma 3 prevede che il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza dà comunicazione ai soggetti designati, con le modalità dì cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresì il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.
Il comma 4 prevede che, fatte salve le disposizioni del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, la Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvale delle facoltà e dei poteri di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001, nonché di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.
Il comma 5 autorizza il Nucleo speciale polizia valutaria, per lo svolgimento delle attività di cui al presente decreto, a delegare gli altri reparti della Guardia dì finanza.
L’articolo 12 (sostituito dalla lettera m)) individua i compiti dell'Agenzia del demanio nella custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, definendone poi le modalità di attuazione, con particolare riferimento alla figura del custode e dell'amministratore. Viene inoltre disciplinato il caso in cui l'operazione di congelamento si sovrapponga a provvedimenti di sequestro o confisca disposti nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi. L'articolo disciplina anche l'eventuale prosecuzione dell'attività dell'azienda oggetto di congelamento ed individua le modalità con cui fronteggiare le spese correlate alla custodia e all'amministrazione. Viene infine regolamentata la fase dell'eventuale restituzione dei beni congelati al loro legittimo titolare, prevedendo, nel caso di disinteresse dello stesso, la vendita dei medesimi.
Il presente articolo ricalca sostanzialmente quello vigente, limitandosi ad aggiornare la normativa di riferimento per le operazioni di notifica e per la gestione dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato e dedicati a finalità sociali, ai sensi del comma 15.
Il comma 1 stabilisce che, ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sorso adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui la confisca, disposta ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (ipotesi particolari di confisca in presenza dei reati ivi indicati), diviene definitiva. Resta altresì salva la competenza dell'Agenzia del demanio nei casi in cui, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca siano revocati.
Il comma 2 prevede che l'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del Comitato.
Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari, di comprovata capacità tecnica, appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), e, in caso di aziende o imprese, anche tra coloro che esercitano la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.
Il comma 4 conferisce all'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni la qualifica di pubblico ufficiale e stabilisce che egli provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva.
Il comma 5 chiarisce che l'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
Il comma 6 prevede la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio.
Il comma 7 stabilisce che nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività, autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.
Il comma 8 pone a carico dell'Agenzia del demanio o dell'amministratore, mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004.
Il comma 9 prevede che il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalità previste al comma 8, senza diritto a recupero.
Il comma 10 stabilisce che le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.
Il comma 11 prevede che l'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute.
Il comma 12 dispone che, in caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto è altresì invitato a prendere in consegna i beni entro 180 giorni ed è informato dì quanto disposto dai commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, analoga comunicazione è trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.
Il comma 13 prevede che dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche:
- con le modalità di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del termine dì centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12;
- con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12.
Il comma 14 prevede che, se nei 18 mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2001.
Il comma 15 dispone l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda ovvero in società, decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12. Tali beni sono gestiti, prioritariamente per finalità sociali, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il comma 16 stabilisce che il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
Il comma 17 demanda all'Agenzia del demanio il compito di provvedere alla vendita in ogni momento delle cose che non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto.
Il comma 18 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo secondo quanto disposto all'articolo 15.
L'articolo 12-bis (aggiunto dalla lettera n)) prevede la possibilità di modalità alternative nell'esecuzione del congelamento delle risorse economiche.
L'articolo ricalca sostanzialmente la previsione vigente recata dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 12.
Il comma 1 autorizza il Comitato, fermo quanto previsto dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, ad individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalità operative ulteriori per attuare efficacemente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.
L'articolo 13 (sostituito dalla lettera o)) stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni recate dal presente decreto.
Il comma 1 modifica l'importo delle sanzioni, stabilendo in misura fissa il minimo e il massimo edittale, mentre l'attuale versione prevede sanzioni rapportate al valore dell'operazione compiuta (la metà come pena minima e il doppio come pena massima). Il comma 3 proposto con il presente schema di decreto sostituisce una disposizione riguardante la disciplina della procedura per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Tale ultima materia viene comunque ampiamente disciplinata dagli articoli 13-ter e 13-quater.
In particolare, il comma 1 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro.
Il comma 2 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad 25.000 euro.
Il comma 3 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del presente decreto, nonché qualsiasi violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione all'Autorità competente di ciascun Stato membro. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.
L'articolo 13-bis (aggiunto dalla lettera p)) disciplina i casi in cui le sanzioni sono accompagnate dalla loro pubblicazione sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore.
L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto alla disciplina vigente.
Il comma 1 stabilisce che, nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.
Il comma 2 impone che, ferma la discrezionalità dell'amministrazione procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dia luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.
L'articolo 13-ter (anch’esso aggiunto dalla lettera p)) introduce un complesso di criteri finalizzati alla modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, potendosi giungere ad irrogarle all'interno di un range compreso fra 1/3 del minimo edittale e il triplo del massimo edittale.
L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto alla disciplina vigente.
Il comma 1 stabilisce che nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nel presente titolo il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare:
- il valore dell'operazione effettuata in violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 13;
- la gravità e durata della violazione;
- il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
Il comma 2 consente di ridurre le sanzioni di cui all'articolo 13 fino ad un terzo se il soggetto sanzionato collabora attivamente con le competenti autorità nel corso dell'accertamento.
Il comma 3 stabilisce che, nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste sono aumentate sino al triplo.
Il comma 4 assoggetta colui che, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni indicate dall'articolo 13, alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
L'articolo 13-quater (aggiunto dalla lettera p)) reca una dettagliata descrizione della procedura per la contestazione delle violazioni e per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni, precisando termini e relative decadenze, nonché facoltà delle pubbliche amministrazioni e diritti spettanti ai soggetti coinvolti dall'apertura dei procedimenti.
L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto alla disciplina vigente.
Il comma 1 demanda alle autorità di vigilanza di settore, alle amministrazioni interessate, alla UIF, alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni e di cui al presente decreto, l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del presente decreto.
Il comma 2 prevede che la violazione sia contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria. Quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale di contestazione è notificato secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.
Il comma 3 dispone la trasmissione dell'atto di contestazione di cui al comma 2 al Ministero dell'economia e delle finanze per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
Il comma 4 esclude l'applicazione alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.
Il comma 5 consente agli interessati di presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.
Il comma 6 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione, con decreto motivato, della somma dovuta per la violazione e la formulazione dell'ingiunzione di pagamento, con la precisazione delle modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.
Il comma 7 stabilisce che il decreto di cui al comma 6 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di due anni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.
Il comma 8 attribuisce all'Amministrazione la facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi o enti competenti, che provvedono entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Il comma 9 proroga di 60 giorni il termine di cui al comma 7, in caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 5, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 8. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 7 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.
Il comma 10 sancisce la perdita di efficacia dei provvedimenti di sequestro eventualmente adottati nel caso in cui il decreto di cui al comma 6 non sia emanato nel termine di un anno dalla data di ricevimento dei verbali di contestazione.
Il comma 11 prevede che il Ministero informi il Comitato dei provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del presente articolo.
Il comma 12 demanda al Ministero la notifica agli interessati del decreto di cui al comma 6, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, nonché con le modalità dì cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni.
Il comma 13 dispone l'applicazione ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente previsto e in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981.
L'articolo 14 (sostituito dalla lettera q)) reca la disciplina per il ricorso in sede giurisdizionale avverso i decreti sanzionatori, integrandola con la previsione della sospensione del procedimento qualora si evidenzi che la decisione del ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato.
L'articolo modifica la competenza a decidere del ricorso in esame, trasferendola dal TAR al Tribunale civile di Roma. Viene poi prevista l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 152-bis del codice di procedura civile (in materia di tariffe per gli avvocati) e l'affluenza ai fondi destinati all'incentivazione del personale delle spese liquidate in favore dell'amministrazione. Si fa presente che il riferimento normativo appena citato dovrebbe essere effettuato all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Il comma 1 assoggetta i decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente decreto, alla giurisdizione del giudice ordinario. È competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis del codice di procedura civile e si prevede che le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale.
Il comma 2 dispone la sospensione del procedimento fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorità giurisdizionale, qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione dì atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, l'Autorità giurisdizionale decide allo stato degli atti.