Legislatura 17ª - Dossier n. 446

Articolo 5-bis
(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno)

L’articolo 5-bis, introdotto dalla Camera, destina, nell’àmbito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all’assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico(28) , una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l’acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

Le modalità e i tempi di attuazione dell’intervento saranno definiti con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L’art. 20 della legge n. 67/1988 ha autorizzato l’esecuzione del Programma Straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali. L'art. 5-bis del D.Lgs. 502/1992 ha poi previsto che, nell’àmbito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria, il Ministro della Salute, acquisito il concerto con il MEF e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, possa stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati. Ai fini della stipula dell’Accordo, la Regione interessata deve presentare un articolato contrattuale e il documento programmatico, unitamente alle schede tecniche relative ai singoli interventi per i quali si richiede il finanziamento. L’attuazione del programma da parte della Regione deve avvenire nel termine di 18 mesi, come stabilito dall’art. 1, comma 310, della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005)(29) . Le risorse complessive del programma, articolato in due Fasi, sono state pari a 24 miliardi di euro. La consistenza dell’assegnazione dei finanziamenti alle Regioni ha tenuto conto delle dimensioni demografiche e di alcuni coefficienti correttivi per favorire il riequilibrio tra Nord e Sud e la migliore utilizzazione delle risorse e delle procedure. Ciononostante, molte delle Regioni centro-meridionali (Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna) hanno sottoscritto Accordi di Programma in misura percentuale significativamente inferiore alle quote assegnate(30) .

Al 30 giugno 2015, le risorse complessivamente assegnate alle Regioni per la sottoscrizione di accordi di programma risultavano pari a 15,285 miliardi di euro (vedi Stato attuazione degli accordi sul sito del Ministero della salute e la Tabella di sintesi sul Monitoraggio accordi di programma), di cui circa 5,024 miliardi di risorse residue per Accordi di programma da sottoscrivere.


28) C.d. edilizia sanitaria di cui all’art. 20 della legge 67/1988.

29) Sul punto si ricorda che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel documento “Parere al D.L. 244/2016 recante proroga e definizione di termini” ha chiesto l’allungamento dei termini per la presentazione dei progetti di cui all’art. 20 della Legge 67/88, ritenendo che 18 mesi, dopo l’entrata in vigore del Codice degli appalti, non siano più sufficienti.

30) Ministero della salute - Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, Programma Straordinario di Investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie Valutazione ex post, 2013.