Legislatura 17ª - Dossier n. 438

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 438
Dossier

Servizio studi

Terremoti: politiche nazionali e strumenti europei

Classificazione Teseo: TERREMOTI

Premessa

Il 24 agosto 2016 alle 3 e 36 un terremoto di magnitudo 5.9 colpisce il Centro Italia, epicentro lungo la valle del Tronto, una zona in cui si trovano i paesi di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, tra Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria. La magnitudo del sisma è stata valutata intorno ai 6 gradi sulla scala Richter, a poca profondità (circa 4 km), con conseguenze perciò più gravi e maggiori danni.

La scossa più forte è stata seguita da numerose repliche di intensità inferiore ma comunque rilevanti: 70 misurate tra i 3 e 4 gradi di magnitudo e 6 scosse superiori ai 4 gradi. Nella zona di Norcia il sisma ha avuto una replica di oltre cinque gradi nelle prime ore del giorno. I paesi citati sono stati quasi completamente distrutti, con un pesante bilancio in termini di vite umane e la perdita di un ingente patrimonio edilizio, anche di valore artistico, e di aziende legate all'economia del territorio.

Il Consiglio dei Ministri ha stanziato nell'immediato 50 milioni di euro del Fondo per l'emergenza, adottando poi, oltre a numerose ordinanze, diversi provvedimenti normativi (due decreti-legge, poi confluiti nell'unico D.L. n. 189 del 2016; disposizioni della legge di bilancio; disposizioni del decreto-legge "proroga termini") e annunciando l'avvio di un programma di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio denominato "Casa Italia".

Il 1° settembre è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani.

Il 30 novembre scorso, la Commissione europea ha annunciato la disponibilità a finanziare le spese per la ricostruzione, con finanziamenti fino al 100% delle spese utilizzando risorse comunitarie, presentando al riguardo una apposita proposta di modifica del Regolamento europeo (UE) n. 1303/2013 sulle misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali.

Il 18 gennaio in mattinata una sequenza di quattro scosse superiori a 5 gradi sulla scala Richter (seguite anch'esse da uno sciame di repliche di minore intensità) colpisce la stessa area dell'Italia centrale già interessata da un'ondata di grave maltempo. Si verificano ulteriori crolli di edifici in centri abitati già evacuati e molte frazioni risultano isolate per il maltempo, con gravi situazioni anche per lo svolgimento dei soccorsi.

A seguito degli ultimi eventi sismici del 18 gennaio, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici, il Consiglio dei ministri del 20 gennaio ha deliberato l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza ai territori da ultimo colpiti, autorizzando un ulteriore, primo stanziamento, di 30 milioni di euro destinato a far fronte esclusivamente ai primi urgenti interventi di soccorso legati alla suddetta fase di emergenza.

Gli esperti ritengono che la dinamica del nuovo sisma del 18 gennaio si colleghi alla faglia in movimento da nord verso sud da mesi: un sistema che si trova nella zona del Gran Sasso, una zona ad alto rischio, che ha generato i terremoti del 24 agosto e della fine di ottobre.

Il numero di eventi della sequenza sismica in Italia Centrale ha superato complessivamente il numero di 47.600 dal 24 agosto 2016 ad oggi.

La mappatura sismica in Italia

Per il 'contenimento' degli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si concentra sulla classificazione del territorio, in base all’intensità e alla frequenza dei terremoti del passato, cui si riconnette l'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

Nel 2003 sono stati emanati i nuovi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni aggiornate relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. A tal fine è pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, che detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (in base al Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - "Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

ATTUALE CLASSIFICAZIONE SISMICA

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari

Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari

Secondo quanto affermato dalla sezione dedicata del sito della Protezione civile, "l'attuazione dell'ordinanza n.3274 del 2003 ha permesso di ridurre notevolmente la distanza fra la conoscenza scientifica consolidata e la sua traduzione in strumenti normativi e ha portato a progettare e realizzare costruzioni nuove, più sicure ed aperte all’uso di tecnologie innovative".

Per cogliere l'evoluzione recente - dal 2003 ad oggi - della classificazione sismica del territorio nazionale, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)(1) cura la mappa di pericolosità sismica. Ivi è altresì possibile consultare i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, disponibili anche per il dato storico di pericolosità sismica(2) .

A livello dei territori, si rileva come, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni abbiano classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre abbiano adottato solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introdotto, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità. Per il dettaglio delle zonazioni di ciascuna Regione, la Protezione civile rimanda al quadro delle diverse disposizioni normative regionali. A ciascuna zona o sottozona è attribuito un valore di "pericolosità di base", espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido.

Sul sito dell'INGV è possibile consultare informazioni circa le attività relative alla sorveglianza sismica e vulcanica, la gestione delle banche dati, la preparazione delle attività tecnico-scientifiche in emergenza, nonché la formazione, la comunicazione e la divulgazione, per cui si rimanda alla convezione quadro tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e agli accordi quadro con le Regioni (Lazio, Marche, Emilia-Romagna). Inoltre, è possibile avere conto dei progetti di ricerca in carico all'INGV e finanziati dal MIUR e dalla UE.

In materia di monitoraggio sismico, dati aggiornati sono reperibili nella sezione Centro nazionale terremoti dell'Ingv.


1) Costituito nel 1999, l'INGV raccoglie le competenze e le risorse di cinque istituti già operanti nell'ambito delle discipline geofisiche e vulcanologiche: l'Istituto Nazionale di Geofisica; l'Osservatorio Vesuviano; l'Istituto Internazionale di Vulcanologia; l'Istituto di Geochimica dei Fluidi; l'Istituto per la Ricerca sul Rischio Sismico.

2) Per una analisi della incidenza economica e sociale dei sismi, si veda la pubblicazione "Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni" di Emanuela Guidoboni e Gainluca Valensise - INGV - Bononia University Press Dicembre 2011 ed il sito http://www.eventiestremiedisastri.it/i-fenomeni/terremoti/.

I fenomeni sismici in Italia

In base ai dati riportati nell'Annuario statistico 2016 dell'Istat, a partire dagli anni Novanta, i terremoti con magnitudo locale (ML) superiore a 5,0 gradi di magnitudo sulla scala Richter che hanno causato danni e in alcuni casi anche vittime si sono verificati in Umbria e nelle Marche nel 1997, nell’Appennino Calabro-Lucano nel 1998 e in Molise nel 2002. Altri distruttivi eventi caratterizzati da magnitudo superiore a 5,0 si sono verificati nel 2009 in Abruzzo e nel 2012 in Emilia-Romagna.

Nel 2015 la rete sismica nazionale dell’INGV ha registrato 14 sismi con magnitudo superiore a 4,0, di cui nessuno ha prodotto danni rilevanti.

Il forte sisma del 2016, di magnitudo 6, avvertito in tutto il centro Italia, con epicentro ad Accumoli, avvenuto alle 3:36 del 24 agosto, seguito un’ora dopo da due scosse di magnitudo inferiore, ha fatto registrate i danni più gravi ad Accumoli, ad Amatrice e a Pescara del Tronto.

Nella mappa in Figura 1 è riportata la localizzazione dei terremoti di magnitudo locale maggiori e uguali a 3,0 avvenuti tra il 24 agosto e il 24 settembre 2016 tra le province di Rieti, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, L’Aquila e Fermo. Il colore dei cerchi indica la profondità dell’ipocentro; la loro dimensione è proporzionale alla magnitudo. Le stelle indicano i tre sismi maggiori avvenuti rispettivamente alle ore 3:33, 5:33 e 13:50 del 24 agosto.

Figura 1 Eventi sismici in Italia centrale per classe di magnitudo

Agosto-Settembre 2016, numero di eventi

Fonte: Annuario statistico Istat 2016 (p. 9, fig. 1.4), su dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), Centro nazionale terremoti

L'INGV nel 2016 ha pubblicato i dati del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015(3) in cui vengono riportati numerose informazioni sulla sismicità italiana. In particolare nel catalogo è possibile trovare con riferimento a un orizzonte temporale di oltre mille anni (1000-2014) dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti d'interesse per l'Italia con intensità massima pari o superiore a 5,0 o magnitudo maggiore o uguale di 4,0.

L'INGV fornisce la mappa degli ultimi 30 anni (1985-2014) di sismicità, rilevando che i terremoti recenti sono localizzati in aree distribuite principalmente lungo la fascia al di sotto degli Appennini.

Con riferimento ai terremoti recenti, la Figura 2 evidenzia gli eventi sismici registrati nel periodo 1985-2014 con magnitudo superiore a 2 Mw.

Figura 2 Mappa degli eventi sismici 1985 al 2014

La sismicità dal 1985 al 2014. Sono mostrati i terremoti di magnitudo ML≥2.0 registrati dalla Rete Sismica Nazionale (Dati: Iside, http://iside.rm.ingv.it).

Nota: terremoti di magnitudo ML≥2.0 registrati dalla Rete Sismica Nazionale (Dati: Iside, http://iside.rm.ingv.it). Fonte: INGV

Di seguito si fornisce un'estrapolazione dei fenomeni sismici con magnitudo maggiore di 5,5 Mw registrati nel periodo 1974-2014; le informazioni sono riportate sia in formato tabellare (Tabella 1) che di cartogramma (Figura 3).

Tabella 1 Fenomeni sismici con magnitudo maggiore di 5.5 (1974-2014)

epicentro

Magnitudo

giorno

mese

anno

ora

minuto

Friuli

6,45

6

5

1976

20

 

Friuli

5,6

11

9

1976

16

35

Friuli

5,93

15

9

1976

3

15

Friuli

5,95

15

9

1976

9

21

Golfo di Policastro

5,9

30

12

1977

17

35

Golfo di Patti

6,03

15

4

1978

23

33

Tirreno centrale

5,86

27

12

1978

17

46

Valnerina

5,83

19

9

1979

21

35

Tirreno meridionale

5,66

28

5

1980

19

51

Irpinia-Basilicata

6,81

23

11

1980

18

34

Umbria settentrionale

5,62

29

4

1984

5

2

Monti della Meta

5,86

7

5

1984

17

50

Potentino

5,77

5

5

1990

7

21

Sicilia sud-orientale

5,61

13

12

1990

0

24

Tirreno meridionale

5,82

5

1

1994

13

24

Appennino
umbro-marchigiano

5,66

26

9

1997

0

33

Appennino umbro-marchigiano

5,97

26

9

1997

9

40

Valnerina

5,62

14

10

1997

15

23

Slovenia nord-occidentale

5,64

12

4

1998

10

55

Appennino lucano

5,53

9

9

1998

11

28

Tirreno meridionale

5,92

6

9

2002

1

21

Molise

5,74

31

10

2002

10

32

Molise

5,72

1

11

2002

15

9

Tirreno meridionale

5,79

26

10

2006

14

28

Aquilano

6,29

6

4

2009

1

32

Aquilano

5,54

7

4

2009

17

47

Pianura emiliana

6,09

20

5

2012

2

3

Pianura emiliana

5,9

29

5

2012

7

0

Pianura emiliana

5,5

29

5

2012

10

55

Figura 3 Fenomeni sismici con magnitudo maggiore di 5.5 (1974-2014)

cartina 1974-2014.JPG

La Figura 4 fornisce invece una rappresentazione dei fenomeni sismici con magnitudo superiore a 5 Mw di interesse per l'Italia registrati nel periodo 1000-2006

Figura 4 - Mappa dei terremoti italiani dall’anno 1000 al 2006

La sismicità dall’anno 1000 al 2006 (Dati: CPTI11, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/).

Fonte: INGV (su dati CPTI11, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/)


3) Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (eds), 2016. CPTI15, the 2015 version of the Parametric Catalogue of Italian Earthquakes. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. doi:http://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15

i provvedimenti normativi in risposta ai terremoti del centro Italia

In seguito agli eventi sismici, a far dal 24 agosto 2016, è stato adottato un articolato quadro di provvedimenti, sia di tipo ordinanziale sia di normativa primaria, di cui si dà di seguito conto, in un prospetto aggiornato ai più recenti eventi del gennaio 2017, rinviando ai relativi dossier dedicati per ulteriori approfondimenti(4) .


4) Si tratta dei Dossier: per la fase Senato n. 393, n. 393/1, n. 152, per la fase Camera n. 137, n. 242, n. 457, n. 506/2.

Lo stato di emergenza e primi provvedimenti

A seguito della crisi sismica del Centro Italia iniziata il 24 agosto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016 (G.U. n. 197 del 24 agosto 2016) è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici, che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila. Tale decreto ha disposto, in particolare, il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici citati. Gli effetti di tale decreto sono stati poi estesi (da un successivo D.P.C.M. pubblicato nella G.U. del 25 agosto 2016) anche ai territori delle province di Fermo e di Macerata.

Con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto (vale a dire fino al 21 febbraio 2017), e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione

Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Della nomina è stata data notizia con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 29 settembre 2016.

Le ordinanze del Commissario

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione ha emanato una serie di ordinanze, che in sintesi si richiamano:

Con l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 viene emanato lo schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune presso ciascuna regione interessata dagli eventi sismici, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.  L'Ufficio speciale per la ricostruzione persegue l'obiettivo di garantire la maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale di cui al citato D.L. n. 189/2016 e cura gli interventi di ricostruzione tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, in base ai principi di adeguatezza e sussidiarietà.

Con l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono stati disposti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici, che i tecnici professionisti devono redigere e consegnare secondo le schede AeDES agli Uffici speciali della ricostruzione relativamente agli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST.

L'ordinanza n. 11 del 9 gennaio 2017 ha disposto l'istituzione e il funzionamento del Comitato tecnico scientifico della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. L'ordinanza prevede che il commissario straordinario si avvalga del comitato tecnico-scientifico per la definizione dei criteri di indirizzo, vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione, per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

L'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. L'ordinanza prevede in particolare la composizione e le funzioni dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016 e uno schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

L'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 prevede misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici. Sono in particolare concessi contributi per: a) il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati e la ricostruzione di edifici distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite; b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti e macchinari; c) il ristoro dei danni economici subiti da scorte e prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016; d) l'acquisto di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attivita' produttiva. Per l'attuazione della ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 51 della legge di bilancio 2017.

Con ordinanza n.14 del 16 gennaio 2017  è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018.

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in cui confluisce il D.L. 205/2016 )

Al fine di disciplinare il processo di ricostruzione è stato emanato il D.L. 189/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"(5) . Esso reca un articolato quadro di disposizioni in materia di norme per la ricostruzione privata e pubblica, per la gestione ambientale post-sisma dei territori, per la governance degli interventi, attraverso gli organi della gestione straordinaria (Commissario straordinario; Vice Commissari, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate; Cabina di coordinamento; Comitato istituzionale regionale) nonché con gli Uffici speciali per la ricostruzione; si prevedono, altresì, disposizioni per la legalità e la trasparenza ed il controllo dell'Autorità nazionale anti corruzione (ANAC). Disposizioni specifiche riguardano, tra l'altro, il patrimonio culturale, e si dispone un quadro articolato di misure di sostengo sia ai privati sia alle imprese interessate.

In tale decreto, sono poi confluite, nel corso dell'esame parlamentare, le disposizioni del D.L. 205/2016(6) recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" e riferito ai successivi eventi sismici dell'ottobre 2016. Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 189/2012 ha infatti abrogato il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, precisando che ne restassero validi gli atti e i provvedimenti adottati e che fossero fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016. La normativa primaria ora vigente, di cui al citato D.L. 189/2016 come modificato in sede di conversione, fa quindi riferimento a tutti gli eventi a far data dal 24 agosto, ricomprendendo i successivi eventi dell'ottobre, recando "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

Si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 definisce l’ambito di applicazione del decreto stesso, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2 - rispettivamente 62 Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto(7) , e 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016(8) -, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici (commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-sisma). Inoltre, per alcuni comuni specificamente indicati (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) con disposizione inserita in sede di conversione, si è prevista l’applicazione degli articoli 45-48 limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti.

Per la disamina specifica delle misure previste, si fa rinvio al relativo dossier.


5) Pubblicato nella G.U. del 18 ottobre 2016, convertito con Legge n. 229/16 del 15 dicembre 2016, G.U. n. 294 del 17 dicembre 2016. Per l'iter parlamentare, si veda l'A.S. 2567 e l'A.C. 4158.

6) G.U. 11 novembre 2016, A.S. 2594.

7) Si tratta dei seguenti comuni: REGIONE ABRUZZO.Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO.Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE.Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

8) Si tratta dei seguenti comuni: REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG).

La legge di bilancio

La legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232(9) , ha previsto incentivi per interventi di riqualificazione antisismica, prevedendo, in particolare, all’articolo 1, commi 2-3, con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, con miglioramento della tenuta antisismica, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Si è previsto che, qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. La legge specifica che le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Inoltre, i commi 362 e 363 della legge di bilancio hanno definito lo stanziamento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (laddove è rimasto il riferimento ai soli eventi del 24 agosto, e non a far data da tale giorno), prevedendo, inoltre, che le Regioni colpite possano destinare, nell’ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.


9) Su cui si veda il dedicato Dossier.

Il decreto-legge "proroga termini"

Il D.L. 244/2016 (attualmente all'esame del Senato(10) ) detta una serie di disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre 2016. In particolare, l'articolo 14 (commi 1-6 e 8) del decreto-legge recante proroga di termini, disciplina i criteri di priorità nell'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari, al fine di prevedere che -rispetto ai criteri previsti dalla legge di bilancio - sia data priorità agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici e finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa (comma 1). Si proroga poi, di ulteriori 6 mesi, la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda (comma 2), estendendo, fino al 31 dicembre 2017, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni (comma 3). Il decreto-legge proroga: al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione dalle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che abbiano sede legale o operativa nei comuni colpiti dagli eventi sismici (comma 4); al 31 dicembre 2017 i termini riferiti a rapporti interbancari scadenti dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre 2016 per le banche insediate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 o per le dipendenze delle banche presenti nei predetti comuni, comprendendo la proroga anche gli atti e le operazioni da compiersi su altra piazza (comma 5); al 31 dicembre 2017, il termine di sospensione dei pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 delle rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere e dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni immobili o mobili strumentali ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, agricole o professionali, limitatamente alle attività economiche e produttive e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta (comma 6).

Si dispone, al comma 8, un contributo straordinario di 32 milioni di euro per il 2017, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione, prevedendosi che la ripartizione delle risorse tra i Comuni avvenga con provvedimenti del Commissario straordinario.

Per i profili di interesse, si segnala altresì che il decreto proroga termini ha previsto disposizioni con riferimento agli eventi sismici dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna, intervenendo, rispettivamente: con un contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila, mediante l'assegnazione di 12 milioni di euro per l'anno 2017, nonché di 2 milioni di euro, sempre per il 2017, per gli altri comuni del cratere sismico (articolo 14, comma 7); con la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, da parte dei Commissari delegati (i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) (articolo 14, comma 9).

Per maggiori approfondimenti sulle disposizioni in materia, si veda il relativo dossier.

Le ordinanze di protezione civile

Molteplici provvedimenti di ordinanza sono stati emanati a seguito degli eventi sismici del centro Italia. Si dà quindi conto, in via di sintesi, della regolamentazione recata dalle stesse e delle materie trattate.

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le ordinanze n. 388 del 26 agosto e n. 389 del 28 agosto 2016 per la fase di prima emergenza.

Con l'ordinanza n. 388 del 26 agosto:

- è stato assegnato il coordinamento degli interventi al Capo del Dipartimento della Protezione civile, che allo scopo provvede mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione di comando e controllo (Dicomac) ed è stata prevista inoltre l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate, al fine di assicurare interventi necessari: a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

- Disposizioni sono ivi contenute per l'autonoma sistemazione alle famiglie colpite dal sisma, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, con le relative risorse.

- sono previste deroghe legislative finalizzate alla realizzazione dell'attività previste dalla ordinanza medesima, stabilendo nello specifico, a favore dei soggetti istituzionali indicati, la possibilità di avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) e 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici), con l'innalzamento del limite di 200.000 euro per l'affidamento diretto e l'immediata esecuzione dei lavori, di cui al comma 1 dell'art. 163, per i soli contratti pubblici di lavori a 400.000 euro.

- sono stabiliti i criteri per le occupazioni d'urgenza e la sospensione dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

Con l'ordinanza n. 389 del 28 agosto:

- sono stati stabiliti i criteri per il trattamento dei dati personali delle persone colpite dagli eventi sismici e per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi.

- sono disciplinate le procedure acceleratorie, rispettivamente, per i citati interventi come indicati nella ordinanza n. 388 del 26 agosto, dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, che conseguentemente costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, e per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione, nonché per l'esecuzione di strutture temporanee, per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per i quali i soggetti istituzionali previsti nella ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione).

- ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, ai sensi del Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 27 giugno 2014, è autorizzato il Dipartimento della protezione civile a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle attività necessarie al superamento della situazione emergenziale.

Successivamente, al fine di prevedere ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il Dipartimento di protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, con cui sono stati dichiarati immediatamente efficaci ed esecutivi i contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti istituzionali previsti, strettamente connessi alle attività indicate dalla ordinanza n. 388 del 26 agosto, nelle more dell' approvazione degli organi di controllo; essa reca inoltre disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

In particolare, le macerie sono classificate come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cd. Codice dell'ambiente) fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive, e autorizzati sino al termine di sei mesi. In tale ambito viene specificato che non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico, e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Le regioni competenti territorialmente sono soggetti responsabili per l'attuazione di tali misure, anche avvalendosi dei comuni, mentre ARPA e AUSL sono soggetti deputati per le rispettive competenze alla vigilanza delle operazioni connesse a tali iniziative.

Per quanto riguarda le modalità inerenti alla gestione delle donazioni l'ordinanza n. 391 del 1° settembre modifica quanto già stabilito dall'ordinanza n. 389 del 28 agosto. In particolare, diversamente da quanto in precedenza disposto (vedi supra), il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato e solo al termine della raccolta fondi, il Dipartimento medesimo riversa tali somme nel conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria centrale dello Stato, gestendole secondo le modalità previste dal citato Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 2014. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato inoltre a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa è condizionata alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento.

Si ricorda, inoltre, che con il decreto 1 settembre 2016 (G.U. n. 207/2016) erano stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016) a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1 al decreto medesimo e nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni medesimi.

Successivamente con l'ordinanza n. 392 del 6 settembre 2016 sono stati disposti ulteriori interventi di protezione civile, stabiendo la collaborazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ed Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le Regioni interessate, per il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile specializzate nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale e sono previste misure per lo svolgimento dell'attività scolastica nonché finalizzate alle verifiche di agibilità post-sismica, attraverso il coordinamento svolto dalla struttura DICOMAC.

Con l'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 sono stati disposti altri interventi finalizzati al superamento della fase emergenziale. Nello specifico si evidenzia la facoltà concessa alle regioni interessate dal sisma (Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria), di attribuire a strutture e soggetti interni all'ente medesimo, in via temporanea, l'attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l'intestazione delle contabilità speciali, a cui le regioni medesime sono autorizzate ad assegnare ulteriori risorse finanziarie.

Per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni, a favore di interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, è nominata Soggetto Attuatore, l'arch. Antonia Pasqua Recchia, mentre, al fine di assicurare l'organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del Corpo del vigili del fuoco sui territori delle quattro regioni interessate, per l'adozione di contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità, viene nominato Soggetto Attuatore, l'ing. Claudio De Angelis, che partecipa inoltre alla progettazione e alla programmazione dei citati interventi sui beni culturali immobili e per il recupero dei beni culturali mobili, assicurando a tal fine la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla relativa esecuzione, qualora non venga affidata a terzi, in coordinamento con il Soggetto Attuatore nominato a tale fine. Da ultimo, sono previsti nell'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 interventi urgenti in sostegno degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico, finalizzati tra l'altro a differire di 120 giorni gli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte.

Con l'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, sono state previste ulteriori disposizioni per l'emergenza nei territori colpiti dal sisma, individuaando le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.), mentre viene nominato il soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle suddette strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale. Sono previste anche disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

Con l'ordinanza 23 settembre 2016, n. 396, sono state previste ulteriori disposizioni per assicurare il necessario supporto al soggetto attuatore, nonché per disciplinare (modificando quanto in precedenza stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392) la misura delle indennità riconosciute al personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente pubblico, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o connesse all'emergenza. Viene altresì prevista la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati o, qualora non convenientemente ripristinabili, la sostituzione degli stessi. Le ulteriori disposizioni dettate dall'ordinanza riguardano i rimborsi per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, la programmazione degli acquisti di beni e servizi e di lavori pubblici del Dipartimento della protezione civile e l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico previsti dall'ordinanza n. 393.

Con l'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016 si dettano disposizioni per la nomina e l'utilizzo di segretari comunali, consentendo di derogare - nella realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) alle norme del D.M. 5 luglio 1975, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, ma comunque nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

Successivamente agli ulteriori eccezionali eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo è stata emanata l'ordinanza 31 ottobre 2016 n. 400. L'art. 1 sospende le rilevazioni condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i relativi adempimenti nelle aree dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, l'art. 2 reca disposizioni finanziarie per le spese sostenute dai Comuni ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, l'art. 3 disciplina in materia di ferie maturate e non godute da parte del personale dirigenziale e non del Dipartimento della protezione civile, l'articolo 4 consente alle Regioni e ai Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati, di provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni, l'articolo 5 disciplina il rimborso delle spese di missione degli amministratori degli enti locali interessati, l'articolo 6 stabilisce l'utilizzo delle contabilità speciali da parte dei Prefetti delle provincie interessate dal sisma, gli articoli 7 e 8 intervengono rispettivamente per garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e l'impiego delle risorse presenti nelle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016.

Con l'ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016 sono state dettate ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica, disposizioni a favore del personale della Difesa relativamente a compensi legati all'attività poste in essere e rimborsi (indennità di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio) riconosciuti all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). L'art. 1 della predetta ordinanza, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, prevede una attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato ubicato in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati, effettuata utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto), finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente.

Con l'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016 è prevista, successivamente all'esito dell'espletamento delle procedure negoziate previste dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 205/2016 (poi confluito nel decreto-legge n. 189 del 2016) la stipula di Accordi Quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise, per la fornitura di moduli - container e relative attrezzature, con disposizioni derogatorie in ragione dell'estrema urgenza della fornitura.

Con l'ordinanza n. 408 del 5 novembre 2016 al fine di attuare l'art. 2, contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, l'art. 7, contenente misure urgenti per le infrastrutture viarie e l'art. 9, contenente disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione del D.L. 205/2016, si procede all'allestimento di aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi provvisori -container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, e alla realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici a cui provvedono i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 della medesima ordinanza. I Presidenti delle regioni interessate sono i soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa. Inoltre, sono previste disposizioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Da ultimo, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima ordinanza, il contributo massimo per l'autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, è elevato ad 900 euro mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, in 500 euro per quelli composti da due unità, in 700 euro per quelli composti da tre unità, in 800 euro per quelli composti da 4 unità e in 900 euro per quelli composti da 5 o più unità. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di 200 euro mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. La disciplina sui contributi per l'autonoma sistemazione deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.

Con l'ordinanza n. 414 del 19 novembre 2016, per garantire la realizzazione, in tempi congrui, delle strutture e dei moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, nonché delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 408/2016, i soggetti pubblici preposti alle predette iniziative ai sensi delle medesime ordinanze possono procedere in deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 (relativo all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

Con l'ordinanza n. 415 del 21 novembre 2016 sono stati dettati ulteriori interventi urgenti per la continuità operativa del settore zootecnico. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ove necessario, per accelerare la realizzazione delle opere di urbanizzazione al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali.

Con l'ordinanza n. 418 del 29 novembre 2016 sono stati previsti interventi in materia di verifiche geologico-tecniche sul territorio, per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, per il personale del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso, per il riordino organizzativo del dipartimento della Protezione civile, e per garantire l'operatività dei comuni  e misure a sostegno degli studenti iscritti alle università degli studi dei territori colpiti. 

Con l'ordinanza n. 422 del 16 dicembre 2016 sono previste ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' degli edificii.

Con l'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016  sono stati prorogati fino alla scadenza dello stato di emergenza i contratti di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche relativi al personale direttamente impegnato nella gestione delle attivita' conseguenti agli eventi sismici e altre tipologie di contratti stipulati per provvedere ad altre esigenze.

Con Ordinanza n. 431 dell'11 gennaio 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2017) sono state adottate disposizioni in materia di "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" per la continuità operativa del settore zootecnico, per il contrasto del randagismo e per la verifica di incidenza ambientale degli insediamenti temporanei, nonché per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di modifica all'ordinanza n. 422 in materia di verifiche di agibilità.


10) A.S. 2630. Su cui si vedano i dossier: n. 422, n. 158.

Gli ultimi eventi sismici del gennaio 2017

A seguito degli ultimi eventi sismici del 18 gennaio scorso, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, ha deliberato l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 e autorizzato un ulteriore, primo stanziamento, di 30 milioni di euro destinato a far fronte esclusivamente ai primi urgenti interventi di soccorso legati alla fase di emergenza. Secondo quanto risultante dal Comunicato della Presidenza del Consiglio, lo stanziamento andrà a valere sulle disponibilità del Fondo per le Emergenze Nazionali.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre analizzato le gravi conseguenze che gli stessi eventi sismici e meteorologici stanno determinando nel settore agricolo e in quello zootecnico, a sostegno dei quali sono stati annunciati appositi interventi con la massima urgenza(11) .

In relazione alla grave situazione verificatasi, anche connessa alle condizioni metereologiche, è stato istituito presso la Protezione civile un tavolo tecnico scientifico per l’analisi di eventuali nuove criticità.

In particolare, un gruppo di esperti - costituito da personale Meteomont, il servizio nazionale di previsione neve e valanghe, Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Comando Truppe Alpine e Servizio meteorologico Aereonautica e di Aineva, l'associazione delle Regioni e Province Autonome dell'arco alpino italiano sul rischio valanghe, si è riunito, il 21 gennaio 2017, presso il Centro Operativo Comunale di Penne (PE) per valutare le azioni da mettere in campo in relazione al rischio residuo valanghe a seguito delle eccezionali nevicate occorse e dei terremoti del 18 gennaio.

In relazione a quanto accaduto nella struttura di Rigopiano, partecipano alle attività il Centro di competenza del Dipartimento della protezione civile, l’Università degli studi di Firenze con il Dipartimento di Scienze della Terra che ha provveduto a installare strumenti volti a monitorare l’attivazione di nuove valanghe sul versante sovrastante l’hotel, in particolare mediante attivazione di un radar di registrazione dei movimenti del versante, dotato di segnalazione acustica , già utilizzato per monitoraggio in tempo reale e l’allertamento rapido di valanghe e frane veloci, oltre ad operatori esperti per il monitoraggio visivo.


11) Su tali settori, si veda anche, nel presente dossier, la sezione "Il Sostegno europeo agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali", Altre misure annunciate.

L'ulteriore attività parlamentare in materia

Si dà di seguito conto, altresì - in via di sintesi - delle più recenti attività parlamentari, anche di natura conoscitiva, svolte in materia di terremoto, prevenzione antisismica, problematiche della ricostruzione.

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, si è svolta l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sugli eventi sismici e sulle politiche di prevenzione antisismica (seduta del 1° settembre, Commissioni congiunte VIII Camera e 13a Senato).

Nella seduta del 21 settembre 2016 la 13a Commissione del Senato ha deliberato la richiesta di assegnazione di un affare sulle politiche di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico sul territorio nazionale, finalizzato ad approfondire le problematiche connesse alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico sul territorio nazionale. E' altresì in corso lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici, deliberata dall'VIII Commissione (Ambiente) della Camera nella seduta del 15 settembre 2016.

Le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 13a (Ambiente) del Senato hanno poi svolto l'audizione del Capo Dipartimento della Protezione Civile sugli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto.

Durante la seduta della Camera dei deputati del 28 settembre 2016 sono state discusse alcune mozioni concernenti iniziative a favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché per la prevenzione dei rischi derivanti dai terremoti.

Nella seduta del 29 settembre 2016, l'Assemblea del Senato, al termine della discussione di numerose mozioni sul progetto "Casa Italia" per il miglioramento sismico del patrimonio edilizio nazionale proposto dal Governo, ha approvato l'ordine del giorno G3, che contiene una serie di impegni al Governo, tra cui quello di orientare la procedura di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma attorno a cinque imperativi chiave, tra cui spicca quello di perseguire la "qualità massima ed efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici, evitando di dislocare le nuove costruzioni in zone nuove e di disgregare le comunità locali" e quello di dare continuità per tre anni al meccanismo di incentivazione dell'ecobonus per le ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, anche per gli adeguamenti e consolidamenti sismici, cambiando e semplificando i criteri e i meccanismi vigenti, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti, nonché quello di riferire al Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato della ricostruzione, con particolare riferimento alle risorse economiche e strumentali impegnate. Sullo stato di attuazione del progetto «Casa Italia», nella seduta alla Camera del 4 novembre 2016, in risposta all’interpellanza urgente 2/01530, il rappresentante del Governo ha sottolineato che “è stata costituita la struttura di missione, coordinata dal professor Giovanni Azzone, che ha attivato i tavoli di confronto con università, enti di ricerca, associazioni scientifiche e professionali, organizzazioni imprenditoriali e sindacali” e, nella seduta del 9 novembre 2016, si è svolta poi l'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sui recenti eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia.

In tema di riordino della protezione civile, le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 13a (Ambiente) del Senato hanno all'esame il disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" (A.S. 2068), già approvato dalla Camera dei deputati.

Si ricorda, più in generale, in relazione alle problematiche connesse alla ricostruzione post-sisma, come sia stato di recente approvato dal Senato il Doc.XXII n. 5- A recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009", con deliberazioni del 10 novembre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016), su cui si veda la Nota Breve.

Risorse finanziarie

Risorse finanziarie per le aree colpite dal sisma del Centro-Italia

Complessivamente in favore delle aree colpite dal sisma del Centro-Italia sono stati stanziati quasi 9 miliardi di euro, come dettagliato nella tabella seguente poco meno di un terzo delle risorse è concentrata nel periodo 2016-2019.

Tabella 2 - Sisma Centro-Italia: risorse complessivamente stanziate (2016-2047)

* Il totale comprende 300 milioni di euro relativi all'utilizzo di risorse dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020

Decreto-legge n. 189 del 2016, convertito in Legge n. 229/16

Il primo intervento per fronteggiare le più urgenti necessità scaturenti dal sisma del 24 agosto 2016 è rappresentato dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni in Legge n. 229/16 del 15 dicembre 2016. In questo provvedimento è confluito il successivo decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" che è stato emanato in seguito al secondo, importante sciame sismico intervenuto alla fine di ottobre.

L'insieme delle risorse appostate per tale finalità ammonta a circa 1,5 miliardi di euro complessivi, con una proiezione temporale estesa fino al 2021, ma con maggiore incidenza, proprio per la natura fondamentalmente emergenziale dell'intervento governativo, sui primi mesi (annualità 2016-2017), che assorbono più dell'85 per cento delle risorse, (Tabella 3).

Le principali voci d'intervento sono costituite da uno stanziamento di 200 milioni per la realizzazione di interventi di prima necessità, da misure volte al sostegno dei redditi dei lavoratori impossibilitati a svolgere la loro attività, che impattano per circa 300 milioni di euro complessivi, dalla sospensione dei versamenti tributari personali (circa 200 milioni di euro) e di quelli contributivi (circa 440 milioni di euro).

Tabella 3 - Sisma Centro-Italia: risorse stanziate dal decreto-legge n. 189 del 2016

Articolo

Intervento

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Comples-

sivo

4

Interventi di immediata necessità

200

 

 

 

 

 

 

15-bis

Potenziamento ufficio sovrintendente speciale

 

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

 

18-bis

Svolgimento anno scolastico

5

15

 

 

 

 

 

21

Sostegno zootecnia

 

11

 

 

 

 

 

22

Piano promozione turistica

 

2

 

 

 

 

 

23

Uso risorse INAIL per progetti immobiliari

30

 

 

 

 

 

 

24

Interventi per le micro, piccole e medie imprese

10

 

 

 

 

 

 

26

Risorse per enti parco nazionali

0,13

 

 

 

 

 

 

27

Realizzazione di infrastrutture ambientali

3

 

 

 

 

 

 

44, co. 1

Differimento rate mutui dei comuni

 

7,6

3,8

 

 

 

 

44, co. 2

Esclusione dei comuni dal conseguimento obiettivi di finanza pubblica

11

44, co. 4 e 5

Sospensione versamento quota capitale anticipazione liquidità per pagamenti debiti commerciali

1,9

5,6

10,6

10,6

10,6

45, co. 1-3

Ammortizzatori sociali lavoratori dipendenti

124,5

45, co. 4

Indennità una tantum collaboratori coordinati

134,8

45, co. 6

Estensione benefici e termini ammortizzatori sociali

7,4

11,1

 

45, co. 8

Esenzione pagamento contribuzione addizionale

8,9

12,2

2

48

Sospensione versamenti tributari

201,3

 

 

 

 

 

 

48

Sospensione versamenti contributivi

97,8

344,5

 

 

 

 

 

48

Esenzione fabbricati IRPEF/IRES

 

3,5

2

 

 

 

 

48

Esenzione fabbricati IMU/TASI

24,5

49

49

49

 

 

 

50

Potenziamento struttura commissario

3

15

15

 

 

 

 

50-bis

Assunzioni uffici comunali ricostruzione e Prot. civile

2

15,5

TOTALE

847,03

475,2

88,9

70,3

23

11,9

1.516,33

Legge di bilancio del 2017

La legge di bilancio del 2017 (legge n. 232 del 2016) ha poi provveduto a stanziare le risorse specificamente destinate alla ricostruzione privata e pubblica ai sensi della normativa già introdotta con il citato decreto-legge n. 189 del 2016, (Tabella 4).

Il provvedimento autorizza stanziamenti per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici (comma 362 dell'articolo 1):

  • 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016);
  • 1 miliardo di euro (200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020) per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (di cui all'articolo 14 del decreto-legge n 189 del 2016).

Viene poi consentito alle regioni colpite dal sisma di destinare, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro (comma 363).

Tabella 4 - Sisma Centro-Italia: risorse stanziate dalla Legge di Bilancio per il 2017 (2017-2047)

 Articolo

 Intervento

2017

2018

2019

2020

ogni anno
dal 2021 al 2047

complessivi

1, co. 362

credito d'imposta finanziamenti agevolati per ricostruzione privata

100

200

200

200

200

6.100

 1, co. 362

contributi per la ricostruzione pubblica

200

300

350

150

 

1.000

1, co. 363

utilizzo risorse programmi operativi fondi strutturali 2014-2020*

 

 

 

 

 

300

TOTALE

 

300

500

550

350

200

7.400

 

 

 

 

 

 

 

 

* Prevede l'utilizzo delle risorse entro il 2020.

Decreto-legge proroga termini

Infine è stata prorogata fino al 30 giugno 2017 la già prevista sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze (gas, elettricità, acqua) nonché delle fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica (canone RAI), limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. Tale intervento, unitamente all'assegnazione per il 2017 in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici in questione di un contributo straordinario per complessivi 32 milioni di euro, è stato introdotto dall'articolo 14 del decreto-legge proroga termini per il 2017 (decreto-legge n. 244 del 2016).

Tabella 5 - Sisma Centro-Italia: risorse stanziate dal decreto-legge n. 244 del 2016

Articolo

Intervento

2017

14, co. 8

contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate

32

TOTALE

32

 

 

 

Risorse finanziarie per le aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

In conseguenza del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono state approvate diverse misure per la ricostruzione e il superamento dello stato di emergenza. Si ricorda che da ultimo lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2018 (art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015).

Tabella 6 - Sisma 2012: risorse complessivamente stanziate (2012-2025)

Norma

2012

2013

2014

2015

2016

2017-2025

totale

Decreto legge n. 74 del 2012

1.013

71

57

25

 

 

1.166

Decreto legge n. 83 del 2012

79

10

10

10

109

Decreto legge n. 95 del 2012

1.000

1.000

431

431

3.881

6.743

Decreto legge n. 174 del 2012

2

2

Decreto legge n. 43 del 2013

60

60

Legge n. 147 del 2013

35,5

0,3

0,3

0,3

36,4

Decreto legge n. 74 del 2014

5

5

Legge n. 190 del 2014

18,1

18,1

Decreto legge n. 78 del 2015

 

 

 

20

20

 

40

Totali

1.094

1.141

1.108

504

451

3.881

8.179

Da un punto di vista finanziario, dall'inizio dell'emergenza con i provvedimenti emanati in questi anni sono state stanziate risorse complessive per quasi 8,2 miliardi di euro. Le disposizioni legislative che hanno stanziato maggiori risorse, circa il 95% del totale, sono state il decreto-legge n. 74 del 2012 per circa 1,2 miliardi di euro e il decreto-legge n. 95 del 2012 che ha stanziato circa 6,7 miliardi di euro. Da un punto di vista temporale, nel triennio 2012-2014 e' stato stanziato all'incirca 1 miliardo di euro all'anno mentre negli anni successivi lo stanziamento si attesta intorno ai 500 milioni di euro per stabilizzarsi a 431 milioni di euro fino al 2025.

Decreto-legge n. 74 del 2012

Nel dettaglio il decreto legge n. 74 del 2012 stanzia risorse per quasi 1.200 milioni di euro che per circa l'87% insistono sull'anno 2012.

L'articolo 2 ha istituito presso lo stato di previsione del MEF il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al predetto Fondo sono affluiti nell'anno 2012 500 milioni di euro. Altri finanziamenti rilevanti contenuti nel medesimo provvedimento sono:

  • circa 194 milioni di euro per interventi a favore delle scuole;
  • circa 225 milioni di euro complessivi per il sostegno alle imprese;
  • 70 milioni di euro complessivi per la deroga al patto di stabilità interno;
  • circa 99 milioni di euro complessivi per interventi di agevolazione fiscale (IMU ed esenzione imposta di bollo).

Tabella 7 - Sisma 2012: risorse stanziate dal decreto-legge n. 74 del 2012

Norma

intervento

2012

2013

2014

2015

totale

art. 2

Fondo per la ricostruzione presso PCM

500,00

 

 

 

500,00

art. 4-bis

autorizzazione di spesa in favore del MIBAC

5,50

0,50

0,50

6,50

art. 5, c.1

interventi a favore delle scuole

73,69

73,69

art. 5,c.1-bis

interventi a favore delle scuole ulteriori risorse

120,00

120,00

art. 7, c. 1

deroga patto di stabilità interno

50,00

50,00

art. 7, c.1-ter

ulteriore deroga PSI

10,00

10,00

20,00

art. 8, c. 3

sospensione IMU

26,20

35,60

31,50

93,30

art. 8, c. 15-ter

esenzione imposta di bollo

6,00

6,00

art. 11

sostegno alle imprese danneggiate

100,00

100,00

art. 11-bis

misure a favore di grandi imprese danneggiate

25,00

25,00

25,00

75,00

art. 12

interventi a favore della ricerca industriale

50,00

50,00

art. 15

indennità a favore di lavoratori sub. e autonomi

70,00

70,00

art. 16

promozione turistica

0,30

0,30

art. 17

trasporto materiale derivante dai crolli

1,50

1,50

TOTALE

 

1.013,19

71,10

57,00

25,00

1.166,29

Nota: l'articolo 10 "Fondo di garanzia per le PMI", l'articolo 13 "Interventi a favore delle imprese agricole" e l'articolo 14 " Rilancio settore agricolo ed agroindustriale" stabiliscono l'utilizzo di risorse previste a legislazione vigente non quantificate dalla relazione tecnica.

Decreto-legge n. 83 del 2012

Il decreto-legge n. 83 del 2012 ha previsto il trasferimento sulle contabilità speciali dei commissari delegati di circa 79 milioni di euro da parte dell'INAIL ed un credito di imposta per un totale di 30 milioni di euro.

Tabella 8 - Sisma 2012: risorse stanziate dal decreto-legge n. 83 del 2012

Norma

intervento

2012

2013

2014

2015

totale

art. 10, c. 13

trasferimento su cont.spec. Risorse INAIL

78,75

78,75

art. 67-octies

credito d'imposta in favore soggetti danneggiati

10,00

10,00

10,00

30,00

TOTALE

 

78,75

10,00

10,00

10,00

108,75

Nota: l'articolo 10, commi 1-11, "Realizzazione moduli abitativi", l'articolo 10, commi 14-15-ter, " supporto Fintecna attività ingegneristiche" e l'articolo 67-septies, "Estensione ad ulteriori comuni DL 74/2012" stabiliscono l'utilizzo di risorse previste a legislazione vigente in favore del sisma.

Decreto-legge n. 95 del 2012

Il decreto-legge n. 95 del 2012 a decorrere dal 2013 ha introdotto un credito d'imposta e i finanziamenti bancari agevolati stanziando risorse per 450 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e per 431,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2025. Per gli anni 2013 e 2014 inoltre è stato alimentato il Fondo per la ricostruzione di cui al DL 74/2012 per 550 milioni di euro per ciascun anno.

Tabella 9 - Sisma 2012: risorse stanziate dal decreto-legge n. 95 del 2012

Norma

intervento

2013

2014

2015

2016

2017-2025

totale

art. 3-bis

Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati

450,00

450,00

431,20

431,20

3.880,80

5.643,20

art. 7, c. 21

alimentazione fondo per la ricostruzione art.2 DL 74/2012

550,00

550,00

1.100,00

TOTALE

 

1.000,00

1.000,00

431,20

431,20

3.880,80

6.743,20

Nota: l'articolo 3-bis, commi 8-9, " assunzioni con contratti di lavoro flessibili" stabilisce l'utilizzo di risorse previste a legislazione vigente in favore del sisma.

Decreto-legge n. 174 del 2012

Il decreto-legge n. 174 del 2012 ha previsto agevolazioni sui fabbricati rurali per 2 milioni di euro nel 2012.

Tabella 10 - Sisma 2012: risorse stanziate dal decreto-legge n. 174 del 2012

Norma

intervento

2012

totale

art. 11, c. 1-bis

proroga termine fabbricati rurali

2

2

TOTALE

 

2

2

Nota: l'articolo 11, commi 10 e 13, "credito d'imposta su interessi finanziamenti erogati" stabilisce l'utilizzo di risorse previste a legislazione vigente in favore del sisma.

Decreto legge n. 43 del 2013

Il decreto-legge n. 43 del 2013 ha previsto la proroga della deroga al patto di stabilità interno per l'anno 2013 per 60 milioni di euro.

Tabella 11 - Sisma 2012: risorse stanziate dal decreto-legge n. 43 del 2013

Norma

intervento

2013

totale

art. 6-quinquies

deroga patto di stabilità interno anno 2013

60,00

60,00

TOTALE

 

60,00

60,00

Nota: l'articolo 6 "Proroga emergenza sisma" prevede una proroga ad invarianza d'oneri.

Legge di stabilità per il 2014

La legge di stabilità per il 2014 ha disposto la deroga del patto di stabilità per l'anno 2014 per un importo complessivo di circa 35 milioni di euro.

Tabella 12 - Sisma 2012: risorse stanziate dalla legge n. 147 del 2013

Norma

intervento

2014

2015

2016

2017

totale

art. 1, c. 354-355

deroga patto di stabilità interno anno 2014

35,50

35,50

art. 1, c. 362

non si applicano le limitazioni al passaggio di lavoratori tra Amm diverse

0,30

0,30

0,30

0,90

TOTALE

 

35,50

0,30

0,30

0,30

36,40

Nota: l'articolo 1, comma 356, " differimento rate mutui CDP", l'articolo 1, commi 357-359, " estensione norme DL 74/2012 a comuni limitrofi e a immobili, l'articolo 1, commi 369-373, " Riqualificazione centri storici danneggiati" stabiliscono l'utilizzo di risorse previste a legislazione vigente in favore del sisma.

Decreto legge n. 74 del 2014

Il decreto-legge n. 74 del 2014 prevede una deroga di 5 milioni di euro al patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Tabella 13 - Sisma 2012: risorse stanziate dal decreto-legge n. 74 del 2014

Norma

intervento

2014

totale

art. 1, c. 8

deroga patto di stabilità interno anno 2014

5,00

5,00

TOTALE

 

5,00

5,00

Nota: l'articolo 1, comma 3-bis, "supporto Fintecna attività ingegneristiche", l'articolo 1, comma 5, " Utilizzo da parte del commissario di 210 milioni (160-2014 e 50-2015)", l'articolo 1, commi 7-bis e 7-ter, " sospensione rate mutui - credito d'imposta per sospensione rate mutui" e l'articolo 1, comma 9-ter stabiliscono l'utilizzo di risorse previste a legislazione vigente in favore del sisma.

Legge di stabilità per il 2015

La Legge n. 190 del 2014 ha prorogato sia l'esenzione IMU sui fabbricati sia l'esclusione del patto di stabilità interno per complessivi 18 milioni di euro nel 2015.

Tabella 14 - Sisma 2012: risorse stanziate dalla legge n. 190 del 2014

Norma

intervento

2015

totale

art. 1, c. 662-664

Esenzione IMU fino al 30/6/2015

13,10

13,10

art. 1, c. 501-503

Esclusione PSI anno 2015

5

5

TOTALE

 

18,10

18,10

Decreto legge n. 78 del 2015

Il decreto-legge n. 78 del 2015 ha introdotto le zone franche dell'Emilia Romagna stanziando 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Tabella 15 - Sisma 2012: risorse stanziate dal decreto-legge n. 78 del 2015

Norma

intervento

2015

2016

totale

art. 12

Zone franche Emilia Romagna

20,00

20,00

40,00

TOTALE

 

20,00

20,00

40,00

Nota: l'articolo 13, commi 1 e 2, "contributi a favore delle popolazione della Lombardia" e l'articolo 13, commi 3, 4 e 6, "deroghe al PSI ed esenzione IMU" stabiliscono l'utilizzo di risorse previste a legislazione vigente in favore del sisma.

La legge n. 228 del 2012(12) , il decreto legge n. 76 del 2013(13) , il decreto-legge n. 133 del 2014(14) , il decreto-legge n. 4 del 2014(15) , il decreto-legge n. 192 del 2014(16) , la legge n. 208 del 2015(17) , il decreto-legge n. 210 del 2015(18) , il decreto-legge n. 113 del 2016(19) e il decreto-legge n. 244 del 2016(20) contengono disposizioni in favore dell'emergenza che non hanno effetti finanziari o utilizzano risorse già previste a legislazione vigente sui fondi del sisma. Le risorse già previste a legislazione vigente più utilizzate sono il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 74 del 2012 e l'impiego delle risorse stanziate dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 per la concessione di crediti d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione.


12) Articolo 1, commi 365-379 "finanziamenti agevolati per imprenditori e lavoratori autonomi".

13) Articolo 11, comma 9-11 "rimozione macerie miste ad amianto".

14) Articolo 7, comma 9 "proroga assunzioni per gli anni 2015-2017".

15) Articolo 3-bis "proroga biennale restituzione finanziamenti contratti, oneri per interessi".

16) Articolo 10, comma 11-ter e 11-quater "sospensione pagamento finanziamenti agevolati".

17) Articolo 1, comma 440 "autorizzazione di spesa di 190 milioni per il 2016 per la ricostruzione", comma 441 "esclusione saldo pareggio di bilancio per 15 milioni nel 2016", comma 443 "messa in sicurezza strutture agricole per 5 milioni nel 2016", comma 444 "70 milioni per il 2016 per il completamento della ricostruzione nella regione Lombardia", comma 445 "5 milioni nel 2016 per la zona franca dei comuni della Lombardia", comma 456 "proroga termini di pagamento rate mutui CDP".

18) Articolo 11, comma 2-bis e 2-ter "proroga gestione commissariale fino al 2018, proroga supporto Fintecna", articolo 11, comma 3-quater "sospensione rate mutui fino al 31 dicembre 2016".

19) Articolo 3-bis "autorizzazione assunzioni contratti di lavoro flessibile anni 2017-2018", articolo 6 "interessi per differimento rimborso finanziamenti".

20) Articolo 14, comma 9 "lavoro straordinario unità lavorative".

Risorse finanziarie per le aree colpite dal sisma dell'Aquilano del 2009

Complessivamente in favore delle aree colpite dal sisma dell'Aquilano sono stati stanziati 17,5 miliardi di euro, come dettagliato nella tabella seguente poco meno della metà delle risorse è concentrata nel quinquennio 2009-2013.

Tabella 16 - Sisma dell'aquilano: risorse complessivamente stanziate (2009-2032)

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

Il primo e più rilevante intervento per fronteggiare le conseguenze del sisma che ha colpito i territori dell'aquilano nell'aprile del 2009 è rappresentato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, emanato pochi giorni dopo l'evento.

Stanziando risorse per complessivi 10,15 miliardi di euro, il presente decreto-legge ha rappresentato l'architrave delle misure predisposte per affrontare l'emergenza, garantire il necessario sostegno alla popolazione e avviare il processo di ricostruzione dei territori colpiti.

Fra le misure introdotte, si segnalano per la loro rilevanza finanziaria, in primis, le destinazioni di risorse per la ricostruzione, demandate al CIPE, a valere su un importo pari a 3.955 milioni di euro nell’ambito della dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, attingendo al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, nonché a valere sul Fondo infrastrutture per un importo pari a 408,5 milioni di euro (articolo 14, comma 1). Ulteriori 670 milioni sono previsti come contributo aggiuntivo per la ricostruzione. Da segnalare anche i 700 milioni di euro stanziati per la realizzazione di moduli abitativi e i quasi 3,2 miliardi di euro destinati a contributi per la ricostruzione, principalmente finalizzati al ripristino delle abitazioni private adibite a prima casa. In termini di infrastrutture pubbliche vengono stanziati 200 milioni per il ripristino della rete viaria e 100 milioni per quello della rete ferroviaria. Per il potenziamento degli organici e delle strutture di soccorso vengono stanziati quasi 700 milioni di euro.

Di notevole rilievo, anche se contabilmente non registrato come stanziamento statale, è la facoltà attribuita (articolo 3, comma 3) alle banche operanti nei territori colpiti di contrarre finanziamenti con la Cassa Depositi e Prestiti SpA fino ad un massimo di 2 miliardi di euro, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

Sono poi previsti vari interventi di finanziamento, non quantificati a livello normativo, a valere su risorse nazionali previste a legislazione vigente per agevolare l'acquisto di beni di consumo, sostenere le imprese e le politiche giovanili.

Si ricorda poi che l'articolo 11 ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, ovviamente non rivolto specificamente alle aree dell'aquilano, all'uopo autorizzando la spesa di 44 milioni di euro per il 2010, 145,1 milioni per il 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per il 2015 e 44 milioni per il 2016.

Merita infine una menzione il disposto dell'articolo 14, comma 3, che prevede che, nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, una quota degli investimenti immobiliari degli enti previdenziali per il periodo 2009-2011 siano finalizzati alla ricostruzione e riparazione di immobili privati e pubblici situati nelle aree colpite dal sisma. Tale misura, eliminando il limite del 7 per cento e demandando la determinazione del livello massimo ad apposito decreto ministeriale, è stata prorogata al 2012 dal decreto-legge proroga termini per il 2012 (decreto-legge n. 216 del 2011, articolo 16, comma 1).

Tabella 17 - Sisma dell'aquilano: risorse stanziate dal decreto-legge n. 39 del 2009

* Per il periodo 2018-2032 si prevedono i seguenti stanziamenti: 112,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, 78,9 milioni di euro per il 2030, 45,1 milioni di euro per il 2031 e 11,3 milioni per il 2032. I totali tengono conto anche di questi importi;

** L'impatto dell'esenzione è stato stimato in circa 10 milioni di euro, ma 8,5 milioni sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1; pertanto, in tabella si riporta il "maggior" stanziamento netto;

*** Stanziamenti da 2 a 4 miliardi nel periodo 2009-2013. Con la Delibera CIPE N. 35/2009 il CIPE ha destinato agli interventi connessi al terremoto 3.955 milioni di euro. A valere su tali risorse sono stati poi finanziati vari interventi per i quali appositi stanziamenti sono stati predisposti già a livello di legislazione ordinaria o d'urgenza. In particolare, sono stati previsti interventi per 45 milioni di euro complessivi (poi elevati a 90 milioni dall'articolo 39, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010) per misure agevolative nelle zone franche urbane individuate nell'ambito dell'area del cratere (successivamente definite in corrispondenza dell'area del comune de L'Aquila) (articolo 10).

Ulteriori misure sono state introdotte con altri provvedimenti riducendo lo stanziamento a valere sul FAS (cfr. art. 14, c.1, decreto-legge 39/2009), non impattando pertanto in senso incrementativo sul complesso delle risorse dedicate ai territori colpiti dal sisma. Si segnala, al riguardo, l'esclusione per i comuni colpiti dal sisma dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dal saldo del patto di stabilità interno per il 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro (articolo 2, comma 42, della legge n. 191 del 2009). Inoltre, al fine di garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti in un contesto reso particolarmente difficile dalla necessità di rimuovere le macerie, sempre a valere sulle predette risorse è stato disposta l’assegnazione agli enti locali coinvolti di un contributo straordinario per l'esercizio 2012, nel limite di complessivi 35 milioni di euro(21) (articolo 23, comma 12-septies, del decreto-legge n. 95 del 2012).
Con la medesima copertura sono state poi garantite successive proroghe o rinnovi dei contratti a tempo determinato del personale degli enti locali dedicato alle attività connesse con la ricostruzione, con oneri annuali limitati nel massimo a 1,5 milioni di euro (comma 417 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013).

Decreto-legge n. 16 del 2012

Con il comma 5-octies dell'articolo 4, viene previsto che i redditi dei fabbricati delle zone colpite dal sisma, se distrutti o interessati da ordinanze sindacali di sgombero, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRE e dell'IMU. Lo sgravio fiscale a beneficio delle persone interessate ammonta a circa 2 milioni di euro annui.

Tabella 18 - Sisma dell'aquilano: risorse stanziate dal decreto-legge n. 16 del 2012

Legge n. 96 del 2012

Ai fini di una più completa ricostruzione delle risorse appostate per l'evento in oggetto, si ricorda che la legge n. 96 del 2012, nel ridurre i contributi ai partiti e ai movimenti politici, ha disposto la successiva ripartizione fra varie finalizzazioni dei risparmi rivenienti dalla suddetta operazione. Tale ripartizione è intervenuta con il DPCM 16 ottobre 2012, che ha assegnato ai territori colpiti dal sisma la somma ulteriore di 10 milioni di euro.

Tabella 19 - Sisma dell'aquilano: risorse stanziate dalla legge n. 96 del 2012

Intervento

2012

Contributo aggiuntivo derivante da riduzione risorse ai partiti

10

Legge di stabilità per il 2013

Con legge n. 228 del 2012 viene assegnato, ancora al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti nel rispetto della stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, un contributo straordinario per il 2013, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. In tal caso il contributo, pari a complessivi 35 milioni di euro, risulta aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziate.

Tabella 20 - Sisma dell'aquilano: risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2013

Nel corso della XVII legislatura, per i territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sono stati adottati diversi interventi contenuti in vari provvedimenti d'urgenza e nelle leggi di stabilità.

Il decreto-legge 43/2013

Nel complesso il decreto-legge n. 43/2013 stanzia 1,3 miliardi di euro nel periodo 2013-2019, dei quali oltre il 90 percento rappresentati da contributi per la ricostruzione di immobili privati. Tale voce, inoltre, pari per l'esattezza a 197 milioni di euro, insiste nella medesima misura per ciascun anno dal 2014 al 2019.

Tabella 21 - Sisma dell'aquilano: risorse stanziate dal decreto-legge 43/2013

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013)

Risorse complessive per 631 milioni di euro sono state stanziate dalla legge di stabilità per il 2014. Tali somme sono state destinate nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 a favore della ricostruzione di immobili privati (commi 254 e 255, nonché la tabella E). I restanti 31 milioni sono stati assegnati come contributo straordinario dal comma 350 agli enti locali colpiti dal terremoto per la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Tabella 22 - Sisma dell'aquilano: risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014

Interventi

2014

2015

Complessivo

Ricostruzione immobili privati

300

300

600

Smaltimento rifiuti

31

 

31

TOTALE

331

300

631

 

 

 

 

I decreti-legge 16/2014, 90/2014 e 133/2014

Nel corso del 2014, il Governo ha emanato i tre su indicati decreti-legge. Con il primo decreto ha disposto sia l'esclusione delle sanzioni per la violazione del Patto di stabilità interno (per gli anni 2013 e 2014) che quella dell'applicazione delle disposizioni in tema di spending review (per il 2014). Il decreto-legge n. 90 ha poi rinviato l'obbligo di centralizzare le procedure per i contratti pubblici da parte delle amministrazioni impegnate nella ricostruzione. Di maggior rilievo finanziario è il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la ricostruzione di immobili privati, pari a 250 milioni per l'anno 2014 (articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014). Con il medesimo articolo sono state poi disposte ulteriori misure (garanzia statale a favore di finanziamenti bancari per la ricostruzione privata ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, proroga delle locazioni per nuclei familiari con disabili o in disagio economico-sociale fino all'anno 2016), con oneri finanziari a valere sulle risorse già stanziate.

Tabella 23 - Sisma dell'aquilano: risorse stanziate dal decreto-legge 133/2014

La legge di stabilità 2015

La legge n. 190 del 2014 prevede stanziamenti per oltre 5,1 miliardi di euro, quasi totalmente rappresentati dal rifinanziamento recato in tabella E e finalizzato alla ricostruzione privata.

Tabella 24 - Sisma dell'aquilano: risorse stanziate dalla legge di stabilità 2015

Il comma 436 consente la riduzione del 50% dei minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale ai comuni interessati dal sisma. Un pacchetto di ulteriori disposizioni prive di immediati riflessi finanziari sono poi introdotte al fine di garantire una corretta rimozione delle macerie, mentre per il ripristino ambientale delle discariche comunali viene autorizzata la rimodulazione dei fondi previsti ai decreti commissariali n. 49/2011 e n. 114/2012. Vengono infine autorizzati gli enti locali interessati a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro stipulati sulla base della normativa emergenziale.

Il decreto-legge n. 78 del 2015

L'articolo 11 del decreto-legge 78/2015 reca molteplici misure volte principalmente a sostenere la ricostruzione privata.

Una prima serie di disposizioni si concentra sulle modalità di svolgimento delle attività riguardanti i lavori di ricostruzione privata, con valenza ordinamentale.

Un secondo ambito di intervento normativo riguarda l'erogazione di contributi finanziari per la ricostruzione. Il comma 15 prevede in particolare l'assegnazione al comune dell'Aquila di un contributo straordinario non aggiuntivo di 8,5 milioni di euro per il 2015 a valere su risorse finanziarie già stanziate. Viene poi stabilita l'esenzione totale dalla riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni terremotati, modificando in tal senso il comma 436 della legge di stabilità 2015 (v. tabella precedente).

Di rilievo è anche quanto previsto da una terza serie di norme riguardanti l'avvio di una programmazione pluriennale volta al risanamento edilizio, del tessuto sociale ed economico e alla ricostruzione del patrimonio pubblico ed ecclesiastico dei territori colpiti dal sisma, da realizzarsi, principalmente, con programmi da finanziarsi attraverso la destinazione di risorse, contenute nell'articolo 7-bis del D.L. 43/20123 per la ricostruzione di immobili privati. Viene, infine, riconosciuta anche per gli anni 2016 e 2017 la possibilità per il comune de L'Aquila di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato.

La legge di stabilità per il 2016

Anche la legge n. 208 del 2015 reca interventi in larga parte volti a modificare misure già previste per il completamento della ricostruzione degli immobili privati ed ecclesiastici, a sostegno della stabilità finanziaria degli enti locali e dei contratti di lavoro. Il comma 457 estende all'anno 2016 la disposizione che prevede, tra l'altro, a favore dei comuni abruzzesi colpiti dal sisma, l'esenzione dalla prevista riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale. In materia di contratti di lavoro, il comma 432 autorizza i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale.

Decreto-legge n. 113 del 2016

L'articolo 3 del presente provvedimento concede un contributo straordinario per il 2016 in favore del Comune de L'Aquila pari a 16 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge n. 43 del 2013 e finalizzato a interventi di diversa natura (Ufficio tecnico; settore sociale; scuola dell'obbligo; viabilità e trasporto pubblico locale; verde pubblico).

Decreto-legge proroga-termini n. 244 del 2016

L'articolo 14 dispone la proroga al 2017 del contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila, in misura pari a 12 milioni di euro e destinato alle medesime finalità di cui al paragrafo precedente. Analoga misura è prevista per gli altri comuni del cratere sismico, che beneficeranno di un contributo pari a 2 milioni. Le risorse in questione sono attinte dallo stanziamento di cui al decreto-legge n. 43 del 2013.


21) 26 milioni per il comune dell’Aquila, 4 milioni per i comuni del cratere e 5 milioni per la provincia dell’Aquila.

Il Sostegno europeo agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali

La Proposta di regolamento per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali

In un Comunicato stampa del 30 novembre scorso la Commissione europea, che subito dopo i terremoti del 24 agosto e del 27 ottobre aveva offerto assistenza a breve termine mediante il sistema di gestione delle emergenze Copernicus, ha annunciato il proprio impegno per un'assistenza a lungo termine a favore delle zone colpite dagli eventi sismici. In particolare, l'Esecutivo europeo si è impegnato, attraverso i fondi dell'Unione europea, a sostenere il processo di ricostruzione e a rivitalizzare l'attività economica nelle regioni colpite dai sismi.

In relazione a tale annuncio, è stata quindi presentata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (COM(2016)778)(22) .

In materia di sostegno agli Stati membri, si fa riferimento nel quadro europeo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (23) e al Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE)(24) . Il primo, l'FESR, mira a consolidare la coesione economica e sociale regionale investendo nei settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività, creare posti di lavoro e correggere gli squilibri fra le regioni. Il secondo, l'FSUE, è uno strumento finanziario che invece aiuta gli Stati membri ed i Paesi candidati all'adesione a sostenere gli oneri derivanti da un disastro, potendo anche coprire retroattivamente i costi delle operazioni di emergenza. Mira a finanziare le necessità più urgenti ed immediate e non invece la ricostruzione a lungo termine(25) . Dalla sua creazione, nel 2002, l'Italia risulta essere tra i maggior beneficiari dell'FSUE, con 1,3 miliardi euro mobilitati. Si segnala che nel Comunicato stampa del 30 novembre 2016 si legge che l'Italia riceverà come fondi extra della politica di coesione una somma pari a 1,6 miliardi di euro, parte dei quali potrebbero essere utilizzati per coprire i danni causati dai terremoti.

Si ricorda che i rapporti annuali del Fondo di solidarietà sono disponibili in inglese sul sito della Commissione europea.

Si segnala inoltre che, la Corte dei Conti europea ha dedicato, in materia, una delle sue relazioni speciali (Relazione speciale n. 24/2012) all'esperienza del terremoto del 2009 in Abruzzo, in relazione all'assistenza fornita, pari a 493,8 milioni di euro: la più grave catastrofe a cui il Fondo europeo di solidarietà ha dovuto far fronte dalla sua creazione, ad oggi superata - in termini di ammontare di aiuti erogati - solo dal terremoto in Emilia-Romagna del 2012.

La proposta inserisce una modifica mirata all'articolo 120 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per prevedere un tasso di cofinanziamento dell'Ue fino al 100% per le operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali.

La proposta presentata dalla Commissione europea modifica l'articolo 120 del Regolamento, relativo ai tassi di cofinanziamento, aggiungendovi un paragrafo che introduce nel contesto di un programma operativo un asse prioritario separato con un tasso di finanziamento fino al 100% per interventi che soddisfino le seguenti condizioni:

  • siano selezionati dalle autorità di gestione per rispondere a catastrofi naturali gravi o regionali ai sensi dell'FSUE;
  • siano volti alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale;
  • siano finanziati nell'ambito di una priorità d'investimento dell'FESR.

Le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio culturale, sarebbero quindi finanziate attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, il che permetterebbe di risparmiare risorse nazionali.

Inoltre, nel quadro di questo asse prioritario la proposta introduce una deroga alla norma concernente la data di inizio di ammissibilità delle spese, di cui all'articolo 65, par. 9, prevedendo che nell'ambito di questo asse prioritario le spese siano ammissibili a partire dalla data in cui si è verificata la catastrofe. In altri termini, le operazioni di ricostruzione potrebbero essere finanziate direttamente subito dopo una catastrofe.

Nel caso di domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma.

Il regolamento si fonda sull'articolo 177 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante procedura legislativa ordinaria, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale e le norme generali ad essi applicabili nonché le disposizioni generali per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione europea afferma che l'atto è conforme al principio di sussidiarietà - in quanto la proposta di fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali offrendo la possibilità di finanziare i lavori di ricostruzione mediante il FESR richiede una modifica del Regolamento (ue) n. 1303/2013 e lo stesso risultato non può essere conseguito mediante azioni a livello nazionale -, nonché al principio di proporzionalità, in quanto riguarda una modifica mirata e non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali.

La proposta prevede che l'attuazione delle misure sarà oggetto di monitoraggio e relazione nel quadro generale dei meccanismi di rendicontazione, stabiliti nel regolamento (UE) n. 1303/2013.

La scheda finanziaria legislativa allegata, in materia di monitoraggio, riporta il 'Sistema di controllo' (punto 6.1) come non necessario in quanto si rientra nel sistema di controllo stabilito dei fondi strutturali e di investimento europei.

La relazione del Governo italiano

Il 12 gennaio scorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la Relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulla proposta in esame che è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. La Relazione illustra come, sulla base delle informazioni prodotte dalla Commissione europea, la proposta non comporti alcuna variazione nella dotazione finanziaria totale assegnata a titolo dei Fondi ai paesi e ai programmi in questione. Essa inoltre non comporta una variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti per il Bilancio dell'Unione europea. Pertanto l'aumento del cofinanziamento fino al 100% comporterà un parziale anticipo dei pagamenti seguito da una successiva riduzione.

Dal punto di vista ordinamentale e finanziario la proposta ha i seguenti effetti diretti positivi sulle amministrazioni centrali e regionali titolari dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali:

  • consente di finanziare interventi di ricostruzione nell'ambito dei programmi operativi che altrimenti non sarebbero finanziabili;
  • introduce regole riguardanti il periodo di ammissibilità delle spese;
  • innalza il tasso di cofinanziamento fino al 100%.

La risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione italiana dopo i terremoti

Il 1° dicembre scorso il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla situazione in Italia dopo i terremoti(26) nella quale invita la Commissione europea, alla luce del carattere gravissimo ed eccezionale della situazione, a considerare la possibilità di escludere gli investimenti a favore della ricostruzione sostenibile e della prevenzione antisismica dal calcolo dei disavanzi pubblici nazionali nel quadro del Patto di stabilità e crescita. Parallelamente chiede all'Esecutivo europeo di esaminare l'eventualità di estendere il calcolo esistente del Fondo di solidarietà, attualmente basato sugli effetti dei danni causati da un singolo evento catastrofico, ad un calcolo cumulativo dei danni causati da diverse catastrofi naturali nella stessa regione in un anno. Lo invita poi ad esaminare tempestivamente le domande di assistenza presentate dal Governo italiano a titolo del Fondo di solidarietà al fine di mettere a disposizione gli anticipi il prima possibile e, per quanto concerne questi ultimi, a valutare la possibilità, nel quadro di eventuali riforme future, di aumentarne la soglia abbreviando anche i termini del trattamento delle domande. Sempre in materia di finanziamenti, chiede sinergie tra tutti i fondi disponibili, compresi i fondi strutturali europei (FSI) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), al fine, in quest'ultimo caso, di sostenere le zone rurali e le attività agricole che sono state danneggiate dai terremoti.

Nella stessa risoluzione, il Parlamento europeo si esprime poi sul tema della prevenzione, invitando gli Stati membri ad investire maggiormente nella attività di ricerca al fine di prevenire i danni, gestire le crisi e ridurre al minimo la portata delle conseguenze delle catastrofi, di concerto con le azioni condotte nell'ambito di Orizzonte 2020(27) . Sottolinea inoltre che, dopo aver beneficiato di un intervento del Fondo di solidarietà dell'Ue, gli Stati membri interessati dovrebbero intensificare i propri sforzi volti a definire opportune strategie di gestione del rischio e rafforzare i propri meccanismi di prevenzione delle catastrofi. Esorta poi le autorità nazionali, regionali e locali a vigilare sul rispetto delle norme di costruzione antisismica attualmente in vigore.

Si segnala, al riguardo, che anche la Commissione europea, nel citato Comunicato stampa del 30 novembre scorso, si è detta disponibile a mobilitare le competenze tecniche e gli strumenti del Centro comune di ricerca (Eu Science Hub), che può fornire, ad esempio, in materia servizi di scansione e mappatura laser 3D per i progetti di ricostruzione.

Sul piano operativo, considerata l'importanza del meccanismo di protezione civile, la Risoluzione del Parlamento invita poi la Commissione e gli Stati membri a semplificarne le procedure di attivazione al fine di renderlo disponibile anche all'indomani di una catastrofe. Sollecita inoltre il rafforzamento dei sistemi di allerta precoce negli Stati membri.

Si ricorda che in risposta alle catastrofi, a livello europeo la decisione di esecuzione 2014/762/UE stabilisce, tra l'altro, l'interazione tra il Centro di coordinamento delle risposte alle Emergenze (ERCC), gestito dalla Commissione europea nell'ambito della Direzione generale per gli Aiuti umanitari e la Protezione civile (ECHO) e i punti di contatto degli Stati membri, definendo al riguardo strumenti operativi per la gestione delle emergenze.

Altre misure di sostegno annunciate

In materia di sostegno all'Italia, si segnala, infine, che la Commissione europea ha annunciato di volere aumentare dall'85 al 100% la percentuale di pagamenti anticipati per alcune misure di sviluppo rurale. Per ridurre la pressione sulle amministrazioni locali, questa possibilità sarà accompagnata dal rinvio da marzo a giugno 2017 del termine per la presentazione delle relazioni sui controlli relativi ad alcune misure di sviluppo rurale.

Inoltre, la Commissione ha annunciato che accoglierà la richiesta dell'Italia di aumentare i settori per i quali ha già autorizzato i pagamenti anticipati per alcuni regimi di pagamento diretto e ha acconsentito ad anticipare il pagamento di alcune misure di sviluppo rurale.

E' stato evidenziato che la politica di sviluppo rurale dell'UE può finanziare il ripristino del potenziale agricolo e forestale danneggiato dal recente terremoto. La riassegnazione di fondi finalizzata a rafforzare le misure già disponibili può essere adottata rapidamente, e la Commissione prevede che le regioni interessate presentino proposte di modifica dei loro programmi. Le misure di sostegno sono state presentate nel corso di una riunione tenutasi a Bruxelles, a margine del "Consiglio agricoltura".

Gli aiuti alla ricostruzione: le misure di sostegno alle imprese che hanno subito danni a causa di calamità naturali

L'Unione europea consente l'adozione da parte degli Stati membri di aiuti alle imprese destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali(28) . In linea di principio, sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea gli aiuti  erogati per fare fronte ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale(29) . I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non sono generalmente considerati una calamità naturale.

Gli aiuti sono concessi alla duplice condizione che le competenti autorità pubbliche di uno Stato membro abbiano riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento e che sussista un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale devono essere adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e concessi entro quattro anni.

I costi ammissibili sono quelli relativi ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare tanto i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte), quanto la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale), confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non possono superare il 100 % dei costi ammissibili.

La Commissione europea ha il compito di verificare che i regimi di aiuto rispettino i requisiti sopra descritti, in particolare che i contributi siano riservati alle imprese che hanno subito danni, al solo scopo di compensarli e con esclusione di ogni forma di vantaggio supplementare (o sovracompensazione) dovuto al cumulo con altri aiuti o con erogazioni di compagnie assicurative. In assenza di queste condizioni, gli aiuti sono dichiarati incompatibili con il mercato interno e lo Stato membro che li ha concessi viene condannato al loro recupero. Questo è quanto accaduto, ad esempio, con riguardo alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali verificatesi in Italia tra il 1990 e il 2002 e a quelle connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo(30) . È stato, invece, ritenuto adeguato il meccanismo di esclusione delle sovracompensazioni previsto dal regime di aiuti istituito dopo gli eventi sismici verificatisi in Italia nel maggio 2012(31) .

Nel caso in cui i regimi di aiuto non rispettino i requisiti prescritti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, lo Stato è tenuto a notificare le misure previste alla Commissione europea per la valutazione della loro compatibilità con il mercato interno.

Sono, altresì, compatibili con le norme europee in materia di aiuti di Stato le misure di sostegno di importo non superiore a 200.000 euro erogate a favore di un’impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari(32) .


22) L'atto è all'esame in Parlamento. Per l'iter in Senato, si veda l'esame in 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), cui l'atto è assegnato in sede consultiva, con osservazioni di 5a Commissione (Bilancio), 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) e 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). (Affari esteri, emigrazione)

23) Sul Fondo europeo di sviluppo regionale, che fa parte di Fondi strutturali dell'UE, si veda anche la pagina a cura della Commissione europea.

24) Sul Fondo di solidarietà si veda anche la pagina a cura della Commissione europea.

25) Sugli strumenti europei per il sostegno agli Stati membri nel caso di eventi calamitosi, con riferimenti sia al meccanismo unionale di protezione civile, sia al Fondo di solidarietà, si veda più approfonditamente la Nota breve n. 129 a cura del Servizio Studi del Senato.

26) Si veda al riguardo il Comunicato sul sito del Parlamento europeo.

27) Orizzonte 2020 è il programma di finanziamento della Commissione europea per la ricerca e l’innovazione, operativo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020. Con una dotazione di circa 80 miliardi di euro rappresenta il più vasto programma di ricerca e innovazione dell'Ue.

28) Art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

29) Art. 50, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

30) Decisione (UE) 2016/195 della Commissione del 14 agosto 2015 riguardante le misure SA.33083 (12/C) (ex 12/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (12/C) (ex 12/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione e relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura).

31) Decisione C(2012) 9853 della Commissione del 19 dicembre 2012, Aiuto di Stato - Italia n. SA.35413 (2012/NN) - Aiuti destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura), e successiva decisione C(2016) 2870 della Commissione del 3 maggio 2016, Aiuto di Stato - Italia (Emilia Romagna, Lombardia) SA.44034 (2016/N) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo.

32) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

Bibliografia