Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2630
Azioni disponibili
Art. 15.
(Variazioni di bilancio)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.