Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 8.

(Servizio di ingegneria clinica)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coordinamento della Conferenza Stato-Regioni, assicurano in ogni struttura sanitaria pubblica o privata l’attivazione e il corretto funzionamento di un servizio di ingegneria clinica.

    2. Il servizio di cui al comma 1 garantisce l’uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, le procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, la manutenzione preventiva e correttiva, le verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità secondo lo stato dell’arte.
    3. Il servizio di cui al comma 1 contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull’uso delle tecnologie.