Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 6.

(Azione per il risarcimento dei danni)

    1. I soggetti che abbiano subìto danni da attività sanitaria, per i quali vige l’obbligo dell’assicurazione, hanno azione diretta per il risarcimento nei confronti dell’assicuratore entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

    2. La richiesta di risarcimento, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica.
    3. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla richiesta, comunica al danneggiato la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta; può, inoltre, richiedere gli accertamenti, i controlli e le verifiche che si rendano necessari.
    4. Entro trenta giorni dalla ricezione di richieste che risultino incomplete l’assicuratore richiede al danneggiato le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al comma 3 decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
    5. La richiesta e l’offerta relative a postumi non ancora consolidati possono avere carattere provvisorio. L’offerta definitiva deve essere comunicata entro novanta giorni dalla data in cui il danneggiato rende all’assicuratore documentata dichiarazione circa il consolidamento dei postumi.
    6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma che gli viene offerta, l’assicuratore provvede al pagamento entro quindici giorni dal ricevimento per iscritto dell’accettazione.
    7. Qualora la somma offerta sia inferiore a quella richiesta e il danneggiato non si dichiari soddisfatto del risarcimento, ovvero siano trascorsi trenta giorni senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’assicuratore è tenuto comunque a corrispondere tale somma, da imputare nella liquidazione definitiva del danno.
    8. L’azione giudiziale per il risarcimento del danno può essere proposta solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta all’assicuratore.