Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067
Azioni disponibili
(Fondo di garanzia per le vittime di danni
da attività sanitaria)
1. Presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) è istituito un Fondo di garanzia per le vittime di danni da attività sanitaria, di seguito denominato «Fondo», per il risarcimento dei danni di cui alla presente legge nei casi in cui:
a) i soggetti tenuti allobbligo di assicurazione non abbiano provveduto alla stipula di adeguata polizza assicurativa, ai sensi dellarticolo 3;
b) i medesimi soggetti di cui alla lettera a) risultino assicurati presso unimpresa di assicurazione che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
2. La liquidazione dei danni è effettuata a cura di unimpresa designata dallISVAP secondo quanto stabilito dal regolamento adottato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, anche oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
3. Le somme anticipate dalle imprese designate ai sensi del comma 2, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi del comma 4, sono rimborsate dalla CONSAP secondo le convenzioni stipulate fra le imprese e il Fondo, soggette allapprovazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dellISVAP.
4. Limpresa designata ai sensi del comma 2 che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nellipotesi prevista al comma 1, lettera a), esercita azione di regresso nei confronti dei responsabili per il recupero delle somme corrisposte, nonché degli interessi e delle spese. Limpresa è altresì surrogata, per limporto pagato, nei diritti dellassicurato e del danneggiato verso limpresa posta in liquidazione con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
5. Lazione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dellimpresa designata ai sensi del comma 2 è soggetta ai termini di prescrizione cui sarebbero soggette le azioni verso il responsabile, ovvero nei confronti dellimpresa posta in liquidazione.
6. Le imprese assicurative, che abbiano reso la dichiarazione prevista dallarticolo 4, sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto di polizza stipulato in adempimento dellobbligo di assicurazione, comunque non inferiore all1 per cento della massa dei premi raccolti.
7. Con regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme relative al finanziamento del Fondo, alla sua amministrazione, nonché alle modalità di esercizio delle azioni di cui al medesimo articolo.