Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067
Azioni disponibili
(Obbligo di assicurazione)
1. È fatto obbligo ai soggetti di cui allarticolo 2, nonché agli esercenti le professioni sanitarie mediche e non mediche in regime di autonomia, di sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.
2. Per ladempimento dellobbligo di cui al comma 1, il relativo contratto di polizza può essere stipulato con qualsiasi impresa assicurativa che abbia reso la dichiarazione prevista allarticolo 4.
3. La copertura assicurativa è in ogni caso condizione per lesercizio dellattività sanitaria.