Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 3.

(Obbligo di assicurazione)

    1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 2, nonché agli esercenti le professioni sanitarie mediche e non mediche in regime di autonomia, di sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.

    2. Per l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il relativo contratto di polizza può essere stipulato con qualsiasi impresa assicurativa che abbia reso la dichiarazione prevista all’articolo 4.
    3. La copertura assicurativa è in ogni caso condizione per l’esercizio dell’attività sanitaria.