Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067
Azioni disponibili
(Prescrizione)
1. Il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige lobbligo dellassicurazione, si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno.
2. Al fine indicato nel comma 1, per conoscenza del danno si intende la consapevole presa di coscienza delle conseguenze dannose di cui allarticolo 2, e in ogni caso del loro consolidamento, verificatesi nella sfera fisica o psichica del paziente.
3. La prescrizione è sospesa:
a) per il tempo occorso ad ottenere informazioni e relativa documentazione in modo completo e dettagliato, ai sensi dellarticolo 13, anche oltre il termine ivi previsto;
b) per la durata della procedura conciliativa instaurata ai sensi dellarticolo 9.