Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 14.

(Prescrizione)

    1. Il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l’obbligo dell’assicurazione, si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno.

    2. Al fine indicato nel comma 1, per conoscenza del danno si intende la consapevole presa di coscienza delle conseguenze dannose di cui all’articolo 2, e in ogni caso del loro consolidamento, verificatesi nella sfera fisica o psichica del paziente.
    3. La prescrizione è sospesa:

        a) per il tempo occorso ad ottenere informazioni e relativa documentazione in modo completo e dettagliato, ai sensi dell’articolo 13, anche oltre il termine ivi previsto;

        b) per la durata della procedura conciliativa instaurata ai sensi dell’articolo 9.