Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 12.

(Stato di bisogno del danneggiato)

    1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistri, vengono a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputare nella liquidazione definitiva del danno.

    2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento da liquidare con la sentenza. Se la causa è sospesa, ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l’istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
    3. Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento da liquidare con sentenza.
    4. L’istanza di cui al comma 1 può essere riproposta nel corso del giudizio.
    5. L’ordinanza di cui ai commi 2 e 3 è irrevocabile fino alla decisione di merito.