Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067
Azioni disponibili
(Arbitrato)
1. Le controversie relative al risarcimento dei danni da attività sanitaria possono essere deferite per accordo tra le parti ad un collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali sono designati da ciascuna delle parti con forme e modalità di cui allarticolo 810 del codice di procedura civile. La nomina del terzo arbitro, ai sensi degli articoli 809 e 810 del codice di procedura civile, è effettuata tra le persone iscritte allalbo di cui allarticolo 11.
3. Lincarico di arbitro o di consulente nel procedimento arbitrale può essere conferito a persona iscritta allalbo di altra regione o provincia autonoma. Per il conferimento di incarichi a persone non iscritte in alcun albo, le parti devono chiedere autorizzazione al presidente del tribunale competente, indicando i motivi della scelta. Il presidente, se ritiene fondati i motivi, provvede con ordinanza.
4. Il procedimento, il lodo e le impugnazioni sono regolati in conformità agli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile. Esso si conclude nel termine di centoventi giorni da quello in cui è avvenuta lultima accettazione da parte degli arbitri, salvo che le parti concordino un termine diverso.