(1520) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024
(Esame e rinvio)
Il presidente Stefania CRAXI (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Alfieri, impossibilitato a partecipare perché in missione per conto della Commissione, illustra il provvedimento in titolo, recante la ratifica del Protocollo di modifica, fatto fra il maggio e il giugno 2024, dell'Accordo del 23 dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri.
Ricorda innanzitutto che l'Accordo bilaterale relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato con la legge n. 83 del 13 giugno 2023, esaminato anche dalla nostra Commissione in seduta riunita con la 6ª Commissione ed approvato da ultimo nel maggio 2023, è finalizzato a definire il quadro giuridico per eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza di quanto previsto da un precedente accordo del 1974 che regolava unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavoravano in Svizzera.
Il Protocollo in via di ratifica, destinato a modificare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo bilaterale di recente ratificato, è finalizzato a consentire ai lavoratori frontalieri, tenuto conto dell'attuale contesto di mobilità tra l'Italia e la Svizzera, di svolgere parte dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliero. Come evidenziato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, il Protocollo di modifica si è reso necessario per disciplinare un aspetto del mondo del lavoro, quello del telelavoro, particolarmente importante nel contesto attuale. Al variare del mercato del lavoro, il fenomeno dei frontalieri nel suo complesso ha evidenziato una notevole crescita, sia dal punto di vista dei flussi quantitativi che dal punto di vista della qualità di un vasto capitale umano impiegato nei diversi settori economici. Il Protocollo di modifica, nel novellare il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo del 2020, adegua il quadro giuridico-fiscale tra l'Italia e la Svizzera al mutato contesto internazionale, consentendo dunque di ai lavoratori frontalieri di svolgere una parte dell'attività di lavoro dipendente da remoto presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza modifica della condizione di lavoratore frontaliere.
Più in dettaglio, il Protocollo di modifica, composto da 2 articoli, dispone innanzitutto l'abrogazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo frontalieri del 2020, sostituendolo da una disposizione modificativa (articolo I). Nello specifico, la prima parte della disposizione (punto 2.1) riguarda un'integrazione relativa alla definizione di "lavoratore frontaliere", di cui all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo: in linea di principio viene consentito al lavoratore frontaliere di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, entro un massimo di 45 giorni in un anno civile. Tale punto 2.1 ricalca il predetto punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo del 2020 e non produce pertanto alcuna innovazione.
La seconda parte della disposizione, punto 2.2, consente a tutti i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo stesso, di poter svolgere al massimo il 25 per cento dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere. Per quanto riguarda l'Italia, l'efficacia a partire dal 1° gennaio 2024 delle disposizioni di cui al Protocollo di modifica prima della ratifica ed entrata in vigore dello stesso, risponde a normativa vigente che anticipa gli effetti del Protocollo modificativo sul piano nazionale, ovvero l'articolo 1, comma 97, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024).
L'articolo II riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del Protocollo di modifica, prevedendo che l'entrata in vigore avvenga alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del Protocollo medesimo, mentre l'applicazione avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il disegno di legge di ratifica del Protocollo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dal provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il testo, infine, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.