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Legislatura 19ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 131 del 13/05/2025

IN SEDE CONSULTIVA

(1462) Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che, in assenza di una normativa internazionale efficace contro il sabotaggio subacqueo, l'Italia intende regolamentare autonomamente le attività subacquee civili e militari ed affidare alla Marina militare - nel quadro della difesa militare dello Stato - il compito di contrastare la minaccia a cavi e condutture sottomarine di interesse nazionale anche mediante l'ingaggio, il sequestro e, se necessario, la distruzione dei mezzi di chi viola i limiti della navigazione subacquea e mette a rischio infrastrutture strategiche.

Il presente disegno di legge, composto di 35 articoli, è finalizzato infatti a rafforzare la sorveglianza delle infrastrutture sottomarine, a contrastare i rischi di sabotaggio in tale ambito, a regolamentare le attività subacquee civili e militari, nonché a istituire un organismo centrale di gestione dedicato alla dimensione underwater. Nello specifico il testo dispone in ordine alle politiche della dimensione subacquea (Capo I, articoli 1-3), istituisce e disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (Capo II, articoli 4-9), reca misure in materia di navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee (Capo III, articoli 10-17) e in relazione alle attività subacquee e iperbariche (Capo IV, articoli 18-25). Il testo disciplina inoltre il quadro sanzionatorio per le violazioni delle misure normative adottate a tutela della sicurezza delle attività subacquee (Capo V, articoli 26-27) e reca, nell'ambito del Capo VI (articoli 28-35), talune modifiche normative al Codice dell'ordinamento militare (articolo 28) e al Codice della navigazione (articolo 29), oltre a porre una clausola di salvaguardia finalizzata a non pregiudicare le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo già attribuite ad altri soggetti dell'ordinamento.

Profili di interesse per la Commissione si rinvengono principalmente in relazione agli articoli 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 25, 28 e 32.

Nell'ambito del Capo II, gli articoli 4, 6 e 8 disciplinano aspetti organizzativi ed operativi della nuova Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. L'articolo 4, in particolare, istituisce l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee quale organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, preposto alla tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee. Il comma 3 regola la procedura di nomina del direttore generale dell'Agenzia, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa, sentita l'autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata.

Con riferimento alle funzioni dell'Agenzia, l'articolo 6 stabilisce che essa - fra l'altro - coordini, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea, curando altresì i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei e internazionali, nonché seguendo nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea in relazione ai compiti ad essa assegnati. L'Agenzia è inoltre chiamata a coordinare e controllare le attività subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili, nonché a concorrere alla promozione, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza mediante il coinvolgimento anche della Marina militare, per lo sviluppo di competenze e capacità, tecnologiche e scientifiche in materia subacquea. Spettano altresì all'Agenzia i compiti di promozione, in collaborazione con l'Istituto idrografico della Marina militare nonché con le università e gli enti pubblici di ricerca, della conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, nonché la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea e ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 8, con riferimento al personale dell'Agenzia, al comma 2, lettera d), stabilisce la possibilità di impiego anche del personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata.

Nell'ambito delle misure in materia di navigazione subacquea, mezzi e infrastrutture subacquee, di cui al Capo III, l'articolo 10 reca disposizioni in materia di gestione delle interferenze nella dimensione subacquea, prevedendo che l'Agenzia trasmetta senza indugio la comunicazione relativa ad attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, adottando al contempo - fra le altre - misure di mitigazione dei rischi di interferenze con attività subacquee o di superficie militari.

A sua volta l'articolo 12 disciplina la cooperazione informativa prevedendo che nello svolgimento dei compiti istituzionali sia assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e che al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabori le informazioni relative alle attività militari fornite dalle autorità militari competenti e restituisca loro il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.

Sempre nell'ambito delle misure di cui al Capo III, gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano, rispettivamente, le misure che l'Agenzia, avvalendosi degli assetti della Marina militare, è tenuta ad adottare per la sicurezza delle infrastrutture subacquee (articolo 13), per il soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati (articolo 14) e per la definizione degli standard minimi di sicurezza e delle caratteristiche dei mezzi subacquei (articolo 15).

Nell'ambito del Capo IV, l'articolo 25, con riferimento alle imprese subacquee e iperbariche, reca disposizioni di regolamentazione tecnica, stabilendo che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto fra gli altri con il Ministro della difesa, dell'interno, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia, e sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, siano definite le regole tecniche concernenti, fra le altre, le procedure operative per il lavoro subacqueo e per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali.

Nell'ambito del Capo VI, che, come anticipato, reca disposizioni finali e transitorie, l'articolo 28 introduce delle novelle al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, volte a far rientrare nelle competenze della Marina militare la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare, la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea, il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata e la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee.  In tale ambito, la Marina miliare potrà quindi ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, danneggiamento o manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente.

Da ultimo, l'articolo 32 reca una clausola di salvaguardia finalizzata a non pregiudicare le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite - fra gli altri - alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui all'articolo 111 del Codice dell'ordinamento militare, all'Arma dei carabinieri, incluse quelle relative alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, e agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo 20 del Codice della navigazione e delle vigenti disposizioni internazionali.

Conclude rilevando che, data la natura del provvedimento e la quantità degli articoli che interessano la Commissione, sarebbe stata più opportuna un'assegnazione in sede congiunta tra la 3a e l'8a Commissione.

Il presidente MENIA conviene sulle osservazioni della relatrice Pucciarelli, relative all'assegnazione congiunta. Informa i commissari che l'8a Commissione avvierà un ciclo di audizioni nei prossimi giorni, alle quali si potrà assistere. Apre, quindi, la discussione generale.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO rileva che il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro nazionale del Polo Nazionale della dimensione Subacquea ed è il risultato di un lungo lavoro svolto in sede di Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.