(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il senatore SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale sottoscritto dall'Italia e dall'Albania il 6 febbraio 2024.
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali che legano l'Italia e l'Albania, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva - fortemente sostenuta dall'Italia - dell'adesione di Tirana all'Unione europea.
Composto da 31 articoli, suddivisi in V Titoli, e da un allegato recante la disciplina relativa al trasferimento dei dati personali tra le istituzioni competenti, l'Accordo in via di ratifica reca innanzitutto disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 4), in cui vengono individuati rispettivamente i campi di applicazione materiale (articolo 2) e personale (articolo 3), e posti i principi di parità di trattamento per le persone a cui l'Accordo si applica (articolo 4). Per l'Italia, in particolare, l'Accordo trova applicazione con riguardo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria, all'assicurazione per l'indennità di malattia, all'assicurazione contro la disoccupazione e ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori. Dal punto del campo di applicazione personale, l'intesa si applica alle persone che siano o siano state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti, oltre che ai rifugiati e agli apolidi assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti e ai rispettivi familiari e superstiti.
Il Titolo II (articoli da 5 a 11) reca disposizioni sulla legislazione applicabile, stabilendo il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applichi la disciplina prevista dal medesimo Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (articolo 5), ad eccezione dei casi particolari espressamente contemplati dagli articoli 6 e 7, relativi, fra gli altri, ai lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti inviati solo temporaneamente nell'altro Paese o ai lavoratori autonomi provvisoriamente presenti sul territorio di uno degli Stati parte, al personale viaggiante delle imprese di trasporto e agli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché al personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari. Rilevante è anche l'articolo 11 dell'Accordo in ordine al principio della totalizzazione, ai sensi del quale, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dall'intesa, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.
Il Titolo III (articoli da 12 a 18) reca disposizioni particolari relative - fra le altre - alle pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo (articolo 12), alle pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti per acquisire il diritto alle prestazioni previdenziali senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione (articolo 13), al computo dei periodi assicurativi di durata inferiore ad un anno (articolo 14) e alle pensioni nei casi in cui le persone non soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Paesi (articolo 15). Di particolare rilievo è l'articolo 16 che detta norme sulle pensioni minime, disponendo che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, sia chiamato ad integrare al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base al principio della totalizzazione di cui all'articolo 11, solo nel caso in cui il beneficiario risieda sul suo territorio. Ulteriori disposizioni riguardano inoltre le prestazioni in materia di disoccupazione (articolo 18).
Il Titolo IV (articoli da 19 a 29), relativo a disposizioni diverse, stabilisce - fra l'altro - che le norme di attuazione dell'Accordo siano concordate dalle Autorità competenti degli Stati contraenti e formalizzate in un'intesa amministrativa destinata ad entrare in vigore contestualmente all'Accordo medesimo (articolo 19), e chiama le Parti ad un corretto scambio di informazioni (articolo 20) e ad una fattiva collaborazione amministrativa (articolo 21). Di rilievo è anche la previsione normativa circa la facoltà per le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Paese (articolo 22). Ai sensi dell'articolo 24, poi, per facilitare l'applicazione dell'Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, è previsto che le Autorità competenti designino degli Organismi di collegamento.
Ulteriori disposizioni riguardano le domande, le dichiarazioni e ricorsi presentati in attuazione dell'Accordo (articolo 25), le modalità di comunicazione fra tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 26), le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile (articolo 27), i casi di prestazioni non dovute o di somme indebitamente corrisposte (articolo 28) e il principio di riservatezza dei dati (articolo 29).
Da ultimo il Titolo V (articoli 30 e 31) reca disposizioni transitorie e finali, disciplinando i termini per la decorrenza e l'entrata in vigore dell'Accordo.
Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, relativo alle disposizioni finanziarie, valuta in 12 milioni di euro per l'anno 2025, in 13,6 milioni per l'anno 2026, in 13,1 milioni per l'anno 2027, in 15,1 milioni per l'anno 2028, in 17 milioni per l'anno 2029, in 19,3 milioni per l'anno 2030, in 21,3 milioni per l'anno 2031 e in 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, gli oneri del provvedimento e ne dispone la relativa copertura.
Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, le disposizioni dell'Accordo in via di ratifica non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il relatore e apre la discussione generale.
Il senatore Ettore Antonio LICHERI (M5S) richiama l'attenzione dei commissari sull'indicazione, proveniente da alcuni membri della Comunità albanese in Italia, relativa alla funzionalità della firma digitale per la concessione di documenti.
Al riguardo il presidente Stefania CRAXI rassicura il collega Licheri, facendo presente che tale problematica risulta in via di superamento.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.