ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 924
G/924/1/7
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante l'istituzione della filiera formativa tecnico-professionale (A.S. 924),
premesso che:
nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, ed in particolare di quella dei rappresentanti di Confindustria, è emersa l'esigenza di rafforzare la connessione tra il mondo del lavoro e i percorsi di istituzione tecnico-professionale;
tale connessione è strategica al fine di aumentare la qualità del capitale umano e facilitare l'accesso dei govani al mondo del lavoro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di porre in essere le azioni necessarie per coinvolgere le Regioni, affinché sia proposta l'attivazione di percorsi di formazione tecnico-professionale idonei a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, sulla base dei dati di previsione sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, tenuto conto che i dati che emergono evidenziano la necessità dell'intervento.
G/924/2/7 (già em.to 1.0.2)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (A.S. 924),
premesso che:
il disegno di legge prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale;
la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel PNRR, ma sono molte le criticità presenti nel disegno di legge;
la qualità degli ITS Academy in Italia è molto diversa a seconda della regione di appartenenza con la conseguenza che le finalità perseguite dal disegno di legge rischiano di restare lettera morta con grave pregiudizio per gli studenti iscritti;
l'articolo 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, prevedono un sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità per gli studenti iscritti agli ITS Academy che, a seguito del monitoraggio e valutazione di cui sopra, non risultino adeguati al conseguimento della missione di cui all'articolo 2 della suddetta legge, di adottare le iniziative necessarie al fine di istituire borse di studio per consentire loro la frequenza presso altri ITS Academy per una durata di sei mesi.
Art. 1
1.14 (testo 2)
D'Elia, Camusso, Furlan, Crisanti, Rando, Verducci
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attuazione del presente comma garantisce l'invarianza degli organici del percorso quinquennale».
1.17 (testo 2)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, primo periodo, dopo le parole: «sono definiti», aggiungere le seguenti: «i criteri di stipula degli accordi,».
1.35 (testo 2)
Rando, D'Elia, Camusso, Crisanti, Verducci
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».
1.36 (testo 2)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».
1.37 (testo 2)
Pirondini, Aloisio, Castiello, Pirro
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».
1.45 (testo 2)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), dopo le parole: «di insegnamento», aggiungere le seguenti: «e di formazione nonchè addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi con le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)».
1.47 (testo 2)
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle studentesse e agli studenti con disabilità».
1.52 (testo 2)
D'Elia, Camusso, Crisanti, Rando, Verducci
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».
1.53 (testo 2)
Pirondini, Aloisio, Castiello, Pirro
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».
1.54 (testo 2 corretto)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».
Art. 2
2.100 (già em.to 1.0.3)
All'articolo 2, comma 1, inserire, dopo la lettera b), la seguente:
b-bis) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) al sistema nazionale di valutazione gestito dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
2.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)
1. Al fine di promuovere l'istituzione dei "campus" di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, ai fini del successivo riparto.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».